Penale

Sottrazione di minore all’estero: legittima la procedibilità a querela

Con la sentenza n. 71, depositata il 23 aprile 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero di cui all’art. 574-bis c.p., nella parte in cui prevede che il reato sia perseguibile d’ufficio anziché a querela.

Il caso

Il Tribunale di Cuneo sollevava questione di legittimità costituzionale del delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, punito dall’art. 574-bisc.p., nella parte in cui prevede che il reato sia perseguibile d’ufficio anziché a querela.

Nella vicenda in esame, come riferito dal giudice rimettente, l’imputata aveva trattenuto nella Repubblica Ceca i figli minori contro la volontà del padre e la Corte d’appello di Brno, nel disporne il rientro in Italia, aveva raccomandato che il padre facesse tutto quanto fosse necessario per il recupero dell’armonia familiare.

Secondo il giudice a quo, la perseguibilità d’ufficio del reato previsto dall’art. 574-bis c.p. si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost. per ingiustificata disparità di trattamento e irragionevolezza rispetto al reato di sottrazione di persone incapaci di cui all’art. 574 c.p., poiché entrambi mirano a tutelare lo stesso bene giuridico, ossia l’esercizio della responsabilità genitoriale, e la maggiore gravità della condotta di conduzione o trattenimento all’estero del minore sarebbe già compensata da un aggravamento del trattamento sanzionatorio previsto per la sottrazione di incapace nel territorio nazionale.

Ad avviso del rimettente, il diverso regime di procedibilità non troverebbe ragionevole giustificazione e, anzi, renderebbe impossibile il recupero dell’armonia familiare tramite la possibilità offerta dalla rimessione della querela.

La decisione della Corte

La questione è stata ritenuta infondata.

La Corte, come si consueto, si è soffermata sull’analisi della norma oggetto di censura, osservando che essa – ossia l’art. 574-bis- introdotta nel codice penale dalla L. n. 94/2009, “si inscrive in un più ampio quadro di risposte sanzionatorie che il legislatore ha inteso dare alle condotte criminose che coinvolgono i minori” ed è stata inserita tra i reati contro l’assistenza familiare, ove pure è collocato il reato di sottrazione di persona incapace (art. 574 c.p.), con cui condivide la condotta, che consiste nel sottrarre un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o ritenerlo contro la volontà di quest’ultimo.

Rispetto alla fattispecie di cui all’art. 574, c.p., il delitto di cui all’art. 574-bis c.p. si caratterizza per un elemento specializzante, ossia che la conduzione o il trattenimento vengono realizzati all’estero, lontano dal luogo di residenza o dimora abituale del minore, il che giustifica una pena più severa, che può estendersi da uno a quattro anni di reclusione, mentre la fattispecie prevista dall’art. 574 c.p., a parità di minimo, commina, nel massimo, tre anni di reclusione.

La Corte ha rimarcato che il bene protetto dalla fattispecie in esame “è l’interesse familiare connesso all’esercizio della responsabilità genitoriale”, il quale, a partire dalla riforma del diritto di famiglia, attuato con la L. 19 maggio 1975, n. 151, ha subito un’evoluzione normativa e giurisprudenziale.

In particolare, a partire da tale riforma, la “potestà” è stata attribuita ad entrambi i genitori (art. 316 c.c.), e, all’art. 147 c.c., si è stabilito che l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole deve essere adempiuto tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli.

La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha quindi aggiunto l’art. 315-bisc.c., il quale stabilisce il diritto del figlio di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, secondo le sue capacità e inclinazioni.

Ancora, l’art. 39D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, nel modificare l’art. 316 c.c., ha sostituito alla “potestà” genitoriale la “responsabilità” genitoriale sui figli, “facendo riferimento ad un concetto che non coincide più con l’esercizio di un potere, di cui il minore costituiva l’oggetto, ma rimanda all’assunzione di un ruolo che il genitore svolge nell’interesse di un altro (il minore) e per il quale è chiamato a rispondere”.

Dopo aver ricordato che la tutela del minore è oggetto di attenzione anche a livello internazionale (quali la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con L. 27 maggio 1991, n. 176, e la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con L. 20 marzo 2003, n. 77), e che, in più occasioni, la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto che la responsabilità genitoriale va esercitata nell’interesse dei minori (cfr. le sentenze Corte cost. n. 7/2013, Corte cost. n. 31/2012, e Corte cost. n. 102/2020), la Corte ha evidenziato tale “mutamento della disciplina denota il rilievo pubblicistico dell’interesse protetto dai reati di sottrazione, che non è più correlato al mantenimento delle prerogative genitoriali, ma al rilevante allarme sociale determinato anche dalla difficoltà di ritrovare il minore all’estero e di ricondurlo in Italia”.

La Corte ha poi rimarcato che condotta realizzata all’estero non è comparabile con quella di cui all’art. 574 c.p. poiché “incide non solo sull’interesse del minore a non crescere lontano da uno dei genitori o da entrambi, ma anche su quello di non vedersi sradicato dal suo originario contesto”.

Per queste ragioni, “la discrezionalità del legislatore nel prevedere un diverso regime di perseguibilità dei due reati non è stata esercitata in maniera irragionevole”.

Riferimenti normativi:

Art. 574-bis c.p.

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