Lo studio legale associato può agire per il pagamento delle prestazioni dei propri associati

Poiché l'art. 36 c.c., stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione n. 11940 del 3 maggio 2024.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI:

Conformi:

Cass. civ. n.17718/2019

Cass. civ. n. 8768/2018

Cass. civ. n. 15417/2016

Difformi:

Cass. civ. n. 15633/2006

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'Associazione Professionale Studio Legale C. chiedeva la condanna di G.A. al pagamento degli onorari giudiziali dovuti, quantificati in € 13.869,47, per il patrocinio prestato in suo favore dall'avv. F.C. e da altri componenti dello Studio professionale, nel giudizio di divisione immobiliare contro di lui promosso avanti al Tribunale di Casale Monferrato da G.C., nel procedimento di correzione che ne era conseguito e per le attività stragiudiziali connesse.

Espletata CTU, il Tribunale di Genova, in composizione camerale collegiale, disattese le eccezioni di estinzione e di difetto di legittimazione attiva sollevate da G.A., condannava quest'ultimo al pagamento in favore dell'Associazione Professionale Studio Legale C. a titolo di compensi pari ad € 10.579,52 oltre oneri e accessori, con interessi e rivalutazione dalla presentazione del ricorso.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione G.A.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Al riguardo, alla luce dei più recenti sviluppi della giurisprudenza di legittimità, è stato ritenuto superato l'orientamento, pur manifestato in alcune pronunce di legittimità del passato, a mente del quale l'associazione tra professionisti - nella specie, tra avvocati - non configurandosi come centro autonomo di interessi dotato di propria autonomia strutturale e funzionale, né come ente collettivo, non assumeva la titolarità del rapporto con i clienti, in sostituzione ovvero in aggiunta ai professionisti associati.

Nei più recenti arresti giurisprudenziali si è assimilata l'associazione tra professionisti, sub specie di studio associato, all'associazione ex art. 36 c.c., assimilazione dalla quale si è tratta la conclusione che, poiché l'art. 36 c.c., stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi.

Inoltre, lo studio professionale associato, anche se privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi Europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall'art. 36 c.c.

Infatti, fermo restando che lo studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l'espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso, il rispetto del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli art. 2229 c.c. e seguenti, ben può contemperarsi con l'autonomia pur riconosciuta allo studio associato, nel senso che, pur potendosi attribuire la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale degli associati allo studio, resta obbligatorio che lo svolgimento della prestazione sia resa personalmente dal singolo associato munito dei requisiti che la legge impone per la prestazione richiesta, non rientrando il diritto di credito a titolo di compenso per l'attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione.

Nel caso di specie l'ordinanza impugnata ha evidenziato che dalla lettura della procura alle liti relativa al giudizio di divisione per il procedimento del Tribunale di Casale Monferrato si evince che G.A. ha delegato a rappresentarlo “gli avv.ti F. e S.C. e G.P. M. (Studio Legale C. Associazione tra Professionisti)” e quindi per conto dello studio professionale, che all'epoca non poteva ancora ricevere direttamente il mandato dal cliente, e che i patti sociali prodotti confermavano la costituzione e l'esistenza dell'Associazione professionale per l'esercizio della professione legale.

Dal provvedimento impugnato si evince, inoltre, che i vari incarichi assolti dagli associati sono da riferire necessariamente all'associazione professionale, creata per l'esercizio in forma associata della professione, costituendo i compensi a tale titolo maturati le quote partecipative all'associazione dei singoli associati, ed essendo attribuito il potere di rappresentanza all'Associazione professionale sia nell'esercizio della professione, che nell'incasso e nelle quietanze dei crediti ai singoli associati, i quali comunque agivano in relazione alle prestazioni professionali personalmente eseguite, ed alle connesse attività di recupero dei compensi, sempre in rappresentanza dell'Associazione Professionale Studio Legale C.

Esito

Rigetto.

Riferimenti normativi

Art. 36 c.c.

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