Responsabilità civile

Distribuzione assicurativa: il decreto che attua la direttiva europea

Le modifiche al Codice delle Assicurazioni private

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2018, il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa.

Vengono introdotte modifiche al codice delle assicurazioni con nuovi obblighi per imprese, intermediari, ridisegnando in parte le funzioni dell’autorità di vigilanza del mercato assicurativo nonché intervenendo sul Testo unico dell’intermediazione finanziaria con riguardo ai prodotti di investimento assicurativi.

Il 15 maggio è stata approvata dal preconsiglio dei ministri la versione definitiva del decreto legislativo con cui si recepisce la direttiva IDD EU 2016/97 del 20 gennaio 2016. Il processo di attuazione della direttiva ha visto in medio tempore una serie di importanti interventi multilivello di cui dovrà tenersi conto nella disamina del testo del decreto e in particolare interventi di Eiopa, una delle 3 autorità responsabili del coordinamento della vigilanza dei mercati finanziari a livello Europeo, atti delegati della Commissione Europea, cui la stessa direttiva faceva riferimento. Anche IVASS (l’autorità italiana di vigilanza del mercato assicurativo) è intervenuta nel frattempo con documenti in consultazione.

Il decreto interviene in modifica del codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005 da ora in poi CAP) introducendo essenzialmente:

- il concetto di distribuzione assicurativa all’interno del codice delle assicurazioni private
- il concetto di “governo del prodotto
- una revisione delle regole di condotta in specie nella fase precontrattuale anche con riguardo alle modalità di pagamento dei premi
- una semplificazione e standardizzazione delle informazioni ai clienti
- una rinnovata dimensione del coordinamento tra autorità di controllo nazionali e internazionali (in caso di distribuzione in regime di libera prestazione o di libertà di stabilimento nel territorio UE).

Ricordiamo che l’obiettivo principale e l’oggetto di IDD, che rappresenta un rifusione della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, consistono nell’armonizzare le disposizioni nazionali in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa in tutta l’Unione.

I prodotti assicurativi possono essere distribuiti da distinte categorie di soggetti o enti, quali:

agenti, mediatori e operatori di «bancassicurazione»
- imprese di assicurazione
agenzie di viaggio e autonoleggi.

Si rendeva pertanto necessaria una regolamentazione a livello nazionale, uniforme nel territorio CE, ordinata alla parità di trattamento tra gli operatori e alla tutela dei consumatori. Si è pertanto ritenuto necessario dar vita ad una direttiva che si applicasse a ciascuna di queste categorie.

Il decreto nell’attuare la direttiva cerca di sciogliere anche alcuni problemi a livello nazionale e in particolare la cooperazione tra autorità di controllo, il pagamento dei premi con sistemi di pagamento che garantiscono la tracciabilità, la vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi intervenendo anche sul testo unico dell’intermediazione finanziaria.

Vediamo nello specifico i punti salienti del decreto che hanno portato a modifiche rilevanti del passato sistema normativo.

Come detto si passa dal concetto di intermediazione a quello di distribuzione, concetto complesso definito dallo stesso legislatore europeo piuttosto in negativo. Nei considerando da 11 a 15 della direttiva si diceva infatti che la stessa dovrebbe applicarsi “ai soggetti la cui attività consiste nel fornire a terzi servizi di distribuzione assicurativa o riassicurativa.”

Si precisa poi che la stessa dovrebbe applicarsi ai soggetti la cui attività consiste nel fornire informazioni su uno o più contratti di assicurazione in risposta a criteri selezionati dal cliente per il tramite di un sito Internet o altri mezzi, oppure nel fornire una classifica di prodotti assicurativi oppure una riduzione sul prezzo di un contratto assicurativo, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente un contratto assicurativo alla fine del procedimento. Il riferimento è evidentemente ai cosiddetti comparatori.

La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai siti Internet gestiti da autorità pubbliche o associazioni di consumatori che non mirano alla conclusione di contratti ma si limitano a confrontare i prodotti assicurativi disponibili sul mercato.

Si indicano poi una serie di definizioni in negativo del concetto di distribuzione per cui la direttiva non dovrebbe applicarsi ad “attività di mera presentazione che consistono nel fornire dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari o imprese di assicurazione o di riassicurazione oppure informazioni su prodotti assicurativi o riassicurativi o su un intermediario assicurativo o riassicurativo o un’impresa di assicurazione o riassicurazione a potenziali assicurati.”

La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai soggetti che svolgono un’altra attività professionale all’interno della quale forniscono consulenze in materia di assicurazione, sempre che l’obiettivo di questa attività non sia quello di assistere il cliente nella conclusione o nell’esecuzione di un contratto assicurativo o riassicurativo. Inoltre IDD non dovrebbe applicarsi ai soggetti che esercitano un’attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio qualora il premio non superi un dato importo e i rischi coperti siano limitati. Tuttavia, si precisa che un’impresa di assicurazione o un intermediario assicurativo che esercita l’attività di distribuzione attraverso un intermediario assicurativo a titolo accessorio esente dalle prescrizioni della presente direttiva dovrebbe assicurare il rispetto di alcuni requisiti di base, quali la comunicazione della sua identità e le informazioni sul modo in cui presentare un reclamo, e garantire che le richieste e le esigenze del cliente siano prese in considerazione.

In rispondenza a tali considerando il decreto introduce una modifica dell’articolo 106 CAP adesso intitolato “Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa”.

Si dice, in linea con IDD, che “L'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa consiste nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione dei relativi contratti o nella conclusione di tali contratti , ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. Rientra nell’attività di distribuzione assicurativa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso”. Dopo l’art. 109 si introduce l’art. 109 bis sugli intermediari a titolo accessorio per i quali si prevede un apposita sezione f) nel registro degli intermediari.

L’intermediario assicurativo a titolo accessorio è comunque tenuto ad osservare i requisiti di cui all’art. 110, commi 1 e 3, ove sia una persona fisica, e i requisiti di cui all’articolo 112, commi 1, 2 e 3, se è una persona giuridica.

Per la definizione delle “adeguate cognizioni e capacità professionali”, che l’intermediario anche a titolo accessorio deve possedere, si rinvia ad un apposito regolamento di IVASS. Sempre ad un regolamento IVASS si rinvia per la disciplina delle modalità applicative dell’art. 109 bis. L’intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1 si dota di presidi di separazione patrimoniale conformi all’art. 117.

Laddove gli intermediari assicurativi a titolo accessorio agiscano su incarico di altro intermediario di cui alle sezioni del registro previste all’art. 109, comma 2, lettere a), b) o d), sono soggetti alle norme applicabili agli addetti all’attività di intermediazione iscritti alla sezione del registro di cui al comma 2, lettera e) del citato articolo 109.

In relazione all’art. 117 si precisa che rimane inalterata la regola della remissione dei premi su conto separato. I premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell’intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l’intermediario in quanto tale, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell’intermediario medesimo. Viene modificata la parte dell’art. 117 relativa alla fideiussione bancaria alternativa al conto separato. Al comma 3 -bis si dice “Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all’art. 109, comma 2, lettere a) , b) e d) , che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750.

Il limite minimo è aggiornato mediante disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili per tener conto delle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat ”.

Quanto alle regole di condotta nella distribuzione si introducono gli artt. 119 bis ss. contenenti obblighi comportamentali dei distributori che sono informati a nuovi principi. In particolare si segnala come alla diligenza, canone di “misurazione” del corretto adempimento alle obbligazioni di cui all’art. 1176 c.c., si sostituisce il concetto di equità, introducendo così un’idea di valutazione del caso concreto e di equo bilanciamento di diritti e obblighi nei contratti che si vanno concludendo per il tramite della distribuzione assicurativa. L’art. 119 bis prevede infatti che “I distributori di prodotti assicurativi operano con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti.”

Anche l’informativa sarà ordinata a criteri di semplificazione. Sul punto si ricorda come da ultimo la comunità Europea sembra aver preso atto che la eccessiva quantità di informazioni può distogliere l’attenzione dei clienti scoraggiando la lettura della copiosa documentazione informativa, impedendo di focalizzare l’attenzione sugli elementi essenziali ai fini della formulazione di una scelta consapevole. Inoltre la mancanza di standardizzazione dei documenti informativi impedisce una corretta comparazione dei prodotti presenti sul mercato.

Queste le linee che trovano rispondenza nell’art. 20 di IDD e nel regolamento UE 11 agosto 2017, n. 1469. L’art. 20 di IDD in particolare prevede che, in relazione alla distribuzione di prodotti assicurativi non vita, le informazioni sono fornite per mezzo di un documento informativo standardizzato relativo al prodotto assicurativo, disponibile su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

L’art. 120 quater comma 7 rinvia ad una regolamento di IVASS per la disciplina della struttura del documento da consegnare ai contraenti. Sul punto si ricorda, come IVASS, su impulso del regolamento 1469 è intervenuta con il documento in consultazione 3/2017 a proporre modifiche del regolamento 35/2010. Il documento 3/2017 reca lo schema di nuova disciplina volta a semplificare l’informativa precontrattuale delle polizze danni al fine di “soddisfare la perdurante esigenza di semplificazione dell’informativa precontrattuale dei prodotti danni tenuto conto del nuovo quadro normativo prodotto dal consolidamento della disciplina europea in tema di IPID (Insurance Product Information Document)”, il cui schema definitivo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 12 agosto 2017 appunto secondo il già richiamato Regolamento della Commissione n. 2017/1469 dell’11 agosto 2017.

Si rende centrale nella attività di distribuzione la consulenza al cliente ordinata alla regola del “know your customer” al fine di realizzare nel modo più “adeguato” il suo interesse. Prima della conclusione del contratto il distributore è tenuto a:

a) acquisire dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del contraente medesimo, al fine di valutare l’adeguatezza del contratto offerto; 
b) fornire allo stesso informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata.

Si introduce un articolo nel CAP (119 ter) ordinato a disciplinare la consulenza e la distribuzione in assenza di consulenza. In particolare al 3° comma dell’art. 119 ter si dice che “Se viene offerta una consulenza prima della conclusione del contratto, il distributore di prodotti assicurativi fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.” Anche con riferimento all’applicazione del presente articolo si rinvia ad un regolamento di IVASS. La norma è strettamente collegata alla norma in materia di Governo del prodotto che vede una stretta interazione tra intermediari e imprese nell’interesse del cliente, di cui andiamo a parlare nelle pagine a seguire con riferimento agli obblighi alle imprese.

Sempre nei rapporti tra distributore e cliente particolare attenzione è posta poi alla trasparenza nelle remunerazioni con una norma ad hoc introdotta nell’art. 120-bis al fine di rendere edotto il cliente in relazione al costo del prodotto che va acquistando.

L’art. 120 ter introduce, sulla scia di passati interventi nel settore del mercato finanziario, un obbligo di trasparenza sui conflitti di interesse come tecnica di “sterilizzazione” del conflitto. La messa in chiaro del conflitto consentirà infatti la possibilità di fare verifiche in relazione all’incidenza che tale conflitto può avere sul perseguimento degli interessi dell’assicurato. Regole particolari in materia di trasparenza sono poi dettate con riferimento ai prodotti non assicurativi abbinati a contratti di assicurazione (art. 120 quinquies) al fine di evitare che il soggetto si trovi ad acquistare prodotti assicurativi non di suo interesse solo per ottenere il prodotto non assicurativo.

Tra le regole di condotta per i distributori si introduce anche una disciplina relativa all’incasso dei premi mediante sistemi di pagamento che ne consentano la tracciabilità, una regola volta ad evitare il pagamento in contatti senza la relativa emissione della polizza e con le difficoltà del caso per il cliente di provare l’avvenuto versamento del premio nelle mani dell’intermediario.

Il decreto in attuazione della direttiva introduce anche nuovi obblighi a carico delle imprese che incidono in particolare sui rapporti tra imprese ed intermediari.

Si introduce l’art. 114 bis il quale prevede l’obbligo per le imprese di assicurazione o di riassicurazione di dotarsi di requisiti organizzativi finalizzati al rispetto dei requisiti professionali e organizzativi per garantire i requisiti di professionalità degli intermediari assicurativi. In specie si prevede che “al fine di garantire il rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112 in capo ai soggetti identificati in tali disposizioni, le imprese si dotano di politiche e procedure interne soggette ad approvazione, attuazione, nonché a riesame almeno annuale, individuando altresì una funzione che ne assicuri l’adeguata attuazione.” A tal fine le imprese devono definire e mantenere ed aggiornare le procedure per l’adeguata conservazione della documentazione riguardante il rispetto di detti obblighi. Si rinvia ad IVASS per la eventuale (dal momento che la norma dice che “IVASS può”) indicazione di disposizioni di dettaglio in merito ai presidi interni all’impresa richiesti per l’osservanza di tali obblighi.

Come accennato più volte il decreto interviene anche in materia di “Governo del Prodotto” di cui all’art. 25 di IDD, norma ispirata da MIFID2 Direttiva 2014/65/UE del parlamento europeo e del consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE. IVASS nel Gennaio 2017 ha messo in consultazione il documento 1/2017 sullo schema di lettera al mercato concernente l'applicazione degli orientamenti preparatori EIOPA sui presìdi in materia di governo e controllo del prodotto (processo noto come POG acronimo ricavato dall’inglese Product Oversight Governance) da parte delle imprese di assicurazione e dei distributori di prodotti assicurativi.

Il decreto interviene con una serie di disposizioni da leggere in combinato tra loro e in particolare: l’art. 30-decies (Requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti) in base al quale fermi restando gli artt. 185 ss. sugli obblighi di informativa, le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti, sono tenuti ad elaborare e attuare un “processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti” secondo quanto previsto dagli artt. 121 bis ss. contenenti disposizioni sui requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili ai distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio nonché secondo quanto previsto a livello comunitario. Regole particolari sono dettate per i prodotti di investimento assicurativi di cui agli artt. 121 quater ss. il riferimento è in particolare alle c.d. polizze linkedovvero le polizze vita in cui il calcolo del capitale o della rendita è ancorato ad un indice o all’andamento di un fondo di investimento. Qui oltre all’adeguatezza si dovrà valutare anche la appropriatezza del prodotto e in specie il livello di conoscenze ed esperienze del contraente in relazione al tipo di investimento, la sua situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere perdite, e i suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio.

Si interviene anche in merito all’attività di vigilanza con riferimento al coordinamento con le altre autorità nazionali e pure a livello di cooperazione internazionale. Con riferimento a quest’ultima si introducono gli art. 116 sexies, septies e octies ove è prevista, per i casi in cui l’attività principale dell’intermediario sia esercitata in uno Stato membro diverso da quello di origine, la possibilità di accordi tra autorità di controllo nazionali per la ripartizione di competenze tra Stato membro di origine e Stato membro ospitante. Ove sussistano violazioni delle disposizioni per l’esercizio di attività di distribuzione, sia in caso di regime di libera prestazione di servizi sia in caso di regime in libertà di stabilimento (in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 30 -decies , ai Capi III, III -bis , III -ter del Titolo IX ed agli artt. 185, 185 -bis e 185 -ter), IVASS è tenuta ad una informativa alla Autorità dello Stato membro di origine. Nell’ipotesi in cui, nonostante le misure adottate dall’autorità dello Stato membro di origine o in caso di inadeguatezza o assenza di tali misure, l’intermediario continui ad operare nel territorio della Repubblica in modo dannoso rispetto agli interessi generali degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative e per il corretto funzionamento del mercato assicurativo e riassicurativo italiano, l’IVASS può, dopo aver informato l’Autorità dello stato membro di origine, adottare misure idonee a prevenire il compimento di ulteriori irregolarità, ivi inclusa la possibilità di vietare all’intermediario interessato la prosecuzione dell’esercizio dell’attività sul territorio della Repubblica. Si prevede altresì la possibilità per IVASS di rinviare la questione all’autorità europea di vigilanza e chiederne l’assistenza secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1094/2010.

Ancora sono dedicate specifiche disposizioni con interventi modificatori del D.Lgs. n. 58/1998 ovvero il testo unico della intermediazione finanziaria con particolare riguardo alla distribuzione dei prodotti assicurativi di investimento. La distribuzione di tali prodotti adesso è disciplinata dal titolo IX del CAP. Attraverso uno specifico protocollo di intesa di cui al neo introdotto art. 121 octies comma 1, IVASS e Consob definiscono “forme di coordinamento operativo al fine di assicurare l’applicazione di una disciplina che favorisca maggiori garanzie a tutela del consumatore”.

Viene infine istituito un organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi si tratta di un ente dotato di personalità giuridica di diritto privato, autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, ordinato in forma di associazione. L’Organismo è sottoposto al controllo dell’IVASS che, con regolamento, disciplina le modalità di esercizio del controllo, inclusi i flussi informativi e i poteri ispettivi. Si tratta di un ente ispirato evidentemente da quanto avviene in materia di intermediazione finanziaria e creditizia, ove si ha l’OAM che è l’Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi.

Si interviene anche sull’impianto sanzionatorio sia verso le imprese sia per la violazione degli obblighi legati alla distribuzione dei prodotti assicurativi inclusi i prodotti di investimento assicurativi distribuiti da intermediari assicurativi. In particolare adesso il collegio di garanzia avrà competenza sulle sanzioni: richiamo, censura, radiazione (cancellazione in caso di persone giuridiche) e pecuniarie. L’applicazione delle sanzioni sarà ordinata al principio di rilevanza della violazione avuto riguardo agli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative nonché all’esercizio delle funzioni di vigilanza.

DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 68 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e  del Consiglio,  del  20  gennaio  2016,   relativa   alla   distribuzione assicurativa. (18G00095)

(GU n.138 del 16-6-2018)

Vigente al: 1-7-2018   
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

Vista la direttiva  (UE)  2016/97  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 20  gennaio  2016,  sulla  distribuzione  assicurativa (rifusione); 

Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017 ed, in particolare, l'articolo 5; 

Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante codice delle assicurazioni private; 

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018; 

Acquisiti i pareri delle  Commissioni  speciali  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 16 maggio 2018; 

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari  esteri e della cooperazione internazionale; 
 

       E m a n a 
il seguente decreto legislativo: 
 
    Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 
 
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) dopo la lettera  m-bis),  e'  inserita  la  seguente:  «m-ter)
consulenza:  l'attivita'  consistente  nel  fornire   raccomandazioni personalizzate  ad  un  cliente,  su  richiesta  dello  stesso  o  su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o piu' contratti  di assicurazione;»; 

b) dopo la lettera cc-quater), sono inserite le seguenti: 
«cc-quinquies) intermediario  assicurativo:  qualsiasi  persona fisica  o  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di  assicurazione   o riassicurazione o da un dipendente  della  stessa  e  diversa  da  un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga  a titolo oneroso l'attivita' di distribuzione assicurativa; 
cc-sexies)  intermediario  riassicurativo:  qualsiasi   persona fisica o giuridica, diversa  da  un'impresa  di  assicurazione  o  di riassicurazione o da un dipendente di essa,  che  avvii  o  svolga  a titolo oneroso l'attivita' di distribuzione riassicurativa; 
cc-septies) intermediario  assicurativo  a  titolo  accessorio:
qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti  di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita' di  distribuzione  assicurativa  a  titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
1)  l'attivita'  professionale  principale  di  tale  persona fisica o giuridica e' diversa dalla distribuzione assicurativa; 
2)  la  persona  fisica  o  giuridica  distribuisce  soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un  bene o servizio; 
3) i prodotti assicurativi in questione non coprono  il  ramo vita o la responsabilita' civile,  a  meno  che  tale  copertura  non integri  il  bene  o  il  servizio   che  l'intermediario   fornisce nell'ambito della sua attivita' professionale principale;»; 

c)  dopo  la  lettera  n),  e'  inserita  la  seguente:  «n.   1) distributore  di  prodotti  assicurativi:   qualsiasi   intermediario assicurativo,  intermediario  assicurativo  a  titolo  accessorio   o impresa di assicurazione;»; 

d) dopo la lettera l-bis), e'  inserita  la  seguente:  «l-bis.1) compenso: qualsiasi commissione, onorario, spesa, o altro  pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque  altro vantaggio o  incentivo  finanziario  o  non  finanziario,  offerti  o forniti in relazione ad attivita' di distribuzione assicurativa;»; 

e)  alla  lettera  ggg),  dopo  le  parole:  «o  dell'impresa  di riassicurazione;»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «  con  riferimento all'intermediazione, se l'intermediario e' una  persona  fisica,  per Stato  membro  di  origine,  si  intende  lo   Stato   di   residenza dell'intermediario; se e' una persona giuridica, si intende lo  Stato membro in cui e' situata la  sede  legale,  o  se  assente,  la  sede principale, da intendersi come  il  luogo  a  partire  dal  quale  e' gestita l'attivita' principale;»; 

f) alla lettera ggg-bis), dopo le  parole:  «o  presta  servizi;» sono aggiunte le seguenti: « con riferimento  all'intermediazione  si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui l'intermediario  ha   una   presenza   permanente   o   una   stabile organizzazione o in cui presta servizi»; 

g) dopo la lettera iii), e' inserita la seguente: «iii.1) vendita a distanza: qualunque modalita' di vendita  che,  senza  la  presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente,  possa  essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi  e riassicurativi;»; 

h) dopo  la  lettera  ss),  e'  inserita  la  seguente:  «ss-bis) prodotto  di  investimento  assicurativo:  un   prodotto   ai   sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero  2),  del  regolamento  (UE)  n. 1286/2014. Tale definizione non include: 

      1) i prodotti assicurativi non  vita  elencati  all'allegato  I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita); 
      2)  i  contratti  assicurativi  vita,  qualora  le  prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 
      3)  i  prodotti  pensionistici  che,  ai  sensi   del   diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito  durante  la  pensione  e  che  consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 
      4)   i   regimi   pensionistici   aziendali   o   professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di  applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 
      5) i singoli prodotti pensionistici  per  i  quali  il  diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di  lavoro  e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non puo'  scegliere  il fornitore o il prodotto pensionistico;»; 

i) alla lettera vv), dopo le parole: «l'attivita' assicurativa  o riassicurativa;»  sono  aggiunte  le   seguenti:   «con   riferimento all'intermediazione, per succursale si  intende  una  agenzia  o  una succursale situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro  di origine, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio  gestito  da personale  dipendente  dell'intermediario  ovvero  da   una   persona indipendente, ma incaricata ad agire in  modo  permanente  per  conto dell'intermediario stesso;»; 

l) dopo la lettera vv-ter) e' inserita la  seguente:  «vv-quater)
supporto durevole: qualsiasi strumento che: 
      1) permetta al contraente di  memorizzare  informazioni  a  lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili  per  la  futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini  cui  sono destinate le informazioni stesse; e 
      2)  consenta  la  riproduzione  inalterata  delle  informazioni memorizzate;». 

2. Dopo l'articolo 10-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente capo: 

«Capo III-bis - Sistemi interni di segnalazione delle violazioni  e procedura di segnalazione 
Art. 10-quater (Sistemi interni di segnalazione delle  violazioni).
- 1.  Le  imprese  di  assicurazione  o   di   riassicurazione,   gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli  intermediari assicurativi a titolo accessorio, adottano procedure  specifiche  per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire  violazioni  delle  norme  disciplinanti l'attivita' svolta, di cui al presente codice. 

2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire: 
a) la riservatezza  dei  dati  personali  del  segnalante  e  del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole  che disciplinano le indagini  o  i  procedimenti  avviati  dall'autorita' amministrativa o giudiziaria in  relazione  ai  fatti  oggetto  della segnalazione; 
b) la protezione adeguata dei dipendenti dei soggetti di  cui  al comma 1 e,  ove  possibile,  di  altre  persone  che  riferiscono  di violazioni  commesse  all'interno   degli   stessi   almeno   contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo; 
c)  un  canale  specifico,  indipendente  ed  autonomo   per   la segnalazione. 

3. Fuori dei  casi  di  responsabilita'  a  titolo  di  calunnia  o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, la presentazione di una  segnalazione  nell'ambito della procedura di cui al comma 1 non  costituisce  violazione  degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. 

4. La disposizione di cui all'articolo  7,  comma  2,  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  non  trova  applicazione  avuto riguardo all'eta' del segnalante, che puo' essere rivelata  solo  con il suo consenso quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione,  gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli  intermediari assicurativi  a  titolo  accessorio  osservano  le  disposizioni   di attuazione del presente articolo emanate dall'IVASS. 

Art. 10-quinquies (Procedura di segnalazione di  violazioni).  - 1. L'IVASS: 
a) riceve segnalazioni da parte dei dipendenti  dei  soggetti  di cui all'articolo 10-quater, comma  1,  riguardanti  violazioni  delle norme  del  presente  codice,  nonche'  di  disposizioni  dell'Unione europea direttamente applicabili; 
b) stabilisce condizioni, limiti e  procedure  per  la  ricezione delle segnalazioni; 
c) si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 

2. Gli atti relativi alle segnalazioni  di  cui  al  comma  1  sono sottratti all'accesso previsto dagli articoli  22  e  seguenti  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.». 

3. Dopo l'articolo 30-novies del decreto  legislativo  7  settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente: 
«Art. 30-decies (Requisiti di Governo e  controllo  del  prodotto applicabili alle imprese di assicurazione  e  agli  intermediari  che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti).  - 1.  Fermi restando gli obblighi di cui  al  Titolo  IX  e  agli  articoli  185, 185-bis e 185-ter, le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti,  elaborano  e attuano un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e  per  ogni  modifica  significativa  di  un  prodotto  assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito  ai  clienti, in  conformita'  alle  disposizioni  del  presente  articolo  e  alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili. 
    2. Il processo di approvazione di cui al comma 1 e' proporzionato e adeguato alla natura dei prodotti assicurativi ed e'  sottoposto  a regolare revisione. 
    3. I soggetti  di  cui  al  comma  1  trasmettono  all'IVASS,  su richiesta, la documentazione relativa al processo di approvazione del prodotto. 
4. Il processo di approvazione di cui al comma  1  individua  per ciascun prodotto un mercato di riferimento e le categorie di  clienti ai quali il prodotto non  puo'  essere  distribuito,  garantisce  che tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato di riferimento siano stati analizzati e che la strategia di  distribuzione  prevista sia coerente con il mercato di  riferimento  stesso,  e  adotta  ogni ragionevole misura per assicurare che il  prodotto  assicurativo  sia distribuito al mercato di riferimento individuato. 

5. I soggetti  di  cui  al  comma  1  comprendono  e  riesaminano regolarmente  i  prodotti   assicurativi   che   commercializzano   o distribuiscono, tenendo conto di qualsiasi evento che possa  incidere significativamente  sui  rischi  potenziali   per   il   mercato   di riferimento individuato. Il riesame e' finalizzato a valutare  se  il prodotto continui ad essere coerente con le esigenze del  mercato  di riferimento e se la prevista strategia distributiva continui a essere adeguata.

6. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono  ai  distributori  di prodotti assicurativi tutte le informazioni  rilevanti  sul  prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il relativo mercato di riferimento individuato. 

7. L'IVASS, sentita la Consob, adotta le  disposizioni  attuative del  presente  articolo  in  modo  da  garantire   uniformita'   alla disciplina  applicabile  alla  vendita  dei  prodotti  d'investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e  la  coerenza  e l'efficacia complessiva del sistema  di  vigilanza  sui  prodotti  di investimento  assicurativi,  ai  sensi  ed  in  coerenza  con  quanto disposto all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1,  della  legge  25 ottobre 2017, n. 163.»; 

4. All'articolo 38 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n. 209, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
«2-bis. Le imprese di  assicurazione  osservano  le  disposizioni dell'articolo 114, comma 2-bis, del  Testo  unico  bancario  o  delle relative  norme  di  attuazione  emanate  dalla  Banca   d'Italia   e dall'IVASS.». 

5.  La  rubrica  del  Titolo  IX  e'  sostituita  dalla   seguente:
«Attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa». 

6. L'articolo 106 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art.  106  (Attivita'  di  distribuzione assicurativa e riassicurativa).  - 1.  L'attivita'  di  distribuzione assicurativa  e  riassicurativa  consiste   nel   proporre   prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e  consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione  di  tali contratti  o  nella  conclusione  di  tali  contratti,  ovvero  nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente  in  caso di sinistri,  dei  contratti  stipulati.  Rientra  nell'attivita'  di distribuzione assicurativa la fornitura, tramite un sito  internet  o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o piu' contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla  base  di  criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di  premi  ed  eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se  il cliente e' in grado di concludere direttamente  o  indirettamente  lo stesso. ». 

7. L'articolo 107 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dai seguenti: «Art. 107 (Ambito di applicazione).  - 1.
Fermo restando quanto previsto dai Titoli II, III e IV per le imprese di assicurazione e V e VI  per  le  imprese  di  riassicurazione,  le disposizioni  del  presente  Titolo  disciplinano  le  condizioni  di accesso ed esercizio dell'attivita' di distribuzione  assicurativa  e riassicurativa  nel  territorio   della   Repubblica,   ivi   inclusa l'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa a titolo oneroso svolta da persone fisiche o giuridiche con residenza  o  sede legale nel territorio della Repubblica e in regime di stabilimento  o di libera prestazione  di  servizi  nel  territorio  di  altri  Stati membri,  nonche'  l'attivita'   di   distribuzione   assicurativa   e riassicurativa connessa con rischi e  impegni  situati  al  di  fuori dell'Unione europea, quando e' svolta da intermediari  registrati  in Italia. 

2.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  disciplinano  altresi' l'attivita' di distribuzione assicurativa, anche a titolo accessorio, e riassicurativa  da  parte  di  persone  fisiche  o  giuridiche  con residenza  o  sede  legale  nel  territorio  di  altri  Stati  membri dell'Unione europea, svolta nel territorio della Repubblica. 

3.  Non  configurano  attivita'  di  distribuzione  assicurativa  o riassicurativa, ai fini di cui al comma 1, le seguenti attivita': 

    a) la fornitura di informazioni a titolo accessorio ad un cliente nel contesto di  un'altra  attivita'  professionale,  sempre  che  il fornitore non intraprenda ulteriori iniziative  di  assistenza  nella conclusione o nell'esecuzione di  un  contratto  di  assicurazione  o riassicurazione e l'obiettivo di tale attivita'  non  sia  quello  di assistere il  cliente  nella  conclusione  o  nell'esecuzione  di  un contratto di assicurazione o riassicurazione; 
    b) la gestione di sinistri  per  un'impresa  di  assicurazione  o riassicurazione su base professionale o le attivita' di  liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri; 
    c) la  mera  fornitura  di  dati  e  informazioni  su  potenziali assicurati a intermediari assicurativi o riassicurativi, o a  imprese di  assicurazione  o  di  riassicurazione,  se   il   fornitore   non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella  conclusione  di un contratto di assicurazione o riassicurazione; 
    d) la mera fornitura a potenziali assicurati di  informazioni  su prodotti  assicurativi  o   riassicurativi,   su   un   intermediario assicurativo o  riassicurativo,  su  un'impresa  di  assicurazione  o riassicurazione, se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione del contratto. 

4. E' esclusa dalla disciplina del presente Titolo  l'attivita'  di distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi  a titolo  accessorio,  laddove  siano  soddisfatte  congiuntamente   le seguenti condizioni: 
    a) l'assicurazione e' accessoria ad un prodotto o servizio  e  ne copre: 
      1) i rischi  di  perdita,  deterioramento,  danneggiamento  del prodotto  fornito  o  il  mancato  uso  del  servizio  prestato   dal fornitore; o 
      2) la perdita o il danneggiamento del bagaglio e  altri  rischi connessi con un viaggio prenotato presso tale fornitore; 
    b) l'importo del premio versato per  il  contratto  assicurativo, calcolato proporzionalmente su base annua, non  e'  superiore  a  600 euro; 
    c) in deroga  alla  lettera  b)  ,  qualora  l'assicurazione  sia complementare rispetto a un servizio di cui  alla  lettera  a)  e  la durata di tale servizio sia pari o inferiore a  tre  mesi,  l'importo del premio versato per persona non e' superiore a 200 euro. 

5. Nell'esercizio dell'attivita'  di  distribuzione  attraverso  un intermediario assicurativo a titolo accessorio esentato,  di  cui  al comma 4, l'impresa di assicurazione  o  l'intermediario  assicurativo che se ne avvale garantisce che: 

    a) prima della conclusione del contratto,  il  contraente  riceva informazioni  riguardanti  rispettivamente  gli   elementi   di   cui all'articolo 120, comma 2, lettere a) e c),  se  agisce  su  incarico dell'impresa, o di cui all'articolo 120, comma 1, lettere a) e c), se agisce su incarico di altro intermediario; 
    b)   siano   predisposti   rapporti   contrattuali   adeguati   e proporzionati  al  fine  di  assicurare  la  conformita'  con  quanto previsto dagli articoli 119-bis e 120-quinquies e tenere conto  delle richieste ed esigenze del contraente prima di proporre il contratto; 
    c)  prima  della  conclusione  del  contratto,  sia  fornita   al contraente  la  documentazione  informativa  relativa   al   prodotto assicurativo di cui all'articolo 185. 

6. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria, le persone giuridiche di cui all'articolo 109, comma  2, lettera  d),  sono   sottoposte,   limitatamente   all'attivita'   di distribuzione  assicurativa,  alla  vigilanza  dell'IVASS,   che   la esercita mediante i poteri previsti dall'articolo 5, comma  1,  anche per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni sulle  regole  di comportamento di cui al Capo III, informando e  collaborando  con  le altre autorita' interessate. 

  7. L'IVASS monitora il mercato, ivi incluso il mercato dei prodotti assicurativi  commercializzati,  distribuiti  o  venduti,  a   titolo accessorio, nel o dal territorio della Repubblica. 

Art. 107-bis (Soggetti abilitati all'esercizio della  distribuzione assicurativa o riassicurativa).  - 1.  L'attivita'  di  distribuzione assicurativa o riassicurativa puo'  essere  esercitata  dai  seguenti soggetti: 

    a)  imprese  di   assicurazione   o   riassicurazione,   di   cui all'articolo 1, comma 1, lettere t) e  cc),  e  relativi  dipendenti, laddove esercitino direttamente tale attivita'; 
    b) intermediari, iscritti nelle sezioni da a) ad e) del  registro di cui al comma 2 dell'articolo 109; 
    c)  intermediari  assicurativi  a  titolo  accessorio,   di   cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies), iscritti  alla  sezione f) del registro di cui al comma 2 dell'articolo 109; 
    d)  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,  e riassicurativi, con residenza o sede legale in altro Stato  membro  e abilitati all'esercizio dell'attivita' di intermediazione  in  regime di libera prestazione dei servizi o di  stabilimento  nel  territorio della   Repubblica   ai   sensi   degli   articoli    116-quater    e 116-quinquies.». 

8. La rubrica del  Capo  II  del  Titolo  IX  e'  sostituita  dalla seguente: «Disposizioni generali in materia di distribuzione». 

9. All'articolo 108 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n 209, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Attivita'  di distribuzione»; 
    b) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  L'attivita'  di distribuzione assicurativa o riassicurativa e' riservata alle imprese di cui  all'articolo  107-bis,  comma  1,  lettera  a),  ai  relativi dipendenti, nonche' agli intermediari assicurativi,  anche  a  titolo accessorio,  e  riassicurativi,  iscritti   nel   registro   di   cui all'articolo  109.  Il  registro  indica  gli  Sati  membri  in   cui l'intermediario  assicurativo,   anche   a   titolo   accessorio,   o riassicurativo opera in regime di libero  stabilimento  o  di  libera prestazione dei servizi.»; 
    c) il comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Fatta  salva l'ipotesi  in  cui  l'attivita'  di  distribuzione   assicurativa   e riassicurativa sia esercitata, ai sensi del comma 1, direttamente  da imprese  e  relativi  dipendenti,  tale  attivita'  non  puo'  essere esercitata da chi non e' iscritto nel registro, applicandosi in  caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2.»; 
    d) al comma 3, dopo le parole: «intermediari  assicurativi»  sono inserite le seguenti: «, anche  a  titolo  accessorio,»  e,  dopo  le parole «articolo 116», le parole «, comma 2» sono soppresse; 
    e) al comma 4, dopo le parole: «intermediario  di  assicurazione»
sono inserite le seguenti: «, anche a titolo accessorio,». 

10. Dopo l'articolo 108 del decreto legislativo 7  settembre  2005, n. 209, e' inserito il seguente: 
    «Art. 108-bis (Organismo per la registrazione degli  intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi). 1.  -  E' istituito un Organismo per la registrazione degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, e per  lo  svolgimento  degli  adempimenti relativi agli elenchi di cui agli articoli 109, comma 1-bis,  e  alle sezioni I e II del Titolo IX, Capo II.  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,   e'   disciplinata    l'organizzazione    dell'Organismo.
L'Organismo  promuove  altresi'  la  diffusione   dei   principi   di correttezza e diligenza professionale presso gli intermediari di  cui all'articolo 109, comma 2. In particolare il regolamento  disciplina, nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalita': 
      a) l'istituzione dell'Organismo avente  personalita'  giuridica di diritto privato, dotato di autonomia statutaria,  organizzativa  e finanziaria, ordinato in forma di associazione, cui  sono  trasferite funzioni e  competenze  in  materia  di  tenuta  del  registro  degli intermediari assicurativi e riassicurativi; 
      b) il procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo  nel rispetto dei principi di imparzialita' e terzieta'; 
      c)  il  passaggio  all'Organismo  di  funzioni   e   competenze attribuite in via transitoria all'IVASS; 
      d) le modalita' attraverso  le  quali  l'Organismo  riscuote  e gestisce i contributi dovuti dagli intermediari iscritti nel registro di cui all'articolo 109 del Codice delle assicurazioni private di cui al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.   209,   ai   sensi dell'articolo 336 del medesimo Codice; 
      e) la vigilanza dell'IVASS sull'Organismo di cui  alla  lettera a). 
    2. L'Organismo e' sottoposto al  controllo  dell'IVASS  che,  con regolamento, disciplina le  modalita'  di  esercizio  del  controllo, inclusi i flussi informativi e i poteri ispettivi,1 secondo modalita' improntate a criteri di proporzionalita' ed economicita'  dell'azione di controllo, con la  finalita'  di  verificare  l'adeguatezza  delle procedure interne adottate e  l'efficacia  dell'attivita'  svolta  in relazione alle funzioni affidate. 
    3. L'Organismo e' finanziato mediante una quota del contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione  e  riassicurazione  di cui all'articolo 336 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209  versato  all'IVASS  e successivamente trasferito allo stesso Organismo, secondo la misura e le modalita' individuate dal regolamento di cui al comma 1. 
    4. L'IVASS, con regolamento,  stabilisce  le  modalita'  con  cui l'Organismo  esercita  la   propria   attivita'   e   le   forme   di collaborazione con l'IVASS per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo, inclusi le procedure e i poteri nei confronti degli intermediari iscritti al registro, tenendo anche presente  l'esigenza di evitare duplicazioni di costi e adempimenti per soggetti  iscritti in altri albi o registri.». 

11. All'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Registro  degli intermediari   assicurativi,   anche   a   titolo    accessorio,    e riassicurativi»; 
    b) al comma 1, dopo le parole: «intermediari  assicurativi»  sono inserite le seguenti: «, anche a titolo accessorio,»; 
    c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:  «1-bis.  L'impresa che opera in qualita' di distributore, individua la  persona  fisica, nell'ambito  della  dirigenza,   responsabile   della   distribuzione assicurativa o riassicurativa e ne comunica il nominativo  all'IVASS.
Tale soggetto possiede  adeguati  requisiti  di  professionalita'  ed onorabilita' individuati dall'IVASS con regolamento. 
    1-ter. Il registro  e'  agevolmente  accessibile  e  consente  la registrazione integrale e diretta, secondo quanto disposto dall'IVASS con regolamento di cui al comma 1.»; 
    d) al comma  2,  lettera  d),  le  parole:  «articolo  107»  sono sostituite dalle seguenti: «articolo 106 e 114-septies»  e,  dopo  la lettera  e),  e'  inserita  la   seguente:   «f)   gli   intermediari assicurativi a titolo  accessorio,  come  definiti  dall'articolo  1, comma 1, lettera cc-septies).»; 
    e) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Per  i  siti internet mediante i quali e' possibile l'esercizio dell'attivita'  di distribuzione assicurativa, ai sensi dell'articolo 106, e' necessaria l'iscrizione al registro del titolare del dominio.»; 
    f) al comma 3 le parole: «all'IVASS  a  pena  di  radiazione  dal registro» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «all'Organismo  per  la registrazione  degli  intermediari  assicurativi,  anche   a   titolo accessorio, e riassicurativi» e al comma  4  la  parola:  «IVASS»  e' sostituita dalle seguenti:  «Organismo  per  la  registrazione  degli intermediari   assicurativi,   anche   a   titolo    accessorio,    e riassicurativi»; 
    g) dopo il comma 4,  sono  inseriti  i  seguenti:  «4-bis.  Nella domanda di iscrizione al registro l'intermediario che  si  avvale  di soggetti iscritti alla sezione  del  registro  di  cui  al  comma  2, lettera e), per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione, ai sensi del comma 4, attesta di  avere  accertato  in  capo  agli  stessi  il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo  e  dalle  relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione,  ivi  incluso quanto previsto dalla  lettera  c)  del  comma  4-sexies,  e  di  una formazione conforme a quanto  stabilito  dall'articolo  111  e  dalle relative disposizioni di attuazione. 
    4-ter. Nella domanda di iscrizione al registro l'impresa  che  si avvale di soggetti iscritti alla sezione di cui al comma  2,  lettera c) per l'esercizio della distribuzione, secondo  quanto  previsto  ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi  il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo  e  dalle  relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione,  ivi  incluso quanto previsto dalla  lettera  c)  del  comma  4-sexies,  e  di  una formazione conforme a quanto  stabilito  dall'articolo  111  e  dalle relative disposizioni di attuazione. 
    4-quater. L'IVASS fornisce tempestivamente all'AEAP,  secondo  le istruzioni da questa impartite, le  informazioni  rilevanti  ai  fini dell'alimentazione del  registro  unico  europeo  degli  intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di  cui  al paragrafo  4,  dell'articolo  3  della  direttiva  2016/97   e   puo' richiedere la modifica dei dati in esso riportati. 
    4-quinquies. Le domande presentate, ai fini  dell'iscrizione  nel registro di cui al comma 2, sono esaminate nel  termine  fissato  dal regolamento IVASS di cui al comma 1 e comunque non  oltre  90  giorni dalla data di presentazione dell'istanza.  L'avvenuta  iscrizione  e' comunicata  ai  soggetti  interessati  nelle  forme  indicate   dalle disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS. 
    4-sexies. Ai fini della registrazione degli intermediari, di  cui al comma 2, sono trasmessi all'Organismo per la  registrazione  degli intermediari   assicurativi,   anche   a   titolo    accessorio,    e riassicurativi  secondo  le  modalita'  individuate  nelle   relative disposizioni di attuazione di cui al comma 1: 
      a) i nominativi degli azionisti o dei soci, persone  fisiche  o giuridiche, che detengono una  partecipazione  superiore  al  10  per cento nell'intermediario e l'importo di tale partecipazione; 
      b) i nominativi delle persone  che  hanno  stretti  legami  con l'intermediario; 
      c) indicazioni da cui  si  evinca  che  tali  partecipazioni  o stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS. 
    4-septies. Ogni  modifica  alle  informazioni  di  cui  al  comma 4-sexies e' tempestivamente comunicata. 
    4-octies. L'iscrizione al registro di cui all'articolo 109, comma 2,  non  puo'  essere  consentita  se  le  disposizioni  legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato terzo, cui sono  soggette una o piu' persone fisiche o giuridiche con le quali  l'intermediario ha stretti legami, ovvero difficolta' inerenti l'applicazione di tali disposizioni legislative, regolamentari e  amministrative,  siano  di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.»; 
    h) al comma 5, la parola: «IVASS» e' sostituita  dalle  seguenti:
«Organismo per  la  registrazione  degli  intermediari  assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi». 

12. Dopo l'articolo 109 del decreto legislativo 7  settembre  2005, n. 209, e' inserito il seguente: «Art.  109-bis  (Regime  applicabile agli  intermediari  assicurativi  a   titolo   accessorio).   -    1.

L'intermediario assicurativo a titolo accessorio, di cui alla sezione del registro prevista all'articolo 109, comma 2, lettera  f),  agisce su incarico di una o piu' imprese di assicurazione. Laddove  sia  una persona fisica e' tenuto ad osservare i requisiti di cui all'articolo 110, commi 1 e 3. Nell'ipotesi  in  cui  sia  una  persona  giuridica rispetta i requisiti di cui all'articolo 112, commi 1, 2 e 3. 
    2. Ai fini dell'iscrizione nella  sezione  del  registro  di  cui all'articolo 109, comma 2, lettera  f),  l'intermediario  di  cui  al comma 1, persona fisica, deve inoltre possedere, tenuto  conto  della natura dei prodotti  distribuiti,  adeguate  cognizioni  e  capacita' professionali individuate ed accertate secondo le modalita'  definite con regolamento adottato  dall'IVASS,  con  il  quale  sono  altresi' disciplinate le relative modalita' di registrazione. 
    3. L'intermediario assicurativo a titolo  accessorio  di  cui  al comma 1 si dota  di  presidi  di  separazione  patrimoniale  conformi all'articolo  117.  L'adempimento   delle   obbligazioni   pecuniarie effettuato mediante l'intermediario assicurativo a titolo  accessorio e' conforme a quanto previsto dall'articolo 118, comma 1. 
    4. Si applicano altresi' le disposizioni  di  cui  agli  articoli 109, commi 3, 4, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 5  e  6, nonche' degli articoli 111, comma 5 e  113,  comma  2,  agli  addetti all'attivita'  di  intermediazione  nei   locali   dell'intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1. Tali intermediari sono inoltre ammessi ad operare in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi in altri Stati membri, conformemente a  quanto previsto dall'articolo 116 e seguenti.». 
    5. Gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono su incarico di altro intermediario di cui alle sezioni  del  registro previste all'articolo 109,  comma  2,  lettere  a),  b)  o  d),  sono soggetti  alle  norme  applicabili  agli  addetti  all'attivita'   di intermediazione iscritti alla sezione del registro di cui al comma 2, lettera e) del citato articolo 109. 
    6. L'IVASS con regolamento disciplina  le  modalita'  applicative del presente articolo.». 

13. All'articolo 110 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al comma 1, lettera c),  le  parole:  «,  salvo  che  non  sia intervenuta la riabilitazione» sono soppresse; 
    b)  il  comma  2  e'  sostituito  dai  seguenti:  «2.   Ai   fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui  all'articolo  109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica  deve  inoltre  possedere adeguate  cognizioni  e   capacita'   professionali   sulle   materie individuate dall'IVASS con regolamento, che sono  accertate,  tramite una prova  di  idoneita',  consistente  in  un  esame  su  tali  aree tematiche.L'IVASS,  con  regolamento,  detta  anche  disposizioni  di dettaglio in  merito  ai  requisiti  per  l'iscrizione  al  registro, determinando  altresi'  le  modalita'  di  svolgimento  della   prova valutativa.»; 
    c) il comma 3  e'  sostituito  dai  seguenti:  «3.  Salvo  quanto previsto all'articolo 109, comma 3, ed all'articolo 112, comma 3,  la persona fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109,  comma  2,  lettere  a)  o  b),  deve  altresi' stipulare una polizza di assicurazione della  responsabilita'  civile per l'attivita' svolta  in  forza  dell'iscrizione  al  registro  con massimale di almeno un milione duecentocinquantamila euro per ciascun sinistro e di  un  milione  e  ottocentocinquantamila  euro  all'anno globalmente per tutti i  sinistri,  valida  in  tutto  il  territorio dell'Unione europea, per  danni  arrecati  da  negligenze  ed  errori professionali propri ovvero da negligenze,  errori  professionali  ed infedelta' dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del  cui operato deve rispondere a norma di legge. 
  3-bis. Gli importi di cui  al  comma  3  sono  aggiornati  mediante disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili  per  tener conto delle variazioni nell'indice dei prezzi al  consumo  pubblicato da Eurostat.». 

14. All'articolo 111 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n 209, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a)  la  rubrica  e'   sostituita   dalla   seguente:   «Requisiti particolari   per   l'iscrizione   dei   produttori   diretti,    dei collaboratori degli intermediari e dei dipendenti delle imprese»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Il  possesso  dei requisiti di onorabilita'  di  cui  all'articolo  110,  comma  1,  e' richiesto anche per i dipendenti dell'impresa, direttamente coinvolti nell'attivita' di distribuzione,  per  i  produttori  diretti  ed  e' accertato dall'impresa per conto della quale tali soggetti operano.»; 
    c) al comma 2, dopo le parole:  «Le  imprese»  sono  inserite  le seguenti: «che operano come distributori e le  imprese»,  e  dopo  le parole: «formazione adeguata» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui al comma 1»; 
    d)  al  comma  4,   dopo   le   parole:   «o   dell'intermediario assicurativo» sono aggiunte le seguenti: «per conto  dei  quali  tali soggetti operano»; 
    e) il comma 5 e' sostituito dai  seguenti:  «5.  Le  disposizioni previste  nei  commi  3  e  4  si  applicano  altresi'  ai   soggetti direttamente  coinvolti  nell'attivita'  di  distribuzione,   inclusa quella svolta nei locali dove l'intermediario di cui alle sezioni del registro previste all'articolo 109, comma 2, lettere a), b),  d),  e)
ed f) opera o attraverso forme di vendita a distanza. 
  5-bis. L'IVASS disciplina con regolamento le modalita'  applicative del presente articolo.». 

15. All'articolo 112 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) ai commi 2 e 3, le parole: «attivita' di intermediazione» sono sostituite dalle seguenti: «attivita' di distribuzione»; 
    b) al comma  4,  la  parola:  «mediazione»  e'  sostituita  dalla seguente: «distribuzione»; dopo le parole: «persone fisiche  diverse»
sono inserite le seguenti: «iscritte alla medesima sezione»; 
    c) il comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  E'  altresi' necessario il possesso dei requisiti di cui all'articolo 111, commi 3 e  4,  in  capo  alle  persone  fisiche  addette   all'attivita'   di intermediazione della societa' di cui alla sezione e) del registro di cui all'articolo 109, comma 2. E' in ogni caso preclusa  l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2,  lettera e),  per  la  societa'  che  operi,  direttamente  o  indirettamente, attraverso altra societa'.»; 
    d) dopo il comma 5, e' aggiunto  il  seguente:  «5-bis.  Ai  fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui  all'articolo  109, comma 2, lettera  d),  la  societa'  fornisce  indicazione  dei  dati identificativi della persona fisica responsabile,  nell'ambito  della dirigenza, della distribuzione assicurativa.». 

16. All'articolo 113 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al comma 1 le parole: «L'IVASS  dispone  la»  sono  sostituite dalle seguenti: «L'Organismo per la registrazione degli  intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio,  e  riassicurativi  provvede alla»; 
    b) al comma 1, alla lettera f), le parole: «lettere a) e b)» sono sosituite dalle seguenti: «lettere a), b) ed f)»; 
    c) al comma 2, la parola: «IVASS» e' sostituita  dalle  seguenti:
«Organismo per  la  registrazione  degli  intermediari  assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi»; 
    d) al comma 3  la  parola:  «disciplinare»  e'  sostituita  dalla seguente: «sanzionatorio». 

17. Dopo l'articolo 114 del decreto legislativo 7  settembre  2005, n. 209, e' inserito il seguente: 

    «Art.   114-bis   (Requisiti   organizzativi   dell'impresa    di assicurazione  o  riassicurazione,  finalizzati   al   rispetto   dei requisiti professionali e organizzativi di  cui  agli  articoli  109, 109-bis, 110, 111, 112). - 1. Al fine di garantire  il  rispetto  dei requisiti professionali e organizzativi di  cui  agli  articoli  109, 109-bis, 110, 111, 112 in  capo  ai  soggetti  identificati  in  tali disposizioni, le imprese si dotano di politiche e  procedure  interne soggette  ad  approvazione,  attuazione,  nonche'  a  riesame  almeno annuale,  individuando  altresi'  una  funzione   che   ne   assicuri l'adeguata attuazione. 
    2. Le imprese definiscono, mantengono ed aggiornano procedure per l'adeguata conservazione della documentazione riguardante il rispetto degli  articoli  109-bis,  110,  111,  112  e   rendono   disponibili all'IVASS,  su  richiesta,  il  nominativo  del  responsabile   della funzione di cui al comma 1. 
    3. L'IVASS  con  regolamento  puo'  individuare  disposizioni  di dettaglio in merito ai  presidi  interni  all'impresa  richiesti  per l'osservanza dei commi 1 e 2.». 
 

18. L'articolo 116 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n. 209, e' sostituito dalle seguenti sezioni: 

  «Sezione  I  -  Intermediari  con  sede  legale  o  residenza   nel territorio della Repubblica 
    Art. 116  (Attivita'  in  regime  di  stabilimento  e  di  libera prestazione di servizi). - 1. L'iscrizione consente agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e  riassicurativi,  indicati nelle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2,  lettere a), b), d) ed f), con residenza o  con  sede  legale  nel  territorio della Repubblica di operare negli altri Stati membri,  in  regime  di stabilimento e di libera prestazione di servizi  previo  espletamento delle procedure di cui agli articoli 116-bis e 116-ter. 
    2. Gli intermediari di cui al comma 1  laddove,  per  l'esercizio dell'attivita' di intermediazione in regime di libera prestazione  di servizi o di stabilimento in altro Stato membro, intendano  avvalersi di soggetti iscritti alla sezione del registro  di  cui  all'articolo 109, comma 2, lettera e), indicano nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 116-bis e 116-ter i dati identificativi relativi a tale intermediario, al fine di richiedere per detti soggetti  l'estensione dell'operativita'  nello  Stato  membro  nel  quale  intende  operare l'intermediario che di tale collaborazione si avvale. 
    3.  L'Organismo   per   la   registrazione   degli   intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi rende nota, mediante  annotazione  integrativa   dell'iscrizione   al   registro, l'indicazione degli altri Stati membri  nei  quali  gli  intermediari operano in regime di stabilimento o di  liberta'  di  prestazione  di servizi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108, comma 1. 
    Art. 116-bis  (Attivita'  in  regime  di  libera  prestazione  di servizi in un  altro  Stato  membro).  - 1.  L'intermediario  di  cui all'articolo 116, comma 1, che intende effettuare per la prima  volta attivita' in regime di libera prestazione di servizi in  altro  Stato membro,  trasmette   all'Organismo   per   la   registrazione   degli intermediari   assicurativi,   anche   a   titolo    accessorio,    e riassicurativi le seguenti informazioni: 
    a) il nome o ragione sociale dell'intermediario, l'indirizzo o la sede legale e i dati relativi  all'iscrizione  nel  registro  di  cui all'articolo 109; 
    b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare; 
    c)  la  categoria  di  intermediario  alla  quale  appartiene  e, eventualmente,  il  nome  delle  imprese  di   assicurazione   o   di riassicurazione che rappresenta, nonche' i  dati  identificativi  dei soggetti  iscritti  alla  sezione   e)   del   Registro   della   cui collaborazione intende avvalersi per  l'esercizio  dell'attivita'  di intermediazione in altro Stato membro; 
    d) ove applicabile, i rami assicurativi in cui intende operare. 
  2. Entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma  1,  l'Organismo  per  la  registrazione   degli   intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi ne fornisce comunicazione all'autorita' competente dello Stato membro  ospitante.
L'intermediario puo' iniziare ad esercitare l'attivita'  nello  Stato membro ospitante dal momento in cui l'Organismo per la  registrazione degli  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,   e riassicurativi  lo   informa   dell'avvenuta   ricezione   da   parte dell'autorita'  competente  dello  Stato   membro   ospitante   delle informazioni trasmesse ai sensi  del  comma  1.  L'Organismo  per  la registrazione  degli  intermediari  assicurativi,  anche   a   titolo accessorio, e riassicurativi da' notizia  di  tale  operativita'  nel registro. 
  3. L'intermediario  e'  tenuto  a  rispettare  le  disposizioni  di interesse  generale  applicabili  nello   Stato   membro   ospitante, accessibili attraverso il sito internet dell'Autorita'  competente  e tramite il sito internet dell'AEAP,  mediante  appositi  collegamenti ipertestuali, oggetto della comunicazione di cui al comma 2. 
  4. L'intermediario  comunica  all'Organismo  per  la  registrazione degli  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,   e riassicurativi le modifiche intervenute  rispetto  alle  informazioni trasmesse ai sensi del comma  1,  almeno trenta  giorni  prima  della relativa  attuazione.  L'Organismo   per   la   registrazione   degli intermediari   assicurativi,   anche   a   titolo    accessorio,    e riassicurativi, nel termine di trenta giorni successivi alla data  di ricezione delle variazioni delle informazioni  di  cui  al  comma  1, informa altresi' l'autorita' competente dello Stato membro ospitante. 
    Art. 116-ter (Attivita' in regime di  stabilimento  in  un  altro Stato membro). 1. -  L'intermediario  di  cui  all'articolo  116  che intende  effettuare  per  la  prima  volta  attivita'  in  regime  di stabilimento in un altro Stato membro, attraverso  una  succursale  o una presenza permanente, ne fornisce comunicazione all'Organismo  per la registrazione degli  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo accessorio, e riassicurativi, trasmettendo le seguenti informazioni: 
      a) il nome o ragione sociale dell'intermediario, l'indirizzo  o la sede legale e i dati relativi all'iscrizione nel registro  di  cui all'articolo 109 dell'intermediario; 
      b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare; 
      c) la categoria  di  intermediario  alla  quale  appartiene  ed eventualmente,  il  nome  delle  imprese  di   assicurazione   o   di riassicurazione che rappresenta, nonche' i  dati  identificativi  dei soggetti  iscritti  alla  sezione   e)   del   Registro   della   cui collaborazione intende avvalersi per  l'esercizio  dell'attivita'  di intermediazione in altro Stato membro; 
      d) ove applicabile, i rami assicurativi in cui intende operare; 
      e) l'indirizzo nello Stato membro ospitante  della  sede  dello stabilimento presso la quale e' possibile ottenere documenti; 
      f) il nominativo del soggetto responsabile della gestione della succursale o presenza permanente. 
    2. Fatto salvo il caso in cui l'IVASS abbia  motivo  di  dubitare dell'adeguatezza della struttura  organizzativa  o  della  situazione finanziaria  dell'intermediario   in   relazione   all'attivita'   di distribuzione prospettata, entro trenta giorni dalla ricezione  della comunicazione di cui al comma 1,  l'Organismo  per  la  registrazione degli  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,   e riassicurativi  trasmette  le  informazioni  di  cui   al   comma   1 all'autorita' competente dello Stato membro ospitante. 
    3.  L'Organismo   per   la   registrazione   degli   intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio,  e  riassicurativi  comunica all'intermediario l'avvenuta ricezione delle  informazioni  da  parte dell'autorita'  competente  dello  Stato  membro  ospitante,  nonche' l'accessibilita' alle disposizioni di interesse generale  applicabili nello  Stato  membro  ospitante,  che  l'intermediario  e'  tenuto  a rispettare  per  l'esercizio  dell'attivita'  in  tale  Stato  membro attraverso il sito internet  dell'Autorita'  competente  e,  mediante appositi  collegamenti  ipertestuali,  tramite   il   sito   internet dell'AEAP. 
    4.  L'intermediario  puo'   altresi'   iniziare   ad   esercitare l'attivita' nello Stato ospitante, in assenza della comunicazione  di cui al comma 3 nel termine di trenta giorni successivi alla ricezione delle informazioni di cui al comma 1. 
    5.  L'Organismo   per   la   registrazione   degli   intermediari assicurativi, anche a  titolo  accessorio,  e  riassicurativi,  entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al  comma  1, comunica all'intermediario con provvedimento motivato, il rifiuto  di procedere alla comunicazione  all'autorita'  competente  dello  Stato membro ospitante. 
    6. L'intermediario comunica all'Organismo  per  la  registrazione degli  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,   e riassicurativi le modifiche intervenute  rispetto  alle  informazioni trasmesse ai sensi del comma 1, almeno 30 giorni prima della relativa attuazione.  L'Organismo  per  la  registrazione  degli  intermediari assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,  e  riassicurativi,  nel termine  di  30  giorni  successivi  alla  data  di  ricezione  delle variazioni alle informazioni di cui  al  comma  1,  informa  altresi' l'autorita' competente dello Stato membro ospitante. 
  Sezione II - Intermediari con residenza o sede legale in  un  altro Stato membro 
    Art. 116-quater (Attivita' in regime di  libera  prestazione  dei servizi   nel   territorio   della   Repubblica).   - 1.    L'accesso all'attivita' di intermediazione in regime di libera  prestazione  di servizi nel territorio della  Repubblica  da  parte  di  intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, che  hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato  membro,  e' subordinato alla  trasmissione  all'Organismo  per  la  registrazione degli  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,   e riassicurativi,  da  parte  dell'Autorita'  di  tale   Stato,   delle informazioni di cui all'articolo 116-bis. 
    2. L'intermediario di cui al comma 1 puo' iniziare ad  esercitare l'attivita' sul territorio della Repubblica dal momento in cui riceve da parte dell'Autorita'  dello  Stato  di  origine  la  comunicazione dell'avvenuta  notifica  all'Organismo  per  la  registrazione  degli intermediari   assicurativi,   anche   a   titolo    accessorio,    e riassicurativi delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1. 
    Art. 116-quinquies  (Attivita'  in  regime  di  stabilimento  nel territorio  della  Repubblica).  -   1.  L'accesso  all'attivita'  di intermediazione  in  regime  di  stabilimento  nel  territorio  della Repubblica da parte di  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo accessorio, o riassicurativi, che hanno residenza o sede legale in un altro Stato membro, e' subordinato  alla  trasmissione  all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a  titolo accessorio, e riassicurativi, da parte dell'Autorita' di tale  Stato, delle informazioni di cui all'articolo 116-ter. 
    2. Entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di  cui al comma 1,  l'Organismo  per  la  registrazione  degli  intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio,  e  riassicurativi  comunica all'autorita' competente dello Stato membro d'origine le disposizioni di interesse generale che l'intermediario e' tenuto a rispettare  per l'esercizio   dell'attivita'   sul   territorio   della   Repubblica, applicabili ed accessibili attraverso il sito internet dell'Autorita' competente e, mediante appositi collegamenti ipertestuali, tramite il sito internet dell'AEAP. 
    3.  L'intermediario  puo'  iniziare  a  svolgere  l'attivita'  di intermediazione  in  regime  di  stabilimento  sul  territorio  della Repubblica dal momento in cui riceve da  parte  dell'Autorita'  dello Stato  membro  d'origine  la  comunicazione  dell'Organismo  per   la registrazione  degli  intermediari  assicurativi,  anche   a   titolo accessorio, e riassicurativi o in caso di  silenzio,  dalla  scadenza del termine di cui al comma 2. 
    4. L'IVASS verifica che l'attivita' di intermediazione esercitata in  regime  di  stabilimento  nel  territorio  della  Repubblica  sia conforme alle disposizioni di cui agli articoli  30-decies,  ai  Capi III, III-bis, III-ter del Titolo IX, ed agli articoli 185, 185-bis  e 185-ter, nonche' alle relative misure  di  attuazione.  A  tal  fine, l'IVASS puo' esaminare le modalita' di insediamento e  richiedere  le modifiche necessarie per consentire all'autorita' dello Stato  membro d'origine  di  far  rispettare  gli   obblighi   previsti   da   tali disposizioni. 
    5. L'IVASS disciplina,  con  regolamento,  la  pubblicita'  delle comunicazioni ricevute dalle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri relative all'attivita' svolta in libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento dagli  intermediari  di  tali  Stati  nel territorio della Repubblica mediante annotazione nell'elenco  annesso al registro di cui all'articolo 109, comma 2. 
  Sezione III - Ripartizione di competenze: accordi tra Autorita'  ai fini dell'esercizio della vigilanza 
    Art. 116-sexies (Accordi per la ripartizione  di  competenze  tra Stato membro d'origine e Stato membro ospitante). -  1.  Nell'ipotesi in cui l'attivita' principale di un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo sia  esercitata  in  uno  Stato membro diverso da quello di origine, le  autorita'  competenti  dello Stato  membro  d'origine  e  dello  Stato  membro  ospitante  possono concludere un accordo in forza del quale l'esercizio  delle  funzioni di vigilanza sia rimesso all'autorita' dello stato  membro  ospitante con riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7,  30-decies, 185,  185-bis,  185-ter,  187-ter  e  205-ter,  al  Titolo  IX,   con esclusione   delle   disposizioni   relative   agli    obblighi    di registrazione, e al Titolo XVIII. 
    2. Laddove ricorra l'ipotesi  di  accordo  di  cui  al  comma  1, l'IVASS, se agisce  in  qualita'  di  autorita'  dello  stato  membro d'origine,  informa  tempestivamente  l'intermediario  interessato  e l'AEAP. 
  Sezione IV - Violazioni in  caso  di  esercizio  dell'attivita'  in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento 
    Art. 116-septies (Violazione degli obblighi nell'esercizio  della libera prestazione dei servizi). - 1. L'IVASS qualora, in qualita' di autorita' competente dello Stato membro ospitante,  abbia  motivo  di ritenere che l'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo operante nel territorio della Repubblica  in  regime di  libera  prestazione  dei  servizi  violi  le   disposizioni   per l'esercizio di tale attivita', ne  informa  l'Autorita'  dello  Stato membro d'origine. 
    2.  Nell'ipotesi  in   cui,   nonostante   le   misure   adottate dall'autorita'  dello  Stato  membro  di  origine  o   in   caso   di inadeguatezza o assenza di tali misure, l'intermediario  continui  ad operare nel territorio della Repubblica in modo dannoso rispetto agli interessi  generali  degli  assicurati  e  altri  aventi  diritto   a prestazioni assicurative e per il corretto funzionamento del  mercato assicurativo e  riassicurativo  italiano,  l'IVASS  puo',  dopo  aver informato l'Autorita' dello stato membro di origine, adottare  misure idonee a prevenire il  compimento  di  ulteriori  irregolarita',  ivi inclusa la possibilita' di vietare all'intermediario  interessato  la prosecuzione  dell'esercizio  dell'attivita'  sul  territorio   della Repubblica. 
    3. L'IVASS  puo'  rinviare  la  questione  all'AEAP  e  chiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del  regolamento  (UE)  n. 1094/2010. 
    4. Nel caso  in  cui  si  renda  necessaria  un'azione  immediata finalizzata a tutelare i  diritti  degli  assicurati  e  degli  altri aventi diritto a prestazioni assicurative l'IVASS puo' adottare  ogni misura non discriminatoria idonea  a  prevenire  o  porre  fine  alle irregolarita' commesse sul territorio della Repubblica,  ivi  inclusa l'adozione di un provvedimento che vieti  l'esercizio  dell'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa in regime di  libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica. 
    5. Le misure adottate dall'IVASS in conformita' alle disposizioni del presente articolo, sono  assunte  con  provvedimento  motivato  e oggetto di comunicazione all'intermediario interessato, nonche' senza indugio  all'autorita'  competente  dello  Stato  membro   d'origine, all'AEAP e alla Commissione europea. 
    Art. 116-octies (Violazione degli obblighi  nell'esercizio  della liberta' di stabilimento).  - 1.  L'IVASS  qualora,  in  qualita'  di autorita' competente dello Stato membro  ospitante,  accerta  che  un intermediario   assicurativo,   anche   a   titolo   accessorio,    o riassicurativo, che eserciti l'attivita' in  regime  di  stabilimento sul territorio della Repubblica, violi le disposizioni  di  cui  agli articoli 30-decies, ai Capi III, III-bis, III-ter del  Titolo  IX  ed agli articoli 185, 185-bis  e  185-ter  e  relative  disposizioni  di attuazione, puo' adottare misure idonee. 
    2. Laddove l'IVASS abbia motivo di ritenere che un  intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o  riassicurativo  di  altro Stato membro, operante nel territorio  della  Repubblica,  attraverso una stabile organizzazione,  violi  le  disposizioni  in  materia  di distribuzione assicurativa o riassicurativa di cui al presente codice rispetto alle quali ai sensi del comma  1  l'IVASS,  in  qualita'  di Autorita' dello Stato membro ospitante, non esercita la vigilanza, ne informa l'autorita' competente dello Stato membro d'origine, ai  fini dell'adozione  di  eventuali  misure   che   pongano   rimedio   alle irregolarita' commesse. 
    3. Qualora, nonostante le misure adottate ai sensi del comma 2  o in  ipotesi  di  mancata  adozione  delle  misure  necessarie  o   di inadeguatezza delle stesse, l'intermediario  continui  ad  agire  nel territorio della Repubblica in modo contrario all'interesse  generale degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative  o al corretto funzionamento del mercato assicurativo  o  riassicurativo italiano, l'IVASS puo', dopo averne informato l'autorita'  competente dello Stato membro di origine, adottare adeguate misure preventive di nuove irregolarita',  ivi  inclusa  l'adozione  di  un  provvedimento motivato che vieti la continuazione dell'esercizio dell'attivita' sul territorio della Repubblica, in regime di stabilimento  da  parte  di intermediario di altro Stato membro. 
    4. L'IVASS  puo'  rinviare  la  questione  all'AEAP  e  chiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del  regolamento  (UE)  n. 1094/2010. 
    5. Nel caso in cui si  renda  strettamente  necessaria  un'azione immediata finalizzata a tutelare i diritti degli assicurati  e  altri aventi diritto  a  prestazioni  assicurative  e  se  i  provvedimenti equivalenti  adottati  dallo   Stato   membro   d'origine   risultano inadeguati o in caso di mancata adozione di tali provvedimenti, fermo quanto previsto dai commi 2, 3 e  4,  l'IVASS  puo'  adottare  misure idonee non discriminatorie  volte  a  prevenire  o  porre  fine  alle irregolarita'  commesse  sul   territorio   italiano,   ivi   inclusa l'adozione  nei  confronti   dell'intermediario,   anche   a   titolo accessorio,   di   un   provvedimento   di   divieto   dell'esercizio dell'attivita' di  intermediazione  in  regime  di  stabilimento  nel territorio della Repubblica. 
    6. Le misure  adottate  dall'IVASS  in  conformita'  al  presente articolo,  sono  assunte  con  provvedimento  motivato  e  comunicate all'intermediario interessato, nonche'  senza  indugio  all'autorita' competente dello Stato membro d'origine, all'AEAP e alla  Commissione europea. 
    Art. 116-novies  (Violazione  degli  obblighi  nell'esercizio  di libera prestazione di servizi o stabilimento da parte di intermediari italiani). - 1. L'IVASS puo' adottare, nei confronti di  intermediari con  residenza  o  sede  legale  in  Italia,  anche  su  segnalazione dell'autorita' competente dello stato membro ospitante, misure idonee a   porre   fine   alle   irregolarita'    commesse    nell'esercizio dell'attivita' di libera prestazione di servizi o di stabilimento  in altri Stati membri. Dell'adozione  di  tali  misure  l'IVASS  informa l'autorita' competente dello Stato membro ospitante. 
    Art. 116-decies (Poteri legati  alle  disposizioni  nazionali  di interesse  generale).  - 1.  L'IVASS,  in   qualita'   di   autorita' competente dello Stato membro ospitante,  puo'  adottare  misure  non discriminatorie idonee a sanzionare  le  irregolarita'  commesse  nel territorio della Repubblica, in  caso  di  mancata  osservanza  delle disposizioni di interesse generale di cui all'articolo  116-undecies, ivi  inclusa  l'adozione  di  misure  che  vietino  all'intermediario assicurativo,  anche  a  titolo  accessorio,  o   riassicurativo   di esercitare  l'attivita',  in  regime   di   stabilimento   o   libera prestazione dei servizi, nel territorio della Repubblica. 
    2. L'IVASS, in  qualita'  di  autorita'  competente  dello  Stato membro ospitante, puo' adottare misure dirette a vietare  l'esercizio da parte di un distributore di  prodotti  assicurativi  con  sede  in altro Stato membro dell'attivita' sul territorio della Repubblica, in regime di libera prestazione di servizi o  di  stabilimento,  qualora l'attivita' sia svolta completamente o prevalentemente nel territorio della  Repubblica,  al  fine  di  sottrarsi  all'applicazione   delle disposizioni ivi vigenti per i distributori italiani  e,  laddove  al contempo, tale attivita'  pregiudichi  l'efficace  funzionamento  dei mercati assicurativi o  riassicurativi  italiani  con  riguardo  alla tutela  degli  assicurati  e  altri  aventi  diritto  a   prestazioni assicurative. 
    3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, l'IVASS, dopo  aver  informato l'autorita' competente dello Stato membro  d'origine,  puo'  adottare nei confronti del distributore di prodotti assicurativi misure idonee dirette alla tutela dei  diritti  degli  assicurati  e  altri  aventi diritto a prestazioni assicurative. 
    4. L'IVASS  puo'  rinviare  la  questione  all'AEAP  e  chiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del  regolamento  (UE)  n. 1094/2010. 
    Art.  116-undecies  (Pubblicazione  delle  norme   di   interesse generale). - 1. L'IVASS rende note le disposizioni  che  disciplinano lo svolgimento delle attivita' di distribuzione  che,  nell'interesse generale,  devono  essere  osservate  sul  territorio  italiano,  ivi inclusa  l'eventuale   informativa   riguardante   l'imposizione   di disposizioni  piu'  stringenti   nei   confronti   dei   distributori nell'esercizio  dell'attivita'  di   distribuzione   assicurativa   e riassicurativa sul territorio della Repubblica.». 

19. All'articolo 117 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n. 209, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis.  Sono  esenti dagli  obblighi  previsti  dal  comma  1  gli  intermediari  di   cui all'articolo  109,  comma  2,  lettere  a),  b)  e  d),  che  possano documentare  in  modo  permanente  con  fideiussione   bancaria   una capacita' finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro  18.750.  Il  limite  minimo  e'  aggiornato  mediante disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili  per  tener conto delle variazioni dell'indice  europeo  dei  prezzi  al  consumo pubblicato da Eurostat.». 

 

20. All'articolo 118 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n. 209, il comma 4 e' abrogato. 

21. Dopo l'articolo 119 del decreto legislativo 7  settembre  2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 119-bis (Regole di comportamento e conflitti di interesse).
- 1. I distributori di prodotti  assicurativi  operano  con  equita', onesta', professionalita',  correttezza  e  trasparenza  nel  miglior interesse dei contraenti. 
    2. Le  informazioni  relative  alla  distribuzione  assicurativa, comprese  le  comunicazioni  pubblicitarie   relative   ai   prodotti distribuiti, indirizzate dai distributori di prodotti assicurativi  a contraenti o  potenziali  contraenti  sono  corrette,  chiare  e  non fuorvianti, imparziali e  complete.  Le  comunicazioni  pubblicitarie sono sempre chiaramente identificabili come  tali.  Si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 182, commi 4, 5, 6 e 7. 
    3.  L'IVASS  puo'  richiedere,  in  via   non   sistematica,   la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle  sue  diverse  forme, utilizzato dai distributori. 
    4. I  distributori  di  prodotti  assicurativi  non  ricevono  un compenso e non offrono un  compenso  ai  loro  dipendenti  e  non  ne valutano le prestazioni in modo contrario al loro dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti previsto dal comma 1. 
    5.  Il  distributore  non  adotta  disposizioni  in  materia   di compenso, obiettivi  di  vendita  o  di  altro  tipo  che  potrebbero incentivare se  stesso  o  i  propri  dipendenti  a  raccomandare  ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale distributore possa offrire un prodotto  assicurativo  differente  che risponda meglio alle esigenze del contraente. 
    6. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i distributori  di prodotti assicurativi: 
      a)   mantengono   e   applicano   presidi    organizzativi    e amministrativi  efficaci  al  fine  di  adottare  tutte   le   misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse di cui alla lettera b) incidano negativamente sugli interessi dei  contraenti.  I presidi organizzativi sono proporzionati alle  attivita'  svolte,  ai prodotti assicurativi venduti e al tipo di distributore; 
      b) adottano  misure  idonee  ad  identificare  i  conflitti  di interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e  i dipendenti,  o  qualsiasi  persona  direttamente   o   indirettamente controllata, e i loro clienti o tra  due  clienti  al  momento  della prestazione di qualsiasi attivita' di distribuzione assicurativa. 
    7. Quando i presidi adottati ai sensi del comma  6,  lettera  a), non sono sufficienti per assicurare, con  ragionevole  certezza,  che sia evitato il rischio di  nuocere  agli  interessi  del  contraente, l'intermediario assicurativo o  l'impresa  di  assicurazione  informa chiaramente il contraente  stesso,  prima  della  conclusione  di  un contratto di assicurazione,  della  natura  o  della  fonte  di  tale conflitto di interesse,  in  occasione  dell'informativa  fornita  ai sensi dell'articolo 120-ter. 
    8. I distributori possono incassare i  premi  esclusivamente  con mezzi di pagamento che assicurano la  tracciabilita'  dell'operazione secondo soglie e per tipologie di  contratti  individuati  dall'IVASS con regolamento. 
    9. L'IVASS disciplina con regolamento  le  modalita'  applicative del presente articolo. 
    Art.  119-ter  (Consulenza  e  norme   per   le   vendite   senza consulenza).  - 1.  Prima  della  conclusione  di  un  contratto   di assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi: 
      a)  acquisisce  dal  contraente  ogni  informazione   utile   a identificare le richieste ed esigenze  del  contraente  medesimo,  al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto; e 
      b) fornisce allo stesso  informazioni  oggettive  sul  prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine  di  consentirgli  di prendere una decisione informata. 
    2. Qualsiasi contratto  proposto  deve  essere  coerente  con  le richieste e le esigenze assicurative del contraente. 
    3. Se viene offerta una consulenza prima  della  conclusione  del contratto, il  distributore  di  prodotti  assicurativi  fornisce  al contraente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto e' ritenuto piu' indicato  a  soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo. 
    4.  Quando  un  intermediario  assicurativo  fornisce  consulenze fondate su un'analisi imparziale e personale, lo stesso deve  fondare tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di  formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo adeguato a  soddisfare  le  esigenze del contraente. 
    5. L'IVASS disciplina con regolamento  le  modalita'  applicative del presente articolo, tenendo conto  delle  differenti  esigenze  di protezione e tipologie degli assicurati, della diversa tipologia  dei rischi, delle caratteristiche e complessita' del contratto offerto  e delle  cognizioni  e  della  capacita'  professionale  degli  addetti all'attivita'  di  distribuzione.  L'IVASS  disciplina  altresi'  con regolamento le modalita' di tenuta della  documentazione  concernente l'attivita' svolta. 

22. L'articolo 120 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n. 209, e' sostituito dai seguenti: 

    «Art. 120 (Informazione precontrattuale). - 1.  Gli  intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo 109,  comma  2, prima della  conclusione  del  contratto  e  in  caso  di  successive modifiche di rilievo  o  di  rinnovo,  forniscono  al  contraente  le seguenti informazioni: 
      a) nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo della  sede dell'attivita' e lo status di intermediario assicurativo; 
      b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la  consulenza di cui all'articolo 119-ter, comma 3; 
      c) le procedure di cui all'articolo 7 e  relative  disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli  altri  interessati di presentare reclamo nei confronti degli  intermediari  assicurativi nonche' le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione; 
      d) la sezione del  registro  in  cui  e'  iscritto  e  i  mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato; 
      e) se l'intermediario agisce  su  incarico  del  cliente  o  se agisce in nome e per conto di una o piu' imprese di assicurazione. 
    2. Le  imprese  di  assicurazione  prima  della  conclusione  del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di  rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni: 
      a) denominazione sociale, indirizzo  della  sede  legale  e  lo status di impresa di assicurazione; 
      b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la  consulenza di cui all'articolo 119-ter, comma 2; 
      c) le procedure di cui all'articolo 7 e  relative  disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli  altri  interessati di presentare reclamo nei confronti delle  imprese  di  assicurazione nonche' le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione. 
    3.  Il  distributore  consegna   al   contraente,   prima   della conclusione del contratto  e  in  caso  di  successive  modifiche  di rilievo o di rinnovo, la documentazione di cui all'articolo 185. 
    4.  Agli  intermediari  a  titolo  accessorio  si  applicano   le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d). 
    5. Sono esclusi dagli obblighi informativi  di  cui  al  presente articolo e agli articoli 119-ter, 120-bis e 120-ter i distributori di prodotti  assicurativi  che  operano  nei   grandi   rischi   e   gli intermediari riassicurativi. 
    6. L'IVASS, con regolamento, individua le  modalita'  applicative del presente articolo. 
    Art. 120-bis. (Trasparenza sulle remunerazioni). - 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo  131  in  materia  di  trasparenza  sui compensi in relazione alla distribuzione di contratti di  r.c.  auto, l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a  titolo accessorio comunicano al  contraente,  prima  della  conclusione  del contratto, la natura del compenso ricevuto in relazione al  contratto distribuito, precisando se il compenso percepito consiste in: 
      a) un onorario corrisposto direttamente dal cliente; 
      b) una commissione inclusa nel premio assicurativo; 
      c) altri tipi di compensi, compresi  i  benefici  economici  di qualsiasi tipo offerti  o  ricevuti  in  virtu'  dell'intermediazione effettuata; 
      d) una combinazione dei compensi di cui alle lettere a),  b)  e c). 
    2.  Nel  caso  di  cui  al  precedente  comma  1,   lettera   a), l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a  titolo accessorio comunicano al contraente  anche  l'importo  del  compenso.
Qualora cio' non sia possibile, forniscono al contraente informazioni relative al metodo per calcolare il compenso stesso. 
    3. Se il contraente effettua dei pagamenti diversi dai  premi  in corso  e  dai  pagamenti  programmati  previsti  dal   contratto   di assicurazione dopo averlo stipulato, l'intermediario  assicurativo  e l'intermediario  assicurativo  a  titolo  accessorio  comunicano   al contraente le informazioni previste dai commi 1 e 2 per  ciascuno  di tali pagamenti. 
    4. Prima della conclusione  di  un  contratto  di  assicurazione, l'impresa di assicurazione  informa  il  contraente  in  merito  alla natura del compenso  percepito  dai  propri  dipendenti  direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione. 
    5. Se il contraente effettua dei pagamenti diversi dai  premi  in corso  e  dai  pagamenti  programmati  previsti  dal   contratto   di assicurazione  dopo  averlo  stipulato,  l'impresa  di  assicurazione comunica al contraente anche le informazioni di cui al  comma  4  per ciascuno di tali pagamenti. 
    6.  L'IVASS,  con  regolamento,  stabilisce   le   modalita'   di comunicazione delle suddette  informazioni,  ai  sensi  dell'articolo 120-quater. 
    Art. 120-ter (Trasparenza sui conflitti di interesse). - 1. Prima della conclusione  del  contratto  di  assicurazione  l'intermediario assicurativo comunica al contraente almeno le seguenti informazioni: 
      a) se detiene una partecipazione diretta  o  indiretta  pari  o superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di  voto di una determinata impresa di assicurazione; 
      b) se una determinata impresa  di  assicurazione,  o  l'impresa controllante di una determinata impresa di assicurazione, detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10  per  cento del  capitale  sociale  o  dei  diritti  di  voto  dell'intermediario assicurativo; 
      c) se fornisce consulenze fondate su una analisi  imparziale  e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4; 
      d) fermo quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio  2007  n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,  n.  40, se  distribuisce  determinati  prodotti  sulla  base  di  un  obbligo contrattuale che lo vincoli in modo esclusivo con una o piu'  imprese di assicurazione; in tal caso l'intermediario comunica al  contraente la denominazione di tali imprese; 
      e) se distribuisce determinati prodotti in assenza di  obblighi contrattuali con imprese di assicurazione di cui alla  lettera  d)  e non fornisce una  consulenza  basata  su  una  analisi  imparziale  e personale; in tal caso comunica la  denominazione  delle  imprese  di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari; 
      f) ogni altra informazione utile a garantire il rispetto  delle regole di trasparenza previste dal comma 5 dell'articolo 119-bis. 
    Art. 120-quater  (Modalita'  dell'informazione).  - 1.  Tutte  le informazioni di cui agli articoli  119-ter,  120,  120-bis,  120-ter, 121-sexies, 185, 185-bis e 185-ter sono comunicate ai contraenti: 
      a) su supporto cartaceo; 
      b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile; 
      c) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti; 
      d) a titolo gratuito. 
    2. In deroga a quanto  previsto  dal  comma  1,  lettera  a),  le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite  al  contraente con uno dei seguenti mezzi: 
      a) un supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 4; 
      b) un sito Internet, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 5. 
    3. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite per mezzo di un supporto durevole non cartaceo o  tramite  un  sito  Internet,  al cliente viene gratuitamente  fornita,  su  richiesta,  una  copia  in formato cartaceo. 
    4. Le informazioni di cui  al  comma  1  possono  essere  fornite tramite un supporto durevole non cartaceo laddove  siano  soddisfatte le seguenti condizioni: 
      a) l'utilizzo di un supporto durevole e'  appropriato  rispetto alle modalita' di distribuzione del prodotto assicurativo; e 
      b) il contraente, potendo  scegliere  tra  le  informazioni  in formato cartaceo e su supporto durevole, ha scelto quest'ultimo. 
    5. Le informazioni di cui  al  comma  1  possono  essere  fornite tramite sito Internet se sono indirizzate direttamente al  contraente o se sussistono i seguenti requisiti: 
      a) la fornitura delle informazioni e' appropriata rispetto alle modalita' di distribuzione del prodotto assicurativo; 
      b)  il  contraente  ha  acconsentito   alla   fornitura   delle informazioni tramite sito Internet; 
      c) il contraente  e'  stato  informato  mediante  comunicazione telematica dell'indirizzo del sito Internet  e  del  punto  del  sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni; 
      d) e' garantito che le informazioni rimangano  accessibili  sul sito Internet per tutta la durata del contratto. 
    6. Ai fini dei commi 4 e 5, la fornitura di informazioni  tramite un supporto durevole non cartaceo o per mezzo di un sito Internet  e' ritenuta appropriata rispetto alle  modalita'  di  distribuzione  del prodotto assicurativo se il contraente  ha  regolarmente  accesso  ad Internet, ossia nel caso  in  cui  fornisca  un  indirizzo  di  posta elettronica ai fini della distribuzione del prodotto. 
    7.  L'IVASS,  con  regolamento,  disciplina  la   struttura   del documento, da consegnare ai contraenti, che deve essere presentato  e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura  e  con caratteri di dimensione leggibile. 
    Art. 120-quinquies (Vendita abbinata). - 1. Il  distributore  che propone un prodotto assicurativo insieme a  un  prodotto  o  servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello  stesso   accordo,   informa   il   contraente   dell'eventuale possibilita' di acquistare separatamente le due componenti. Nel  caso in cui  il  contraente  abbia  optato  per  l'acquisto  separato,  il distributore  fornisce  una  descrizione   adeguata   delle   diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e i  giustificativi  separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente. 
    2. Nelle circostanze di cui al comma 1 e quando il rischio  o  la copertura  assicurativa  derivanti  dall'accordo  o   dal   pacchetto proposto a un contraente sono diversi  dalle  componenti  considerate separatamente, il distributore di prodotti assicurativi fornisce  una descrizione adeguata delle  diverse  componenti  dell'accordo  o  del pacchetto e del modo in cui la loro interazione modifica i  rischi  o la copertura assicurativa. 
    3. Se un prodotto assicurativo e' accessorio rispetto a un bene o servizio diverso da una assicurazione, come parte di un  pacchetto  o dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi  offre al contraente la  possibilita'  di  acquistare  il  bene  o  servizio separatamente. Il presente  comma  non  si  applica  se  un  prodotto assicurativo e' accessorio rispetto a  un  servizio  o  attivita'  di investimento quali definiti all'articolo 1, comma 5, del testo  unico dell'intermediazione finanziaria, a un  contratto  di  credito  quale definito all'articolo 120- quinquies, comma 1, lettera c), del  testo unico bancario o a un conto di pagamento quale definito  all'articolo 126-decies del testo unico bancario. 
    4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il  distributore  di  prodotti assicurativi specifica al contraente i motivi  per  cui  il  prodotto assicurativo che e' parte del pacchetto complessivo  o  dello  stesso accordo e' ritenuto piu' indicato a  soddisfare  le  richieste  e  le esigenze del contraente medesimo. 
    5. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione all'obiettivo  di protezione degli assicurati, l'IVASS, con  riferimento  all'attivita' di distribuzione assicurativa, puo' applicare le misure cautelari  ed interdittive previste dal presente codice, ivi incluso il  potere  di vietare la vendita di una  assicurazione  insieme  a  un  servizio  o prodotto accessorio diverso da una assicurazione, come  parte  di  un pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pratica sia dannosa per i  consumatori.  Con  riferimento   ai   prodotti   di   investimento assicurativi, i suddetti poteri sono esercitati  da  IVASS  e  CONSOB coerentemente con le rispettive competenze. 
    6. Le disposizioni di cui al presente articolo non  si  applicano alla distribuzione di prodotti assicurativi che offrono copertura per diversi tipi di rischio.». 
    7. Sono fatte salve le previsioni del Codice del Consumo  di  cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ove applicabili. 

23. L'articolo 121 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n. 209, e' sostituito dal seguente: 

    «Art. 121 (Informazione precontrattuale  in  caso  di  vendita  a distanza). - 1. Fatto  salvo  quanto  previsto  dagli  articoli  185, 185-bis e 185-ter, in caso di vendita  a  distanza,  il  distributore rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari: 
      a) l'identita' del distributore e il fine della chiamata; 
      b) l'identita' della persona in contatto con il  contraente  ed il suo rapporto con il distributore assicurativo; 
      c)  una  descrizione  delle  principali   caratteristiche   del servizio o prodotto offerto; 
      d) il prezzo totale, comprese le  imposte,  che  il  contraente dovra' corrispondere; 
      e) l'informativa relativa al compenso ricevuto in relazione  al contratto distribuito, secondo quanto previsto dall'articolo 120-bis; 
      f) le ulteriori informazioni di cui agli articoli  67-quater  e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
    2. In ogni caso l'informazione e'  fornita  al  contraente  prima della conclusione del contratto  di  assicurazione.  La  stessa  puo' essere  fornita  verbalmente  solo  a  su  espressa   richiesta   del contraente o qualora  sia  necessaria  una  copertura  immediata  del rischio. In caso di collocamento di un contratto a distanza  mediante telefonia vocale, se il contraente  lo  richiede  espressamente,  gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti,  subito dopo la conclusione del contratto a distanza e comunque non  oltre  i cinque giorni successivi; in mancanza della  predetta  richiesta  gli obblighi di trasmissione della documentazione  sono  adempiuti  prima della  conclusione  del  contratto  di  assicurazione.  Anche  se  il contraente ha scelto  di  ottenere  precedentemente  le  informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo  in  conformita'  a  quanto previsto dall'articolo 120-quater, comma 4, l'informazione e' fornita al contraente dal  distributore  di  prodotti  assicurativi  a  norma dell'articolo 120-quater, commi 1 e 2, subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione. 
    3. L'IVASS,  con  regolamento,  disciplina  la  promozione  e  il collocamento di contratti di assicurazione a distanza, anche per  via telefonica, e determina le  informazioni  sul  distributore  e  sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al  contraente  in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai  commi 1  e  2,  in  conformita'  alle  disposizioni   dell'unione   europea direttamente applicabili e nel rispetto del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.». 

24. Dopo l'articolo 121 del decreto legislativo 7  settembre  2005, n. 209, sono inseriti i seguenti capi: 
  «Capo III-bis  (Requisiti  di  Governo  e  controllo  del  prodotto applicabili ai distributori di prodotti assicurativi  non  realizzati in proprio) 
    Art.  121-bis  (Acquisizione  dal  produttore  delle   necessarie informazioni sui prodotti  assicurativi).  - 1.  Fermi  restando  gli obblighi di cui al Titolo IX e agli articoli 185, 185-bis e  185-ter, i distributori di prodotti assicurativi  non  realizzati  in  proprio adottano opportune disposizioni per  ottenere  dai  soggetti  di  cui all'articolo 30-decies, comma 1, le informazioni di cui  all'articolo 30-decies, comma 5, e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto assicurativo. 
    2.  Le  previsioni  del  presente  articolo   si   applicano   in conformita' con  le  disposizioni  dell'Unione  europea  direttamente applicabili e con quanto stabilito dall'IVASS con regolamento. 
    Art. 121-ter (Disposizioni particolari in materia  di  Governo  e controllo del prodotto). - 1. Le disposizioni in materia di Governo e controllo del prodotto di cui agli articoli 30-decies e  121-bis  non si   applicano    ai    prodotti    assicurativi    che    consistono nell'assicurazione dei grandi rischi. 
    2. Fatta salva l'applicazione alle  imprese  di  assicurazione  e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere  ai clienti delle disposizioni di cui all'articolo 30-decies  e  relative disposizioni di attuazione, in  caso  di  distribuzione  di  prodotti assicurativi attraverso i soggetti di cui all'articolo 107, comma  4, l'impresa di assicurazione o l'intermediario che se ne avvale: 
      a) stabilisce le modalita'  di  accertamento  dell'appartenenza dell'assicurato al mercato di riferimento individuato; 
      b) adotta procedure idonee  a  garantire  l'acquisizione  delle informazioni relative alle ipotesi in cui il  prodotto  non  risponda piu' agli  interessi,  agli  obiettivi  e  alle  caratteristiche  del mercato di riferimento, nonche' alle altre  circostanze  relative  al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente. 
  Capo III-ter (Requisiti  supplementari  per  la  distribuzione  dei prodotti di investimento assicurativi) 
    Art. 121-quater (Vigilanza sulla distribuzione  dei  prodotti  di investimento assicurativi). - 1.  Fatta  salva  la  competenza  della CONSOB di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative disposizioni di attuazione, l'IVASS  esercita  i  poteri  di vigilanza  in  relazione   alla   distribuzione   del   prodotto   di investimento  assicurativo  svolta  da   parte   delle   imprese   di assicurazione o per il  tramite  degli  intermediari  iscritti  nelle sezioni del Registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere  a)  e b), e relativi collaboratori di cui alla lettera e),  e  intermediari di cui alla lettera c) del medesimo registro, secondo le disposizioni di cui al presente Capo. 
    2. I regolamenti di attuazione del presente Capo sono adottati da IVASS, sentita la CONSOB,  in  modo  da  garantire  uniformita'  alla disciplina applicabile alla  vendita  dei  prodotti  di  investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e  la  coerenza  e l'efficacia complessiva del sistema  di  vigilanza  sui  prodotti  di investimento assicurativi. 3. L'IVASS e la CONSOB si accordano  sulle modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza secondo le  rispettive competenze, in modo da  ridurre  gli  oneri  a  carico  dei  soggetti vigilati. 
    Art. 121-quinquies (Conflitti di interesse). - 1. Le  imprese  di assicurazione e  gli  intermediari  assicurativi  che  distribuiscono prodotti di investimento assicurativi rispettano le  disposizioni  di cui all'articolo 119-bis in materia  di  regole  di  comportamento  e conflitti di interesse. 
    2. In deroga all'articolo 120-quater, comma 1, le informazioni di cui all'articolo 119-bis, comma 7, sono: 
      a) fornite su un supporto durevole; 
      b)  sufficientemente  dettagliate,  in   considerazione   delle caratteristiche dei contraenti, per consentire  a  questi  ultimi  di prendere una decisione informata  sulle  attivita'  di  distribuzione assicurativa nel cui contesto sorge il conflitto di interesse. 
    Art. 121-sexies (Informativa al  contraente  e  incentivi).  - 1.
Fatti salvi gli articoli 120, commi 1 e 2, e 120-bis, commi  1  e  2, gli  intermediari  assicurativi  e  le   imprese   di   assicurazione forniscono ai contraenti, prima della conclusione  di  un  contratto, informazioni appropriate in relazione alla distribuzione di  prodotti di investimento assicurativi e in relazione a tutti i  costi  e  agli oneri connessi.  Tali  informazioni  comprendono  almeno  i  seguenti elementi: 
      a) in caso di prestazione di consulenza,  la  comunicazione  se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornira' al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al  contraente  medesimo,  come indicato all'articolo 121-septies; 
      b)  per  quanto  riguarda  le  informazioni  sui  prodotti   di investimento assicurativi e sulle strategie di investimento proposte, opportune indicazioni e avvertenze sui rischi associati  ai  prodotti di  investimento  assicurativi   o   a   determinate   strategie   di investimento proposte; 
      c) per quanto riguarda le informazioni su tutti i costi  e  gli oneri da comunicare al  contraente,  le  informazioni  relative  alla distribuzione  dei  prodotti  di   investimento   assicurativi,   ove effettuata,  il  costo  del  prodotto  di  investimento  assicurativo consigliato o offerto al contraente e le modalita'  di  pagamento  da parte di quest'ultimo, inclusi i pagamenti eseguiti  a  favore  di  o tramite soggetti terzi. 
    2. Le informazioni su tutti i costi e gli oneri, compresi  quelli connessi alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo non causati dal verificarsi di un  rischio  di  mercato  sottostante, sono comunicate in forma aggregata per permettere  al  contraente  di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento dell'investimento. Su richiesta del contraente, i costi e  gli  oneri sono comunicati in forma analitica. Se necessario, tali  informazioni sono fornite al contraente  con  periodicita'  regolare,  e  comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento. 
    3. Le informazioni di cui ai commi 1 e  2  sono  fornite  in  una forma comprensibile in modo che i contraenti possano  ragionevolmente comprendere la natura del prodotto di investimento  assicurativo  che viene  loro  proposto  nonche'  i  rischi  ad  esso  connessi  e,  di conseguenza, possano assumere decisioni  consapevoli  in  materia  di investimenti. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite  con modalita' uniformi, individuate dall'IVASS, sentita la CONSOB, con il regolamento di cui all'articolo 121-quater, in modo che  le  medesime informazioni risultino chiare e comprensibili. 
    4. Fatto salvo l'articolo 120-bis, commi 1 e 3, gli  intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione adempiono agli obblighi di cui agli articoli 119-bis, comma 1, e 121-quinquies, quando pagano  o percepiscono un onorario o una commissione o  forniscono  o  ricevono benefici non monetari in relazione alla distribuzione di un  prodotto di investimento assicurativo  o  di  un  servizio  accessorio  da  un qualsiasi soggetto diverso dal contraente o da una persona che agisce per conto del contraente medesimo, solo  se  operano  in  conformita' alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e alle disposizioni  stabilite  dall'IVASS  con  il   regolamento   di   cui all'articolo 121-quater. 
    5. I regolamenti IVASS di cui all'articolo 121-quater, in materia di incentivi tra intermediari assicurativi ed intermediari finanziari sono adottati conformemente alla disciplina prevista in materia  alla direttiva 2014/65/UE ed in conformita' alle disposizioni  dell'Unione europea direttamente applicabili. 
    Art.     121-septies     (Valutazione     dell'adeguatezza      e dell'appropriatezza del  prodotto  assicurativo  e  comunicazione  ai clienti).  - 1.  L'IVASS  stabilisce  con  il  regolamento   di   cui all'articolo 121-quater i casi in cui l'impresa  di  assicurazione  o l'intermediario assicurativo sono obbligati a fornire consulenza  per la distribuzione del prodotto di investimento assicurativo. 
    2. Fatto salvo l'articolo 119-ter, commi 1 e  2,  l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione che  forniscono  consulenza su un prodotto di investimento assicurativo,  acquisiscono  anche  le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed  esperienze  del contraente in relazione al tipo di investimento, alla sua  situazione finanziaria, tra cui la sua capacita' di sostenere perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al  rischio,  al fine di consentire all'intermediario assicurativo  o  all'impresa  di assicurazione  di  raccomandare   al   contraente   i   prodotti   di investimento assicurativi che siano a lui adeguati,  con  particolare riferimento alla sua tolleranza, al rischio e alla sua  capacita'  di sostenere perdite. La consulenza resa nell'ambito della distribuzione assicurativa del prodotto di  investimento  assicurativo,  quando  e' obbligatoria o quando e' svolta su iniziativa del  distributore,  non deve gravare economicamente sui clienti. 
    3. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa  di  assicurazione fornisce consulenza  in  materia  di  investimenti  e  raccomanda  un pacchetto di  servizi  o  prodotti  abbinati  a  norma  dell'articolo 120-quinquies, l'intero pacchetto  raccomandato  deve  rispondere  ai requisiti di adeguatezza previsti dal comma 2 del presente articolo. 
    4.  Fatto  salvo  l'articolo   119-ter,   commi   1,   2   e   3, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione che  svolge attivita' di distribuzione in relazione a vendite che  non  prevedono una consulenza, chiede  al  contraente  di  fornire  informazioni  in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia  di  investimenti riguardo  al  tipo  specifico  di  prodotto  o  servizio  proposto  o richiesto, al fine di  consentire  all'intermediario  assicurativo  o all'impresa di assicurazione di  determinare  se  il  servizio  o  il prodotto assicurativo in  questione  sia  appropriato  al  contraente stesso. 
    5. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa  di  assicurazione distribuisce un pacchetto di servizi  o  prodotti  abbinati  a  norma dell'articolo  120-quinquies,  accerta  che  l'intero  pacchetto  sia appropriato nel suo insieme ai sensi del comma 4. 
    6. L'intermediario  assicurativo  o  l'impresa  di  assicurazione informa il contraente  se  ritiene,  sulla  base  delle  informazioni ottenute a norma del comma 4, che il prodotto non sia appropriato  al contraente  stesso.  L'intermediario  assicurativo  o  l'impresa   di assicurazione  informano  altresi'  il  cliente,   ai   sensi   dalla valutazione di cui all'articolo 30-decies, della fascia di  clientela alla quale il prodotto non puo' essere distribuito. 
    7. Se il contraente non fornisce le informazioni di cui ai  commi 2 e 4 o fornisce informazioni insufficienti circa le  sue  conoscenze ed  esperienze,   l'intermediario   assicurativo   o   l'impresa   di assicurazione lo informa che tale circostanza pregiudica la capacita' dell'intermediario assicurativo o dell'impresa  di  assicurazione  di valutare se il prodotto sia appropriato alle esigenze del  contraente stesso. 
    8. L'intermediario  assicurativo  o  l'impresa  di  assicurazione mantiene evidenza dei documenti in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle  parti  nonche'  delle  altre  condizioni  alle  quali l'intermediario assicurativo o l'impresa  di  assicurazione  fornira' servizi al contraente. I diritti  e  gli  obblighi  delle  parti  del contratto possono essere incorporati attraverso riferimento ad  altri documenti o testi normativi. 
    9. L'intermediario  assicurativo  o  l'impresa  di  assicurazione fornisce ai contraenti, su un supporto durevole,  adeguate  relazioni sui servizi prestati, che includono comunicazioni periodiche, tenendo conto  della  tipologia  e  della  complessita'   dei   prodotti   di investimento assicurativi e della  natura  del  servizio  prestato  e comprendono, se del caso, i costi  delle  operazioni  e  dei  servizi prestati per conto dei contraenti. 
    10.  Quando  fornisce  consulenza  in  merito  al   prodotto   di investimento assicurativo, l'intermediario assicurativo  o  l'impresa di assicurazione fornisce al contraente,  su  un  supporto  durevole, prima  della  conclusione  del  contratto,   una   dichiarazione   di adeguatezza in cui sia indicata la fornitura della  consulenza  e  in che modo essa risponda alle preferenze, agli  obiettivi  e  ad  altre caratteristiche del contraente. Si applicano le disposizioni  di  cui all'articolo 120-quater, commi da 1 a 4. 
    11.  Se  il  contratto  e'  concluso  utilizzando  un  mezzo   di comunicazione a distanza che impedisce la consegna  preventiva  della dichiarazione  di   adeguatezza,   l'intermediario   assicurativo   o l'impresa  di  assicurazione  puo'  fornire   la   dichiarazione   di adeguatezza su un supporto durevole subito dopo la sottoscrizione del contratto, a condizione che: 
      a) il contraente abbia accettato di ricevere  la  dichiarazione di adeguatezza subito dopo la conclusione del contratto; 
      b) l'intermediario assicurativo o  l'impresa  di  assicurazione abbia dato al contraente la possibilita' di ritardare la  conclusione del contratto al fine di ricevere  la  dichiarazione  di  adeguatezza prima della conclusione del contratto. 
    12. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di  assicurazione ha  informato  il  contraente  che  effettuera'   periodicamente   la valutazione di  adeguatezza,  la  relazione  periodica  contiene  una dichiarazione aggiornata che spieghi  in  che  modo  il  prodotto  di investimento assicurativo corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del contraente stesso. 
    13.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  in conformita' alle disposizioni  direttamente  applicabili  dell'Unione europea. L'IVASS disciplina con il regolamento  di  cui  all'articolo 121-quater le modalita' applicative del presente articolo, inclusa la possibilita'  di  fornire  le  relative   informazioni   in   formato standardizzato. 
    Art. 121-octies (Protocollo d'intesa). - 1. l'IVASS e  la  CONSOB definiscono attraverso un protocollo d'intesa forme di  coordinamento operativo,  anche  al  fine  di  assicurare  l'applicazione  di   una disciplina che favorisca maggiori garanzie a tutela del consumatore». 

25. All'articolo 132-ter del decreto legislativo 7 settembre  2005, n. 209, il comma 11 e' abrogato. 

26. All'articolo 133, comma 1, del decreto legislativo 7  settembre 2005, n. 209, le parole: «Il mancato rispetto della  disposizione  ai cui al presente comma comporta l'applicazione, da  parte  dell'IVASS, di una sanzione amministrativa da 1.000  euro  a  50.000  euro»  sono soppresse. 

27. All'articolo 145-bis del decreto legislativo 7 settembre  2005, n. 209, il comma 4 e' abrogato. 

28. All'articolo 182 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola: «nota» e'  sostituita  dalla  seguente:

«documentazione». 

29. All'articolo 183 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «Nell'offerta e  nell'esecuzione»  sono sostituite dalle seguenti: «Nell'esecuzione», e  le  parole:  «e  gli intermediari», sono soppresse; 
    b) al comma 1, la lettera b), e' abrogata. 

30. All'articolo 184 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Avuto  riguardo all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS sospende in via cautelare,  per  un  periodo  non  superiore  a  novanta  giorni,  la commercializzazione del prodotto  in  caso  di  fondato  sospetto  di violazione delle disposizioni del presente titolo  o  delle  relative norme  di  attuazione,  nonche'  delle  disposizioni  in  materia  di requisiti di Governo e controllo del prodotto di  cui  agli  articoli 30-decies, 121-bis e 121-ter.»; 
    b) al comma 2, le parole: «dell'intermediario»,  sono  sostituite dalle seguenti: «del distributore». 

31. L'articolo 185 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n. 209, e' sostituito dai seguenti: 
    «Art.  185  (Documentazione  informativa).  - 1.  Le  imprese  di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti redigono i seguenti documenti: 
      a) il documento  informativo  precontrattuale  per  i  prodotti assicurativi  danni  di  cui   all'articolo   185-bis,   redatto   in conformita' a quanto stabilito dal  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2017/1469 dell'11 agosto 2017 (DIP); 
      b) il documento  informativo  precontrattuale  per  i  prodotti assicurativi vita di cui  all'articolo  185-ter,  diversi  da  quelli indicati alla lettera c) (DIP - Vita); 
      c) il documento informativo  per  i  prodotti  di  investimento redatto in conformita' a quanto stabilito  dal  regolamento  (UE)  n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID). 
    2. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che  realizzano prodotti assicurativi  redigono  altresi'  il  documento  informativo precontrattuale aggiuntivo. 
    3.   Fatto   salvo    quanto    previsto    dal    testo    unico dell'intermediazione finanziaria e  dalle  relative  disposizioni  di attuazione in materia di informativa  precontrattuale,  il  documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui al comma 2 contiene  le informazioni,  diverse  da  quelle  pubblicitarie   o   promozionali, integrative e complementari rispetto a quelle contenute nei documenti di cui al comma 1 che,  tenendo  conto  della  complessita'  e  delle caratteristiche  del  prodotto,  del  tipo  del   cliente   e   delle caratteristiche  dell'impresa  di  assicurazione,   sono   necessarie affinche' il cliente possa pervenire ad una  decisione  informata  su diritti e obblighi contrattuali e, ove  opportuno,  sulla  situazione patrimoniale dell'impresa. Il documento  informativo  precontrattuale aggiuntivo contiene il riferimento alla relazione sulla  solvibilita' e sulla  condizione  finanziaria  dell'impresa  di  cui  all'articolo 47-septies.  Il  documento  informativo  precontrattuale   aggiuntivo indica la procedura da seguire in  caso  di  reclamo,  l'organismo  o l'autorita' eventualmente competente e la legge applicabile. 
    4. L'IVASS, con regolamento, disciplina il contenuto, lo schema e le   istruzioni   di   compilazione   del    documento    informativo precontrattuale aggiuntivo. 
    5. L'IVASS determina con regolamento le informazioni  che  devono essere comunicate al contraente di un'assicurazione  sulla  vita  per tutto il periodo di durata del contratto. 
    Art.  185-bis  (Documento  informativo  precontrattuale   per   i prodotti  assicurativi  danni).   - 1.   Il   documento   informativo standardizzato per i prodotti assicurativi danni di cui  all'articolo 185, comma 1, lettera a), ha le seguenti caratteristiche: 
      a) e' un documento sintetico e autonomo; 
      b) e' presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro  e di facile lettura e ha caratteri di dimensione leggibile; 
      c)  non  e'  meno  comprensibile  nel  caso  in  cui,  prodotto originariamente a colori, sia stampato  o  fotocopiato  in  bianco  e nero; 
      d) e' redatto in lingua italiana o in altra  lingua  concordata dalle parti; 
      e) e' preciso e non fuorviante; 
      f)  contiene  il  titolo  «documento  informativo  relativo  al prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina; 
      g) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali  e  contrattuali  complete  sono  fornite  in   altri documenti. 
    2. Il documento informativo standardizzato  di  cui  al  comma  1 contiene: 
      a) le informazioni sul tipo di assicurazione; 
      b)  una  sintesi  della  copertura  assicurativa,  compresi   i principali rischi assicurati, la somma assicurata e,  ove  del  caso, l'ambito geografico e una sintesi dei rischi esclusi; 
      c) le modalita' e la durata di pagamento dei premi; 
      d) le principali esclusioni  per  le  quali  non  e'  possibile presentare una richiesta di risarcimento; 
      e) gli obblighi all'inizio del contratto; 
      f) gli obblighi nel corso della durata del contratto; 
      g) gli obblighi in caso di presentazione di  una  richiesta  di risarcimento; 
      h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e  di fine del periodo di copertura; 
      i) le modalita' di risoluzione del contratto. 
    Art.  185-ter  (Documento  informativo  precontrattuale   per   i prodotti  assicurativi   vita).   - 1.   Il   documento   informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui  all'articolo 185, comma 1, lettera b), ha le seguenti caratteristiche: 
      a) e' un documento sintetico e autonomo; 
      b)  e'  presentato  e  strutturato   in   modo   da   contenere informazioni accurate, corrette, chiare, non  fuorvianti  e  coerenti con la documentazione del prodotto assicurativo cui si riferisce; 
      c)  non  e'  meno  comprensibile  nel  caso  in  cui,  prodotto originariamente a colori, sia stampato  o  fotocopiato  in  bianco  e nero; 
      d) e' redatto in lingua italiana o in altra  lingua  concordata dalle parti; 
      e)  contiene  il  titolo  «documento  informativo  relativo  al prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina; 
      f) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali  e  contrattuali  complete  sono  fornite  in   altri documenti. 
    2. Il documento informativo standardizzato  di  cui  al  comma  1 contiene: 
      a) le informazioni sul tipo di assicurazione; 
      b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i  rischi assicurati, la somma assicurata e gli eventuali rischi esclusi; 
      c) le modalita' e la durata di pagamento dei premi; 
      d) i casi di esclusione della garanzia,  ove  presenti,  per  i quali non e' possibile presentare una richiesta di risarcimento; 
      e) gli obblighi all'inizio del contratto; 
      f) gli obblighi nel corso della durata del contratto; 
      g) la documentazione da presentare nel caso di sinistro; 
      h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e  di fine del periodo di copertura; 
      i) le modalita' di risoluzione del contratto. 
    3. Il documento informativo di cui al comma 1 e' redatto  secondo il formato standardizzato come definito dall'IVASS con regolamento. 
    4.  L'IVASS,  con  regolamento  puo'   stabilire   le   modalita' specifiche di redazione del documento di cui al comma 1 nel  caso  di contratti  di  assicurazione  con  garanzie  multirischio  che,   nel rispetto  delle   disposizioni   dell'Unione   europea   direttamente applicabili, garantiscano che  il  cliente  possa  pervenire  ad  una decisione informata.». 

32. L'articolo 186 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n. 209, e' sostituito dal seguente: 

    «Art. 186 (Interpello sul documento  informativo  precontrattuale aggiuntivo).  - 1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  Testo  Unico dell'intermediazione finanziaria e  dalle  relative  disposizioni  di attuazione in materia di informativa precontrattuale, l'impresa  puo' trasmettere  preventivamente  all'IVASS  il   documento   informativo precontrattuale aggiuntivo, unitamente alle condizioni di  contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta  applicazione degli  obblighi  di  informazione  previsti  dalle  disposizioni  del presente capo, fermo restando che la valutazione dell'IVASS non  puo' essere  utilizzata,  a  fini  promozionali,  nei  rapporti  con   gli assicurati. 
    2. L'IVASS provvede a rendere nota all'impresa la sua valutazione entro  sessanta  giorni   dal   ricevimento   della   documentazione, esauriente e completa, relativa al contratto.  Decorso  tale  termine senza che l'IVASS si sia pronunciato con un giudizio negativo  o  con un  giudizio  con  rilievi  ai  sensi  del  comma  3,  il   documento informativo  precontrattuale  aggiuntivo  si  intende  conforme  agli obblighi di informazione. L'IVASS puo'  disporre  la  revoca,  previa notifica all'impresa interessata, qualora vengano meno i  presupposti dell'accertamento  ovvero  se  l'impresa  abusa   del   provvedimento richiesto. L'IVASS indica all'impresa le  eventuali  integrazioni  al documento informativo precontrattuale aggiuntivo. 
    3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento dell'IVASS  l'impresa  non  procede  alla   commercializzazione   del prodotto. 
    4. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le  disposizioni  per  la comunicazione del documento informativo  precontrattuale  aggiuntivo, le modalita' da osservare, prima della  pubblicazione  del  documento stesso, per diffondere notizie o per svolgere indagini di  mercato  o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e  per  lo svolgimento della commercializzazione.». 

33. L'articolo 187 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n. 209, e' sostituito dal seguente: 

    «Art. 187 (Integrazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal Testo  Unico  della Finanza e dalle relative disposizioni di  attuazione  in  materia  di informativa precontrattuale, l'IVASS, ferme restando le  disposizioni del presente capo, puo' chiedere all'impresa di  apportare  modifiche al  documento  informativo  precontrattuale  aggiuntivo   utilizzato, quando occorre fornire informazioni ulteriori  e  necessarie  per  la protezione degli assicurati.». 

34. Dopo l'articolo 187-bis del  decreto  legislativo  7  settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente capo: 

  «Capo II bis - Controversie 
    Art.  187-ter  (Sistemi  di  risoluzione   stragiudiziale   delle controversie). - 1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti di cui all'articolo 6, commi 1, lettere a) e d) nonche' gli intermediari assicurativi  a  titolo  accessorio,   aderiscono   ai   sistemi   di risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie  con  la   clientela relative alle prestazioni e  ai  servizi  assicurativi  derivanti  da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione. 
    2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  il  Ministro  della  giustizia,  su  proposta  dell'IVASS,  sono determinati,  nel  rispetto  dei  principi,  delle  procedure  e  dei requisiti di cui alla parte V, titolo 2-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle  procedure  di risoluzione delle controversie di  cui  al  comma  1,  i  criteri  di composizione dell'organo decidente, in modo  che  risulti  assicurata l'imparzialita' dello stesso e  la  rappresentativita'  dei  soggetti interessati, nonche' la  natura  delle  controversie,  relative  alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da  un  contratto  di assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente  articolo.  Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' e l'effettivita' della tutela. 
    3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5,  comma  1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni  di  cui ai commi da 1 a 3 non pregiudicano il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.». 
    4. Alla copertura  delle  relative  spese  di  funzionamento,  si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  con le risorse di cui agli articoli 335 e 336 del presente Codice. 

35. All'articolo 191, comma 1, lettera o), del decreto  legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  le  parole:  «delle  imprese  e  degli intermediari nell'offerta dei prodotti assicurativi» sono  sostituite dalle seguenti: «delle imprese di assicurazione  e  dei  distributori nell'ideazione e nell'offerta di prodotti assicurativi». 

  36. Dopo l'articolo 202 del decreto legislativo 7  settembre  2005, n. 209, la rubrica della Sezione I del Capo IV  e'  sostituita  dalla seguente: «Cooperazione con le autorita'  di  vigilanza  degli  altri Stati membri per  la  vigilanza  sulle  imprese  di  assicurazione  e riassicurazione e sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione.». 

37. Dopo l'articolo 205-bis del  decreto  legislativo  7  settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente: 

    «Art. 205-ter (Cooperazione per la  vigilanza  sulle  imprese  di assicurazione   e   riassicurazione   e   sugli    intermediari    di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione). - 1.
L'IVASS collabora con i soggetti di cui all'articolo 10 e secondo  le modalita' e alle condizioni previste da tale disposizione, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni, anche  con  riguardo all'esercizio  dell'attivita'   di   distribuzione   assicurativa   o riassicurativa. 
    2. Ai fini della iscrizione al registro di cui all'articolo 109 e di  quello  unico  europeo  tenuto  dall'AEAP,  l'IVASS  e  le  altre autorita'  competenti  si   scambiano,   su   base   regolare,   ogni informazione riguardante la sussistenza dei  requisiti  di  cui  agli articoli 109, 109-bis, 110, 111 e 112  in  capo  ai  distributori  di prodotti assicurativi e riassicurativi. 
    3. L'IVASS e le altre autorita' competenti si scambiano  altresi' informazioni riguardo ai  distributori  di  prodotti  assicurativi  e riassicurativi a cui e' stata irrogata una  misura  sanzionatoria  di cui al Titolo XVIII o un'altra misura di cui ai Titoli IX, XIII, XIV, rilevanti ai fini dell'eventuale adozione di un provvedimento diretto alla cancellazione dal registro di cui  all'articolo  109,  ai  sensi dell'articolo 113, o dal registro europeo.». 

38. All'articolo 208, comma 2, del decreto legislativo 7  settembre 2005,  n.  209,  dopo  le  parole:  «eventualmente  incontrate  dalle imprese», sono inserite le seguenti: «e dagli intermediari,  anche  a titolo accessorio,». 

39. Dopo l'articolo 304 del decreto legislativo 7  settembre  2005, n. 209, la rubrica del Capo I del Titolo XVIII  e'  sostituita  dalla seguente: «Abusivismo e impedimento all'esercizio delle  funzioni  di vigilanza». 

40. All'articolo 305 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n. 209, il comma 4 e' abrogato. 

41. All'articolo 306 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n. 209, il comma 2 e' abrogato. 

42. All'articolo 308 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  al   comma   1,   prima   delle   parole:   «compagnia   di assicurazione», e prima delle parole: «compagnia di riassicurazione», sono inserite le seguenti: «impresa o»; 
      b)  al  comma  2,  dopo  le  parole:  «produttore  diretto   di assicurazione,»,  sono  inserite  le  seguenti:   «intermediario   di assicurazione a titolo accessorio,»; 
      c)  il  comma  4  e'  sostituito  dai  seguenti:  «4.  Chiunque contravviene al disposto del comma 1 e' punito,  se  persona  fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila  a  euro cinque  milioni  e,   se   persona   giuridica,   con   la   sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per  cento  del fatturato. La misura della sanzione  puo'  essere  aumentata  secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2. 
    4-bis. Chiunque contravviene al disposto del comma 2  e'  punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro mille ad euro settecentomila e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro  cinque  milioni oppure, se superiore, al cinque per cento del  fatturato.  La  misura della  sanzione  puo'  essere  aumentata  secondo   quanto   previsto all'articolo 310, comma 2.». 

43. Dopo l'articolo 308 del decreto legislativo 7  settembre  2005, n. 209, e' inserito il seguente: 

    «Art. 308-bis (Inottemperanza alle richieste dell'IVASS o ritardo dell'esercizio delle funzioni di  vigilanza).  - 1.  Fuori  dai  casi previsti dall'articolo 306 e dall'articolo 2638  del  codice  civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste  dell'IVASS  ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni e' punito, se persona  fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad  euro cinque  milioni  e,   se   persona   giuridica,   con   la   sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per  cento  del fatturato. La misura della sanzione  puo'  essere  aumentata  secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.». 

44. Dopo l'articolo 308-bis del  decreto  legislativo  7  settembre 2005, n. 209, la rubrica del Capo II del Titolo XVIII  e'  sostituita dalla seguente: «Sanzioni amministrative pecuniarie ed  altre  misure per violazioni non riguardanti la distribuzione assicurativa». 

45. L'articolo 309 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n. 209, e' abrogato. 

46. L'articolo 310 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n. 209, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 310 (Sanzioni amministrative pecuniarie). - 1.  Si  applica la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  trentamila  al  dieci percento del fatturato per le seguenti violazioni: 
      a) inosservanza degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21,  22, 28, 29,  30,  30-bis,  30-ter,  30-quater,  30-quinquies,  30-sexies, 30-septies, 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35-bis, 35-ter,  35-quater, 36-bis,  36-ter,  36-quater,  36-quinquies,  36-sexies,   36-septies, 36-octies,   36-novies,   36-decies,    36-undecies,    36-duodecies, 36-terdecies,  37-bis,  37-ter,  38,  41,  42,  42-bis,  43,  44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-sexies, 44-septies, 44-octies, 44-novies, 44-decies, 47-quater,  comma  1,  47-septies,  47-octies,  47-novies, 47-decies, 48, 48-bis, 49, 51-quater, 53, 55,  56,  57,  57-bis,  58, 59-bis, 59-ter, 59-quater, 59-quinquies,  60-bis,  62,  63,  64,  65, 65-bis, 66-sexies.1, 66-septies, 67, 73, 75, comma 1,  76,  comma  2, 77, commi 1, 3 e 4, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 188, 189, comma 1, 190, commi 1, 1-bis, 1-ter e 5-bis, 190-bis, comma 1, 191, 196, comma 2, 197,  210,  210-ter,  comma  8,  213,  214-bis, 215-bis,  216,  commi  1  e  2,  216-ter,   216-sexies,   216-octies, 216-novies, 220-novies, comma 1, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di attuazione; 
      b) inosservanza degli articoli 10-quater,  132-ter,  133,  182, commi 1 e 3, o delle relative norme di attuazione; 
      c) inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, 127, comma  3, limitatamente   all'obbligo   di   rilascio   del   certificato    di assicurazione, 134 ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150, 152, comma 5, e 183, o delle relative norme di attuazione. 
    2. Se il vantaggio ottenuto dall'autore delle violazioni  di  cui al comma 1, lettere a) e b), come conseguenza delle violazioni stesse e' superiore al massimo edittale indicato nel presente  articolo,  la sanzione  amministrativa  pecuniaria  e'  elevata  fino   al   doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto,  purche'  tale  ammontare  sia determinabile.». 

47. Dopo l'articolo 310 del decreto legislativo 7  settembre  2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: 

    «Art. 310-bis (Rifiuto ed  elusione  dell'obbligo  a  contrarre).
- 1. L'inosservanza dell'articolo 132, commi 1,  1-bis  e  1-ter,  e' punita  con   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   euro duemilacinquecento ad euro quindicimila. 
    2. La violazione di cui al comma 1  e'  punita  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da euro un milione ad euro  cinque  milioni qualora attuata con riferimento a determinate zone territoriali  o  a singole categorie di assicurati. 
    Art. 310-ter (Scatole nere e altri dispositivi elettronici). - 1.
Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o  del provider di telematica assicurativa, alle  condizioni  stabilite  dal regolamento previsto all'articolo 32, comma 1-bis, del  decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24 marzo 2012, n. 27, e  successive  modificazioni,  e'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria di tremila euro per ogni giorno di ritardo. 
    Art. 310-quater (Obblighi di  comunicazione  alle  banche  dati).
- 1. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneita' o la tardivita' delle comunicazioni di cui all'articolo 134, comma 2, o  all'articolo  135, comma 2, o all'articolo 154, commi 4 e 5, o alle  relative  norme  di attuazione, accertata semestralmente e contestata con unico  atto  da notificare entro il termine di cui all'articolo 311-septies, comma 1, decorrente dal  sessantesimo  giorno  successivo  alla  scadenza  del semestre  di   riferimento,   e'   punita   con   un'unica   sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a centomila euro. 
    Art. 310-quinquies (Inosservanza dei  provvedimenti  cautelari  e interdittivi). - 1. La violazione dei  provvedimenti  interdittivi  e cautelari adottati ai sensi degli articoli 182 e 184 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro  al  dieci  per cento del fatturato. La misura della sanzione puo'  essere  aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.». 

48. L'articolo 311 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n. 209, e' sostituito dal seguente: 

    «Art. 311 (Assetti proprietari). - 1. L'omissione l'incompletezza o l'erroneita' delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69,  70, comma 1, 71, 74,  comma  1  e  79,  compresa  anche  l'intenzione  di assumere la partecipazione di controllo, o dalle  relative  norme  di attuazione e' punita, se commessa  da  una  persona  fisica,  con  la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  cinquemila  euro  a  cinque milioni di euro e, se commessa  da  una  persona  giuridica,  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro  al  dieci  per cento del fatturato. La misura della sanzione puo'  essere  aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.». 

49. Dopo l'articolo 311 del decreto legislativo 7  settembre  2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: 

    «Art. 311-bis (Principio della rilevanza della violazione).  - 1.
Le sanzioni previste dall'articolo 310, comma 1, 310-bis, comma 1,  e dall'articolo 310-quater si applicano quando le infrazioni  rivestono carattere  rilevante,  secondo  i  criteri  definiti  dall'IVASS  con regolamento tenendo conto dell'incidenza delle condotte sulla  tutela degli  assicurati   e   degli   aventi   diritto   alle   prestazioni assicurative, sulla  complessiva  organizzazione  e  sui  profili  di rischio aziendale nonche' sull'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
    Art. 311-ter (Ordine di porre termine alle violazioni). - 1.  Per le violazioni previste dall'articolo 310, comma 1, lettera a), quando esse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita',  l'IVASS puo', in alternativa all'applicazione delle  sanzioni  amministrative pecuniarie,  applicare  nei  confronti  dell'impresa   una   sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni,  anche  indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento. 
    2. Per l'inosservanza dell'ordine  entro  il  termine  stabilito, l'IVASS  applica  le  sanzioni  amministrative  pecuniarie   previste dall'articolo 310, comma 1, secondo i  criteri  di  cui  all'articolo 311-quinquies;  l'importo  delle  sanzioni   cosi'   determinato   e' aumentato  sino  a  un  terzo  rispetto  a  quello  previsto  per  la violazione  originaria,  fermi   restando   i   massimali   stabiliti dall'articolo 310. 
    Art.  311-quater  (Accertamento  unitario  per  violazioni  della stessa indole). - 1. Per l'inosservanza  degli  articoli  125,  comma 5-bis, 127, comma 3, limitatamente al certificato  di  assicurazione, 134, ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150, 152,  comma  5,  e 183,  o  delle  relative  norme  di  attuazione,   I'IVASS   provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole,  come definite all'articolo 8-bis, della legge n. 689 del 1981,  effettuato con  riferimento  ad  un   determinato   arco   temporale,   e   alla contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 311-septies.  Nel  caso  di  verifiche  a distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il  quale si considera concluso l'accertamento delle  violazioni  rilevate  non possono  eccedere  i  dodici  mesi.  Con  regolamento  dell'IVASS  e' stabilito  il  termine  entro  il   quale   si   considera   concluso l'accertamento  delle  violazioni  rilevate  in  sede  di   verifiche ispettive. 
    2. L'IVASS, qualora l'impresa in sede difensiva fornisca adeguata dimostrazione del fatto che le violazioni  contestate  ai  sensi  del comma  1  sono  dipese  dalla  medesima  disfunzione  della   propria organizzazione, comunica  alla  stessa  il  termine  perentorio,  non superiore  a  centottanta  giorni,  entro  il  quale  effettuare  gli interventi necessari per eliminare la disfunzione. L'IVASS,  ricevuta la  comunicazione  relativa  all'adozione  delle  misure  correttive, verifica che siano state adottate le misure stesse e ne comunica  gli esiti all'impresa. 
    3. Nel caso in cui le misure correttive  adottate  ai  sensi  del comma 2 siano risultate idonee ad eliminare la disfunzione, la misura della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo  310, comma  1,  determinata  secondo  i  criteri   di   cui   all'articolo 311-quinquies, e' ridotta da un terzo a due  terzi,  fatto  salvo  il minimo edittale. Eventuali rilievi formulati dall'IVASS sulle  misure correttive adottate non precludono l'applicazione della riduzione, ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione. 
    4.  L'impresa  puo'  presentare  osservazioni  in   ordine   agli eventuali rilievi dell'IVASS sulle  misure  correttive  adottate  nel termine  di  sessanta   giorni   dal   ricevimento   della   relativa comunicazione. 
    5. La riduzione di cui al comma 3 non e' applicata: 
      a) nel caso in cui l'impresa non abbia adottato gli  interventi correttivi; 
      b) nel caso in cui  gli  interventi  adottati  siano  risultati inidonei ad eliminare la disfunzione; 
      c) nel caso in  cui  l'impresa  ne  abbia  gia'  usufruito  per violazioni della stessa indole sulla base di provvedimento  esecutivo emesso nei tre anni precedenti. 
    Art.  311-quinquies  (Criteri   per   la   determinazione   delle sanzioni). - 1. Nella determinazione  dell'ammontare  delle  sanzioni amministrative pecuniarie o della durata  delle  sanzioni  accessorie previste  per  le  violazioni  non   riguardanti   la   distribuzione assicurativa l'IVASS  considera  ogni  circostanza  rilevante  e,  in particolare,  tenuto  conto  del  fatto  che  il  destinatario  della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: 
      a) la gravita' e la durata della violazione; 
      b) il grado di responsabilita'; 
      c) la capacita' finanziaria del responsabile della violazione; 
      d) l'entita' del vantaggio ottenuto  o  delle  perdite  evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; 
      e) i pregiudizi cagionati a  terzi  attraverso  la  violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; 
      f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'IVASS; 
      g) le precedenti violazioni in  materia  assicurativa  commesse dal medesimo soggetto; 
      h) le misure adottate successivamente alla violazione  al  fine di evitare in futuro il suo ripetersi; 
      i) nell'ipotesi di accertamento unitario di una  pluralita'  di violazioni della stessa indole  ai  sensi  dell'articolo  311-quater, anche il numero e la tipologia delle  infrazioni  e  l'importo  della prestazione assicurativa liquidata. 
    Art. 311-sexies (Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale). - 1. Fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo 325, comma 1 circa la responsabilita'  delle  imprese  nei  confronti delle quali sono accertate le violazioni,  per  l'inosservanza  delle norme richiamate nell'articolo 310, comma 1, lettera a)  si  applica, salvo che il fatto  costituisca  reato,  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro nei  confronti dei  soggetti  che  svolgono  le  funzioni  di  amministrazione,   di direzione, di controllo, nonche'  dei  dipendenti  o  di  coloro  che operano sulla base  di  rapporti  che  ne  determinano  l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal  rapporto di lavoro subordinato  quando  l'inosservanza  e'  conseguenza  della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o piu' delle seguenti condizioni: 
      a) la condotta ha inciso in modo  rilevante  sulla  complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali; 
      b)  la  condotta  ha  contribuito  a  determinare  la   mancata ottemperanza dell'impresa a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 188, comma 3-bis, lettere a), b) e c) e 214-bis, comma 1; 
      c)  le  violazioni  riguardano  obblighi   imposti   ai   sensi dell'articolo 76 o dell'articolo 79, comma 3,  o  dell'articolo  191, comma 1, lettera g). 
    2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di  cui  al  comma  1 abbia contribuito a determinare l'inosservanza  dell'ordine  previsto nell'articolo 311-ter da parte dell'impresa, si applica nei confronti dei  soggetti  stessi  la  sanzione  amministrativa   pecuniaria   da cinquemila euro a cinque milioni di euro. 
    3. Con il provvedimento di applicazione  della  sanzione,  tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 311-quinquies, l'IVASS puo' applicare la  sanzione  amministrativa  accessoria  dell'interdizione dallo  svolgimento  di  funzioni  di  amministrazione,  direzione   e controllo presso imprese di assicurazione e di  riassicurazione,  per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni. 
    4. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria puo' essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2. 
    Art.  311-septies  (Procedura  di  applicazione  delle   sanzioni amministrative  alle  imprese  e  agli  esponenti  aziendali   o   al personale).  - 1.  L'IVASS,  fermo  restando  quanto  previsto  dagli articoli 310-quater, 311-bis e 311-quater, nel termine di  centoventi giorni  dall'accertamento  dell'infrazione,  ovvero  nel  termine  di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione. 
    2. Entro il termine  di  sessanta  giorni  dalla  notifica  della contestazione di cui al comma  1,  il  destinatario  puo'  presentare all'IVASS deduzioni  difensive  e  istanza  di  audizione,  cui  puo' partecipare anche con l'assistenza di un avvocato. 
    3. L'IVASS, tenuto conto degli elementi istruttori acquisiti agli atti, applica le sanzioni o dispone l'archiviazione del  procedimento con provvedimento motivato. 
    4. Il  procedimento  sanzionatorio  e'  retto  dai  principi  del contraddittorio,  della  conoscenza  degli  atti  istruttori,   della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie  e funzioni decisorie. 
    5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. I  ricorsi  sono notificati all'IVASS che provvede alla difesa in giudizio con  propri legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.». 

50. L'articolo 312 e i Capi III e IV del Titolo XVIII, del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono abrogati. 

51. All'articolo 321 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: 

      a) al comma 1, le parole: «Ai componenti degli» sono sostituite dalle seguenti: «Alle persone che compongono gli», le parole:  «o  di riassicurazione  che»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «o   di riassicurazione le  quali»,  le  parole:  «euro  cinquantamila»  sono sostituite dalle seguenti: «cinque milioni di euro»; 
      b) al comma 2, le parole: «ai componenti dei»  sono  sostituite dalle seguenti: «alle persone che  compongono  i»,  dopo  le  parole:
«corrispondenti organi delle societa'» sono inserite le seguenti:  «, ivi  incluse  le  societa'  di  partecipazione  assicurativa   e   di partecipazione finanziaria mista,», le  parole:  «i  quali  omettono»
sono sostituite dalle seguenti: «le quali omettono»; 
      c) il comma 3 e' abrogato. 

52. All'articolo 322, comma 1, del decreto legislativo 7  settembre 2005, n. 209, le parole: «di cui all'articolo  163  del  testo  unico dell'intermediazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti  «di competenza». 

53. La rubrica del Capo VI del Titolo XVIII del decreto legislativo 7  settembre   2005   e'   sostituita   dalla   seguente:   «Sanzioni amministrative pecuniarie ed altre misure per violazioni  riguardanti la distribuzione assicurativa». 

54. L'articolo 324 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n. 209, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 324 (Sanzioni relative alla violazione  degli  obblighi  di distribuzione  dei  prodotti  assicurativi  inclusi  i  prodotti   di investimento  assicurativo  distribuiti  da  intermediari). - 1.  Gli intermediari assicurativi e  riassicurativi,  ivi  inclusi  quelli  a titolo accessorio che nell'ambito  della  distribuzione  di  prodotti assicurativi e di  investimento  assicurativi  violano  gli  articoli 10-quater, 30-decies, 107, comma 5, 109, commi 2, ultimo periodo,  3, 4, 4-bis, 4-sexies, 4-septies e 6, 109-bis, 110, commi 2  e  3,  111, commi 4 e 5, 112, commi 2, 3 e 5, 113 , comma 2, 117, 118, 119, comma 2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, commi 1, 2, 3 e 6, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, 121-ter, 131,  170, 185, 185-bis, 185-ter, 191 o le relative norme  di  attuazione,  sono puniti secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies con una delle seguenti sanzioni: 
      a) richiamo; 
      b) censura; 
      c) sanzione amministrativa pecuniaria: 
        1) per le societa', da cinquemila euro a  cinque  milioni  di euro oppure, se superiore, pari al cinque  per  cento  del  fatturato complessivo  annuo  risultante   dall'ultimo   bilancio   disponibile approvato dall'organo di amministrazione; 
        2) per le persone fisiche, da  mille  euro  a  settecentomila euro; 
      d) radiazione  o,  in  caso  di  societa'  di  intermediazione, cancellazione. 
    2. Il richiamo,  consistente  in  una  dichiarazione  scritta  di biasimo motivato, e' disposto per fatti di  lieve  manchevolezza.  La censura e' disposta per fatti di particolare gravita'. La  radiazione o la cancellazione della societa' di intermediazione e' disposta  per fatti di eccezionale gravita'. La  radiazione  determina  l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso di  esercizio dell'attivita'   in   forma   societaria,   comporta   altresi'    la cancellazione della societa' nei casi di particolare  gravita'  o  di sistematica reiterazione dell'illecito. 
    3. La  violazione  dei  provvedimenti  interdittivi  e  cautelari adottati ai sensi dell'articolo 184 e' punita con una delle  sanzioni di cui al comma 1. 
    4.  Gli  intermediari   che,   in   proprio   oppure   attraverso collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a  beneficio  di imprese di assicurazione e riassicurazione che hanno sede legale  nel territorio della Repubblica o in Stati terzi, di  imprese  locali  di cui al Titolo IV, Capo I e di particolari mutue assicuratrici di  cui all'articolo 52,  le  quali  esercitano  l'attivita'  assicurativa  o riassicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione,  sono  puniti  con una delle sanzioni di cui al comma 1. 
    5. Quando le violazioni degli articoli,  119-bis,  119-ter,  120, 120-bis,  120-ter,  120-quater,  120-quinquies,  121,  riguardano  un prodotto di investimento assicurativo, l'IVASS applica le sanzioni di cui  al  comma  1  nei  soli  confronti  degli  intermediari  di  cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), e relativi  collaboratori di cui alla lettera e), e degli intermediari di cui alla lettera  c).
In tal caso, la misura massima della sanzione pecuniaria puo'  essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto  al  comma  1, lettera c), fino al doppio dell'ammontare  dei  profitti  ricavati  o delle perdite evitate  grazie  alla  violazione,  se  possono  essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui  al  comma  1,  puo' adottare una dichiarazione pubblica indicante  la  persona  fisica  o giuridica responsabile e la  natura  della  violazione.  Le  medesime sanzioni di cui al presente comma si applicano nel caso di violazione degli articoli 121-quinquies, 121-sexies e 121-septies. 
    6. Quando  la  violazione  degli  articoli  30-decies  e  121-bis riguarda un prodotto di investimento assicurativo, l'IVASS applica le sanzioni di cui al comma 1 nei confronti di tutti gli intermediari di cui al medesimo comma. La misura massima  della  sanzione  pecuniaria puo' essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c),  fino  al  doppio  dell'ammontare  dei  profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione,  se  possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al  comma  1, puo' adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona  fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione. 
    7. Alle violazioni delle disposizioni richiamate all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 diverse da quelle  del presente articolo commesse dai soggetti di cui al comma 5 si  applica l'articolo  193-quinquies  del   testo   unico   dell'intermediazione finanziaria.  La  nozione  di  fatturato   e'   definita   ai   sensi dell'articolo 325-bis del presente codice.». 

55. Dopo l'articolo 324 del decreto legislativo 7  settembre  2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: 

    «Art. 324-bis (Sanzioni relative alla violazione  degli  obblighi di  distribuzione  dei  prodotti  assicurativi  e   di   investimento assicurativo  distribuiti   da   imprese).   - 1.   Le   imprese   di assicurazione   o   di   riassicurazione   che   nell'ambito    della distribuzione   di   prodotti   assicurativi   o   di    investimento assicurativi, violano gli articoli 10-quater, 30-decies,  107,  comma 5, 109, commi 4, ultimo periodo, e 4-ter, 111, commi 1 e 2,  114-bis, 119, comma 2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120,  commi  2  e  3, 120-bis, commi  4  e  5,  120-quater,  120-quinquies,  121,  121-bis, 121-ter, 131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 186, 187, 191 o le relative norme  di  attuazione,  sono  puniti  secondo  i   criteri   di   cui all'articolo 324-sexies con la sanzione amministrativa pecuniaria  da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se  superiore,  pari al cinque  per  cento  del  fatturato  complessivo  annuo  risultante dall'ultimo   bilancio   disponibile   approvato    dall'organo    di amministrazione. 
    2. La  violazione  dei  provvedimenti  interdittivi  e  cautelari adottati ai sensi dell'articolo 184 e' punita con la sanzione di  cui al comma 1. 
    3. Le imprese  di  assicurazione  o  di  riassicurazione  che  si avvalgono di intermediari non iscritti alle Sezioni del  registro  di cui  all'articolo  109,  comma  2,  sono  punite  con   la   sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure,  se  superiore,  pari  al  cinque  per  cento  del  fatturato complessivo  annuo  risultante   dall'ultimo   bilancio   disponibile approvato dall'organo di amministrazione. 
    4.  Quando  le  violazioni  degli  articoli  30-decies,  119-bis, 119-ter,  120,  120-bis,  120-quater,  120-quinquies,  121,  121-bis, riguardano  un  prodotto  di  investimento  assicurativo,  la  misura massima  della  sanzione  pecuniaria  puo'  essere  determinata,   in alternativa rispetto a quanto previsto al comma  1,  fino  al  doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite  evitate  grazie alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS,  oltre  alle sanzioni di cui al comma 1, puo' adottare una dichiarazione  pubblica indicante la  persona  giuridica  o  la  persona  fisica  all'interno dell'organizzazione responsabile e la  natura  della  violazione.  Le medesime sanzioni di cui al presente comma si applicano nel  caso  di violazione degli articoli 121-quinquies, 121-sexies e 121-septies. 
    5. Alle violazioni delle disposizioni richiamate all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 diverse da quelle  del presente articolo si applica l'articolo 193-quinquies del testo unico dell'intermediazione finanziaria. La nozione di fatturato e' definita ai sensi dell'articolo 325-bis del presente codice. 
    Art. 324-ter (Principio della rilevanza della  violazione).  - 1.
Le sanzioni previste dagli articoli 324 e 324-bis si applicano quando le  infrazioni  rivestono  carattere  rilevante,  secondo  i  criteri definiti dall'IVASS  con  regolamento  tenendo  conto  dell'incidenza delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli  aventi  diritto alle prestazioni assicurative  e  sull'esercizio  delle  funzioni  di vigilanza. 
    2. La disposizione  di  cui  al  comma  1  non  si  applica  alle violazioni degli articoli 324, comma 3, e 324-bis, comma 2. 
    Art. 324-quater (Ordine di porre termine alle  violazioni).  - 1.
Fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo   324-ter,   per   le violazioni  previste  dagli  articoli  324  e  324-bis,  l'IVASS   in relazione alla  tipologia  e  modalita'  della  violazione  puo',  in alternativa  all'applicazione  delle  sanzioni   amministrative   ivi previste, applicare nei confronti dell'impresa  o  dell'intermediario una sanzione consistente  nell'ordine  di  eliminare  le  infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento. 
    2. Per l'inosservanza dell'ordine  entro  il  termine  stabilito, l'IVASS applica alle imprese le  sanzioni  amministrative  pecuniarie previste dall'articolo 324-bis, comma 1  secondo  i  criteri  di  cui all'articolo 324-sexies e l'importo delle sanzioni cosi'  determinato e' aumentato sino a un  terzo  rispetto  a  quello  previsto  per  la violazione  originaria,  fermi   restando   i   massimali   stabiliti dall'articolo 324-bis, comma  1.  Nei  confronti  degli  intermediari l'IVASS applica le  sanzioni  amministrative  previste  dall'articolo 324, comma 1, secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies e, nel caso di sanzione pecuniaria, l'aumento sino a  un  terzo  rispetto  a quello previsto per la violazione originaria. 
    Art. 324-quinquies (Accertamento unitario delle violazioni  della stessa indole). - 1.  Per  l'inosservanza  degli  articoli,  119-bis, comma 1, 119-ter, 120,  120-bis,  120-quater,  121,  131,  170,  185, 185-bis e 185-ter, o delle relative norme  di  attuazione,  da  parte delle imprese di assicurazione e  riassicurazione,  I'IVASS  provvede all'accertamento  unitario  delle  violazioni  della  stessa  indole, effettuato con riferimento ad un determinato arco temporale,  e  alla contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 311-septies.  Nel  caso  di  verifiche  a distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il  quale si considera concluso l'accertamento delle  violazioni  rilevate  non possono  eccedere  i  dodici  mesi.  Con  regolamento  dell'IVASS  e' stabilito  il  termine  entro  il   quale   si   considera   concluso l'accertamento  delle  violazioni  rilevate  in  sede  di   verifiche ispettive. 
    2. L'IVASS, qualora l'impresa in sede difensiva fornisca adeguata dimostrazione del fatto che le violazioni  contestate  ai  sensi  del comma  1  sono  dipese  dalla  medesima  disfunzione  della   propria organizzazione, comunica  alla  stessa  il  termine  perentorio,  non superiore  a  centottanta  giorni,  entro  il  quale  effettuare  gli interventi necessari per eliminare la disfunzione. L'IVASS,  ricevuta la  comunicazione  relativa  all'adozione  delle  misure  correttive, verifica che siano state adottate le misure stesse e ne comunica  gli esiti all'impresa. 
    3. Nel caso in cui le misure correttive  adottate  ai  sensi  del comma 2 siano risultate idonee ad eliminare la disfunzione, la misura della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  prevista   dall'articolo 324-bis, comma 1 applicabile secondo i criteri  di  cui  all'articolo 324-sexies, e' ridotta da un terzo a due terzi, fatto salvo il minimo edittale.  Eventuali  rilievi  formulati  dall'IVASS   sulle   misure correttive adottate non precludono l'applicazione della riduzione, ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione. 
    4.  L'impresa  puo'  presentare  osservazioni  in   ordine   agli eventuali rilievi dell'IVASS sulle  misure  correttive  adottate  nel termine  di  sessanta   giorni   dal   ricevimento   della   relativa comunicazione. 
    5. La riduzione di cui al comma 3 non e' applicata: 
      a) nel caso in cui l'impresa non abbia adottato gli  interventi correttivi; 
      b) nel caso in cui  gli  interventi  adottati  siano  risultati inidonei ad eliminare la disfunzione; 
      c) nel caso in  cui  l'impresa  ne  abbia  gia'  usufruito  per violazioni della stessa indole sulla base di provvedimento  esecutivo emesso nei tre anni precedenti. 
    6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5,  si  applicano anche nei confronti degli intermediari in caso  di  violazione  degli articoli, 109, 117, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, per  l'ipotesi  in cui  l'IVASS,  tenuto  conto  dei   criteri   indicati   all'articolo 324-sexies,  intenda  applicare  la  sanzione   pecuniaria   di   cui all'articolo 324, comma 1, lettera c). 
    Art. 324-sexies (Criteri per la determinazione  delle  sanzioni).
- 1. Nella determinazione del tipo e  dell'ammontare  delle  sanzioni amministrative o della durata delle sanzioni accessorie previste  per le violazioni  in  materia  di  distribuzione  assicurativa,  l'IVASS considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto  conto del fatto che il destinatario della sanzione  sia  persona  fisica  o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: 
      a) la gravita' e la durata della violazione; 
      b) il grado di responsabilita'; 
      c) la capacita' finanziaria del responsabile della violazione; 
      d) l'entita' del vantaggio ottenuto  o  delle  perdite  evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; 
      e) i pregiudizi cagionati a  terzi  attraverso  la  violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; 
      f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'IVASS; 
      g) le precedenti violazioni in  materia  assicurativa  commesse dal medesimo soggetto; 
      h) le misure adottate successivamente alla violazione  al  fine di evitare in futuro il suo ripetersi; 
      i) nell'ipotesi di accertamento unitario di una  pluralita'  di violazioni della stessa indole ai sensi dell'articolo  324-quinquies, anche il numero e la tipologia delle  infrazioni  e  l'importo  della prestazione assicurativa eventualmente liquidata. 
    Art.  324-septies   (Sanzioni   amministrative   agli   esponenti aziendali  o  al  personale  delle  imprese  e  delle   societa'   di intermediazione assicurativa o riassicurativa). - 1.  Fermo  restando quanto previsto all'articolo 325, comma 1  circa  la  responsabilita' delle imprese nei confronti delle quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza  delle  norme  richiamate  nell'articolo  324-bis, comma 1, si  applica,  salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  la sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   euro   mille   a   euro settecentomila nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, nonche' dei dipendenti o di coloro che operano sulla  base  di  rapporti  che  ne  determinano l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal  rapporto  di  lavoro  subordinato,  quando   l'inosservanza   e' conseguenza della  violazione  di  doveri  propri  o  dell'organo  di appartenenza e la condotta ha  inciso  in  modo  rilevante  sul  bene giuridico tutelato. 
    2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di  cui  al  comma  1 abbia contribuito a determinare l'inosservanza  dell'ordine  previsto nell'articolo  324-quater  da  parte  dell'impresa,  si  applica  nei confronti dei soggetti stessi la sanzione  amministrativa  pecuniaria da mille euro a settecentomila euro. 
    3. Con il provvedimento di applicazione  della  sanzione,  tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo  324-sexies,  l'IVASS  puo' applicare la  sanzione  amministrativa  accessoria  dell'interdizione dallo  svolgimento  di  funzioni  di  amministrazione,  direzione   e controllo presso imprese di assicurazione e di  riassicurazione,  per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni. 
    4. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria puo' essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2. 
    5.  Quando  le  ipotesi  di  cui  ai  commi  1  e  2   riguardano l'inosservanza delle norme richiamate all'articolo 324, comma  1,  da parte di societa' di intermediazione assicurativa  o  riassicurativa, si applica la sanzione  amministrativa  dell'interdizione  temporanea dall'esercizio di funzioni di gestione dei componenti dell'organo  di amministrazione considerati responsabili, per il periodo  di  cui  al comma 3.». 
    Art.  324-octies  (Procedura  di  applicazione   delle   sanzioni amministrative nei confronti degli  intermediari  e  degli  esponenti aziendali  o  del  personale  della   societa'   di   intermediazione assicurativa o riassicurativa). - 1. L'IVASS, fermo  restando  quanto previsto  dagli   articoli   324-ter   e   324-quinquies,   ai   fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative  di  cui  all'articolo 324,   nel   termine   di   centoventi    giorni    dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel  termine  di  centottanta  giorni  per  i soggetti residenti  all'estero,  provvede  alla  contestazione  degli addebiti nei confronti  dei  soggetti  iscritti  nel  registro  degli intermediari,  i  collaboratori  e  gli  altri   soggetti   ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di  riassicurazione,  possibili responsabili della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia. 
    2. I destinatari di  cui  al  comma  1  possono  presentare,  nel termine  di  sessanta  giorni  dalla  notifica  della  contestazione, deduzioni difensive e chiedere l'audizione dinnanzi  al  Collegio  di garanzia, cui possono partecipare con l'assistenza di un avvocato. 
    3. Il Collegio di garanzia e'  istituito  presso  l'IVASS  ed  e' composto da un magistrato con qualifica non inferiore  a  consigliere della Corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con  funzioni di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e  da  due componenti esperti in materia  assicurativa,  di  cui  uno  designato sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il  mandato  ha durata quadriennale ed e' rinnovabile una sola volta. Il Collegio  di garanzia puo' essere costituito in piu' sezioni,  con  corrispondente incremento del numero dei suoi componenti, qualora l'IVASS lo ritenga necessario per garantire condizioni  di  efficienza  e  tempestivita' nella definizione dei procedimenti sanzionatori.  L'IVASS  nomina  il Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al Collegio  nel  rispetto  dei  principi  del  giusto  procedimento   e determina  il  regime  delle  incompatibilita'  ed  il  compenso  dei componenti, che e' posto a carico dell'Istituto. 
    4. A seguito dell'esercizio delle facolta' difensive  di  cui  al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine,  il  Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi  e  dispone  l'audizione,  alla  quale  le  parti   possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia.
Se non ritiene provata la violazione, il Collegio  di  garanzia  puo' proporre l'archiviazione della contestazione o chiedere all'IVASS  di disporre l'integrazione delle  risultanze  istruttorie.  Se,  invece, ritiene provata la violazione, trasmette per competenza all'IVASS  la proposta motivata di determinazione della sanzione. 
    5. L'IVASS,  ricevuta  la  proposta  formulata  dal  Collegio  di garanzia, decide la sanzione con provvedimento  motivato,  che  viene successivamente comunicato alle parti del procedimento. 
    6. Il  procedimento  sanzionatorio  e'  retto  dai  principi  del contraddittorio,  della  conoscenza  degli  atti  istruttori,   della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie  e funzioni decisorie. 
    7. Le controversie relative ai ricorsi  avverso  i  provvedimenti che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione  esclusiva del giudice amministrativo. L'IVASS provvede alla difesa in  giudizio con  propri  legali.  L'opposizione  non  sospende  l'esecuzione  del provvedimento. 
    8. La procedura di cui al presente articolo si applica anche  nel caso di violazioni commesse da esponenti aziendali  o  dal  personale delle societa' di intermediazione assicurativa o riassicurativa. 
    Art.  324-novies  (Procedura  di  applicazione   delle   sanzioni amministrative  nei  confronti  delle  imprese  e   degli   esponenti aziendali e del personale). - 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 324-ter  e  324-quinquies,  ai  fini  dell'irrogazione  alle imprese delle sanzioni amministrative di cui all'articolo  324-bis  e all'articolo 324-septies, commi 1, 2, 3 e 4, si applica la disciplina di cui all'articolo 311-septies.». 

56.  La  rubrica  del  Capo  VII  del  Titolo  XVIII  del   decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita  dalla  seguente:

«Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative». 

57. All'articolo 325 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Ad  eccezione delle sanzioni di cui  al  Capo  V  e  fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo 311, le  sanzioni  amministrative  sono  applicate  nei confronti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione,  delle imprese locali e delle particolari  mutue  assicuratrici  di  cui  al Titolo  IV,   dell'ultima   societa'   controllante   italiana   come determinata dall'articolo 210,  comma  2,  per  la  violazione  degli obblighi di cui  al  Titolo  XV,  delle  societa'  di  partecipazione assicurativa   e   di   partecipazione   finanziaria   mista,   degli intermediari e degli altri soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente codice o delle relative norme di attuazione, responsabili della violazione.»; 
      b) il comma 2 e' abrogato; 
      c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le  sanzioni  per le violazioni commesse dai soggetti ai  quali  siano  state  affidate funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle  imprese  di assicurazione e di riassicurazione sono applicate nei confronti delle imprese stesse.». 

58. Dopo l'articolo 325 del decreto legislativo 7  settembre  2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: 
    «Art.   325-bis   (Nozione   di   fatturato).   - 1.   Ai    fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie  previste dal presente Codice, per fatturato si  intende  il  fatturato  totale annuo  risultante   dall'ultimo   bilancio   disponibile,   approvato dall'organo  competente,  cosi'  come  definito  dalle   disposizioni attuative dettate dall'IVASS. 
    Art. 325-ter (Pubblicazione delle sanzioni). - 1. I provvedimenti di   applicazione   delle   sanzioni,   le   sentenze   dei   giudici amministrativi che decidono i ricorsi e  i  decreti  che  decidono  i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica  sono  pubblicati per estratto nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.  L'IVASS, tenuto conto della  violazione  e  degli  interessi  coinvolti,  puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al  provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. 
    2. L'IVASS puo' disporre la pubblicazione in  forma  anonima  del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria: 
      a) abbia  ad  oggetto  dati  personali  ai  sensi  del  decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  la  cui  pubblicazione  appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata; 
      b) possa  comportare  rischi  per  la  stabilita'  dei  mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di una  indagine  penale  in corso; 
      c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purche' tale danno sia determinabile. 
    3.  Se  le  situazioni  descritte  al  comma  2  hanno  carattere temporaneo, la pubblicazione  puo'  essere  rimandata  ed  effettuata quando dette esigenze sono venute meno. 
    4.  L'IVASS,  fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  1,  puo' escludere la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio  nel  caso in  cui  le  opzioni  stabilite  dai  commi  2  e  3  siano  ritenute insufficienti ad assicurare: 
      a) che  la  stabilita'  dei  mercati  finanziari  sia  messa  a rischio; 
      b) la  proporzionalita'  della  pubblicazione  delle  decisioni rispetto all'irrogazione delle sanzioni previste. 
    Art. 325-quater (Comunicazione all'AEAP delle sanzioni  applicate per le violazioni relative  alla  distribuzione  assicurativa).  - 1.
L'IVASS comunica all'AEAP le sanzioni  applicate  per  le  violazioni relative  alla  distribuzione  assicurativa,  ivi   comprese   quelle pubblicate  in  forma  anonima,   incluse   le   informazioni   sulle impugnazioni dei provvedimenti e sull'esito delle stesse. 
    2. L'IVASS trasmette all'AEAP con  cadenza  annuale  informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative  e  alle  altre misure applicate in conformita' del presente Capo.». 

59. Gli articoli 326 e 327  del  decreto  legislativo  7  settembre 2005, n. 209, sono abrogati. 

60. All'articolo 328 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 1 e' abrogato; 
      b) il comma 2 e' abrogato; 
      c) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  L'IVASS,  con regolamento, determina le modalita' e i termini  di  pagamento  delle sanzioni amministrative pecuniarie. Alla riscossione  coattiva  delle sanzioni amministrative pecuniarie si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»; 
      d) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: «4. Sono versati alla CONSAP Spa - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per  le  vittime della strada  i  proventi  derivanti  dalle  sanzioni  amministrative pecuniarie irrogate in applicazione dei seguenti articoli: 
        a) 310, comma 1, lettera b), ad eccezione di quelli derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni  degli  articoli  10-quater  e 182; 
        b) 310, comma 1, lettera c), ad eccezione di quelli derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione dell'articolo 183; 
        c) 310-bis; 
        d) 310-ter; 
        e) 310-quater. 
    4-bis.  Alle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste  dal presente Titolo non si  applicano  le  disposizioni  contenute  negli articoli 6, 10, 11, 14, commi 1, 2 e 5 per  la  parte  relativa  alla facolta' di pagamento della sanzione in misura ridotta, 16 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». 

61.  La  rubrica  del  Capo  VIII  del  Titolo  XVIII  del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita  dalla  seguente:

«Disposizioni in materia disciplinare per i periti assicurativi». 

62. All'articolo 329 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: 

      a)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «Sanzioni disciplinari applicabili ai periti assicurativi»; 
      b) il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  I  periti assicurativi che nell'esercizio della loro attivita' violino le norme del presente codice o le relative norme di attuazione,  sono  puniti, in base alla gravita' dell'infrazione e tenuto  conto  dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: 
        a) richiamo; 
        b) censura; 
        c) radiazione.»; 
      c) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Il  richiamo, consistente in una dichiarazione  scritta  di  biasimo  motivato,  e' disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura e' disposta per fatti di particolare gravita'. La radiazione e' disposta per fatti di eccezionale gravita' e determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso di esercizio dell'attivita'  in  forma societaria, comporta altresi' la  cancellazione  della  societa'  nei casi  di  particolare  gravita'   o   di   sistematica   reiterazione dell'illecito.». 

63. L'articolo 330 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n. 209, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 330 (Competenza ad adottare  i  provvedimenti  disciplinari nei confronti dei periti assicurativi). - 1. Le sanzioni disciplinari di  cui  all'articolo  329  sono  applicate  dalla  CONSAP  ai  sensi dell'articolo 331, nei confronti delle persone fisiche  iscritte  nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione.». 

64. L'articolo 331 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n. 209, e' sostituito dal seguente: 

    «Art. 331 (Procedura di applicazione delle sanzioni  disciplinari nei confronti  dei  periti).  - 1.  Ai  fini  dell'irrogazione  delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 329, la CONSAP, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento  dell'infrazione,  ovvero  nel termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero,  provvede alla  contestazione  degli  addebiti  nei  confronti  dei  periti  di assicurazione, eventuali responsabili della violazione. 
    2. I destinatari di  cui  al  comma  1  possono  presentare,  nel termine  di   sessanta   giorni,   scritti   difensivi   avverso   la contestazione degli  addebiti  e  chiedere  l'audizione  dinnanzi  al Collegio  di  garanzia  di  cui  all'articolo  324-octies,  cui  puo' partecipare con l'assistenza di un avvocato. 
    3. A seguito dell'esercizio delle facolta' difensive  di  cui  al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine,  il  Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi  e  dispone  l'audizione,  alla  quale  le  parti   possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia.
Se non ritiene provata la violazione, il Collegio  di  garanzia  puo' proporre l'archiviazione della contestazione o chiedere  alla  CONSAP di disporre l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se,  invece, ritiene provata la violazione, trasmette per competenza  alla  CONSAP la proposta motivata di determinazione della sanzione. 
    4. La CONSAP, ricevuta la  proposta  formulata  dal  Collegio  di garanzia, decide la sanzione con provvedimento  motivato,  che  viene successivamente comunicato alle parti del procedimento. 
    5. Le controversie relative ai ricorsi  avverso  i  provvedimenti che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione  esclusiva del  giudice  amministrativo.  La  CONSAP  provvede  alla  difesa  in giudizio con propri legali. L'opposizione non  sospende  l'esecuzione del provvedimento. 
    6. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare  della radiazione, le sentenze dei giudici  amministrativi  che  decidono  i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati da CONSAP nel suo sito internet.». 
  65. Dopo l'articolo 331 del decreto legislativo 7  settembre  2005, n. 209, e' inserito  il  seguente:  «Art.  331-bis  (Disposizioni  di attuazione).  - 1.  L'IVASS  emana  disposizioni  di  attuazione  del presente Titolo.». 
  66. All'articolo 336 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n. 209,  al  comma  1  le  parole:  «Gli  iscritti  al  registro   degli intermediari di assicurazione  sono  tenuti»  sono  sostituite  dalle seguenti: «Ciascun iscritto al registro di cui  all'articolo  109  e' tenuto»; al medesimo comma dopo le parole: «di cui all'articolo  109, comma 2, lettera d)» sono inserite le seguenti: «, euro  100  per  le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo  109,  comma 2, lettera f); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f)». 
  67. All'articolo 336 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n. 209, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2,  individua altresi' il contributo a carico di coloro che intendono  svolgere  la prova di idoneita' di cui all'articolo 110,  comma  2,  nella  misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attivita'.». 

                              Art. 2 
 
Modifiche al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  al 
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 
 
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la  lettera  w-bis)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «w-bis)
soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: gli  intermediari assicurativi iscritti nella  sezione  d)  del  registro  unico  degli intermediari  assicurativi  di  cui  all'articolo  109  del   decreto legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea  iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo 116-quinquies, comma  5,  del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le societa'  di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche  quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del registro  unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109  del  decreto legislativo n. 209 del 2005;»; 
    b)  alla  lettera  w-bis.3),  le  parole:  «regolamento  (UE)  n. 1286/2014;» sono sostituite  dalle  seguenti:  «regolamento  (UE)  n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i  prodotti  assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva  2009/138/CE;  2)  i contratti assicurativi vita,  qualora  le  prestazioni  previste  dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per  incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di  offrire  all'investitore  un  reddito  durante  la pensione e che consentono all'investitore di  godere  di  determinati vantaggi;  4)  i  regimi  pensionistici  aziendali  o   professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di  applicazione della direttiva  2003/41/CE  o  della  direttiva  2009/138/CE;  5)  i singoli prodotti pensionistici  per  i  quali  il  diritto  nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e  nei  quali il lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;». 

2. All'articolo 4-sexies del decreto legislativo 24 febbraio  1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  2,  lettera  b),  le  parole:  «gli   intermediari assicurativi», sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti»; 
    b) al comma 3, lettera b), le parole:  «per  quanto  riguarda  la tutela degli investitori o l'integrita'  e  l'ordinato  funzionamento dei mercati» sono soppresse e, dopo le parole: «nel caso di  prodotti distribuiti»,  sono  aggiunte  le   seguenti:   «dalle   imprese   di assicurazione e»; 
    c) al comma 3, lettera c),  le  parole:  «,  nonche'  per  quanto riguarda  i  rischi  inerenti  alla  stabilita'  delle   imprese   di assicurazione nei confronti delle imprese di assicurazione  medesime»
sono soppresse; 
    d) al comma 4, dopo le parole  «dei  poteri  loro  attribuiti  ai sensi  del  presente  articolo»,  sono  aggiunte  le   seguenti:   «e dell'articolo 4-septies»; 

3. All'articolo 4-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «, dall'articolo 10,»,  sono  sostituite dalle seguenti: «e dall'articolo 10,»; le parole  «dall'articolo  13, paragrafi 1, 3 e 4, e dagli articoli 14 e 19» sono  soppresse,  e  le parole «o l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, possono,», sono  sostituite  dalle  seguenti:
«puo',»; 
    b) dopo il  comma  1  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in  caso  di  violazione  degli articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4, 14 e  19  del  regolamento  (UE)  n. 1286/2014, la Consob o  l'IVASS,  secondo  le  rispettive  competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, possono, tenuto  conto,  in quanto compatibili,  dei  criteri  stabiliti  dall'articolo  194-bis, esercitare i poteri di cui al comma 1.»; 
    c) il comma 5 e' abrogato. 

4. All'articolo 4-undecies  del  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «e le imprese  di  assicurazione»  sono soppresse; 
    b) al comma 4 le parole «Le imprese di assicurazione osservano le disposizioni attuative adottate  dall'IVASS,  sentita  Consob.»  sono soppresse. 

5. All'articolo 4-terdecies,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  parole:  «,  ad  eccezione dell'articolo 25-ter» sono soppresse. 

6. All'articolo 25-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Prodotti   di investimento assicurativo»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  La  distribuzione dei  prodotti  d'investimento  assicurativi  e'  disciplinata   dalle disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 7  settembre 2005, n. 209, e dalla normativa europea direttamente applicabile.»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  In  relazione  ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita  sui  soggetti  abilitati alla distribuzione assicurativa  di  cui  all'articolo  1,  comma  1, lettera w-bis), i poteri di cui  all'articolo  6,  comma  2,  sentito l'IVASS, nonche' i poteri di cui all'articolo 6-bis, commi 4,  5,  6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo  7, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3-bis.»; 
    d) dopo  il  comma  2  sono  inseriti  i  seguenti:  «2-bis.  Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo,  il  potere  di cui all'articolo 6, comma 2,  e'  esercitato  dalla  CONSOB,  sentita l'IVASS, in modo da garantire uniformita' alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo  a  prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia  complessiva  del sistema di  vigilanza  sui  prodotti  di  investimento  assicurativi, nonche' il rispetto della normativa europea direttamente applicabile.
2-ter. La Consob e l'IVASS si accordano sulle modalita' di  esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.»; 
    e) i commi 3, 4, 5 e 6, sono abrogati. 
7. All'articolo 30, comma 9, del decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, le parole «e, limitatamente ai  soggetti  abilitati,  ai prodotti  finanziari  emessi  da  imprese  di  assicurazione»,   sono soppresse. 

8. All'articolo  117-ter,  comma  1,  del  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, 58, le parole «e le  imprese  di  assicurazione»  sono soppresse. 

9. All'articolo 190 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «25-ter, commi 1 e 2;» sono soppresse; 
    b)  al  comma  2,  lettera  b),  le  parole:  «alle  imprese   di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa» e le  parole  «commi  1  e  2»  sono sostituite dalle seguenti: «comma 2». 

10. Al decreto legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  all'articolo  5, comma 1-bis, primo  periodo,  dopo  le  parole  «di  cui  al  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e  successive  modificazioni,»
sono aggiunte le  seguenti:  «ovvero  il  procedimento  istituito  in attuazione  dell'articolo  187-ter  del  Codice  delle  assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,». 

                                

Art. 3

Disposizioni transitorie  riguardanti  gli  adempimenti  connessi  al Registro di cui all'art. 109  del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209 

 
1. Gli intermediari  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto legislativo,  sono  iscritti  nel  registro  di  cui all'art. 109 del  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209, assicurano entro il 23  febbraio  2019  l'adeguamento  dei  requisiti professionali di cui agli articoli 109, 109-bis, 110,  111,  112  del medesimo decreto legislativo, n. 209 del 2005, conformemente a quanto previsto dal presente decreto legislativo. 
 
2. I soggetti che, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente decreto  legislativo,   esercitano   l'attivita'   di   intermediario assicurativo a titolo accessorio, secondo quanto  previsto  dall'art. 1, comma 1, lettera cc-septies), del decreto legislativo 7  settembre 2005, n.  209,  sono  iscritti,  previo  accertamento  dei  requisiti necessari: 
    a) nella sezione del registro  di  cui  all'art.  109,  comma  2, lettera e), del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  se agiscono su incarico di altro intermediario iscritto alle sezioni del registro del medesimo art. 109, comma 2, lettere a),  b)  o  d),  del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005; 
    b) nella sezione del registro  di  cui  all'art.  109,  comma  2, lettera a), del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  se operano su incarico di una o piu' imprese di assicurazione. 

3.  Nei  casi  di  cui  al  comma  2,  nell'indicazione  dei   dati identificativi della persona fisica o  giuridica  che  esercita  tale attivita', riportati nel registro, e' data evidenza  della  qualifica di intermediario assicurativo a  titolo  accessorio.  A  tal  fine  i soggetti di cui, al comma 2, lettera a), del presente articolo,  gia' iscritti nella sezione del registro di  cui  al  medesimo  art.  109, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  legislativo, comunicano  all'IVASS  che  operano  come   intermediari   a   titolo accessorio entro il termine di sei mesi da tale data. 

4. I soggetti di cui al comma 2, lettera b),  sono  iscritti  nella sezione del registro di cui all'art. 109, comma 2,  lettera  f),  del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  entro  il  termine massimo di trentasei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto legislativo. 

5. I soggetti che, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente decreto legislativo, sono individuati, nell'ambito  della  dirigenza, in  qualita'  di   responsabili dell'attivita'   di   distribuzione dell'intermediario  iscritto  nella  sezione  del  Registro  di   cui all'art.  109,  comma  2,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  7 settembre 2005, n. 209, sono iscritti  nella  corrispondente  sezione del registro di cui al medesimo art. 109, comma 2, lettera d),  entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto legislativo. 

 

  Art. 4
Disposizioni transitorie e finali 
 
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto e'  abrogato l'art. 13,  comma  38,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 

2. Fino alla data di entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui all'art. 108-bis del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209, restano attribuite  all'IVASS  le  funzioni  di  registrazione  degli intermediari di cui all'art. 109, assegnate  all'Organismo  ai  sensi degli articoli 109, 112, 113, 116,  116-bis,  116-ter,  116-quater  e 116-quinquies del medesimo decreto legislativo. 

3. Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle  violazioni  commesse  dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS  ai  sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo.  Alle  violazioni commesse prima della data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad  applicarsi  le  norme  del  Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  su  proposta dell'IVASS, sono determinate, in modo da gravare il minimo  possibile sugli utenti, le modalita' di contribuzione da parte degli stessi, al costo dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 187-ter del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n. 209,  introdotto  dall'art.  1,  comma  34   del   presente   decreto legislativo. 

5. In ragione delle nuove competenze attribuite all'IVASS ai  sensi dell'art. 1 comma  34,  del  presente  decreto,  la  pianta  organica dell'IVASS e' incrementata in misura di 45 unita' di ruolo, in deroga all'art. 13, comma 32, ultimo periodo,  del  decreto-legge  6  luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto 2012, n. 135. Ai relativi oneri si provvede mediante le risorse  come individuate ai sensi del medesimo art.  1,  comma  34,  del  presente decreto. 

6. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono  apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 141, comma 7, dopo le parole «Banca  d'Italia,»  sono aggiunte  le  seguenti:  «dell'Istituto  per   la   vigilanza   sulle assicurazioni,»; 
    b) all'art. 141-octies, comma 1, dopo la lettera b)  e'  aggiunta la seguente: «b-bis) l'Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni (IVASS) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con riferimento  ai   sistemi   di   risoluzione   stragiudiziale   delle controversie disciplinati ai  sensi  dell'art.  187-ter  del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dei regolamenti attuativi,  e con oneri a carico delle risorse di cui agli articoli 335 e 336 dello stesso decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209. 

7. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli Stati membri. 
                               Art. 5
Profilatura dei clienti 


1.  IVASS  e   CONSOB,   sentite   le   associazioni   maggiormente rappresentative  degli  intermediari  assicurativi,   delle   imprese assicuratrici e dei consumatori, possono definire modalita'  standard per  garantire  una  profilatura  del  cliente  piu'   sicura   anche nell'ottica  di  prevedere,  nel  breve  periodo,  un   sistema   che garantisca una univocita' della profilatura stessa, al  fine  di  una sempre  maggiore  tutela  del  cliente,  identificando  un  grado  di rischiosita'  tollerabile  per  il  cliente  medesimo,   direttamente riferito alla scala di rischio dei prodotti cosi' come  prevista  dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 e relative norme di attuazione (KID). 
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Dato a Roma, addi' 21 maggio 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
Gentiloni  Silveri,  Presidente   del Consiglio dei ministri 
 
Calenda,  Ministro   dello   sviluppo economico 
 
Padoan,  Ministro   dell'economia   e delle finanze 

Orlando, Ministro della giustizia 
 
Alfano, Ministro degli affari  esteri e della cooperazione internazionale 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 

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