Amministrativo

Beni di interesse storico-artistico, esercizio della prelazione, congrua motivazione, obbligatorietà

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15/06/2015 n° 2913

L'atto di esercizio della prelazione in ordine alle alienazioni di beni di interesse storico artistico necessita di congrua motivazione che dia conto degli interessi pubblici attuali all'acquisizione del bene, senza, peraltro, che si esiga un particolare rigore nella puntuale definizione degli scopi cui il bene stesso è destinato, dal momento che la prelazione, essendo prevista in un'ottica di tutela del patrimonio storico artistico nazionale, presuppone che l'acquisizione del bene al patrimonio statale ne consenta una migliore tutela, e in particolare, una migliore valorizzazione e fruizione del pregio. (1)

(*) Riferimenti normativi: D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
(1) Vedi T.A.R. Piemonte - Torino, sez. II, sentenza 7 luglio 2010, n. 3008.

(Fonte: Massimario.it – 43/2016



Consiglio di Stato

Sezione VI

Sentenza 15 giugno 2015, n. 2913

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8563 del 2011, proposto da:

B. snc di F.S. & C. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Gramaglia, con domicilio eletto presso Filippo Lubrano in Roma, via Flaminia, 79;

contro

Comune di Carmagnola in persona del sindaco in carica rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Romano e Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso Alberto Romano in Roma, lungotevere Sanzio, 1;

nei confronti di

Ministero per i beni e le attività culturali in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Casa di Torino dell'Istituto delle suore di sant'Anna della Provvidenza;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE II n. 3008/2010, resa tra le parti, concernente alienazione immobile.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2015 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Lubrano per delega di Gramaglia, Romano, e l'avvocato dello Stato Urbani Neri;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La società B. s.n.c. di F.S. & C, che ha acquistato in data 21 aprile 2004 dall'istituto suore di Sant'Anna un immobile sito in Carmagnola vincolato come bene culturale, chiede la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale amministrativo del Piemonte ha respinto il ricorso proposto avverso la deliberazione della giunta comunale n. 278 del 22 giugno 2004 e la deliberazione del consiglio del medesimo Comune n. 76 del 29 giugno 2004, aventi ad oggetto, rispettivamente, la proposta al Ministero per l'esercizio di prelazione ai sensi del comma 2 dell'art. 62 D.Lgs. n. 41 del 2004 e l'acquisto di tale immobile.

I) La sentenza in esame ha respinto il ricorso, rilevando che la notifica della deliberazione n. 76 del 2004 è stata ritualmente effettuata nella sede indicata dalla società ricorrente come propria, e deve ritenersi valida ed efficace. Inoltre, secondo il Tar, risulta rispettato l'unico termine perentorio stabilito a pena di decadenza dal D.Lgs. n. 42 del 2004 per l'esercizio del diritto di prelazione, che deve essere attivato entro sessanta giorni dalla denuncia, poiché la notifica della delibera di acquisto del consiglio comunale è stata effettuata all'Istituto alienante il 1 luglio 2004 e il 2 luglio 2004 alla società ricorrente, mentre la denuncia di vendita è del 7 maggio precedente.

Infine, anche sulla scorta del principio per cui l'acquisizione di un bene di interesse storico-artistico non necessita di particolare motivazione, il Tribunale di primo grado ha ritenuto che, comunque, l'Amministrazione ha esternato gli interessi di rilievo pubblico che la hanno mossa ad avvalersi del diritto di prelazione (posizione "strategica" del fabbricato, da sempre adibito a scuola materna ed accertata carenza delle attuali strutture scolastiche e degli attuali locali destinati ai servizi comunali, culturali e parascolastici) con ragioni che giustificano ampiamente l'opportunità di dar luogo all'acquisizione del bene.

II) La sentenza merita integrale conferma.

Giova premettere che con sentenza della Corte di Cassazione, sez. II; 15 novembre 2013, n. 25778 è stato definitivamente respinto il ricorso proposto dall'odierna appellante per la dichiarazione della decadenza del Comune di Carmagnola dall'esercizio del diritto di prelazione di cui agli artt. 61 e 62 D.Lgs. n. 42 del 2004, a causa della nullità della notifica. Con tale sentenza è stato definitivamente ritenuta la validità della notifica effettuata in Carmagnola, via Garibaldi n. 39, incontroverso essendo che la sede della società è posta a tale indirizzo presso lo studio dei commercialisti Tomatis-Durando, e a mani del contitolare Sergio Tomatis.

Il Collegio ritiene di prescindere dal considerare gli effetti della proposizione delle medesime domande a diverse giurisdizioni, poiché la sentenza oggetto dell'appello in esame già esaurientemente motiva circa l'infondatezza della censura in discorso, infondatezza che procede dall'indicazione della sede da parte della stessa società interessata, dalla mancata evidenza di un diverso indirizzo a tal fine rilevante, dai consolidati principi giurisprudenziali secondo i quali "nell'ipotesi di notificazione di atti a persona giuridica, la cui sede è fissata in locali utilizzati in comune con altre società o con uno studio professionale...la persona rinvenuta presso la sede... e che abbia ricevuto la consegna dell'atto, si presume addetta alla sede" e "per vincere la presunzione al fine di invalidare la notificazione occorre dimostrare con prova rigorosa non solo l'inesistenza di un vero e proprio rapporto di dipendenza, ma anche l'inesistenza di un qualsiasi rapporto".

Le doglianze contenute nell'appello con riguardo al profilo ora esaminato sono, pertanto, destituite da ogni fondamento.

Ugualmente infondate sono le ulteriori censure, relative alla pretesa violazione dei termini procedimentali per l'esercizio della prelazione prevista dal D.Lgs. n. 42 del 2004. Come ha ritenuto il primo giudice, il diritto di prelazione è stato esercitato dal Comune nel termine (perentorio) di sessanta giorni previsto dall'art. 61 del D.Lgs. n. 42 del 2004, a norma del quale "la prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia": la notifica della delibera di acquisto è stata effettuata all'Istituto alienante il 1 luglio 2004 e alla società ricorrente il 2 luglio successivo, mentre la denuncia di vendita da parte del notaio rogante è stata ricevuta dalla competente Soprintendenza il 7 maggio 2004. Risulta così rispettato l'unico termine che ridonda a vantaggio dei privati coinvolti nel procedimento, laddove le scansioni infraprocedimentali, se possono influire sui rapporti tra le Amministrazioni, non hanno rilevanza esterna e, perciò, non possono determinare l'illegittimità del provvedimento finale.

Per quanto riguarda, infine, la censura relativa alla carenza di motivazione circa l'esercizio della prelazione in relazione al valore storico-artistico dell'immobile, e cioè circa lo specifico interesse pubblico all'acquisizione del bene, occorre considerare che la prelazione è, in via generale, preordinata all'esigenza che il bene, dato il suo particolare valore, rimanga di proprietà pubblica. Nella fattispecie in esame le deliberazioni impugnate in primo grado non si sono limitate a richiamare un generico interesse, come sostiene la ricorrente, ma hanno dato compiutamente atto delle esigenze di pubblica fruizione alle quali l'acquisizione è preordinata, connesse alla necessità di assicurare adeguati spazi da destinare alla pubblica istruzione, ai quali l'immobile è, del resto, già adibito coerentemente con le caratteristiche del vincolo (come si legge nella deliberazione consiliare n. 76 del 2004 il fabbricato è stato fin dall'origine sede di scuola materna).

Anche la censura appena esaminata è, quindi, infondata, posto che, per costante giurisprudenza, l'atto di esercizio della prelazione in ordine alle alienazioni di beni di interesse storico-artistico necessita di congrua motivazione che dia conto degli interessi pubblici attuali all'acquisizione del bene, senza, peraltro, che si esiga un particolare rigore nella puntuale definizione degli scopi cui il bene stesso è destinato (Cons. St., VI, 30 settembre 2004, n. 6350 e 29 maggio 2012, n. 3209), dal momento che la prelazione stessa, essendo prevista in un'ottica di tutela del patrimonio storico-artistico nazionale, presuppone che l'acquisizione del bene al patrimonio statale ne consenta una migliore tutela, e in particolare, una migliore valorizzazione e fruizione del pregio (Cons. St., VI, 21 febbraio 2001, n. 923).

Pertanto, anche in considerazione che l'onere, enfatizzato dall'appellante, di indicare nel provvedimento con il quale si esercita la prelazione le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene è stato imposto dal d.lgs. 24 marzo 2006, n.156, entrato in vigore successivamente alla data delle deliberazioni oggetto del giudizio, la censura in esame non è fondata.

III) In conclusione, l'appello è infondato e deve essere respinto.

Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna la società appellante a rifondere al Comune di Carmagnola le spese del giudizio, nella misura di 5.000 (cinquemila) Euro, oltre IVA e CPA.

Compensa le spese nei confronti del Ministero intimato, che ha chiesto l'estromissione dal giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

Novità editoriali

Vedi Tutti
Codice del processo amministrativo commentato
Risparmi 5% € 180,00
€ 171,00
La riforma del codice degli appalti
Risparmi 5% € 50,00
€ 47,50
Giornale di Diritto Amministrativo
Risparmi 20% € 305,00
€ 244,00
Urbanistica e appalti
Risparmi 20% € 295,00
€ 236,00
Processo Amministrativo - Formulario Commentato
Risparmi 30% € 160,00
€ 112,00
Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati
Risparmi 30% € 170,00
€ 119,00
Azienditalia Enti Locali
Risparmi 40% € 215,00
€ 129,00
ilQG - Il Quotidiano Giuridico
Risparmi 52% € 250,00
€ 118,80
Procedure concorsuali e diritto pubblico
Risparmi 30% € 60,00
€ 42,00
L'opposizione alle sanzioni amministrative
Risparmi 30% € 70,00
€ 49,00
Procedimento amministrativo
Risparmi 30% € 75,00
€ 52,50
Appalti pubblici
Risparmi 30% € 85,00
€ 59,50
Parcelle avvocati e fatturazione elettronica verso la PA
Risparmi 30% € 70,00
€ 49,00
La procedura di espropriazione per pubblica utilità
Risparmi 30% € 50,00
€ 35,00

Codici e Ebook Altalex Gratuiti

Vedi tutti