Penale

L’omicidio stradale con ferimento di più persone non è un unico reato aggravato, ma concorso formale di reati

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza con cui il GUP del Tribunale aveva affermato la responsabilità di un uomo in relazione al delitto di omicidio stradale con ferimento di più persone, la Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 8 aprile 2024, n. 14069 – nel disattendere la tesi del Procuratore Generale, il quale aveva presentato ricorso per cassazione, sostenendo che la diminuzione sanzionatoria per la concessione delle attenuanti generiche era stata illegittimamente effettuata a seguito del disposto aumento di pena connesso al procurato ferimento di più persone e previsto dall'art. 589-bis, comma 8, c.p., e non prima di esso – ha affermato il principio secondo cui il reato di omicidio colposo plurimo non è configurabile come reato unico ma come concorso formale di più reati, unificati soltanto "quoad poenam".

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi

Cass. pen., Sez. IV, 3/6/2015, n. 36024

Cass. pen., Sez. IV, 29/10/2008, n. 47380

Cass. pen., Sez. IV, 15/6/2000, n. 12472

Difformi

Non si rinvengono precedenti

Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’art. 589, c.p., sotto la rubrica «Omicidio colposo», per quanto qui di interesse, stabilisce al comma 4, che “Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

A sua volta, l’art. 589-bis, c.p. sotto la rubrica “Omicidio stradale o nautico”, con disposizione omologa, prevede all’ultimo comma che “Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto”.

L'originario testo dell'art. 589, comma 2, prevedeva che l'omicidio colposo plurimo e il concorso dell'omicidio colposo con la lesione colposa fossero soggetti al regime del concorso dei reati ai sensi dell'art. 81, comma 1, e fissava il tetto massimo di pena nella misura di anni 12 di reclusione. Tale disciplina, coerente con la regola originaria del c.d. cumulo materiale, è stata modificata dall'art. 1, L. 11/5/1966, n. 296, che ha previsto, nell'attuale art. 589, comma 3, l'unificazione quoad poenam degli eventi, vuoi letali, vuoi semplicemente colposi, cagionati dalla medesima condotta. La disciplina, anticipatrice della riforma dell'art. 81, comma 1, attuata con l'art. 8, D.L. 11/4/1974, n. 99, convertito nella L. 7/6/1974, n. 220 configura non un reato complesso, bensì una ipotesi di concorso formale di reati, in deroga al sistema del cumulo materiale, onde i singoli delitti conservano la loro autonomia, sottostando alla disciplina, sostanziale e processuale, del concorso formale di reati per le cause estintive, la competenza, la procedibilità a querela (Mantovani F.).

L'ipotesi di omicidio colposo plurimo, ovvero di omicidio e lesioni, prevista all'art. 589, ult. comma, non configura un reato unico, né un'aggravante del reato di omicidio colposo e neppure un'autonoma figura di reato complesso, bensì semplicemente un concorso formale di più reati con unificazione soltanto quoad poenam. Conseguentemente il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni, dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato (Cass. pen., Sez. IV, 7/3/2017, n. 20340; Cass. pen., Sez. IV, 3/6/2015, n. 36024; Cass. pen., Sez. IV, 15/6/2011, n. 35805; Cass. pen., Sez. IV, 29/10/2008, n. 47380; Cass. pen., Sez. IV, 18/5/2005, n. 18562; Cass. pen., Sez. I, 24/5/2001; Cass. pen., Sez. IV, 15/6/2000; Cass. pen., Sez. IV, 27/1/1999; Cass. pen., Sez. I, 7/11/1995).

L'ultimo comma dell'art. 589-bis, ripetendo il disposto del comma 4 dell'art. 589, regola i casi di concorso formale di reati. Quando il conducente di un veicolo a motore o di un’unità da diporto cagioni con la sua condotta una pluralità di eventi lesivi, costituiti dalla morte di più persone, ovvero dalla morte di una o più persone e dalle lesioni di una o più persone, deve applicarsi la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto di reclusione (quindici anni è invece il limite previsto all'art. 589).

Tanto premesso, nel caso in esame, la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza con cui il GUP del Tribunale, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di un uomo in relazione al delitto di omicidio stradale con ferimento di più persone, ritenute in esso assorbite le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza e di guida in stato di alterazione psicofisica per utilizzo di sostanze stupefacenti e, per l'effetto, l'aveva condannato alle pene di giustizia, ha ridotto l'entità della pena principale ed ha inflitto, in luogo delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dell'interdizione legale in precedenza disposte, quella dell'interdizione temporanea dei pubblici uffici.

Ricorrendo in Cassazione, il Procuratore Generale della Corte d’appello rilevava che, nella decisione della Corte d’appello, l'operata riduzione della pena principale, per un verso, contrastava con il disposto dell'art. 63 c.p., atteso che la diminuzione sanzionatoria per la concessione delle attenuanti generiche era stata illegittimamente effettuata a seguito del disposto aumento di pena connesso al procurato ferimento di più persone e previsto dall'art. 589-bis, comma 8, c.p., e non prima di esso, come in tesi sarebbe stato doveroso fare e, per altro verso, risultava irragionevolmente e contraddittoriamente argomentata, non essendosi in alcun modo esplicitate le ragioni giustificative del concreto esercizio del potere di determinazione della sanzione.

La Cassazione, nel disattendere la tesi del PG, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dal PG, ha osservato la Cassazione come la decisione non presenti vizi, atteso che il delitto di omicidio stradale con ferimento di più persone non costituisce un unico illecito penale aggravato, ma integra, piuttosto, un concorso formale di reati, unificati "quoad poenam". Al riguardo, ha richiamato il costante insegnamento della Suprema Corte, che, con precipuo riferimento all'analoga fattispecie di reato di cui all'art. 589, comma 4, c.p., ha affermato che "Il reato di omicidio colposo plurimo non è configurabile come reato unico ma come concorso formale di più reati, unificati soltanto "quoad poenam", sicché il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni, dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato (in tal senso: Cass. pen., Sez. IV, n. 36024 del 3/6/2015, P.C. e altro, D.P. e altro, CED Cass. 264408-01, nonché, in precedenza, Cass. pen., Sez. IV, n. 47380 del 29/10/2008, P. e altri, CED Cass. 242827-01 e Cass. pen., Sez. IV, n. 12472 del 15/6/2000, P., CED Cass. 217947-01). Deriva da quanto detto che la Corte d’appello aveva ritualmente determinato la pena base, avuto riguardo al delitto di omicidio stradale con ferimento di più persone per cui v'era stata conferma della condanna emessa in primo grado, operando, poi, altrettanto correttamente la riduzione sanzionatoria correlata alla concessione delle attenuanti generiche.

Da qui, dunque, l’inammissibilità del ricorso del PG.

Riferimenti normativi:

Art. 589, ultimo comma c.p.

Art. 589-bis, ultimo comma c.p.

Copyright © - Riproduzione riservata

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