Responsabilità civile

No all’automatica revoca della patente al custode che circola nonostante il fermo amministrativo

Con la sentenza n. 52 del 2024 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 214, comma 8, cod. strada, nella parte in cui prevede, in via automatica, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente in caso di violazione degli obblighi del custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, poiché l’automatismo della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, in caso di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a fermo, impedisce ogni valutazione, da un lato, della gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico e, dall’altro lato, delle ripercussioni che la revoca della patente ha sulla vita del custode.

Il caso

Con ordinanza del 15 maggio 2023, il Giudice di pace di Forlì sollevava, in riferimento all’art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 214, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall’art. 23-bis, comma 1, lett. b), del d.l. n. 113 del 2018, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 132 del 2018, nella parte in cui prevede, in via automatica, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente in caso di violazione degli obblighi del custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

L’art. 214cod. strada regola il fermo amministrativo del veicolo e, al comma 8, stabilisce che il soggetto che ha assunto la custodia – il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente – è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 ad euro 7.937. Si applicano inoltre le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario.

Secondo il rimettente, la norma censurata avrebbe violato l’art. 3, comma 1, Cost., in quanto si sarebbe posta in contrasto con il principio di eguaglianza e sarebbe risultata irragionevole e sproporzionata nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della revoca della patente di guida in luogo della sospensione della patente di guida o, in alternativa, ove la stessa non avrebbe previsto il potere di graduare la sanzione applicando, in ragione della gravità del caso concreto, quella della sospensione della patente di guida.

La decisione della Corte costituzionale

Con la segnalata sentenza la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 214, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall’art. 23-bis, comma 1, lett. b), del d.l. n. 113 del 2018, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 132 del 2018, nella parte in cui prevede, in via automatica, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente in caso di violazione degli obblighi del custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, anziché la mera facoltà di provvedere in tal senso.

La Corte ha premesso che, con la sentenza n. 246 del 2022, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 213, comma 8, cod. strada (che sanziona l’analoga fattispecie di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro), nella parte in cui dispone che “Si applica”, anziché “Può essere applicata”, la sanzione accessoria della revoca della patente.

In specie, la sentenza n. 246 del 2022 ha rilevato che, sul presupposto di una indifferenziata valutazione della condotta di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro, la norma censurata vi ricollega, in modo uniforme e automatico, non graduabile secondo la gravità del fatto, il medesimo effetto, ossia la sanzione accessoria della revoca del titolo di guida, pur in presenza di una possibile eterogeneità di ragioni, sottese alla condotta integrante l’illecito amministrativo, senza che ciò possa essere valutato dall’organo preposto all’applicazione della sanzione accessoria medesima; ha inoltre osservato che il denunciato automatismo preclude al prefetto, e al giudice in sede di impugnazione, di valutare la necessità della revoca della patente, sia in riferimento alle circostanze del caso concreto, impedendo di considerare la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico, sia con riguardo alle ripercussioni che la revoca della patente ha su aspetti essenziali della vita, nella sua quotidianità, e del lavoro. La Corte ha dunque concluso che ciò costituisce violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo del difetto di necessaria proporzionalità della sanzione amministrativa e ha adottato una pronuncia sostitutiva, che ha trasformato la revoca della patente da sanzione automatica a sanzione applicabile previa valutazione del caso concreto operata dal prefetto (e dal giudice, in sede di impugnazione).

Ha evidenziato il Giudice delle leggi che la sentenza n. 246 del 2022 è stata preceduta da diverse pronunce che parimenti hanno censurato la previsione della revoca automatica della patente (Corte cost. sentenze n. 99/2000 e Corte cost. n. 24/2020; Corte cost. n. 88/2019 e Corte cost. n. 22/2018). Invece, successivamente alla sentenza n. 246 del 2022 la Corte ha in due occasioni dichiarato non fondate questioni relative alla revoca automatica della patente: con la sentenza n. 194 del 2023, concernente il caso di incidente stradale provocato da conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, e con la sentenza n. 266 del 2022, concernente la violazione del divieto di inversione del senso di marcia nelle autostrade. Senonché, secondo la Corte, tali ultime pronunce non si pongono in contraddizione con il precedente indirizzo, poiché hanno fatta salva la revoca automatica della patente a fronte di un comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone (sentenza n. 194 del 2023).

Nel caso in esame, la Consulta ha ribadito le conclusioni raggiunte con riferimento all’art. 213, comma 8, cod. strada. La norma oggetto del giudizio, infatti, presenta gli stessi vizi di quella relativa al veicolo sequestrato, imponendo in modo rigido la revoca della patente del custode e impedendo di valutare, da un lato, la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico e, dall’altro lato, le ripercussioni che la revoca della patente ha sulla vita del custode.

Inoltre, anche per l’illecito di cui all’art. 214, comma 8, cod. strada è stato osservato che l’effettività della custodia del veicolo costituisce il bene giuridico protetto mentre rimane in ombra l’esigenza di sicurezza della circolazione stradale (così la sentenza n. 246 del 2022, con riferimento all’art. 213, comma 8, cod. strada).

Esito del giudizio di costituzionalità:

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 23-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo».

Riferimenti giurisprudenziali:

Corte cost., sentenza 9 dicembre 2022, n. 246.

Riferimenti normativi:

Art. 214, comma 8, Cod. strada

Art. 3 Cost.

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