Lavoro e previdenza sociale

Il contratto di prossimità stipulato da associazioni sindacali prive di rappresentatività ha efficacia erga omnes?

Con sentenza n. 1751 del 7 marzo 2024, il Tribunale di Napoli ha dichiarato che il contratto di prossimità non ha efficacia generale nei confronti di tutti i dipendenti dell’azienda, se non presenta i requisiti previsti dall’art. 8D.L. n. 138/2011 (nel caso di specie il contratto di prossimità era stato stipulato da associazioni sindacali prive di rappresentatività).

La pronuncia in esame si occupa del seguente tema di interesse: il contratto di prossimità di cui all’art. 8 D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni in L. n. 148/2011, e i relativi requisiti di validità.

Nel caso in esame, il dipendente chiedeva il pagamento di alcune differenze retributive, legate all’inquadramento e all’orario di lavoro, sulla base di un atto di diffida accertativa dell’ispettorato territoriale del lavoro.

Il datore di lavoro aveva stipulato un contratto di prossimità con le associazioni firmatarie del contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro al fine di “garantire una maggiore occupazione, una fase di avviamento aziendale più agevole e la qualità del Ccnl”. In ragione di questa finalità, il contratto di prossimità prevedeva alcune deroghe in materia retributiva sulla base delle quali veniva calcolata la retribuzione del lavoratore.

Con sentenza n. 1751 del 7 marzo 2024, il Tribunale di Napoli confermava il credito del lavoratore per le seguenti ragioni. Il contratto collettivo nazionale applicato al lavoratore era carente del requisito della rappresentatività, tenendo in considerazione i parametri di misurazione della rappresentatività previsti dalla giurisprudenza e dal Ministero del Lavoro. Ne conseguiva che il contratto di prossimità non aveva efficacia erga omnes, in mancanza del requisito della rappresentatività dei soggetti stipulanti. Pertanto, non poteva trovare applicazione nei confronti del lavoratore.

Come è noto, i contratti di prossimità sono contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale. Questi contratti sono efficaci nei confronti di tutti i dipendenti interessati a condizione che siano sottoscritti

- dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale; ovvero

- dalle relative rsa/rsu e siano sottoscritti sulla base di un criterio maggioritario relativo alle rsa/rsu.

La legge n. 148/2011 indica le finalità che devono sussistere al fine di stipulare un valido contratto di prossimità (gli Obiettivi). In particolare:

- Maggiore occupazione

- Qualità dei contratti di lavoro

- Adozione di forme di partecipazione dei lavoratori

- Emersione del lavoro irregolare

- Incrementi di competitività e di salario

- Gestione delle crisi aziendali e occupazionali

- Investimenti e avvio di nuove attività

Gli Obiettivi sono formulati in modo ampio. Ne consegue che il giudice del lavoro, nell’analisi dei contratti di prossimità, ha ampia discrezionalità nella valutazione di conformità. Ad esempio, secondo il Tribunale di Firenze, è invalido il contratto di prossimità “nel quale non siano state specificamente indicate le ragioni di fatto che sorreggono la finalità derogatoria enunciata nell'accordo collettivo aziendale” (Trib. Firenze 4/6/2019, n. 528). In altri termini, poiché gli Obiettivi sono indicati in termini generici, i contratti di prossimità devono fornire elementi di concretezza e specificità che giustificano le deroghe alla normativa di riferimento. Su questo aspetto il Ministero del lavoro ha precisato, in linea con la pronuncia del Tribunale di Firenze, che un’indicazione generica o non rispondente all’effettiva realtà aziendale potrebbe compromettere la validità del contratto di prossimità (Ministero del lavoro Risposta a Interpello n. 30 del 2 dicembre 2014).

La legge n. 148/2011 indica le materie che possono essere oggetto del Contratto di Prossimità. Tra queste vi sono i contratti a termine; mansioni, classificazione e inquadramento; orario di lavoro; assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le co.co.co. a progetto o partite IVA.

Queste materie sono tassative e quindi tipizzate dal legislatore.

Come detto sopra, nel caso in esame il Tribunale di Napoli riteneva che non sussistessero i requisiti previsti dalla legge perché il contratto collettivo in esame fosse considerato quale contratto di prossimità. Di conseguenza non poteva essere applicabile nei confronti di tutti i dipendenti della società, dal momento che non ricorrevano le condizioni previste dall’art. 8 del D.L. n. 138/2011.

Precedenti giurisprudenziali:

Trib. Firenze 4 giugno 2019, n. 528

Cass. n. 33131/2021

Cass. n. 16917/2021

Cass. n. 31201/2021

Cass. n. 27115/2017

Cass. n. 6044/2012

Cass. n. 10353/2004

Riferimenti normativi:

Art. 8 D.L. n. 138/2011

Copyright © - Riproduzione riservata

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