Responsabilità civile

I danni da perdita del numero telefonico, in caso di passaggio a nuovo gestore, si liquidano in via equitativa

In tema di somministrazione del servizio di telefonia, il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela derivante dalla mancata attivazione di un contratto telefonico e alla perdita del proprio numero a seguito di migrazione da precedente gestore, si configura come perdita di chance, atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo; trattandosi di un genere di pregiudizio caratterizzato dall'incertezza, è sufficiente che lo stesso sia provato in termini di "possibilità" (la quale deve tuttavia rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentita la liquidazione in via equitativa”, non essendo al riguardo necessario dimostrare l’avvenuta contrazione dei redditi del danneggiato, che può incidere sulla quantificazione del danno ma non escluderne la sussistenza. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. III, ordinanza 23 aprile 2024, n. 10885.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi:

Cass. civ., 20/11/2018, n. 29829

Cass. civ., 8/6/2018, n. 14916

Cass. civ., 4/08/2017, n. 19497

Cass. civ., 3/08/2017, n. 19342

Cass. civ., 29/9/2023, n. 27633

Cass. civ., 5/2/2021, n. 2831

Cass. civ., 24/1/2020, n. 1636

Cass. civ., 17/11/1961, n. 2655

Difformi:

Non si rilevano precedenti in materia

La società I. T. s.r.l. convenne in giudizio davanti al Giudice di Pace la società W.T. S.p.A. per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni subìti in conseguenza della mancata attivazione di un contratto telefonico e della conseguente interruzione della linea telefonica perdurata dal mese di settembre 2011 al febbraio 2012.

Allegò che la W. aveva provveduto a far migrare la linea della società dal precedente gestore, senza verificare previamente la fattibilità tecnica ed operativa del servizio proposto, e senza avvedersi pertanto che il servizio prevedeva l’installazione di un centralino incompatibile con quello in uso alla società; la quale, non potendo rientrare con il precedente gestore e non potendo attivare la nuova linea, restava senza linea e senza collegamento internet; provvedendo, quindi, a stipulare un nuovo abbonamento con un terzo gestore, la società perdeva il proprio numero telefonico atteso che la migrazione del numero di cui la W. si era fatta garante non era più possibile; ciò premesso la società chiese che fosse accertata la responsabilità della W. o di chi per essa nella verificazione dell’evento dannoso e che la stessa fosse condannata all’annullamento delle fatture nel frattempo emesse e al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, quantificati in € 5.000,00.

Il Giudice di Pace accolse la domanda dichiarando la responsabilità esclusiva di W. nella causazione dei danni e condannandola a risarcire la somma di € 4.000,00 oltre interessi e spese; a seguito di appello principale di W. ed incidentale di I.T., il Tribunale di Nola, in accoglimento degli interposti gravami ha affermato che:

a) l’attrice in primo grado non aveva allegato l’esistenza di una lesione cioè della riduzione del bene della vita e la sua riconducibilità, in termini di nesso causale, al fatto della convenuta danneggiante;

b) in difetto di allegazione e prova del danno e del nesso causale era errata anche la liquidazione equitativa in quanto tale potere avrebbe presupposto l’impossibilità oggettiva della prova del danno senza però esimere la parte interessata dall’onere di dimostrare non solo l’an debeatur del diritto al risarcimento ma anche ogni elemento utile alla quantificazione del danno;

c) ha quindi accolto l’appello di W., con il rigetto delle domande della società attrice e l’obbligo di restituzione della somma liquidata a seguito della sentenza di primo grado; ha, altresì, accolto l’appello incidentale di I.T. sull’accertamento negativo della pretesa creditoria avanzata da W. con riguardo alle fatture emesse, “essendo stata raggiunta sufficiente prova dell’inadempimento contrattuale della W. ed in particolare della mancata attivazione della linea telefonica e ADSL.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello la I.T. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

La S.C., in accoglimento dei motivi di ricorso, cassa con rinvio la sentenza impugnata.

Invero, in tema di somministrazione del servizio di telefonia, il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela conseguente al mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico dei dati identificativi del fruitore si configura come perdita di chance, atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo.

Trattandosi di un genere di pregiudizio caratterizzato dall'incertezza, è sufficiente che lo stesso sia provato in termini di "possibilità" (la quale deve tuttavia rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentita la liquidazione in via equitativa”, non essendo al riguardo necessario dimostrare l’avvenuta contrazione dei redditi del danneggiato, che può incidere sulla quantificazione del danno ma non escluderne la sussistenza.

Si è altresì precisato che tale diritto ha, in tutta evidenza, maggiore pregnanza allorquando l'utenza telefonica afferisca ad un'attività professionale o commerciale; né l'esistenza del danno può essere negata per il solo fatto -rilevato dalla Corte territoriale- che non siano stati depositati documenti fiscali a dimostrazione del decremento reddituale; tale omissione può certamente incidere sulla liquidazione del risarcimento, ma non consente di escludere che un danno vi sia comunque stato in ragione di ciò che, in mancanza della condotta d’inadempimento del gestore, l’utente in via di ragionevole probabilità avrebbe potuto invero conseguire; e che tale danno possa essere liquidato in via equitativa.

Si è al riguardo sottolineato che la liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa, il giudice potendo fare ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento, e tale facoltà può essere esercitata d'ufficio pure dal giudice di appello.

Orbene, nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha invero disatteso i suindicati principi. Pur riconoscendo la sussistenza dell’inadempimento dell’odierna controricorrente, anziché far luogo alla valutazione equitativa del danno, cui il giudice può addivenire anche d’ufficio, esso ha negato il risarcimento del danno per “evidente difetto di allegazione da parte dell’attrice in primo grado, che non ha dedotto quali siano stati in concreto i danni asseritamente patiti per effetto della temporanea mancata fruizione della linea telefonica”, “non ha né specificato né provato i danni da essa sofferti a causa del dedotto inadempimento contrattuale della Wind”, ritenendo al riguardo inidoneo “il c.d. estratto conto clienti” a “provare gli asseriti danni sub specie di perdite di commesse da parte dei clienti”, e “del tutto erronea la liquidazione equitativa del danno effettuata dal Giudice di prime cure, poiché effettuata in assenza dei presupposti di legge, non avendo parte attrice in primo grado offerto alcun elemento obiettivo a cui ancorare una tale liquidazione equitativa del danno da parte del Giudice”.

Riferimenti normativi:

Art. 1226 c.c.

Esito:

Cassa, con rinvio, la avverso la sentenza n. 1494/2020 del Tribunale di Nola, depositata il 19/10/2020.

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