Responsabilità civile

Codice Assicurazioni: si applica anche ai sinistri avvenuti su aree non equiparabili alla strada pubblica

L’art. 122cod. ass. deve essere interpretato in modo conforme al diritto comunitario, con la conseguenza che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”; è norma generale che fissa i presupposti di tutte le azioni previste dal codice delle assicurazioni: quella diretta contro l’assicuratore del responsabile (art. 144cod. ass.); l’azione diretta contro l’assicuratore del danneggiato (art. 149cod. ass.); l’azione nei confronti dell’UCI (art. 126cod. ass.); l’azione contro l’impresa designata per conto del Fondo di garanzia (art. 283cod. ass.); l’azione contro il commissario liquidatore dell’impresa in l.c.a. che sia stato autorizzato a liquidare i sinistri (art. 294cod. ass.). A confermarlo è la Cassazione con ordinanza n. 8244 del 27 marzo 2024.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI:

Conformi:

Cass. civ. sez. Unite, sentenza n. 21983 del 30/07/2021

Cass. civ. sez. VI - 3, ordinanza n. 21896 del 20/09/2017

Difformi:

Non si rinvengono precedenti in termini

Nel 2015 la società E. s.r.l. convenne dinanzi al tribunale di Trieste G.P. e la società Allianz s.p.a., esponendo: di essere proprietaria dell’autocarro, di proprietà della società attrice ed assicurato contro i rischi della r.c.a. dalla società A. Il suddetto mezzo venne urtato e danneggiato da un veicolo di proprietà di G.P., mentre si trovava nel piazzale antistante la sede della E. e da quest’ultima adibito allo scarico dei materiali; la A., richiesta del risarcimento ai sensi dell’art. 149cod. ass., non vi aveva provveduto.

Chiese, pertanto, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patito in conseguenza del fatto sopra descritto.

La A. si costituì eccependo che il sinistro era avvenuto in un’area non equiparabile alla strada pubblica, con conseguente inapplicabilità delle regole sull’assicurazione r.c.a. e, con esse, dell’azione diretta contro l’assicuratore (ivi compreso quello del danneggiato, quando venga citato ex art. 149cod. ass.).

Il Tribunale di Trieste accolse la domanda.

La Corte d’appello di Trieste accolse il gravame (senza distinguere tra responsabile ed assicuratore), e rigettò la domanda.

La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla E.

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, cassa con rinvio la sentenza impugnata.

Trovano, in particolare, applicazione i princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite, secondo cui l’art. 122cod. ass.deve essere interpretato in modo conforme al diritto comunitario, con la conseguenza che “per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”.

Inoltre, l’art. 122cod. ass. è norma generale che fissa i presupposti di tutte le azioni previste dal codice delle assicurazioni: quella diretta contro l’assicuratore del responsabile (art. 144cod. ass.); l’azione diretta contro l’assicuratore del danneggiato (art. 149cod. ass.); l’azione nei confronti dell’UCI (art. 126cod. ass.); l’azione contro l’impresa designata per conto del Fondo di garanzia (art. 283cod. ass.); l’azione contro il commissario liquidatore dell’impresa in l.c.a. che sia stato autorizzato a liquidare i sinistri (art. 294cod. ass.).

Del resto, l’azione accordata al danneggiato contro il proprio assicuratore, ai sensi dell’art. 149cod. ass., non è un’azione contrattuale, in quanto l'esistenza di un contratto assicurativo è solo il presupposto legittimante di quella domanda, ma non la fonte del diritto fatto valere.

Infatti, il sistema risarcitorio costruito dall'art. 149 e dal d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo e, dunque, l’azione promossa dal danneggiato contro il proprio assicuratore è la stessa azione prevista dall’art. 144cod. ass., alla quale la legge assegna un diverso debitore.

Esito:

Cassa, con rinvio, la sentenza della Corte d’appello di Trieste 25.2.2020 n. 63;

Riferimenti normativi:

Art. 122Cod. ass.

Art. 126Cod. ass.

Art. 144Cod. ass.

Art. 149Cod. ass.

Art. 294Cod. ass.

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