Amministrativo

Nuove norme tecniche per le costruzioni: il testo del decreto

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, decreto 17/01/2018

In vigore da oggi le nuove Norme Tecniche per le Costruzionile c.d. NTC, approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture del 17 gennaio scorso e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del successivo 20 febbraio.

Il provvedimento fornisce una particolare attenzione ai materiali, con un totale cambiamento dell'art. 11 che recepisce, così, le disposizioni dell'UE sulla libera circolazione dei prodotti da costruzione (in particolare si prevede l'esordio dei calcestruzzi fibrorinforzati).

Di particolare importanza è l'art. 2 del decreto che contiene le indicazioni sull'applicazione delle regole tecniche nella fase transitoria, a seconda dello stato di avanzamento del progetto: nello specifico risultano ancora applicabili le precedenti NTC del 2008 a progetti affidati e contratti sottoscritti, limitatamente alle opere pubbliche che si concludono entro 5 anni dalla data di entrata in vigore delle nuove NTC.

Per le opere private le cui parti strutturali siano ancora in corso di esecuzione o per le quali prima della entrata in vigore delle nuove NTC sia stato depositato il progetto esecutivo, è possibile continuare ad utilizzare le vecchie NTC sino ad ultimazione dei lavori e al collaudo statico.

L'art. 8 del decreto definisce i criteri generali per la valutazione della sicurezza e per la progettazione degli edifici esistenti in presenza di azioni sismiche, sulla base della differenziazione delle categorie di intervento (adeguamento, miglioramento e riparazione o interventi locali) e con specifico riferimento alle materie con cui sono realizzati i manufatti (costruzioni in muratura, calcestruzzo, acciaio o miste).

Altrettanto degna di nota è la previsione di una semplificazione delle regola sulla messa in sicurezza degli edifici esistenti, in modo da rendere gli interventi più sostenibili a livello economico, sulla base di uno sconto del 20% di cui potranno usufruire i progettisti per mettere a norma una struttura già esistente.

Per quanto attiene agli interventi di miglioramento, la novità consiste nel fatto che, al momento della realizzazione della messa in sicurezza, sarà necessario rispettare dei livelli minimi differenziati a seconda della tipologia dell'edificio e che, come ovvio, saranno più rigidi nel caso di edifici scolastici.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è intervenuto con la nota 3187/2018 per fornire i primi chiarimenti sul decreto.

Le nuove norme tecniche sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

Sul tema si segnala:

eBook - NTC 2018: norme tecniche a confronto - Le nuove norme tecniche per le costruzioni Tirinato Simone, WOLTERS KLUWER ITALIA, 2018

(Altalex, 22 marzo 2018)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DECRETO 17 gennaio 2018

Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni». (18A00716)

(G.U. n.42 del 20-2-2018 - Suppl. Ordinario n. 8)


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 


Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante «Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica»;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, recante «Procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;

Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 2011, n. 305 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, ed in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede la redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, di normative tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonche' per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008, con il quale sono state approvate le «Nuove norme tecniche per le costruzioni», pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, recante «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 156 dell'8 luglio 2014;

Considerata la necessita' di procedere al previsto aggiornamento delle «Nuove Norme tecniche per le costruzioni» di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008;

Visto il voto n. 53 con il quale l'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nella adunanza del 14 novembre 2014 si e' espressa favorevolmente in ordine all'aggiornamento delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni», di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008;

Vista la nota n. 7889, del 27 febbraio 2015, con la quale il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso all'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il suddetto aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni, licenziato dall'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che dispone che in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni, sia pubbliche, che private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche;

Considerato che il comma 2 dell'art. 5 del predetto decreto-legge n. 136 del 2004 prevede che le norme tecniche siano emanate con le procedure di cui all'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, di concerto con il Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 54 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il quale prevede che alcune funzioni mantenute in capo allo Stato, quali la predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche, siano esercitate di intesa con la Conferenza unificata;

Visto l'art. 93 del suddetto decreto legislativo n. 112 del 1998, il quale prevede che alcune funzioni mantenute in capo allo Stato, quali i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e le norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone, siano esercitate sentita la Conferenza unificata;

Visto l'art. 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il quale prevede che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumita', da realizzarsi in zone dichiarate sismiche, siano disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui a predetto art. 52 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, da specifiche norme tecniche emanate con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata;

Visto il concerto espresso dal capo del Dipartimento della protezione civile con nota prot. n. CG/0006287 del 26 gennaio 2017, ai sensi del citato art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2004;

Visto il concerto espresso dal Ministro dell'interno con nota prot. n. 0000808 del 17 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche con nota n. 73455 del 3 novembre 2016 ai sensi del citato art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta del 22 dicembre 2016, ai sensi del citato art. 54 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

Considerato, che lo schema di decreto e' stato notificato, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 e che alla data dell'8 maggio 2017 e' venuto a scadenza il termine di astensione obbligatoria di cui all'art. 6, paragrafo 1, della medesima direttiva;

Considerata la necessita' di definire l'ambito di applicazione delle norme tecniche, anche in relazione alle opere con progetto definitivo o esecutivo approvato e alle opere con lavori in corso di esecuzione, in conformita' al citato voto n. 53/2014 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Accertato che sono stati adempiuti gli obblighi di notifica ai sensi degli articoli 15, paragrafo 7, e 39, paragrafo 5, della direttiva 2006/123/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi nel mercato interno, del 12 dicembre 2006;

Decreta:


Art. 1
Approvazione


1. E' approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, allegato al presente decreto. Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

Art. 2
Ambito di applicazione e disposizioni transitorie


1. Nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le opere pubbliche o di pubblica utilita' in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori gia' affidati, nonche' per i progetti definitivi o esecutivi gia' affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facolta' e' esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'art. 1. Con riferimento alla terza fattispecie di cui sopra, detta facolta' e' esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

2. Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia gia' stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni di cui all'art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

Art. 3
Entrata in vigore


1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto ed i relativi allegati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2018

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Delrio

Il Ministro dell'interno
Minniti

Il Capo Dipartimento della protezione civile
Borrelli


ALLEGATO


NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

Approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018

(www.gazzettaufficiale.it)

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                             CAPITOLO 1

                               OGGETTO

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                             CAPITOLO 2

                   SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                             CAPITOLO 3

                      AZIONI SULLE COSTRUZIONI

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                             CAPITOLO 4

                  COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                             CAPITOLO 5

                                PONTI

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                             CAPITOLO 6

                      PROGETTAZIONE GEOTECNICA

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                             CAPITOLO 7

                  PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                             CAPITOLO 8

                        COSTRUZIONI ESISTENTI

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

                             CAPITOLO 9

                          COLLAUDO STATICO

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

                             CAPITOLO 10

           REDAZIONE DEI PROGETTI STRUTTURALI ESECUTIVI E

                     DELLE RELAZIONI DI CALCOLO

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

                             CAPITOLO 11

              MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

                             CAPITOLO 12

                         RIFERIMENTI TECNICI

 

              Parte di provvedimento in formato grafico



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