Lavoro e previdenza sociale

L’ordinamento sportivo: le persone fisiche

Articolo, 10/07/2008

L’ordinamento sportivo: le persone fisiche

di Gabriele Nicolella

Sommario: Gli atleti - Gli allenatori, i preparatori atletici, i direttori tecnico-sportivi - Gli ufficiali di gara

Gli atleti

L’art. 31 comma 1 dello Statuto del CONI, nel nuovo testo deliberato dal suo Consiglio Nazionale il 26 febbraio 2008 secondo le norme contenute nel decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, definisce gli atleti come coloro i quali “sono inquadrati presso le società e le associazioni sportive riconosciute, salvi i casi particolari in cui sia consentito il tesseramento individuale alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva”.

L’acquisizione della qualifica di atleta richiede essenzialmente due presupposti:

a) da un lato è necessario che l’esercizio dell’attività sportiva non sia fine a sé stesso, ma sia svolto con l’intento di misurare le proprie capacità con quelle di altri soggetti che praticano lo stesso sport, partecipando a competizioni che consentano di essere valutati ed entrare a far parte di una graduatoria ufficiale;

b) dall’altro è necessaria l’appartenenza all’ordinamento giuridico sportivo, nel cui ambito sono regolamentate le diverse pratiche sportive attraverso regole che disciplinano l’organizzazione e lo svolgimento delle competizioni.

Lo status di atleta si acquista, pertanto, solo a seguito dell’inserimento di un soggetto nell’ordinamento sportivo: la formalizzazione della sua posizione ne consente l’individuazione e l’identificazione, onde ottenere l’imputazione soggettiva dei risultati e l’inserimento nelle graduatorie sportive, documentare la sua carriera e far sì che i risultati conseguiti vengano valutati a vantaggio della comunità cui appartiene, ai fini dell’attribuzione del merito sportivo delle comunità stesse.

La necessità di identificare i soggetti che a vario titolo partecipano all’organizzazione dell’attività sportiva per verificare il corretto e regolare svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati, nonché regolamentare i rapporti giuridici tra di essi, ha portato alla creazione di norme che disciplinano puntualmente l’accesso, la permanenza e l’uscita dall’organizzazione federale.

L’atto formale di ingresso nell’ordinamento è di norma costituito dal “tesseramento” o “cartellinamento”, con il quale una Federazione sportiva nazionale conferisce allo sportivo l’abilitazione all’esercizio dell’attività sportiva agonistica in competizioni e gare da essa organizzate.

Le procedure per ottenere il tesseramento sono improntate a criteri di rigida tipicità e stretto formalismo, e trovano conclusione in una decisione degli organi federali1: la richiesta di tesseramento è di norma contenuta in un modulo di adesione, predisposto dalle singole Federazioni, compilato e sottoscritto dai singoli interessati, i quali non possono in alcun modo forgiare il contenuto degli accordi e creare così figure atipiche di tesseramento, né porre condizioni e termini di durata diversi da quelli stabiliti dalle Federazioni, poiché patti aggiunti conclusi tra le parti non avrebbero effetto.

Tranne casi del tutto particolari, dove è consentito il tesseramento diretto alle Federazioni sportive nazionali, la regola è quella del tesseramento per il tramite delle società di appartenenza, il che vuol dire che l’atleta si vincola con la società sportiva e contemporaneamente si associa alla Federazione nazionale. A tal proposito è bene operare un chiarimento terminologico, in quanto i termini affiliazione, tesseramento, vincolo, vengono spesso confusi:

a) l’affiliazione è il rapporto fra le società e la Federazione;

b) il tesseramento è il rapporto tra l’atleta e la Federazione;

c) il vincolo è il rapporto fra l’atleta e la società.

Da sottolineare tuttavia che non tutti gli individui sono liberi di accedere alle competizioni sportive organizzate dalle Federazioni, in quanto ognuna di queste ultime disciplina in modo autonomo l’accesso, prevedendo:

a) limiti interni, per motivi disciplinari o di incompatibilità;

b) limiti esterni, in quanto per gli atleti stranieri il tesseramento può essere escluso per una norma che stabilisca tetti massimi di atleti tesserabili;

c) il “vincolo sportivo”, nel senso che per l’atleta il tesseramento comporta l’obbligo di prestare la propria attività sportiva solo ed esclusivamente per la società alla quale si vincola: da segnalare che l’art. 16 della legge 91/1981 ha stabilito l’abolizione di tale vincolo sportivo per gli atleti professionisti, per cui questi ultimi, al termine del contratto, sono liberi di passare in un’altra società senza che questa debba versare alcunché alla società di provenienza (ciò non accade per il dilettante, in quanto la società presso la quale il giovane o dilettante ha militato ha diritto ad un “premio di addestramento e formazione tecnica”);

d) il “vincolo di giustizia”, in quanto i tesserati hanno l’obbligo, in caso di controversie attinenti all’attività sportiva, di rivolgersi esclusivamente ad organi di giustizia sportiva.

Da sottolineare che esistono vari tipi di tesseramento, a seconda dello status del soggetto che intende entrare a far parte dell’ordinamento sportivo. Limitandoci alla figura dell’atleta, occorre distinguere tra:

a) professionisti: sorge prima il rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e poi segue il tesseramento, la cui durata coincide con la durata del contratto, anche se ogni anno va rinnovato da parte della società;

b) dilettanti: l’atleta chiede alla Federazione di tesserarlo per poter partecipare a competizioni e gare da essa organizzate, gareggiando per la società affiliata;

c) stranieri: il tesseramento è subordinato al rilascio di nulla-osta da parte della Federazione nazionale di appartenenza dell’atleta (c.d. transfert);

d) minorenni: alcune federazioni richiedono la firma di entrambi i genitori, altre di uno, altre ancora solo la firma dell’atleta.

La dottrina2 ha evidenziato come attraverso il tesseramento l’atleta acquista uno status, e cioè diventa titolare di un fascio di rapporti giuridici che creano reciproci diritti e obblighi nei confronti degli altri atleti, dell’associazione sportiva, della Federazione nazionale ed internazionale: tra i vari obblighi cui si sottopongono gli atleti con l’inserimento nell’ordinamento sportivo è da ricordare l’obbligo del mantenimento di una condotta conforme ai principi sportivi di lealtà, probità e rettitudine, da cui il divieto dell’uso di sostanze che mirano a modificare la condizione fisica e quindi le possibilità agonistiche dell’atleta.

Nell’ambito della categoria in esame particolare importanza assume la distinzione tra atleti professionisti e dilettanti.

Per i primi lo svolgimento dell’attività sportiva costituisce oggetto di un rapporto di lavoro da cui deriva, tra gli altri diritti e obblighi, il diritto alla retribuzione; i dilettanti sono invece gli atleti che svolgono attività sportiva per divertimento o svago, senza alcun obbligo contrattuale e, in linea generale, senza retribuzione né incentivi di sorta. A quest’ultimo proposito è tuttavia da osservare come da tempo anche gli atleti dilettanti ricevano rimborsi spese o premi che garantiscono un trattamento economico non dissimile dai compensi di molti atleti professionisti, ciò che consente loro di dedicarsi appieno all’esercizio e alla preparazione atletica.

Quanto alla distinzione tra atleti professionisti e dilettanti, la stessa è rimessa alle rispettive Federazioni, che vi provvedono con propri regolamenti e con l’osservanza dei criteri che sono a tal fine dettati dal Consiglio Nazionale del CONI (art. 5 comma 2, lett. D, d.lgs. 242/1999): in ogni caso è la stessa legge 91/1981 che concorre a tale distinzione, la quale identifica l’atleta professionista in colui che viene riconosciuto tale ad opera della Federazione, e la cui prestazione sportiva venga resa con i caratteri dell’onerosità e della continuità in favore di una società costituita sottoforma di società per azioni o a responsabilità limitata.

La necessità di demandare alle Federazioni sportive nazionali il compito di emanare le norme che specifichino la distinzione dell’attività professionistica da quella dilettantistica è dovuta alla non esaustività dei concetti di “onerosità” e “continuità” richiamati nella definizione suddetta: infatti occorre osservare che anche quella dilettantistica è considerata un’attività economica, e che l’attività sportiva in modo continuativo può essere esercitata non solo dallo sportivo professionista ma anche dal dilettante, affiliato ad una società o associazione. Questa è la ragione per cui, secondo Colucci, occorre non tanto rifarsi ai concetti di continuità e di onerosità, quanto piuttosto richiamare il concetto di “prevalenza”: in tal modo professionista sarà colui che esercita, dietro compenso, prevalentemente o esclusivamente (il che non si verifica mai per il dilettante), l’attività sportiva.

Da sottolineare infine che solo quegli atleti che gareggiano per società sportive affiliate a Federazioni che hanno riconosciuto il professionismo possono essere considerati sportivi professionisti: ad oggi il CONI ha riconosciuto il professionismo solo per sei Federazioni sportive nazionali, ovvero calcio, motociclismo, ciclismo, pugilato, golf e pallacanestro.

Gli allenatori, i preparatori atletici, i direttori tecnico-sportivi

Oltre agli atleti, particolare rilevanza assumono le figure degli allenatori, dei preparatori atletici e dei direttori tecnico-sportivi, che la legge 91/1981 fa rientrare nell’ambito del professionismo sportivo, rendendoli destinatari delle norme in essa contenute.

Sono allenatori quei soggetti che, in base alle norme di ciascuna Federazione, svolgono compiti di selezione, allenamento ed istruzione degli atleti, mentre i preparatori atletici provvedono alla cura della formazione atletica dello sportivo.

Gli allenatori e i preparatori atletici rientrano nella categoria dei “tecnici sportivi”, cui è espressamente dedicato l’art. 32 dello Statuto del CONI, il quale ricomprende anche gli istruttori, i selezionatori e i maestri: il tesseramento dei tecnici è disciplinato dalle norme regolamentari delle singole discipline sportive in modo estremamente rigoroso, e l’assunzione della qualifica di tecnico sportivo è subordinata alla sussistenza di specifici requisiti professionali.

Premesso che la maggior parte dei tecnici svolge la propria attività a titolo gratuito, occorre segnalare che oltre ad alcune figure di tecnici che sono nate ab initio come figure professionistiche (es. maestri di tennis e di sci), in altre discipline sportive si è assistito ad un’evoluzione dei tecnici di maggior livello verso il professionismo (es. allenatori di calcio).

I direttori tecnico-sportivi sono di più difficile individuazione: in linea di principio in tale categoria rientrano tanto i dirigenti delle Federazioni sportive, che vengono a far parte dell’ordinamento sportivo al momento della nomina, quanto i dirigenti delle associazioni e società sportive, che invece si inseriscono nell’ordinamento stesso all’accettazione della domanda di affiliazione all’ente associativo3.

In relazione agli obblighi del direttore sportivo, con riferimento al calcio, scaturenti dal contratto di lavoro con la società sportiva, la giurisprudenza4 ha riconosciuto che “il direttore sportivo, ingaggiato da una società calcistica nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, può essere licenziato per giusta causa a seguito dei deludenti risultati conseguiti dalla squadra affidata alla sua conduzione tecnica (nella specie è stata ravvisata la giusta causa nella sequenza negativa di quattro sconfitte consecutive intervenute con l’inizio del rapporto di lavoro).

Gli ufficiali di gara

Quelle sopra richiamate sono le uniche figure cui si riferisce la legge 91/1981 ai fini della qualificazione del professionismo sportivo, ma non sono le sole ad operare nell’ambito dell’ordinamento sportivo: non può infatti essere dimenticata la rilevante funzione assunta dagli ufficiali di gara o arbitri o giudici (diversamente nominati a seconda delle varie discipline di riferimento), soggetti il cui ruolo, regolamentato dall’art. 33 dello Statuto del CONI, attiene alla direzione della gara, alla valutazione del rispetto delle regole che ne disciplinano lo svolgimento e alla certificazione dei risultati.

Da osservare che mentre in alcune discipline sportive (ad es. atletica leggera, nuoto, ecc.) gli arbitri svolgono sostanzialmente funzioni accertative, in altre (ad es. calcio) gli arbitri hanno anche importanti compiti decisori, che in alcuni casi si possono rivelare decisivi per l’esito della gara5.

Gli ufficiali di gara svolgono la loro attività gratuitamente, salvo rimborso spese o eventuale indennità: sulla loro configurabilità quali pubblici ufficiali si sono scontrate, in passato, due differenti posizioni, oggi definitivamente superate dalla tesi che esclude tale qualificazione in ragione della rilevanza strettamente privatistica dei conflitti che sono chiamati a comporre.

Il loro giudizio deve essere compiuto nel rispetto del principio di lealtà sportiva, e alla luce dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza.

_______________

1 La giurisprudenza si è occupata del tesseramento, ad es. Pret. di Modena, 10 febbraio 1987, in Nuova Giur. Civ. Comm., 1987, I, pag. 721 e seg., ha affermato che è tutelabile con provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c la violazione del diritto soggettivo dell’atleta a svolgere attività agonistica, in quanto la sua forzata inattività, derivante dal rifiuto di tesseramento da parte degli organi sportivi, lede sia l’aspetto morale dell’interesse all’agonismo, sia la specifica capacità e personalità del soggetto.

2 I. Marani Toro, A. Marani Toro, Gli ordinamenti sportivi, Giuffrè, Milano, 1977, pag. 97 e seg..

3 Un esempio, con riferimento al calcio, dei compiti attribuiti al direttore sportivo ci viene fornito dalla Cass. Civ., sez. lav., 8 giugno 1995, n. 6439, in Lav. Giur., 1996, pag. 250, secondo cui “il direttore sportivo di una società calcistica appartiene al novero dei dirigenti amministrativi e tecnici (…) in quanto la sua attività, secondo nozioni di comune esperienza, concerne l’assetto organizzativo della società, compresa la gestione di rapporti anche contrattuali tra società e calciatori o tecnici e la conduzione delle trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento dei calciatori e la cessione dei relativi contratti.

4 Trib. Venezia, 14 settembre 1993, in Riv. dir. sport., 1996, pag. 781.

5 Era sorta la questione dei possibili danni causati all’atleta quando nei suoi confronti fossero stati adottati provvedimenti disciplinari in base al contenuto della relazione di gara: la giurisprudenza ha ritenuto che la redazione del rapporto di gara costituisce per l’arbitro l’esercizio di un diritto che non comporta addebito di responsabilità (Pret. Perugia, 5 febbraio 1974, in Riv. dir. sport., 1975, pag. 37).

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