Responsabilità civile

Termine contrattuale

AltalexPedia, voce agg. al 23/03/2016

Il termine è l’evento futuro e certo dal cui dipende l’efficacia del negozio o la sua caducazione. 


Termine contrattuale

di Paolo Franceschetti

Definizione

Tipi del termine

Differenza tra termine e condizione

Disciplina del termine


Definizione

Il termine è l’evento futuro e certo dal cui dipende l’efficacia del negozio o la sua caducazione. La distinzione rispetto alla condizione attiene quindi alla certezza.

E’ considerato tradizionalmente un elemento accidentale del contratto, perché è liberamente disponibile dalle parti, e non sempre è previsto nel contratto.

Tuttavia taluno ha notato che in realtà il termine è un elemento connaturato ad ogni contratto, nel senso che non può ipotizzarsi un negozio, quale che sia, a tempo indefinito; anche solo implicitamente, ogni rapporto giuridico ha infatti sempre un inizio e una fine; non solo, ma per alcuni rapporti il termine caratterizza tutta la fattispecie (l’usufrutto non può durare oltre la vita dell’usufruttuario; quando la locazione è ultranovennale deve essere trascritta; ecc.) sì che taluno ha sottolineato che la collocazione più corretta dell’istituto è quella degli elementi essenziali.

Non esiste una disciplina specifica del termine. Il codice disciplina quindi solo il termine di pagamento (art. 1183 e ss.) e il computo dei termini di prescrizione (articolo 2963), nonché l’atteggiarsi di esso in alcuni contratti (il trust non può eccedere i 90 anni; l’anticresi deve durare al massimo dieci anni; la locazione ha una disciplina specifica del termine, ecc.).

Il termine è in genere elemento accidentale, liberamente disponibile dalle parti. Vi sono però alcuni negozi che non tollerano l’apposizione di un termine e sono detti actus legitimi (matrimonio, negozi di diritto familiare, istituzione di erede, accettazione e rinuncia all’eredità); per converso, vi sono negozi in cui l’apposizione del termine è obbligatoria: il negozio costitutivo di usufrutto, la locazione, il negozio costitutivo del trust, la proposta irrevocabile, ecc.

Tipi del termine

Si distingue tradizionalmente tra:

  1. dies certus an e certus quando (il primo gennaio);
  2. dies certus an e incertus quando (ti pagherò il giorno che morirà Tizio);
  3. dies incertus an e certus quando (il 2032, data della fine del mondo secondo le profezie azteche; il 2030 giorno dello sbarco degli alieni secondo le profezie di Nostradamus; il 2030, data in cui andrò in pensione secondo le leggi attuali; il giorno in cui scadendo il termine, la ditta X pagherà il suo debito, ecc.);

L’ipotesi numero 1 è senz’altro un termine; le altre due sono al confine con la condizione.

Si distingue tra termine iniziale (data di inizio dell’efficacia del contratto) e termine finale (termine di cessazione dell’efficacia).

Si distingue altresì tra termine di scadenza (data a partire dalla quale il diritto perde la sua efficacia) e termine di adempimento (non è in discussione l’efficacia o l’esistenza del diritto, ma solo la sua esecuzione).

Differenza tra termine e condizione

La distinzione tra condizione e termine è importante, specie quando si tratta di distinguere termine iniziale e condizione sospensiva, perché solo quando il contratto è condizionato le parti possono compiere atti conservativi. Inoltre la condizione opera retroattivamente, il termine, no.

In realtà si deve precisare che un certo grado di incertezza è insito in tutti i termini, salvo quelli in cui è indicata una data precisa. Ti regalerò la macchina quando compirai trenta anni, ti regalo l’impermeabile a partire dal primo giorno in cui pioverà, ad esempio, sono termini iniziali di efficacia, e tuttavia un certo margine di incertezza è insito anche in essi, perché ben può essere che il donatario muoia prima dei trenta anni, oppure che non piova mai più.

Di conseguenza è più corretto dire che ciò che rileva, ai fini della distinzione tra termine e condizione, non è l’assoluta e oggettiva certezza, ma il sufficiente grado di probabilità che l’evento si verifichi. Avremo una condizione quando l’evento è incerto; avremo un termine quando l’evento è quasi certo, secondo un calcolo di probabilità effettuato dalle parti. Sempre per rimanere agli esempi fatti, in periodo di alta mortalità a causa di malattie infantili, o per una guerra particolarmente cruenta, il termine dei trenta anni potrebbe essere visto come condizione, e la stessa cosa potrebbe dirsi per il giorno di pioggia, se il contratto è stipulato in un deserto.

Tuttavia, anche precisata in tal modo la distinzione, va detto che non sempre è facile distinguere la condizione dal termine, perché alcune clausole possono atteggiarsi in modo decisamente ambiguo. Ad esempio il patto “ti presto la somma X se otterrò un finanziamento” potrebbe ben prestarsi ad essere visto tanto come un contratto a termine che come un contratto condizionato.

Secondo alcuni autori la distinzione, qualora non si possa fare riferimento alla certezza o meno dell’evento, può operarsi tenendo presente che la condizione riguarda un evento, mentre il termine un momento ben determinato.

Tuttavia tale distinzione perde di valore tutte le volte che il termine sia fissato con riferimento ad un evento di lunga durata (ti consegnerò questa cosa durante le olimpiadi; ti regalerò il videolettore quando manderanno in onda nuovamente la serie di Happy Days).

In realtà in molti casi è impossibile stabilire se un dato evento sia una termine o una condizione e la soluzione dipenderà da un’interpretazione caso per caso; nell’esempio “ti regalo il videolettore se daranno nuovamente la serie di Happy Days”, il telefilm deve essere considerato come un termine, nonostante le parole usate (“se daranno…”). Prima di tutto perché come evento presenta una alto grado di certezza, e in secondo luogo perché difficilmente il regalo di un videolettore sarà compatibile con la retroattività degli effetti tipica della condizione.

Disciplina del termine

La disciplina del termine si distingue in due momenti:

  • pendenza del termine, che ricorre quando il termine non si è ancora verificato; il diritto non può essere esercitato ma se una parte adempie la sua obbligazione (ad esempio il pagamento della rata del mutuo, o del canone di locazione) non può poi chiedere la restituzione. Potrà però essere rimborsata del vantaggio che l’altro ha ottenuto in anticipo;
  • scadenza del termine. Gli effetti della scadenza del termine non sono retroattivi, essendo la sua efficacia ex nunc.

Il termine può essere fissato a favore del debitore o del creditore; in questo secondo caso il creditore può chiedere in anticipo il pagamento (articolo 1185).

Quando il termine è essenziale per una delle parti, la disciplina è quella prevista dall’articolo 1456 e il contratto si risolve di diritto.

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