Ricorso in Cassazione: valutazione equitativa del danno e giudizio nomofilattico
(Fonte: Altalex Mese - Schede di Giurisprudenza 7-8/2010)
Il quesito:
Il caso
G. M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale C. M. e F. C. per l’accertamento della titolarità del diritto di usufrutto sul terreno sito in *** e la conseguente condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per il mancato godimento del terreno medesimo.
I convenuti, costituendosi in giudizio, chiedevano il rigetto della domanda e di essere autorizzati a chiamare in causa a scopo di garanzia F. S., M.P. S., A. S. e G. S., dai quali avevano acquistato il terreno de quo.
Il Tribunale condannava i convenuti al risarcimento dei danni liquidati nella misura di Euro 15.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, per il mancato godimento del diritto di usufrutto.
La Corte di appello, in parziale riforma della decisione impugnata ed in accoglimento dell’impugnazione proposta dai convenuti, determinava il risarcimento del danno sofferto dall’attore nel minore importo di Euro 2.500,00 Euro, e condannava i chiamati in causa a tenere manlevati i convenuti in relazione al pagamento della predetta somma.
In particolare, il danno veniva liquidato nel minore importo di Euro
Avverso tale decisione, G. M. proponeva ricorso per Cassazione.
Inquadramento della problematica
La problematica posta all’attenzione dei giudici della seconda sezione della S.C. può essere sintetizzata nei seguenti termini:
- In base alla normativa vigente, quali sono i presupposti affinchè il giudice possa procedere alla valutazione equitativa del danno?
- In materia di liquidazione equitativa del danno, l’esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa è sindacabile in sede di legittimità?
La normativa
Art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito)
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Art. 1223 (Risarcimento del danno)
Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
Art. 1226 (Valutazione equitativa del danno)
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso)
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: |
La risposta della Corte di Cassazione (sentenza 24.05.2010 n° 12613)
In sintesi, la risposta della S.C. è stata la seguente:
- Nel pronunciare la condanna al risarcimento del danno determinato dal mancato godimento del diritto di usufrutto del terreno in oggetto perpetuatosi dal marzo 1994 nonché al pagamento della somma dovuta relativamente ai frutti maturati e non percepiti, la Corte ha proceduto alla liquidazione equitativa, ritenendo che nelle specie ricorrevano i presupposti stabiliti dall’art. 1226 cod. civ. qualora la prova dell’effettivo ammontare del danno - il cui onere peraltro incombe all’attore che altrimenti deve dimostrarlo - sia impossibile o estremamente difficoltosa. Al riguardo, i Giudici hanno evidenziato non solo la limitata estensione del terreno ma che lo stesso, nel periodo in cui era stato nel possesso dell’attore (cioè dalla data di costituzione dell’usufrutto a quella dello spossessamento), era rimasto per alcuni periodi incolto: in considerazione della variabilità della resa delle coltivazioni, anche per l’incidenza dei fattori climatici, l’importo era quindi determinato nell’importo di Euro 2.500,00.
- Orbene, l’esercizio in concreto del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno, in via equitativa, nonché l’accertamento del relativo presupposto, costituito dall’impossibilità o dalla rilevante difficoltà di precisare il danno nel suo esatto ammontare, non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità quando la relativa decisione sia sorretta da motivazioni immuni da vizi logici o errori di diritto.
- Nella specie la motivazione è congrua e corretta non soltanto per quanto riguarda la scelta del procedimento di liquidazione equitativa ma anche per quel che concerne la determinazione in concreto del pregiudizio.