Codice della crisi e società con perdite rilevanti: lo studio CNN

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, emanato con Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, in un'ottica di consentire alle società che versino in situazione di perdite rilevanti di accedere ad una delle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, sospende l'applicazione delle norme del Codice Civile che dettano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e disattiva la corrispondente causa di scioglimento. Lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato 100-2023/I pubblicato il 17 marzo 2024 approfondisce queste tematiche, di notevole rilevanza notarile.

Il Codice Civile prevede due ipotesi di riduzione del capitale per perdite, dettate dagli articoli 2446 e 2447 per le società per azioni e dai corrispondenti articoli 2482 bis e 2482 ter per le società a responsabilità limitata. Si tratta di una riduzione del capitale nominale, a fronte di una già avvenuta erosione del capitale reale (dato dal patrimonio netto, ossia dal capitale più le riserve), riduzione alla quale i creditori non possono opporsi, a differenza di quanto accade nella riduzione del capitale reale, operata per scelta dei soci e quindi facoltativa.

La ratio delle norme del Codice Civile è principalmente quella di tutelare il ceto creditorio, mettendolo a conoscenza della reale situazione patrimoniale della società, e più in generale quella di preservare il principio base delle società di capitali di garanzia dell'effettività del capitale sociale.

Nel calcolo delle perdite rilevanti si fa riferimento al patrimonio netto, dato dal capitale più le riserve, che sono le prime ad essere intaccate, in quanto per loro natura destinate ad essere baluardo del capitale. Le perdite rilevanti sono soltanto quelle superiori al terzo del capitale, ossia che hanno eroso tutte le riserve e almeno un terzo del capitale. Le riserve vengono intaccate secondo una ben precisa gerarchia, in quanto per primi sono intaccati gli utili pregressi non distribuiti e, secondo i più, quelli di periodo, poi le riserve facoltative, poi quelle statutarie e da ultima la riserva legale.

Qualsiasi riduzione del capitale operata ancora in presenza di riserve è da riqualificarsi secondo la giurisprudenza come riduzione reale.

Gli articoli 2446 e 2482 bis c.c. riguardano il caso delle perdite superiori al terzo del capitale che non l'hanno fatto scendere al di sotto del minimo di legge: gli amministratori o, in caso di loro inerzia, i sindaci, hanno in questa ipotesi l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea dei soci perché adotti gli opportuni provvedimenti. Per l'interpretazione dell'inciso “senza indugio” si richiama l'articolo 2631 del Codice Civile, che stabilisce che la convocazione si considera mancata se sono passati più di trenta giorni dal giorno in cui gli amministratori o i sindaci hanno conosciuto il fatto che obbligava alla convocazione.

Prima di convocare l'assemblea, gli amministratori devono redigere una relazione sulla situazione patrimoniale della società e depositarla presso la sede sociale negli otto giorni che precedono l'assemblea stessa. In sede di assemblea, quali opportuni provvedimenti, i soci possono deliberare l'immediata riduzione del capitale, oppure il rinvio della perdita a nuovo. Alla società è concesso un così detto “anno di grazia”, al termine del quale, se le perdite non sono state ripianate, la riduzione del capitale diventa inevitabile.

Gli articoli 2447 e 2482 ter c.c., invece, riguardano il caso delle perdite superiori al terzo del capitale che l'hanno fatto scendere sotto il minimo legale, se non addirittura a zero o sottozero. In questa ipotesi l'assemblea deve essere immediatamente convocata per deliberare o la riduzione del capitale e il suo contemporaneo aumento ad un importo pari al minimo legale, oppure la trasformazione della società. In difetto di ciò, opera la causa di scioglimento ex articolo 2484 c.c.

Il Notariato, chiamato da sempre ad attuare le norme sopra commentate, nello studio 100-2023/I pubblicato il 21 marzo 2024 approfondisce le rilevanti deroghe alle procedure codicistiche apportate dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, emanato con D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, che agli articoli 20, inserito nelle norme relative alla composizione negoziale della crisi, 64, relativo agli accordi di ristrutturazione dei debiti, e 89, relativo al concordato preventivo, prevede la sospensione degli obblighi di riduzione nominale del capitale e di corrispondente ricapitalizzazione in presenza di perdite rilevanti, nonché la neutralizzazione della relativa causa di scioglimento.

La composizione negoziale della crisi è uno strumento che consente all'imprenditore in difficoltà iscritto al Registro delle Imprese di farsi affiancare da un esperto per condurre trattative stragiudiziali con i creditori, al fine di individuare una soluzione per il superamento della crisi. Con dichiarazione resa al momento del deposito dell'istanza di nomina dell'esperto o in momento successivo l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti le norme di cui all'articolo 2446, secondo e terzo comma, all'articolo 2447, all'articolo 2482 bis quarto, quinto e sesto comma ed all'articolo 2482 ter, nonché all'articolo 2484, primo comma, numero 4), del Codice Civile, ossia tutte le norme a tutela del capitale sociale sopra commentate. La sospensione opera dall'iscrizione della detta dichiarazione presso il Registro delle Imprese (art. 20CCII). Restano in ogni caso fermi tutti gli obblighi di informativa, nonché di convocazione senza indugio dell'assemblea posti a carico degli amministratori.

Tali norme non trovano parimenti applicazione dalla data di deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, accordi di natura stragiudiziale tra l'imprenditore ed una maggioranza qualificata dei suoi creditori, e sino all'omologazione degli stessi da parte del Tribunale (art. 64CCII). Ugualmente, dalla data del deposito della domanda di concordato preventivo e sino alla sua omologazione dette disposizioni sono disapplicate (art. 89CCII).

Riferimenti normativi:

Art. 2446 c.c.

Art. 2447 c.c.

Art. 2482 bis c.c.

Art. 2482 ter c.c.

Art. 20CCII

Art. 64CCII

Art. 89CCII

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