Adottabilità del minore, famiglia naturale inadeguata a prendersene cura
Con la sentenza del 4 aprile 2008, n. 8714, sezione I civile, la Suprema Corte conferma la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, inserito in una famiglia naturale del tutto inadeguata a prendersene cura, pur in presenza della richiesta di affido della sorella ventenne, non essendo questa ancora autonoma dalla famiglia.
Il Tribunale dei minori di Milano rigettò l’opposizione proposta dai genitori e dalla sorella maggiorenne, avverso il decreto con il quale si dichiarava lo stato di adottabilità della minore,
Successivamente anche la Corte d’Appello di Milano rigettò l’appello, rilevando che il dichiarato stato di adottabilità era l’esito di un procedimento apertosi a seguito di segnalazioni dei Servizi sociali, che si erano occupati del nucleo familiare per la gravissima inadeguatezza dei genitori, condannati in via definitiva, a due anni di reclusione per maltrattamenti in danno delle altre due figlie minori, già dichiarate in stato definitivo di adottabilità; ed in primo grado, a pena detentiva per abusi sessuali in danno delle stesse.
I fattori di rischio per la minore, tenuto conto dell’inadeguato comportamento dei genitori, aveva indotto il Tribunale per i minorenni a disporre l’allontanamento immediato dal nucleo familiare ed il suo collocamento in comunità.
La dichiarazione dello stato di adottabilità era intervenuto a seguito di c.t.u. psicodiagnostica sui genitori, di valutazione psicodiagnostica da parte dei Servizi specialistici del territorio delle risorse del nucleo familiare allargato e della osservazione delle relazioni della minore con i genitori e con la sorella maggiore, realizzata sia dagli operatori della comunità presso la quale la minore era stata collocata, sia dal consulente tecnico d’ufficio.
All’esito della predetta istruttoria, era stato ritenuto irreversibile lo stato di abbandono della piccola a causa della grave e non risolvibile inadeguatezza delle figure genitoriali e della mancanza di valide alternative risorse affettive nella famiglia allargata. Anche la c.t.u. psicodiagnostica disposta sulle capacità genitoriali, evidenziava nella madre la presenza di limiti cognitivi gravi e succube del marito, a sua volta dedito all’uso di alcool ed affetto da un disturbo di personalità caratterizzato da un quadro di pervasiva inosservanza e violazione dei diritti altrui.
Anche la sorella appena ventenne risultò incapace di progettualità realisticamente realizzabile anche rispetto all’immediato futuro, nonché di distacco critico dalle vicende dei genitori, la stessa negava le sofferenze delle sorelle, pur in presenza di condanna dei genitori. La Corte d’Appello pertanto, concluse nel senso della inadeguatezza della sorella maggiore, a porsi come valido riferimento educativo per la minore, attualmente ed in futuro.
La Corte escluse altresì, di poter prendere in considerazione, quale figura di riferimento nella famiglia allargata, la nonna materna, che dopo una formale dichiarazione di disponibilità a rendersi affidataria della nipote, peraltro mai conosciuta, non aveva proposto opposizione avverso il decreto che ne dichiarava lo stato di adottabilità.
(Altalex, 28 luglio 2008. Nota di Cesira Cruciani)