Responsabilità civile

Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 15/03/2002 n° 3876

Cassazione civile, SS.UU., sentenza 15/03/2002 n° 3876
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE



SEZIONI UNITE CIVILI



SENTENZA 15.03.2002 n° 3876



Fatto



Vittorio Valenzano, con atto notificato il 14 ottobre 1986, citò, davanti al Tribunale di Bari, la società tedesca Marcktwertrieb Dieter Schwerin Gmbh, per la condanna a pagargli la somma di 402.658 marchi, costituente, secondo il suo assunto, il prezzo, non corrisposto, di prodotti ortofrutticoli che aveva venduto alla convenuta.

Quest'ultima, costituitasi in giudizio, eccepì pregiudizialmente il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana, sostenendo la tesi secondo cui per l'art. 5 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata in Italia con la legge 21 giugno 1971 n. 804, competente a decidere la causa era il Giudice del luogo di conclusione del contratto, e, quindi, quello tedesco.

Con sentenza del 15 giugno 1995 il Tribunale dichiarò la giurisdizione del Giudice italiano e, in parziale accoglimento della domanda, condannò la convenuta a pagare all'attore la minore somma di 273.847,98 marchi (pari a 318.485.274 lire italiane) rispetto a quella pretesa con la citazione.

La soccombente propose appello insistendo nel chiedere l'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice italiano, e, in subordine, il rigetto della domanda.

L'attore resistette al gravame e, con impugnazione incidentale, domandò la condanna della società a versargli, oltre alla somma di denaro liquidata dal Tribunale, l'ulteriore importo di 128.809,82 inarchi tedeschi, pari a 149.707.820 lire italiane.

Con sentenza del 5 gennaio 1999 la Corte d'appello di Bari ha respinto l'impugnazione principale, e, in accoglimento dell'incidentale, ha condannato la convenuta a corrispondere al Valenzano la somma complessiva di 402.658 marchi dal medesimo pretesa.

La Corte del merito ha ritenuto che:

A.- il Tribunale aveva correttamente applicato la Convenzione di Bruxelles, e, in base ad essa, dichiarata la giurisdizione del Giudice italiano, quale giudice del luogo nel quale l'obbligazione della società straniera doveva essere adempiuta, essendo risultato dagli assegni insoluti (per l'importo complessivo di 70.000 marchi) prodotti in giudizio, che il creditore aveva il proprio domicilio in Rutigliano, Comune della provincia di Bari, e il pagamento doveva essere, perciò, eseguito in Italia, mentre nessuna prova contraria era stata fornita dalla controparte;

B.- il Tribunale non aveva tenuto, invece, conto dell'altro criterio di collegamento, previsto dalla stessa Convenzione (quello del luogo di conclusione del contratto), perché lo aveva considerato giustamente alternativo con una statuizione su cui si era formato il giudicato interno, non essendo stata appellata.

La società ha proposto ricorso per cassazione al quale il Valenzano resiste con controricorso.



Diritto



Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata, sostenendosi che la Corte d'appello ha dichiarato la giurisdizione del Giudice italiano per avere erroneamente qualificato compravendita il contratto concluso dalle parti, mentre trattavasi di un contratto di commissione, essendosi con esso stabilito che la società Marcktwertrieb s'obbligava, per conto del Valenzano, a vendere i prodotti ortofrutticoli in Germania e a consegnargli (mediante assegni o bonifici) la somma di denaro riscossa decurtata della provvigione. Ma proprio perché il rapporto costituito tra le parti era di commissione e non di compravendita, la Corte avrebbe dovuto riconoscere la giurisdizione del giudice tedesco, che era quello del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, secondo il disposto dell'art. 5 della Convenzione di Bruxelles (resa esecutiva in Italia dalla legge 21 giugno 1971 n. 804), in quanto per la Corte di giustizia della Comunità europea (v. sent.n. 12 del 1973), "il luogo di esecuzione dell'obbligazione si determina conformemente al diritto internazionale privato dello Stato dell'Autorità giudiziaria adita, che disciplina l'obbligazione dedotta in giudizio (nella specie: pagamento), e, per l'art. 25 delle disposizioni sulla legge in generale dello Stato italiano, il luogo di esecuzione dell'adempimento della prestazione del commissionario era situato in Germania. Ciò sia perché "la società nel territorio di tale Stato poteva disporre della merce che visionava e vendeva sul mercato, maturando le provvigioni, sia perché è verosimile ritenere che la prestazione, avendo esecuzione in Germania, dovesse essere disciplinata dalla normativa tedesca".

Il motivo è infondato.

Il Valenzano, con l'atto di citazione introduttivo del processo, ha chiesto la condanna della società Marktvertriebs al pagamento del corrispettivo della fornitura di prodotti ortofrutticoli, proponendo in tal modo una domanda basata sull'inadempimento della prestazione del prezzo di un contratto di compravendita (si legge nella citazione: "Concordati i prezzi e i quantitativi"; "regolarmente giunta la merce a destinazione..... inspiegabilmente la ditta tedesca non ha inteso versare il corrispettivo dovuto") e la convenuta, da parte sua, ha eccepito nel giudizio di primo grado il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, impostando tutta la difesa sul presupposto che il contratto fosse della stessa natura indicata dall'attore ("si legge nella comparsa conclusionale: "L'obbligazione dedotta in giudizio dall'attore è il pagamento del prezzo delle forniture di merce eseguite dal venditore italiano al compratore tedesco").

Il Tribunale, sulla base di questa incontroversa qualificazione giuridica, ha con la sua sentenza dichiarato del Giudice italiano la giurisdizione, che la società solo con l'atto d'appello ha contestato, sostenendo che tra le parti era stato concluso un contratto di commissione per il quale "la determinazione del prezzo avveniva dopo la vendita della merce in Germania, dove il Valenzano si recava abitualmente per verificare le condizioni di vendita e ricevere gli assegni". Ma di questa diversa asserita natura del contratto nessuna concreta sicura prova risulta dagli elementi acquisiti al processo e, per tale motivo, la Corte d'appello, in sede di gravame, ha confermato la statuizione sulla giurisdizione deliberata dal giudice di primo grado, considerando correttamente di compravendita il rapporto costituito tra l'attore e la società tedesca.

Ritengono le Sezioni Unite che, esclusa l'applicabilità della convenzione sui contratti di compravendita internazionale di merci - conclusa a Vienna l'undici aprile 1980 (e ratificata dallo Stato italiano con la legge 11 dicembre 1985 n. 765), perché in vigore dal I gennaio 1988, dopo il perfezionamento del contratto stipulato dalle parti, la statuizione con la quale è stata dichiarata la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana, con riguardo alla prestazione di pagamento del prezzo della compravendita, deve essere mantenuta ferma, ma in base a un criterio di collegamento diverso da quello identificato dalla Corte d'appello e dal Tribunale. Infatti se è vero che, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, il convenuto, in materia contrattuale, può essere citato in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio sia stata o debba essere eseguita, da determinarsi con i criteri della legge che, secondo il diritto internazionale privato del giudice adito, disciplina il rapporto obbligatorio in contestazione (art. 25 disp. sulla legge in generale per i rapporti come quello in esame anteriori all'entrata in vigore della legge 31.5.1995 n. 218 sulla riforma del sistema italiano di diritto, internazionale privato); tuttavia è anche vero che alle vendite mobiliari, e, quindi, pure a quella in esame, deve applicarsi, per la sua specificità, la convenzione dell'Aia del I luglio 1964 (resa esecutiva in Italia con la legge 21 giugno 1971 n.

816), che ad esse si riferisce, e alla quale l'Italia e la Germania sono direttamente vincolate. Tale operatività deriva dall'art. 57 della stessa convezione di Bruxelles per il quale: "La presente convenzione non deroga alle convenzioni cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni". E la norma dell'art. 59 della convenzione dell'Aia, determina essa stessa il luogo di esecuzione della prestazione (prescindendo, cioè dalle legislazioni interne dei paesi nei quali le parti sono domiciliate), fissandolo nel domicilio o nella residenza abituale del venditore, la cui individuazione è sufficiente per stabilire a quale Autorità giudiziaria appartenga la giurisdizione (conf. sent. nn. 3146 del 1983, 7625 del 1987, 5739 del 1988, 859 del 1990, 828 del 1999).

Nella specie, poiché la merce è stata venduta alla società tedesca dal Valenzano, creditore della prestazione di pagamento del prezzo, il quale ha il proprio domicilio in Rutigliano (Bari), che fa parte del territorio dello Stato italiano, deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 59 della convenzione dell'Aia, la giurisdizione del Giudice italiano.

Poiché la ricorrente ha proposto altri motivi di ricorso che non sono di competenza delle sezioni unite, si dispone la trasmissione degli atti al Primo presidente per la designazione della sezione semplice che si dovrà su di essi pronunciare (art. 142 disp. att.

cod. proc. civ.).



P.Q.M



La Corte di cassazione, a sezioni unite, rigetta il primo motivo del ricorso, dichiara la giurisdizione del Giudice italiano e ordina la trasmissione degli atti al Primo presidente per la designazione della sezione che dovrà pronunciarsi sugli altri motivi del ricorso.

Roma 24 gennaio 2002.

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