Al difensore d’ufficio vanno liquidate le spese anche per il recupero del credito professionale

Il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine, ivi compresi i compensi e le spese per la fase di opposizione al decreto ingiuntivo eventualmente instaurata dal debitore ingiunto, anche ove il professionista si sia fatto assistere in questa fase da un collega. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza n. 5041 del 26 febbraio 2024.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI:

Conformi:

Cass. civ. sez. II, 17 novembre 2011, n. 24104

Cass. civ. sez. VI-2, 20 dicembre 2011, n. 27854

Difformi:

Non si rinvengono precedenti in termini

Il Presidente del Tribunale di Piacenza ha rigettato l’opposizione proposta ex art. 170 d.P.R. 115/2002 dall’avv. P. C. al decreto di liquidazione emesso a suo favore dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Piacenza per l’attività svolta quale difensore d’ufficio di N. P., lamentando il mancato riconoscimento delle spese sostenute per difendersi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da N. P.

L’ordinanza ha evidenziato che il diritto al rimborso dei compensi relativi alla procedura esecutiva inutilmente esperita volta alla riscossione dell’onorario comprendeva i costi relativi al solo procedimento monitorio ai sensi degli artt. 82 e 116 d.P.R. 115/2002, senza riferimento alla successiva ed eventuale fase di opposizione. Ha rilevato che il ricorrente non chiedeva la liquidazione degli onorari come liquidati dalla sentenza del giudice di pace che aveva rigettato l’opposizione, ma gli onorari che il ricorrente aveva versato al difensore di fiducia nominato nell’opposizione; ha dichiarato che si era trattato di una scelta personale del ricorrente, che ben avrebbe potuto difendersi in proprio, con la conseguenza che il compenso versato al difensore non poteva farsi rientrare nei costi del procedimento monitorio quale passaggio obbligato per provare il requisito di cui all’art. 116 d.P.R. 115/2002.

Avverso l’ordinanza P. C. ha proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, cassa con rinvio l’ordinanza impugnata.

È consolidato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine.

Tale principio risulta del tutto coerente con la lettera dell’art. 116 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e con la sua stessa ratio, perché l’estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell’interesse dello Stato; quindi, risulterebbe iniquo accollare al professionista l’onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti all’avvocato.

Le medesime ragioni che impongono di riconoscere al difensore d’ufficio i compensi e le spese riferite al decreto ingiuntivo chiesto nei confronti del soggetto a cui favore ha prestato l’attività difensiva, in quanto importi necessari a procurarsi il titolo esecutivo da azionare, impongono di riconoscere al difensore anche i compensi e le spese della fase di opposizione al decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dal debitore ingiunto.

Non può essere recepito il rilievo del Ministero controricorrente secondo il quale la difesa nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non è necessitata, perché la proposizione dell’opposizione prescinde dalla volontà del professionista e ostacola la procedura per il recupero del credito che costituisce il passaggio obbligato per chiedere la liquidazione dei compensi ex artt. 82 e 116d.P.R. 115/2002.

Il difensore ha evidentemente interesse a difendersi nell’opposizione al decreto ingiuntivo, in primo luogo per poter proseguire celermente nel tentativo di recupero del credito, o chiedendo al giudice dell’opposizione ex art. 648 c.p.c. la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo che non ne sia già munito, o per opporsi alla sospensione della provvisoria esecuzione del decreto che sia richiesta dall’opponente ex art. 649 c.p.c.

Nella fattispecie non poteva giustificare la negazione del compenso e delle spese riferite al giudizio di opposizione il fatto che l’avvocato avesse nominato un difensore mentre avrebbe potuto difendersi in proprio, in quanto anche in tale secondo caso egli avrebbe avuto diritto ai compensi stabiliti per la prestazione resa.

Non poteva giustificare il rigetto della richiesta neppure il rilievo dell’ordinanza impugnata in ordine al fatto che l’avvocato aveva chiesto la liquidazione degli importi da lui pagati al suo difensore e non di quelli riconosciuti a suo favore dalla sentenza di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo.

Esito:

Cassa con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Piacenza n. 12500/2019, depositata il 14/12/2019.

Riferimenti normativi:

Art. 82, D.P.R. n. 115/2002

Art. 116, D.P.R. n. 115/2002

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