Famiglia, minori e successioni

Testamento olografo valido anche se data compare solo sulla busta

Cassazione civile, sez. II, sentenza 18/09/2001 n° 11703


"E' valido il testamento olografo redatto su più fogli separati, a condizione che tra i diversi fogli esista un collegamento materiale e che tra le varie disposizioni in essi contenute, sottoscritte alla fine dal testatore, esista un collegamento logico e sostanziale". (Nel caso di specie è stato ritenuto valido un testamento olografo la cui data compariva soltanto sulla busta che lo conteneva)

- In senso conforme Cass., n. 4329 del 1979 e Cass., n. 2074 del 1985.

(Massima a cura della Redazione)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE


Svolgimento del processo

V.L.T., con atto di citazione notificato il 29 settembre 1993, convenne G. G. innanzi al Tribunale di Genova per sentir dichiarare nullo od annullare perché privo di data, il testamento olografo col quale sua sorella R., deceduta il 5 luglio 1993, aveva nominato suo erede universale il marito G.G:, e, conseguentemente, accertare fa qualità di erede legittima, nella misura di un terzo, di essa attrice, con condanna del convenuto a renderle il relativo con­trovalore.

Addusse l'attrice che la c.d. scheda olografa era, in realtà, composta da due documenti, costituiti da un car­toncino bianco, scritto e sottoscritto dalla testatrice, con­tenente le disposizioni di ultima volontà della stessa, e da una busta, contenente il cartoncino, sulla quale era appo­sta la data.

Il convenuto si costituì in giudizio per resistere alla domanda, chiedendone il rigetto.

L'adito tribunale respinse la domanda ed il gravame proposto dalla T. avverso la sua decisione è stato rigettato dalla Corte d'Appello di Genova con sentenza resa in data 15 gennaio 1999.

Il giudice d'appello, premesso il condiviso orienta­mento giurisprudenziale che ritiene valido il testamento olografo composto da scritti redatti in tempi diversi e su parti o fogli separati, quando tra le varie parti costituenti il documento esista un collegamento materiale, logico e funzionale, rileva che nel caso in esame tale collegamen­to è dato cogliere tra il cartoncino contenente le disposi­zioni testamentarie della Trossarelli Rosanna e la busta che lo racchiudeva, tanto da potersi affermare che la busta non costituisce un mero contenitore del documen­to testamentario, bensì parte integrante di esso.

Ciò, perché - osserva la corte di merito - sulla busta, che contiene il cartoncino scritto e sottoscritto dalla de cuius e che fu presentata al notaio per la pubblicazione, è apposta, a mo' di sigillo, in parte sul corpo della busta ed in parte sul lembo di chiusura della stessa, la firma della testatrice; vi sono, altresì, scritte l'espressione «da aprirsi dopo il mio decesso» e la data completa.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la T., affidandosi ad un unico, articolato motivo.

Resiste con controricorso il Gentili.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo formulato la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 602, 605 e 606 cod. civ., adducendo che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto sussistere, nel caso in esame, l'elemento della data del testamento olografo, essendosi discostata dal costante insegnamento di questa Suprema Corte e della dottrina, secondo cui la data non può essere desunta da elementi estranei al contenuto del testamento olografo.

Premesso che il cartoncino bianco contenente le di­sposizioni di ultima volontà della de cuius era custodito in una busta, sul cui fronte era apposta la firma della testatrice e sul cui retro era scritta la data, la ricorrente ritiene esser chiaro che la busta non poteva essere consi­derata «scheda testamentaria», bensì solo «il luogo», «lo scrigno» in cui la scheda era racchiusa.

Ne, ad avviso della ricorrente, vale opporre che la busta era «sigillata» sul fronte con la firma della testatri­ce, perché a prescindere dal rilievo che nella specie non si verte in ipotesi di testamento segreto, per sigillo, a norma dell'art. 605 cod. civ., s'intende un'impronta, di
cera o di ceralacca, in modo che il testamento non si possa aprire ne estrarre senza rottura o alterazione, sicché, non potendo una semplice firma essere conside­rata idonea a sigillare neppure un testamento segreto, non si poteva ritenere con certezza che la scheda testa­mentaria non fosse liberamente inseribile e/o estraibile dalla busta.

Ugualmente irrilevante, a parere della ricorrente, è il dato costituito dalla scritta «Da aprirsi dopo il mio deces­so» apposta sul retro della busta, dal momento che tale espressione non può essere considerata equipollente alla dicitura «Le mie ultime volontà» o «il mio testamento». E, peraltro, impropriamente nella sentenza impugnata vengono richiamate, a conforto della tesi accolta dalla corte di merito, due sentenze (n. 2074/1985 e n. 4329/1979) di questa Suprema Corte, poiché da tali pronunce può dedursi solo la validità di un testamento contenuto in più scritti e che la data può essere apposta in uno degli scritti, a condizione, però, che ciascuno di tali scritti costituisca una scheda testamentaria; nel caso in esame, invece, la data non risulta apposta sulla scheda testamentaria, bensì solo sulla busta, costituente, come già rilevato, un mero contenitore.

La censura non può essere condivisa.

Erroneamente la ricorrente addebita al giudice d'ap­pello di essersi discostato dal costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui, «trattandosi di requi­sito di forma, cui la legge ricollega la validità dell'atto, deve escludersi che la data del testamento possa ricavarsi aliunde, da elementi estrinseci all'atto» (sent. n. 6682 del 1988; conformi: sent. n. 1323 del 1965; sent. n. 2320 del 1956), perché tale principio trova condivisione nell'impugnata sentenza, il cui nucleo centrale, decisivo per la soluzione della controversia, è dato, invece, dal ritene­re la busta intimamente collegata, in virtù di un nesso materiale, logico e funzionale, al cartoncino contenente le disposizioni di ultima volontà della de cuius, sì da perdere la funzione di contenitore, per divenire un tutt'uno col cartoncino e parte, anch'essa, della scheda testamentaria.

La correttezza di tale soluzione passa per l'accettazione dell'orientamento giurisprudenziale che esattamente ritiene valido il testamento olografo redatto su più fogli separati, a condizione che «tra i diversi fogli esista un collegamento materiale e che tra le varie disposizioni in essi contenute, sottoscritte alla fine dal testatore, esista un collegamento logico e sostanziale» (Cass., n. 4329 del 1979; Cass., n. 2074 del 1985).

Condividendosi tale principio, la cui esattezza non viene posta in dubbio dalla ricorrente, le residue censure che si muovono alla decisione impugnata si rivelano inammissibili, perché volte a sindacare nel merito la valutazione che la Corte d'Appello da degli elementi di fatto - l'espressione «Da aprirsi dopo il mio decesso» e la firma apposta tra il lembo ed il corpo della busta - sulla base dei quali perviene a ritenere il suddetto intimo collegamento tra la busta ed il cartoncino.

Per vero, l'esame che di tale parte della motivazione fa la ricorrente non evidenzia vizi logici, sostanziandosi nel­la rappresentazione di una diversa valutazione di detti elementi di fatto, in particolare dell'espressione «Da aprirsi dopo il mio decesso».

Quanto, poi, alla denunciata violazione dell'ari. 605 cod. civ., è agevole osservare che la valorizzazione del sito e del modo di apposizione della firma sulla busta («a mo' di sigillo») è compiuta dal giudice d'appello, non già al fine di dimostrare una formale sigillatura della scheda, così come prevista per il testamento segreto dalla norma che si assume violata, bensì solo al fine di dimostrare il ritenuto collegamento tra busta e cartoncino, desumibile anche dalla esaminata espressione.

Dalla correttezza giuridica del ragionamento seguito per pervenire all'affermazione della sostanziale unitarietà dei due elementi componenti la scheda testamentaria discende, come ineludibile corollario, che non merita censure l'avere ritenuto validamente apposta sul retro della busta la data di redazione del testamento; il che, peraltro, costituisce puntuale applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui la data del testamento olo­grafo può essere apposta in ogni parte della scheda (Cass., n. 6641 del 1987; Cass., n. 834 del 1965).

Il ricorso va, dunque, respinto e, secondo l'ordinario criterio, la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liqui­date come da dispositivo.

P.Q.M,

La Corte rigetta il ricorso.

Roma, 17 aprile 2001.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 SETTEMBRE 2001.

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