Responsabilità civile

Clausola risolutiva espressa

Altalexpedia, voce agg. al 29/04/2016

La clausola risolutiva espressa è la pattuizione con la quale i contraenti convengono "espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite" (art. 1456 cod. civ.).


Clausola risolutiva espressa

di Paolo Franceschetti

Nozione

Vessatorietà

Disciplina

Nozione

La clausola risolutiva espressa è quella con la quale i contraenti stabiliscono che il contratto si intende risolto al verificarsi di uno o più avvenimenti precisi integranti gli estremi di un inadempimento non necessariamente grave, ma anche di scarsa importanza. 

In questo caso la risoluzione opera di diritto non al semplice verificarsi del fatto, ma dopo che il creditore ha dichiarato espressamente che intende avvalersi della clausola.

Il motivo di questa previsione legislativa è abbastanza chiaro: dal momento in cui le parti hanno stipulato la clausola, infatti, nel creditore può essere subentrato un interesse contrario e quindi, per sicurezza, è necessario comunicare al debitore che tale interesse non è mutato.

Come per la risoluzione giudiziale, anche per la risoluzione tramite clausola risolutiva espressa occorrono i requisiti della colpa (Cass. 6551/2013) e della gravità dell’inadempimento (Cass. 6786/2014). 

Vessatorietà

La questione più importante sorta intorno alla clausola risolutiva espressa è se essa possa essere inquadrata tra le clausole vessatorie ex articolo 1341. Il dibattito ovviamente risente delle questioni sorte intorno all’istituto delle clausole vessatorie.

L’orientamento negativo si basa sul carattere tassativo dell’elenco contenuto nell’articolo 1341.

Una tesi possibilista, invece, parte dal presupposto che l’elenco dell’articolo 1341 è tassativo, ma suscettibile di interpretazione estensiva; di conseguenza si è tentato di ricondurre la clausola risolutiva espressa ora nell’ambito delle clausole che ampliano la facoltà di recedere dal contratto (perché consente al creditore fedele la possibilità di liberarsi dal vincolo contrattuale, determinando una situazione simile in sostanza al recesso), ora tra le clausole limitative della responsabilità (perché, ampliando, la responsabilità dell’altro contraente si restringe quella dell’altro).

Per quanto riguarda i contratti del consumatore e in particolare per il problema  dell’abusività della clausola ai sensi del codice del consumo sembra corretta l’interpretazione secondo cui il carattere di clausola abusiva o meno discende dalla valutazione in concreto di essa nel contesto del contratto; l’inefficacia della clausola si avrà solo se essa determina un’alterazione dell’equilibrio contrattuale, nel senso che inadempienze anche minime del consumatore possono provocare la risoluzione, mentre al professionista è lasciata ampia libertà di ritardare l’esecuzione della prestazione, o ampi margini di tolleranza nella qualità di essa. 

Disciplina

La clausola deve ovviamente far parte del contratto originale e rivestire la stessa forma. Minoritaria è la posizione di chi (Giorgianni) ritiene che possa formularsi anche in forma diversa, sul presupposto che, quando un contratto richiede una determinata forma, questa riguardi solo il contenuto minimo dell’atto.

Le parti debbono indicare specificatamente a quali comportamenti si riconnette la risoluzione, non essendo sufficiente l’indicazione generica (che andrà considerata una mera clausola di stile) secondo cui a seguito di qualsiasi inadempimento, anche minimo, il contratto si intenderà risolto.

Il creditore può rinunciare ad avvalersi della clausola  e la rinuncia può essere espressa o tacita (potendosi desumere, ad esempio, da una tardiva richiesta di adempimento).

Tuttavia anche qualora dopo l’inadempimento del debitore il creditore tolleri il ritardo, o comunque non comunichi la sua volontà di avvalersi della clausola, non gli è precluso di avvalersene tardivamente, perché non abbia ingenerato nell’altra parte il convincimento giustificato che intenda rinunciare alla risoluzione stragiudiziale.

Infine, si ritiene che la clausola risolutiva espressa non possa operare lì dove la legge ha espressamente indicato i parametri di gravità cui subordinare la risoluzione. Ad esempio le parti non potrebbero stabilire, nella vendita a rate, che il creditore possa chiedere la risoluzione anche se l’inadempimento è inferiore all’ottava parte del prezzo.

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