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A.I.: un’immagine creata con l’intelligenza artificiale è tutelata dal diritto d’autore?

La recente decisione del Tribunale di Praga n. 10 C 13/2023-16, emessa l’11 ottobre 2023, rappresenta un punto significativo nel panorama comunitario in materia di proprietà intellettuale, in particolare per la tutela del diritto d’autore sulle opere generate dall’intelligenza artificiale.

Il caso

Accedendo a DALL-E di OpenAI, l’attore ha istruito il sistema di intelligenza artificiale per ottenere un’immagine con il seguente prompt specifico, rispettivamente:

“crea una rappresentazione visiva di due parti che firmano un contratto commerciale in un ambiente formale, ad esempio una sala conferenze oppure uno studio legale di Praga”.

L’attore ha poi deciso di citare in giudizio uno studio legale di Praga sul cui sito ha rintracciato la stessa immagine ottenuta precedentemente con il sistema DALL-E.

L’attore ha chiesto di accertare e dichiarare che l’immagine ottenuta costituisse un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore e, per l’effetto, ha insistito per l’uso non autorizzato della sua opera autoriale protetta seppur ottenuta con l’intelligenza artificiale.

Il convenuto, ovvero lo studio legale di Praga, si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto l’immagine, prodotta dall’algoritmo di DALL-E, è priva dei requisiti necessari per godere di tutela autoriale.

Durante il procedimento entrambe le parti hanno riconosciuto pacificamente che l’immagine fosse stata ottenuta accedendo al sistema di intelligenza artificiale. In particolare, l’attore si è limitato ad affermare di aver inserito le istruzioni, c.d. prompt, ma, come rilevato dal Tribunale di Praga, non ha fornito alcuna prova specifica. A ciò si aggiunga che, come evidenziato dallo stesso Tribunale, l’attore ha omesso di fornire prove specifiche sul proprio apporto creativo legato ad ulteriori richieste di modifica e rifiniture, limitandosi a dare mere istruzioni iniziali al sistema di I.A.

Oltre alle carenze probatorie sopra evidenziate, i giudici hanno escluso la tutela autoriale su un’opera ottenuta con l’intelligenza artificiale in quanto il diritto d’autore può essere riconosciuto solo ad opere creative dell’uomo. Nel caso specifico, sempre a parere dei giudici cechi, l’attore si sarebbe limitato a formulare una mera idea non tutelabile ai sensi dell’art. 2 della legge nazionale sul diritto d’autore, in conformità all’art. 9.2 dell’Accordo TRIPs in quanto mancherebbe un’espressione creativa della medesima idea.

Per comprendere la decisione del Tribunale di Praga, occorre comprendere le caratteristiche di DALL-E e le motivazioni poste a base della decisione qui commentata

Le caratteristiche di DALL-E

DALL-E è la versione 4.0 di ChatGPT di OpenAI; si tratta di un modello di intelligenza artificiale reso disponibile principalmente per gli abbonati di ChatGPT (la versione 3.5 è gratuita mentre, per accedere a DALL-E occorre avere un abbonamento). Accedendo a DALL-E, l’utente interroga il sistema dando un prompt ovvero un’istruzione sulle caratteristiche che deve avere l’immagine desiderata.

Dopo aver dato le opportune istruzioni, il sistema è in grado di generare – dopo pochi secondi – una o più immagini che possono essere riviste o modificate dallo stesso utente. Sulla base delle condizioni d’uso di DALL-E (c.d. Content), l’utente è proprietario sia degli input sia degli output generati attraverso la piattaforma ma con limitazioni specifiche (indicate al paragrafo “Using our services”).

Recuperando la decisione del Tribunale di Praga, è facile comprendere come i giudici cechi abbiano escluso tutela autoriale alle mere istruzioni al sistema senza alcuna elaborazione creativa di modifica. A ciò si aggiunga che, sempre a parere del Tribunale di Praga, l’attore si sia limitato a sostenere di aver dato le istruzioni (i c.d. prompts) senza fornire alcuna prova specifica.

Simulando un accesso a DALL-E, il sistema di intelligenza artificiale consente di “copiare” i prompt fornirti come note ma senza alcuna data certa. Per ovviare alle carenze probatorie sollevate dai giudichi cechi si potrebbe pensare di acquisire i dati forniti al sistema con un dispositivo tale da attribuire data certa al dato informatico con una marcatura temporale. Per replicare ad eventuali obiezioni sulla carenza di creatività, si può pensare di intervenire più volte sull’immagine creata dal sistema apportando modifiche tali da esprimere maggiormente il contributo creativo e la personalità di colui che interroga il sistema. Le immagini create non devono esaurirsi nel mero risultato di un processo meccanico.

In Italia: il principio del tasso di creatività introdotto con l’ordinanza n. 1107 del 2023 della Cassazione

Diversamente dal Tribunale di Praga (che ha negato tutela autoriale ad un’immagine ottenuta con l’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale, stabilendo quanto segue “il diritto d’autore può essere attribuito solo ad un individuo; l’immagine in questione non è stata creata dall’attore personalmente ma da un sistema di intelligenza artificiale. L’immagine non può, per definizione, essere tutelata dal diritto d’autore”) si segnala un’interessante pronuncia della nostra Cassazione che – solo incidentalmente – è intervenuta sul tema relativo alla tutela autoriale delle opere create con il contributo dell’intelligenza artificiale.

Con ordinanza n. 1107 del 16 gennaio 2023, la Sez. I della Suprema Corte ha introdotto il principio del “tasso di creatività” in forza del quale il riconoscimento del diritto d’autore su un’opera creata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale deve essere valutato caso per caso, prendendo in esame il ruolo umano nel processo creativo con l’I.A.

A parere della Cassazione se l’opera ottenuta con l’I.A. è in grado di “riflettere la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative” non si può escludere a priori tutela autoriale, riconoscendo che l’ideazione e la formulazione dei prompt può costituire un’espressione della creatività umana. La Corte ha, infatti, confermato le pronunce dei giudici di merito ritenendo l’opera “The Scent of the Night” meritevole di tutela autoriale. La medesima opera era stata creata da un architetto genovese con un sistema di intelligenza artificiale ed utilizzata dalla RAI come scenografia del Festival di Sanremo nel 2016 senza il consenso dell’architetto.

In USA e in Cina

Dopo alcune discusse pronunce in USA (il Copyright Office ha negato tutela alle singole immagini del fumetto intitolato “Zarya of the Dawn” create con Midjourney attraverso i prompt impartiti dall’autrice a cui però lo stesso Ufficio ha riconosciuto tutela autoriale per l’opera complessivamente considerata per ciò che concerne l’organizzazione, l’ideazione e il concept del fumetto) e in Cina (la BIC ovvero la Beijing Internet Court ha riconosciuto tutela all’opera creata dal Sig. Li utilizzando un sistema di intelligenza artificiale), il Tribunale di Praga ha negato tutela ad un’immagine ottenuta con l’utilizzo di DALL-E evidenziando alcune carenze probatorie. Si tratta di una prima pronuncia resa peraltro su un’immagine ottenuta con un contributo umano ridotto per cui la decisione è complessivamente condivisibile.

Occorrerà attendere nuove pronunce dove, certamente, la centralità del contributo umano e la personalizzazione dei prompt con relative modifiche saranno elementi fondamentali per riconoscere o meno tutela autoriale ad immagini e/o testi ottenuti con sistemi di intelligenza artificiale.

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