Famiglia, minori e successioni

Famiglia di fatto

AltalexPedia, voce agg. al 28/06/2014

Famiglia di fatto

di Giuseppina Vassallo


Con il termine famiglia di fatto si intende l’unione di due persone non legate dal vincolo matrimoniale, la cui relazione ha carattere di stabilità. Questo modello familiare è spesso simile in tutto e per tutto al modello tradizionale di famiglia basato sul matrimonio, caratterizzato dalla solidarietà e dall’assistenza morale e materiale tra i conviventi spontaneamente prestati.

1. Disciplina generale

2. Filiazione nella famiglia di fatto

3. Diritti dei conviventi

4. Accordi di convivenza

1. Disciplina generale

Nessun riconoscimento giuridico è dato alla famiglia di fatto ma esistono numerosi interventi legislativi e giurisprudenziali che attribuiscono alcuni effetti giuridici alla convivenza. La tutela scaturisce dalla considerazione che la famiglia di fatto può essere considerata come “formazione sociale” riconosciuta dalla Costituzione (art. 2 Cost.) che diventa fonte di doveri morali e sociali per ciascun convivente nei confronti dell’altro (Cass. Civ. n. 14343/2009).

2. Filiazione nella famiglia di fatto

Nel caso di filiazione nell’ambito di una convivenza, l’ottica muta radicalmente. Se in passato i figli naturali ricevevano una diversa tutela giuridica rispetto ai figli legittimi, oggi si può affermare la totale equiparazione degli stati di filiazione sia che essa avvenga nel matrimonio, sia che derivi da genitori non coniugati (l. n. 219/2012 e D.lgs. n. 154/2013). La recente riforma ha attribuito a tutti i figli lo stesso status giuridico. Non esistono più le disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione. Le nuove norme prevedono l’abolizione delle terminologie utilizzate fino ad oggi, e la loro sostituzione con l’unica parola “figli”, salvo i casi di disposizioni specificamente dedicate, e in tali ipotesi si parla di figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori del matrimonio. Si applicano le stesse regole in materia di responsabilità genitoriale, di diritti e doveri per genitori e figli e di affidamento e mantenimento in caso di cessazione del rapporto tra i genitori (l. n. 54/2006).

La diversità sussiste soltanto nella modalità di accertamento del rapporto di filiazione, in quanto il figlio nato al di fuori del matrimonio, deve essere “riconosciuto”, mentre il figlio nato da genitori sposati acquisisce automaticamente lo status di figlio della coppia. 

3. Diritti dei conviventi

I diritti del convivente si articolano in:

  • Consultori familiari: le coppie di fatto possono accedere alle prestazioni assistenziali dei consultori familiari (l. 405/1975);
  • Adozione e affidamento: i conviventi possono chiedere l’adozione in casi “casi particolari” di cui all’art. 44 della legge 184/1983 e accogliere un minore in affidamento temporaneo;
  • Ordini di protezione contro gli abusi familiari: il convivente è tutelato contro gli abusi familiari al pari del coniuge ai sensi degli art. 342 bis e ss c.c.;
  • Interdizione e inabilitazione: la persona stabilmente convivente può proporre istanza per far dichiarare l’interdizione e l’inabilitazione al pari del coniuge e dei parenti entro il 4° grado (art. 417 c.c.);
  • Amministrazione di sostegno: il convivente può essere designato dal giudice tutelare come amministratore di sostegno (art. 408 c.c.);
  • Fecondazione assistita: la coppia di fatto può accedere alla fecondazione assistita (art. 5 l. 40/2004);
  • Locazione di immobili ad uso abitativo: il convivente succede nel contratto di locazione in caso di decesso del titolare (C. Cost. sent. 404/1988)
  • Risarcimento del danno: il convivente ha il diritto al risarcimento del danno conseguente alle lesioni o alla morte del convivente "more uxorio" di questo, dimostrando, con qualsiasi mezzo, la prova dell'esistenza e della durata di una comunanza di vita e di affetti e di una vicendevole assistenza morale e materiale.
    La giurisprudenza della Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale a tutti i componenti della famiglia di fatto in caso di vittime della strada o infortunio lavorativo (Cass. Civ. n. 12278/2011).    
    In presenza di un saldo e duraturo legame affettivo, è proprio la lesione che colpisce tale particolare situazione affettiva a connotare l’ingiustizia del danno e a rendere risarcibili le conseguenze pregiudizievoli che derivano, a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali.

Gli obblighi del convivente sono:

  • Obblighi di assistenza morale e materiale tra conviventi
  • E’ stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per la violazione degli obblighi familiari in ipotesi di persone unite dal solo vincolo di convivenza, quando la lesione rientra nella categoria dei diritti fondamentali della persona, e prescinde dal tipo di unione al cui interno la lesione si sia verificata (Cass. Civ. n. 4184/2012 e n. 15481/2013);
  • I doveri morali e sociali, derivanti dalla formazione sociale costituita dalla convivenza, incidenti sui rapporti di natura patrimoniale, escludono il diritto di un convivente di richiedere all’altro le attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza

Ciò che è stato corrisposto al compagno durante il rapporto in adempimento di quei doveri, non è ripetibile ex art. 2034 c.c. in quanto obbligazione naturale.

  • Il convivente non proprietario, quando l’unione di fatto finisce, non può essere allontanato improvvisamente dall’abitazione, ma ha diritto di vedersi attribuito un congruo termine al fine di trovare un’altra sistemazione abitativa (Cass. Civ. n. 7214/2013)

4. Accordi di convivenza

Gli accordi di convivenza sono redatti in forma scritta e allo scopo di dettare una regolamentazione patrimoniale del rapporto di convivenza sia durante che dopo la cessazione dello stesso, personalizzandolo rispetto alle esigenze della coppia. Allo scopo di conferire data certa all’accordo, il contratto può essere stipulato dal Notaio con scrittura privata autenticata.

Il contenuto degli accordi può essere vario.

definire gli obblighi di contribuzione e la modalità di partecipazione di ciascun partner nelle spese comuni o nell'attività lavorativa domestica e extradomestica;

  1. individuare i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza;
  2. specificare le modalità di uso della casa adibita a residenza comune, sia essa di proprietà di uno solo dei conviventi o di entrambi i conviventi oppure in locazione;   
  3. definire i reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza;
  4. disporre soluzioni di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica con compromissione della capacità di intendere e di volere di una delle parti, o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno.

Non tutti gli aspetti patrimoniali possono essere disciplinati.

Stante il divieto dei patti successori, non possono essere disciplinati attraverso il contratto di convivenza i rapporti ereditari. Mediante testamento possono essere inserite eventuali clausole in favore del convivente, salvi i diritti degli eredi legittimari. Il convivente può, ad esempio, essere istituito erede oppure può essere disposto in suo favore un legato di somme di denaro o del diritto di abitazione. 

Gli accordi vincolano le parti ma non i terzi con i quali le parti stipulino contratti.

Nell’atto possono essere inserite anche clausole penali per la violazione delle obbligazioni patrimoniali contenute purchè siano reciproche, non in contrasto con norme inderogabili di legge e non incidano su diritti di natura indisponibile. Sarebbe nulla la disposizione che preveda una penale a carico del convivente che pone fine alla relazione prima di una determinata data poichè limita la libertà della persona. Ugualmente inammissibile sarebbe la sanzione per infedeltà di un convivente a causa dell’indisponibilità del diritto alla libertà sessuale.

Per approfondimenti:

  • La filiazione dopo la riforma. Aggiornato al D.Lgs. n. 154/2013, di Giuseppina Vassallo, Altalex Editore, 2014;
  • La separazione nella famiglia di fatto, di De Filippis Bruno, Zambrano Virginia, Starita Vincenzo, Di Marco Giuseppe, Lettieri Angela Linda, De Filippis Renato, CEDAM, 2014.

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