Procedura civile

Il termine breve per proporre appello decorre dall’estrazione della copia autentica

Il termine breve per proporre appello decorre dall’estrazione della copia autentica del provvedimento impugnato perché la predetta attività costituisce una forma equipollente della comunicazione di cancelleria, caratterizzata dagli stessi requisiti di certezza di avvenuta consegna della copia e di individuazione del destinatario.

Il caso

Con atto di citazione, l’appellante impugnava la sentenza resa dal Giudice di Pace, chiedendone la riforma.

L’appellato, nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto dell’impugnazione, in quanto infondata in fatto ed in diritto.

La decisione del Tribunale di Nocera Inferiore

Il Tribunale di merito adito ritiene l’appello inammissibile.

La cancelleria del Giudice di Pace aveva comunicato alle parti – in data 23 dicembre 2017 – copia della sentenza.

L’appello è stato promosso solo in data 30 maggio 2018.

Tra il giorno della comunicazione della sentenza ed il giorno dell’instaurazione del giudizio di appello è intercorso un periodo di tempo superiore al termine breve per l’impugnazione, di cui all’art. 325 c.p.c.

L’estrazione di una copia autentica della sentenza costituisce la forma di conoscenza formale della stessa, poiché trova origine in due convergenti attività tipizzate sul piano processuale:

- la richiesta di copia autentica del provvedimento ad iniziativa del difensore della parte interessata;

- la consegna al difensore ad opera del cancelliere della copia.

La predetta attività costituisce una forma equipollente della comunicazione di cancelleria, caratterizzata dagli stessi requisiti di certezza di avvenuta consegna della copia e di individuazione del destinatario.

In tale senso si è espressa la giurisprudenza:

- “Con l'estrazione di copia, la forma di conoscenza è acquisita in via formale e non di mero fatto, in quanto trova origine in due convergenti attività tipicizzate sul piano processuale, quali la richiesta di copia autentica del provvedimento ad iniziativa del difensore della parte interessata e la consegna allo stesso ad opera del cancelliere della copia in questione (art. 58 c.p.c.). In questo caso la conoscenza del provvedimento non è acquisita in via di mero fatto, ma all'esito di un'attività istituzionale di cancelleria, concretizzatasi in una attività di ufficio regolata dalla legge (il rilascio della copia autentica) che impone l'individuazione del soggetto richiedente e di quello che ritira la copia, nonché dell'annotazione della data di rilascio della copia. Tale attività costituisce quindi forma equipollente della comunicazione di cancelleria, caratterizzata dagli stessi requisiti di certezza di avvenuta consegna della copia e di individuazione del destinatario” (Cass. 11.06.2012, n. 9421);

- “Sebbene le comunicazioni di cancelleria debbano avvenire, di norma, con le forme previste dagli art. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, esse possono essere validamente eseguite anche in forme equipollenti, sempreché risulti la certezza dell'avvenuta consegna e della precisa individuazione del destinatario, il quale deve sottoscrivere per ricevuta. Conseguentemente, ove dell'ordinanza riservata del giudice dell'esecuzione il difensore della parte, successivamente al deposito, ne abbia estratto copia ad «uso opposizione», come risultante dalle attestazioni della cancelleria a margine del provvedimento, la conoscenza del provvedimento è acquisita in via formale, all'esito di un'attività istituzionale di cancelleria che impone l'individuazione del soggetto richiedente e di quello che ritira la copia autentica del provvedimento nonché l'annotazione della data di rilascio della copia stessa, e costituisce, al pari della «presa visione», forma equipollente della comunicazione di cancelleria” (Cass. 02.10.2008, n. 24418).

Nel caso di specie l’appellante aveva avuto conoscenza formale del provvedimento da impugnare, pertanto, non può trovare applicazione il termine semestrale per promuovere l’appello, bensì il termine di trenta giorni. Di conseguenza, il termine per proporre appello decorreva dal giorno in cui il difensore aveva acquisto rituale conoscenza della sentenza impugnata, ovverosia dal giorno della comunicazione della sentenza, avvenuta il giorno 23.12.2017 e tale termine è spirato, essendo decorsi i trenta giorni.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Esito del giudizio:

Dichiara l’inammissibilità dell’appello; condanna alla corresponsione della somma di euro 1.278,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite; nulla sulle spese di lite nei confronti della società; raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.

Riferimenti normativi:

Art. 58 c.p.c.

Art. 325 c.p.c.

Art. 327 c.p.c.

Copyright © - Riproduzione riservata

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