Responsabilità civile

Uso

AltalexPedia, voce agg. al 21/07/2017

L'uso è un diritto reale su cosa altrui, in virtù del quale l’usuario ha il godimento della cosa per il soddisfacimento di un proprio bisogno attuale e personale (art. 1021 c.c.).


Uso

di Michele Iaselli

1. Nozione

2. Modi di costituzione

3. Estinzione

1. Nozione

L’uso (art. 1021 c.c.) è un diritto reale su cosa altrui, in virtù del quale l’usuario ha il godimento della cosa per il soddisfacimento di un proprio bisogno attuale e personale.

Il diritto d’uso comprende due facoltà fondamentali: l’utilizzazione diretta della cosa, senza alcuna limitazione, per cui l’usuario può trarne tutte le utilità di cui è suscettibile, anche per le proprie attività economiche ed industriali; la percezione dei frutti, se la cosa è fruttifera, ma limitatamente a quelli necessari alla soddisfazione dei bisogni propri e della propria famiglia, ossia a quelli destinati al consumo materiale e diretto. Sono, pertanto, esclusi dal godimento dell’usuario i frutti civili e quelli comunque consistenti in danaro, in quanto questo non è idoneo alla soddisfazione diretta, ma solo indiretta, di un bisogno, nonché quei frutti naturali che eccedono la misura necessaria al consumo dell’usuario e della sua famiglia.

Anche le persone giuridiche possono essere titolari del diritto d’uso, ma limitatamente alla sola facoltà di utilizzazione della cosa, in quanto non è configurabile per esse la percepibilità di frutti, destinata, come detto, alla soddisfazione di bisogni strettamente inerenti alla persona fisica.

Non è stato accolto nel nostro sistema civilistico il principio romanistico dell’indivisibilità dell’uso; la dottrina dominante ritiene possibile sia la costituzione del diritto d’uso da parte di un comproprietario, limitatamente alla propria quota, sia la comunione del diritto d’uso. In tale ultimo caso, il cousuario si vedrà riconosciuta una quota di uso, mentre a tutti i cousuari verrà applicata la disciplina propria della comunione, per quanto attiene alle spese ed all’amministrazione della cosa. Se uno dei cousuari rinuncia o perde successivamente il proprio diritto, è ammesso l’accrescimento a favore degli altri che, però, per quanto riguarda il godimento dei frutti, non può mai superare il limite dei bisogni propri di ciascuno

2. Modi di costituzione

Il diritto d’uso può costituirsi per atto tra vivi (contratto, più frequentemente donazione di uso o donazione di proprietà con riserva d’uso) o mortis causa; può costituirsi anche per usucapione, principalmente nel caso di possesso titolato.

L’unica ipotesi di costituzione di uso ex lege è data dall’art. 540, secondo comma, c.c. che riserva al coniuge superstite, quale legittimario, anche se concorre con altri chiamati, il diritto di uso sui mobili che corredano la casa familiare, se di proprietà del defunto o comuni: tale diritto ha natura di prelegato, spettante a titolo di legittima, oltre la quota di piena proprietà attribuita dagli artt. 540, primo comma, 542 e 544, c.c.

L’atto costitutivo del diritto d’uso sui beni immobili deve essere redatto in forma scritta ad substantiam (art. 1350, n. 4, c.c.) e trascritto nei registri immobiliari (art. 2643, n. 4, c.c., per l’ipotesi di costituzione per contratto, art. 2648 per quella di costituzione mortis causa).

Il contenuto del diritto può essere ampliato o ristretto dall’autonomia delle parti, col rispetto, comunque, dei caratteri di tipicità dell’uso, come contemplato dalla normativa. A tale scopo, assume notevole rilievo l’interpretazione dell’atto costitutivo, al fine di accertare se si tratti di uso, ovvero di usufrutto, ovvero di un mero rapporto obbligatorio.

Quanto ai limiti del contenuto, il secondo comma dell’art. 1021 c.c. ha introdotto il criterio della valutazione dei bisogni secondo la condizione sociale del titolare del diritto. La tradizione romanistica e la stessa giurisprudenza, invece, si richiamano tralaticiamente al concetto di modica perceptio, secondo cui la raccolta dei frutti è limitata alla soddisfazione dei bisogni dell’usuario e della sua famiglia.

3. Estinzione

Con riguardo ai restanti aspetti (diritti, obblighi, estinzione, ecc.), si applicano, in quanto compatibili le disposizioni relative all'usufrutto, alle quali si rinvia.

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