Tributario

Monitoraggio fiscale: informazioni ad hoc per intermediari e contribuenti

Agenzia Entrate, circolare 13/09/2010 n° 45

Scudo fiscale con un monitoraggio più forte: necessità della comunicazione delle operazioni che generano redditi da beni patrimoniali oggetto di rimpatrio.

Gli intermediari dovranno segnalare nel modello 770 tutte le attività che escono dal circuito dei residenti.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 45/2010 ha chiarito gli obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti e gli adempimenti degli intermediari.

Tutti quei contribuenti che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria e tutti gli intermediari che intervengono in operazioni di trasferimenti transfrontalieri di attività finanziarie, sono soggetti agli adempimenti in materia di “monitoraggio fiscale”, ai sensi del Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in Legge 4 agosto 1990, n. 227.

Vediamo nello specifico quali sono gli adempimenti a carico di entrambi.

Contribuenti

I contribuenti hanno l’obbligo di riportare nella dichiarazione annuale dei redditi:

  • tutti gli investimenti e le attività attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia;
  • l’ammontare dei trasferimenti da verso e sull’estero (che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato i medesimi investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria).

L’ammontare dei sopra menzionati investimenti ed attività (quello dei movimenti effettuati nel corso dell’anno) deve essere di importo complessivo superiore a 10.000 euro al 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento.

Quali sono gli obblighi posti a carico dei contribuenti?

Rientrano negli obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti:

  • persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
  • persone fisiche, enti non commerciali e società semplici e soggetti equiparati, residenti in Italia;
  • lavoratori all’estero, per i quali non sussiste una specifica disposizione normativa che determini la residenza fiscale in Italia per presunzione;
  • cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze;
  • coloro che hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione delle attività detenute all’estero.

I predetti soggetti residenti sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale nell’ipotesi di detenzione di attività, finanziarie e patrimoniali (a titolo di proprietà o di altro diritto reale) e indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni.

Hanno l’esonero dagli obblighi del “monitoraggio fiscale”:

- enti commerciali, società di persone o di capitali (ad eccezione delle società semplici) ed enti pubblici e altri soggetti indicati nell’articolo 74, comma 1, del TUIR;

- persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia (ad esempio, ONU, NATO, Unione Europea, OCSE) la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dall’articolo 2 del TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati (dal periodo d’imposta 2009, ai sensi dell’art. 38, comma 13, D.L. 78/2010);

- contribuenti la cui residenza fiscale in Italia è determinata ex lege o in base ad accordi internazionali ratificati in Italia e che prestano in via continuativa attività lavorative all’estero;

- soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi; in questo caso l’esonero viene applicato limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui viene svolta l’attività lavorativa (dal periodo d’imposta 2009, ai sensi dell’art. 38, co. 13, D.L. 78/2010).

Intermediari

Gli intermediari sono tenuti a rilevare e a segnalare i flussi transfrontalieri di attività finanziarie qualora intervengano nelle relative operazioni di trasferimento.

Per quanto concerne i trasferimenti transfontalieri sono tenuti a mantenere evidenza dei trasferimenti da e verso l’estero di denaro o valori mobiliari di importo superiore a 10.000 euro effettuati, anche mediante movimentazione di conti o assegni bancari o postali (per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni ad esse equiparate fiscalmente residenti in Italia).

Ulteriori comunicazioni devono essere effettuate dagli intermediari in sede di compilazione del modello del sostituto d’imposta (quadro SO del mod. 770) per evidenziare la fuoriuscita o la chiusura di rapporti dedicati ad attività rimpatriate a seguito della speciale procedura di emersione delle attività finanziarie e patrimoniali esportate o detenute all’estero senza l’osservanza delle disposizioni normative in materia di monitoraggio fiscale, c.d. scudo fiscale.

(Altalex, 17 settembre 2010. Nota di Manuela Rinaldi)

Agenzia delle Entrate, circolare 13 settembre 2010, n. 45

Oggetto: Monitoraggio fiscale. Adempimenti dei contribuenti e degli intermediari.

Indice

Premessa
Parte prima - Obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti
1. ambito soggettivo
1.1 esoneri soggettivi
2. consistenza delle attività di natura finanziaria e patrimoniale
2.1 attività di natura finanziaria
2.2 attività di natura patrimoniale
2.3 esoneri oggettivi
3. trasferimenti
4. modalità di compilazione del modulo rw
4.1 esempi di compilazione del modulo rw
Parte seconda - adempimenti degli intermediari
1. monitoraggio dei trasferimenti transfrontalieri
2. modello 770 quadro SO

Premessa

Come noto, il decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, recante la disciplina del cosiddetto “monitoraggio fiscale”, prevede adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria e specifici obblighi a carico degli intermediari che intervengono in operazioni di trasferimenti transfrontalieri di attività finanziarie.

In particolare, i contribuenti devono riportare nella dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti e le attività attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, nonché l’ammontare dei trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato i medesimi investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria, semprechè l’ammontare dei predetti investimenti ed attività ovvero quello dei movimenti effettuati nel corso dell’anno sia di importo complessivo superiore a euro 10.000.

Gli intermediari sono, invece, tenuti a rilevare e a segnalare i flussi transfrontalieri di attività finanziarie qualora intervengano nelle relative operazioni di trasferimento.

Ulteriori comunicazioni devono essere effettuate dagli intermediari in sede di compilazione del modello del sostituto d’imposta (quadro SO del mod. 770) per evidenziare la fuoriuscita o la chiusura di rapporti dedicati ad attività rimpatriate a seguito della speciale procedura di emersione delle attività finanziarie e patrimoniali esportate o detenute all’estero senza l’osservanza delle disposizioni normative in materia di monitoraggio fiscale (cosiddetto “scudo fiscale”).

La normativa sullo scudo fiscale, inoltre, ha introdotto importanti disposizioni che incidono in maniera rilevante sull’intera disciplina del monitoraggio. In particolare:

  • l’articolo 12 del citato decreto legge n. 78 del 2009 ha previsto una presunzione relativa in base alla quale gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, si considerano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione;
  • l’articolo 13-bis, comma 7, dello stesso decreto ha fortemente inasprito le sanzioni relative alla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.

Parte prima

Obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti

1. Ambito soggettivo

Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e soggetti equiparati, residenti in Italia.

In tale ambito soggettivo sono ricomprese le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

Pertanto l’obbligo di dichiarazione sussiste, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata, anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali o professionali e nonostante essi siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.

Resta fermo che i soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

A tal fine, con riguardo alle persone fisiche, si deve fare riferimento alla nozione contenuta nell’articolo 2, comma 2, del TUIR, in base alla quale si considerano residenti “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.

Tali criteri sono, come noto, alternativi essendo sufficiente che sia verificato anche uno solo di essi affinché una persona fisica possa considerarsi fiscalmente residente in Italia.

Il requisito della residenza si acquisisce ex tunc con riferimento al periodo d’imposta nel quale la persona fisica instaura il collegamento territoriale rilevante ai fini fiscali.

Pertanto, soltanto alla fine dell’anno solare è possibile effettuare la verifica del requisito temporale della permanenza in Italia (183 o 184 giorni in caso di anno bisestile) per determinare la residenza fiscale della persona (1).

Inoltre, come stabilito dal successivo comma 2-bis del medesimo articolo 2 del TUIR, si considerano altresì residenti, salvo prova contraria del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Al riguardo si ricorda che, fino all’emanazione del citato decreto, si considerano residenti in Italia i cittadini emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. 4 maggio 1999 (cosiddetta “black list”).

Ne consegue che anche tali soggetti rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale.

Per le società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali, gli articoli 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del TUIR stabiliscono che si considerano residenti i soggetti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.

I predetti soggetti residenti sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale nell’ipotesi di detenzione di attività, finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale e indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni.

Qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà. Ciò in quanto sia la titolarità del diritto di usufrutto che della nuda proprietà sono in grado di generare redditi di fonte estera.

Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate l’obbligo di compilazione del modulo RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento al valore relativo alla propria quota di possesso.

In particolare, il monitoraggio è riferito alla sola quota parte di propria competenza qualora l’esercizio dei diritti relativi all’intero bene richiede un analogo atto di disposizione da parte degli altri cointestatari (ad esempio, azioni in comunione, immobili in comproprietà).

Per effetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (v. sentenze della Cassazione, Sezione tributaria, dell’11 giugno 2003, n. 9320 e del 21 luglio 2010, nn. 17051 e 17052).

Conseguentemente, in caso di attività finanziarie o patrimoniali cointestate il modulo RW deve essere compilato da ogni intestatario con riferimento all’intero valore delle attività (e non limitatamente alla quota parte di propria competenza) qualora questi abbia la disponibilità piena delle stesse. E’ il caso, ad esempio, del conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi.

Analoghe conseguenze si determinano in caso di conto corrente estero intestato ad un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente; in tal caso, anche il delegato è tenuto alla compilazione del modulo RW per l’indicazione dell’intera consistenza del conto corrente detenuto all’estero e dei relativi trasferimenti qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell’intestatario.

L’obbligo di compilazione del modulo RW sussiste non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona.

E’ il caso, ad esempio, di soggetti che abbiano l’effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali “formalmente” intestate ad un trust (sia esso residente che non residente).

Ogni qualvolta il trust sia un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio (nonché i redditi da questo prodotti) deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l’effettiva disponibilità.

Al fine di individuare i casi in cui il trust deve essere considerato interposto si può fare riferimento alle fattispecie esemplificative indicate nella circolare 43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 1.

1.1 Esoneri soggettivi

Nessun obbligo di monitoraggio è posto in capo agli enti commerciali, alle società, siano esse società di persone (s.a.s., s.n.c., società di fatto) o società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., società cooperative), ad eccezione delle società semplici.

Analoga esclusione è applicabile agli enti pubblici e agli altri soggetti indicati nell’articolo 74, comma 1, del TUIR.

Inoltre, come precisato nella circolare n. 43/E del 2009, i contribuenti la cui residenza fiscale in Italia è determinata ex lege ovvero in base ad accordi internazionali ratificati in Italia e che prestano in via continuativa attività lavorative all’estero non sono soggetti all’obbligo di compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi in relazione al conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte.

L’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale permane fintanto che il lavoratore presta la propria attività all’estero e viene meno al suo rientro in Italia, qualora questi mantenga, per qualsiasi motivo, le suddette disponibilità all’estero.

I lavoratori all’estero, per i quali non sussiste una specifica disposizione normativa che determini la residenza fiscale in Italia per presunzione, sono invece tenuti agli obblighi del monitoraggio fiscale ricorrendone i presupposti.

Con la circolare n. 11/E del 12 marzo 2010 sono state illustrate le modalità con le quali i dipendenti privati (inclusi i frontalieri) - nonché i dipendenti pubblici rientrati in Italia e che hanno mantenuto il conto corrente all’estero ovvero investimenti di altra natura – hanno potuto sanare le irregolarità commesse fino al 2008.

Ciò premesso, si fa presente che l’articolo 38, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ha introdotto ulteriori deroghe agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale.

In particolare, tale disposizione ha del tutto esonerato dall’obbligo di compilazione del modulo RW, non soltanto con riferimento al conto corrente di appoggio dello stipendio ma anche relativamente a tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero:

  • le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia (ad esempio, ONU, NATO, Unione Europea, OCSE) la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dall’articolo 2 del TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati. L’esonero dagli obblighi di monitoraggio è giustificato – come si legge nella relazione illustrativa della norma – da esigenze di semplificazione degli adempimenti tributari cui sono tenuti i predetti soggetti e si applica fintanto che questi ultimi prestano la propria attività all’estero e viene meno al rientro in Italia. Per effetto dell’articolo 14, primo paragrafo, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, tale esonero si applica anche al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività lavorativa, nonché ai figli ed ai minori a carico dei dipendenti pubblici;
  • i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi. In tal caso, l’esonero si applica limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui viene svolta l’attività lavorativa.

Considerato che la norma che ha stabilito l’esonero in questione è entrata in vigore il 31 maggio 2010, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si ritiene che esso si debba riferire agli adempimenti dei contribuenti in corso a tale data. Pertanto, l’esonero dalla compilazione del modulo RW si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2009.

Rimane naturalmente fermo per i suddetti soggetti l’obbligo di dichiarare i redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria e dagli investimenti esteri da effettuarsi nei relativi quadri reddituali del modello UNICO.

2. Consistenza delle attività di natura finanziaria e patrimoniale

Come accennato, nella dichiarazione dei redditi i contribuenti devono indicare le attività estere di natura finanziaria e gli investimenti all’estero, detenuti al termine del periodo d’imposta, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. L’obbligo sussiste se l’ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali, complessivamente considerate, supera l’importo di 10.000 euro al 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento.

2.1 Attività di natura finanziaria

Per attività estere di natura finanziaria devono intendersi quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. A titolo esemplificativo, sono oggetto di segnalazione:

  • attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
  • contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
  • contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
  • metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero;
  • diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
  • forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.

Devono essere indicate nel modulo RW anche le attività finanziarie italiane detenute all’estero - ad esempio, i titoli pubblici ed equiparati emessi in Italia, le partecipazioni in soggetti residenti ed altri strumenti finanziari emessi da soggetti residenti o le quote di una srl italiana - in quanto produttive di redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Si ricorda che con la circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002 (risposta 1.28) sono state considerate “detenute all’estero” anche le partecipazioni in società italiane detenute per il tramite di una società estera interposta.

Tutte le suddette attività vanno indicate nel modulo RW in quando potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia. L’articolo 6 del decreto legge n. 167 del 1990 presume, infatti, che le attività finanziarie siano fruttifere in misura pari al tasso ufficiale medio di riferimento vigente nel relativo periodo d’imposta.

Qualora l’attività non abbia prodotto redditi nel periodo d’imposta, il contribuente deve specificare in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, con le modalità specificate nel paragrafo n. 4, che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d’imposta.

Si fa presente che la presunzione di fruttuosità è una presunzione relativa dal momento che può essere opposta prova contraria da parte del contribuente. Pertanto, fermi restando gli obblighi di monitoraggio e compilazione del modulo RW, qualora sulla base della legislazione o della prassi vigente in taluni Paesi le attività finanziarie non siano produttive di reddito, sarà opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza per giustificare, in caso di successivo controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, la mancata compilazione del relativo quadro reddituale (2).

Restano comunque impregiudicati gli ordinari poteri di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, compresa l’applicazione dell’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2009 che prevede una presunzione relativa in base alla quale le attività detenute in “paradisi fiscali” si considerano costituite con redditi sottratti a tassazione.

Con riferimento ai titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (cd. stock option), si precisa che tali titoli o diritti vanno indicati nel modulo RW soltanto nei casi in cui, al termine del periodo d’imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante, perché soltanto in questo caso il beneficiario dispone di un “valore” all’estero.

Nell’ipotesi in cui il piano di assegnazione delle stock option prevede che l’assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (cd. vesting period), le stesse non devono essere indicate nel modulo RW fino a quando non sia spirato tale termine. Infatti, fino a quel momento il diritto è soggetto ad una sorta di condizione sospensiva.

I predetti diritti di opzione devono, invece, essere indicati in ogni caso nel modulo RW e, quindi, anche nel corso del vesting period, qualora essi siano cedibili.

Per quanto riguarda, invece, le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, vanno indicati i contributi versati al fondo pensione. Il monitoraggio riguarda sia la consistenza degli accantonamenti esistenti alla fine del periodo di imposta (formati da contributi sia dal lavoratore che dal datore di lavoro) sia i trasferimenti ad essi relativi, compresi quelli riferiti ad erogazioni in via anticipata di rendimenti ovvero di prestazioni pensionistiche da parte del fondo.

2.2 Attività di natura patrimoniale

Gli investimenti da indicare nel modulo RW sono costituiti da beni patrimoniali collocati all’estero e che sono suscettibili di produrre reddito di fonte estera imponibile in Italia.

A titolo esemplificativo, sono oggetto di segnalazione i seguenti investimenti: gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato, le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.

Al riguardo si ricorda che con la risoluzione n. 134/E del 30 aprile 2002 sono state considerati “detenuti all’estero” gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di un soggetto interposto residente all’estero.

Ciò premesso, fino al periodo d’imposta 2008, gli investimenti all’estero dovevano essere indicati nel modulo RW soltanto se avevano prodotto nel periodo d’imposta di riferimento redditi imponibili in Italia.

Considerato, tuttavia, che la funzione del modulo RW è quella di fornire un quadro delle attività detenute all’estero con finalità di monitoraggio fiscale nonché di supportare l’efficacia dell’azione di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, per rendere più incisivi i presidi posti in ambito internazionale a tutela del corretto assolvimento degli obblighi tributari, si è ritenuto che la previsione normativa contenuta nell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 debba essere intesa, da ora in poi, come riferita non solo a fattispecie di effettiva produzione di redditi imponibili in Italia ma anche ad ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o potenziale (cfr. circolare n. 43/E del 2009).

In sostanza, sulla base di tali indicazioni, sono soggetti all’obbligo di monitoraggio le consistenze e i flussi relativi a tutti gli investimenti all’estero al fine di verificare che il contribuente possa conseguire, anche in futuro, redditi di fonte estera fiscalmente rilevanti in Italia ricompresi in una delle categorie reddituali del TUIR.

La capacità del bene di produrre un reddito ricorre, infatti, non soltanto nel caso in cui il bene produca attualmente un reddito ma anche nel caso in cui sussista una capacità produttiva di reddito meramente potenziale e quindi eventuale e lontana nel tempo derivante dall’alienazione, dall’utilizzo nonché dallo sfruttamento del bene, anche senza organizzazione d’impresa.

Pertanto, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2009 (UNICO 2010), i contribuenti sono comunque tenuti ad indicare nel modulo RW non soltanto le attività di natura finanziaria ma anche gli investimenti di altra natura quali, ad esempio, gli immobili tenuti a disposizione, le imbarcazioni, gli oggetti preziosi e le opere d’arte, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta.

2.3 Esoneri oggettivi

Sulla base di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 167 del 1990, gli obblighi di comunicazione non sussistono per le attività estere di natura finanziaria affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti 3 , per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, nonché per i depositi e conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi.

In sostanza, sono previste tre distinte fattispecie di esonero:

  • per le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti, anche se non è stata esercitata l’opzione per l’applicazione dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
  • per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali;
  • per i depositi e i conti correnti intrattenuti all’estero.

In tutti e tre casi l’esonero dagli obblighi di monitoraggio compete a condizione che i redditi di natura finanziaria siano riscossi attraverso l’intervento di un intermediario residente anche nel caso in cui quest’ultimo non abbia applicato sui proventi alcuna forma di prelievo alla fonte (a titolo di imposta sostitutiva o di ritenuta a titolo d’acconto o d’imposta). Pertanto, l’esonero in questione discende direttamente dall’incarico di riscossione dei proventi conferito dal contribuente all’intermediario residente e non dipende dall’esercizio della sua qualità di sostituto d’imposta che in determinati casi può anche non verificarsi.

E’, infatti, rilevante la circostanza che gli intermediari siano tenuti agli obblighi di rilevazione e segnalazione all’Amministrazione finanziaria dei flussi transfrontalieri di attività finanziarie ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 nei casi il contribuente sia tenuto ad adempiere agli obblighi di dichiarazione dei relativi redditi.

Il regime di esonero è, ad esempio, applicabile alle polizze assicurative a contenuto finanziario contratte con compagnie di assicurazione estere per il tramite di un intermediario finanziario residente, semprechè il contribuente abbia conferito ad un intermediario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi.

Con riferimento ai conti correnti all’estero, l’obbligo di compilazione del modulo RW non sussiste qualora il contribuente dia apposita disposizione alla banca estera presso la quale è detenuto il conto di bonificare gli interessi maturati sul conto estero (immediatamente e comunque entro il mese della maturazione) su un conto corrente italiano intestato al medesimo contribuente, dando specificazione nella causale dell’ammontare lordo e dell’eventuale ritenuta applicata all’estero. Tale disposizione può essere resa dal contribuente anche nell’ipotesi di un conto corrente infruttifero nel presupposto che l’incarico può avere ad oggetto i proventi che dovessero maturare in futuro per effetto, ad esempio, di modifiche contrattuali successivamente intervenute.

Il medesimo regime di esonero può essere riferito anche alle azioni assegnate per effetto di piani di stock option qualora le azioni siano affidate in custodia, amministrazione o gestione ad un intermediario finanziario residente. Tale esonero può applicarsi anche con riguardo ai diritti di opzione dal momento in cui sono esercitabili, qualora questi possano formare oggetto dei predetti rapporti con l’intermediario (come avviene nel caso in cui i diritti sono cedibili).

Si ricorda, inoltre, che non sono oggetto di monitoraggio fiscale le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, quali ad esempio il cosiddetto “secondo pilastro svizzero”, trattandosi di forme di previdenza obbligatoria seppure complementare.

Analogo trattamento di esonero deve ritenersi applicabile alle forme di previdenza complementare estere obbligatorie per effetto di contratti collettivi nazionali (ad esclusione quindi di quelle derivanti da accordi individuali).

Particolari considerazioni devono essere svolte con riferimento a coloro che si sono avvalsi della normativa sullo scudo fiscale, sulla base di quanto previsto dall’articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78.

In linea generale, come si ricorda, relativamente alle attività oggetto di rimpatrio e di regolarizzazione, i contribuenti sono esonerati dall’obbligo di indicare le medesime attività nel modulo RW della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per quello precedente qualora la medesima dichiarazione sia presentata nel corso del 2010.

Pertanto, per le attività oggetto di emersione la cui dichiarazione riservata è stata presentata all’intermediario nel corso del 2009 non deve essere compilato il modulo RW relativo alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2009, mentre con riferimento alle attività rimpatriate e/o regolarizzate la cui dichiarazione riservata è stata presentata tra il 1° gennaio 2010 e il 30 aprile 2010 non deve essere compilato il modulo RW relativo alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2009 né quello relativo alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2010.

Nella particolare ipotesi in cui si è verificata la mancata conclusione delle operazioni di emersione per cause oggettive non dipendenti dalla volontà del contribuente, in presenza di una dichiarazione riservata presentata nel 2009 con cause ostative che si risolvono nel 2010, si ritiene che l’esonero dalla compilazione del modulo RW ha effetto con riferimento alla dichiarazione dei redditi da presentare per entrambi gli anni 2009 e 2010.

Resta fermo che l’esonero è valido semprechè le cause ostative si siano risolte e il contribuente abbia completato le procedure necessarie a consentire l’effettivo rimpatrio e/o la regolarizzazione entro il termine del 31 dicembre 2010 (cfr. circolare n. 50/E del 30 novembre 2009).

L’esonero dalla compilazione del modulo RW riguarda tutti i beni (di natura finanziaria e di natura patrimoniale) oggetto di operazioni di rimpatrio, fisico e giuridico. In quest’ultimo caso, infatti, l’intermediario che assume l’incarico di ricevere in deposito o in amministrazione i beni rimpatriati, indipendentemente dal luogo di effettiva collocazione delle attività, applica le ordinarie ritenute alla fonte o imposte sostitutive ed effettua le comunicazioni all’Amministrazione finanziaria dei redditi soggetti a ritenuta a titolo d’acconto ovvero delle operazioni suscettibili di produrre redditi imponibili non assoggettati al prelievo.

Va ricordato che per le attività rimpatriate l’esonero dal modulo RW è definitivo semprechè, ovviamente, a seconda dei casi, le medesime attività siano detenute in Italia ovvero siano oggetto di deposito custodia, amministrazione o gestione presso un intermediario residente.

Per quanto riguarda le attività oggetto di regolarizzazione l’esonero della compilazione del modulo RW non è definitivo in quanto, permanendo all’estero, le stesse rimangono assoggettate agli obblighi dichiarativi connessi al monitoraggio fiscale.

3. Trasferimenti

Come noto l’obbligo di compilazione del modulo RW riguarda, oltre che le consistenze degli investimenti e le attività detenute all’estero al termine del periodo d’imposta, anche i trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato i suddetti investimenti ed attività, sempreché l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso del medesimo periodo, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000.

Quest’obbligo, da adempiere mediante la Sezione III del modulo RW, sussiste anche se al termine del periodo d’imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all’estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari, e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito). Tale obbligo sussiste, quindi, anche nell’ipotesi in cui i trasferimenti siano oggetto di rilevazione da parte degli intermediari secondo le disposizioni contenute nell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990.

Sono in ogni caso esclusi dagli obblighi di monitoraggio i movimenti che nel corso dell’anno non hanno superato complessivamente l’importo di euro 10.000, tenendo conto ai fini del predetto limite anche di eventuali disinvestimenti.

Occorre specificare che in tale ultima evenienza il flusso va considerato in valore assoluto. Pertanto, con riferimento ad un contribuente che detiene un conto corrente all’estero ed ha effettuato un disinvestimento pari ad esempio a 6.000 euro ed un investimento di 5.000 euro, l’ammontare complessivo dei movimenti da segnalare è pari a 11.000 euro.

Non devono altresì essere indicati i pagamenti effettuati in Italia per l’acquisto di beni all’estero mancando in tal caso una movimentazione di denaro verso l’estero.

Resta tuttavia fermo che in entrambi i casi l’acquirente dovrà indicare nel modulo RW la consistenza dell’investimento effettuato.

Il contribuente è tenuto a segnalare anche i trasferimenti effettuati da altri soggetti a proprio beneficio. E’ il caso, ad esempio, del padre che trasferisce denaro all’estero per consentire al proprio figlio di acquistare un immobile. Il figlio, titolare dell’investimento, deve indicare nel modulo RW della propria dichiarazione dei redditi la consistenza dell’investimento ed i relativi trasferimenti dei quali è stato beneficiario, in quanto il trasferimento è stato effettuato dal padre ma a beneficio di un investimento comunque riferibile al figlio. Nessun obbligo ricorre invece in capo al padre, sempreché il trasferimento sia da porre in diretta connessione con l’investimento estero posto in essere dal figlio.

Nessun adempimento è invece dovuto nell’ipotesi di incremento degli investimenti esteri per effetto della corresponsione dei relativi frutti degli investimenti (quali, ad esempio, l’incasso di dividendi, la percezione di interessi attivi relativi al c/c estero ovvero l’incasso del canone di locazione di un immobile sito all’estero). Tali importi saranno compresi nel saldo di fine anno del conto corrente estero da riportare nella Sezione II del modulo RW. Ovviamente tali frutti devono trovare collocazione nei relativi quadri reddituali della dichiarazione dei redditi a meno che non vengano assoggettati a tassazione definitiva da parte di un intermediario residente.

Inoltre, a norma dell’articolo 2 del decreto legge n. 176 del 1990, sono oggetto di monitoraggio nell’ambito della Sezione I del modulo RW i trasferimenti transfrontalieri effettuati per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria, semprechè l’ammontare complessivo di tali trasferimenti sia superiore, nel periodo d’imposta, a 10.000 euro. Tali trasferimenti possono essere stati effettuati, ad esempio, per il sostenimento di spese correnti, per motivi di studio o di salute.

Tale segnalazione si riferisce esclusivamente ai trasferimenti dall’estero verso l’Italia e dall’Italia verso l’estero di denaro o titoli, effettuati tramite non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti. Sono esclusi da tale ambito i trasferimenti sull’estero (rilevano esclusivamente quelli da e verso l’estero), i trasferimenti effettuati per mezzo di intermediari residenti, nonché i trasferimenti effettuati in forma diretta mediante trasporto al seguito, aventi le richiamate causali.

Pertanto, ad esempio, non sono oggetto di monitoraggio le spese mediche sostenute tramite bonifici internazionali effettuati tramite una banca italiana.

4. Modalità di compilazione del modulo rw

Gli adempimenti finora descritti posti a carico dei contribuenti ai fini del monitoraggio fiscale devono essere effettuati compilando l’apposito modulo RW contenuto nel fascicolo secondo della dichiarazione annuale dei redditi, modello UNICO.

In caso di presentazione del modello 730 ovvero nell’ipotesi di esonero dalla dichiarazione dei redditi, il modulo RW deve essere compilato in via autonoma, unitamente al frontespizio del modello UNICO, e presentato nei termini previsti per quest’ultimo modello.

Nel modulo RW gli importi in valuta estera devono essere indicati previo calcolo del loro controvalore in euro. Ai fini dell’individuazione del controvalore in euro degli importi in valuta per il periodo d’imposta 2009, è necessario fare riferimento al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate approvato il 19 febbraio 2010, consultabile sul sito internet www.agenziaentrate.it.

Il modulo RW è composto da tre Sezioni.

Sezione I

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Come detto, la Sezione I riguarda i trasferimenti da e verso l’estero relativi ad operazioni correnti ossia per cause diverse dagli investimenti ed attività estere di natura finanziaria, effettuati attraverso non residenti senza il tramite di intermediari residenti.

In particolare, per ciascuna operazione di trasferimento è necessario indicare:

  • nelle colonne 1 e 2, le generalità del soggetto non residente attraverso cui è stato effettuato il trasferimento (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche);
  • nella colonna 3, il codice dello Stato estero di residenza del soggetto non residente rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in Appendice al fascicolo 1 delle istruzioni di UNICO;

· nella colonna 4, la tipologia dell’operazione, indicando il codice:

    • se l’operazione ha comportato un trasferimento dall’estero verso l’Italia;
    • se l’operazione ha comportato un trasferimento dall’Italia verso l’estero;
  • nella colonna 5, il codice dello Stato estero del trasferimento rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in Appendice al fascicolo 1 delle istruzioni di UNICO;

· nella colonna 6, il mezzo di pagamento impiegato per l’effettuazione dell’operazione indicando il codice:

    • se denaro;
    • se altro mezzo;

Sezione II

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Nella Sezione II deve essere indicata, distintamente per Stato estero, la consistenza di ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria detenuti all’estero al termine del periodo di imposta.

In particolare, deve essere indicato:

  • nella colonna 1, il codice dello Stato estero rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in Appendice al fascicolo 1 delle istruzioni di UNICO;
  • nella colonna 2, il codice della causale dell’operazione, rilevato dalla “Tabella codici investimenti all’estero e attività estera di natura finanziaria” posta in Appendice al fascicolo 2 delle istruzioni di UNICO e più avanti riportata;
  • nella colonna 3, l’importo degli investimenti ed attività, indicando il controvalore in euro;
  • nella colonna 4, barrare la casella nel caso in cui i redditi relativi alle attività finanziarie verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta. La casella va barrata anche se le predette attività sono infruttifere non potendosi escludere, in linea di principio, che diventino fruttifere successivamente. Tale casella riguarda soltanto le attività finanziarie e non va barrata, quindi, con riferimento alle attività di natura patrimoniale.

Con riferimento all’importo da indicare nella colonna 3 della Sezione II, si precisa che il contribuente deve riportare il costo storico dell’attività finanziaria o dell’investimento come risultante dalla relativa documentazione probatoria, maggiorato degli eventuali oneri accessori quali, ad esempio, le spese notarili e gli oneri di intermediazione, ad esclusione degli interessi passivi.

Il costo storico va indicato per intero indipendentemente dall’eventuale finanziamento richiesto per l’acquisto del bene.

Il criterio del costo vale anche con riferimento ai diritti di opzione offerti ai lavoratori (cd. stock option) soggetti agli obblighi di monitoraggio. In mancanza del costo specifico delle opzioni (opzioni gratuite), deve essere riportato direttamente il costo riferito alle azioni sottostanti (prezzo delle azioni fissato alla data dell’offerta come risultante dal piano di assegnazione, ossia il prezzo di esercizio).

Qualora l’acquisto estero non sia stato effettuato mediante pagamento di un corrispettivo in denaro (per esempio, in caso di conferimento, acquisto per donazione o successione, permuta) ai fini dell’individuazione del costo si deve fare riferimento alle specifiche disposizioni contenute nel TUIR che individuano il costo fiscalmente riconosciuto in tali occasioni. Ad esempio: per un immobile acquisito per donazione deve essere indicato come costo il prezzo di acquisto o di costruzione sostenuto dal donante; per i titoli azionari o obbligazionari ricevuti per successione deve essere indicato il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione e per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione.

Qualora il costo di acquisto non sia documentabile si deve riportare il valore normale del bene eventualmente risultante da un’apposita perizia di stima.

Sezione III

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Nella Sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e dall’estero sull’estero di denaro o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell’anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria indicati nella Sezione II.

E’ il caso di evidenziare in questa sede la stretta correlazione esistente tra la Sezione II e la III del modulo RW, dal momento che, in linea di principio, la compilazione dell’una presuppone la compilazione dell’altra e viceversa, salvo il caso del disinvestimento. In quest’ultima ipotesi, infatti, deve essere in ogni caso compilata la Sezione III anche se al termine del periodo d’imposta non si detiene più l’investimento e/o l’attività estera in quanto, ad esempio, ceduti, estinti ovvero di valore inferiore al limite dei 10.000 euro.

In particolare, deve essere indicato:

  • nella colonna 1, il codice dello Stato estero rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in Appendice al fascicolo 1 delle istruzioni di UNICO;
  • nella colonna 2, la tipologia dell’operazione indicando il codice:
  • per i trasferimenti dall’estero verso l’Italia;
  • per i trasferimenti dall’Italia verso l’estero;
  • per i trasferimenti dall’estero sull’estero.
  • nella colonna 3, il codice dell’operazione, rilevato dalla “Tabella codici investimenti all’estero e attività estera di natura finanziaria” posta in Appendice al fascicolo 2 delle istruzioni di UNICO e più avanti riportata;
  • nella colonna 4, gli estremi di identificazione della banca;
  • nella colonna 5, il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT;
  • nella colonna 6, il numero di conto corrente utilizzato;
  • nella colonna 7, la data in cui è intervenuta l’operazione;
  • nella colonna 8, l’importo dell’operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera deve essere indicato il controvalore in euro.
  • nella colonna 3, il codice dell’operazione, rilevato dalla “Tabella codici investimenti all’estero e attività estera di natura finanziaria” posta in Appendice al fascicolo 2 delle istruzioni di UNICO e più avanti riportata;
  • nella colonna 4, gli estremi di identificazione della banca;
  • nella colonna 5, il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT;
  • nella colonna 6, il numero di conto corrente utilizzato;
  • nella colonna 7, la data in cui è intervenuta l’operazione;
  • nella colonna 8, l’importo dell’operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera deve essere indicato il controvalore in euro.

Per le operazioni individuate nella colonna 2 con i codici 1 e 2 (trasferimenti da e verso l’Italia), nella colonna 4 devono essere indicati gli estremi dell’intermediario italiano.

Nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari deve essere indicato soltanto il numero di conto relativo all’intermediario che per primo è intervenuto nell’operazione di trasferimento verso l’estero e per ultimo nell’operazione di trasferimento verso l’Italia.

Per le operazioni individuate nella colonna 2 con il codice 3 (trasferimenti estero su estero), è necessario indicare gli estremi del conto di destinazione.

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni dello stesso tipo, comportanti il trasferimento dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e dall’estero sull’estero mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l’ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall’estero (codice 1), dall’Italia (codice 2) e sull’estero (codice 3), indicandone l’importo nella colonna 8 e il codice operazione nella colonna 3.

Tabella codice operazione

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La tabella che individua i codici rappresentativi dell’operazione di trasferimento e della consistenza delle attività estere di natura finanziaria e degli investimenti all’estero, posta in Appendice al fascicolo 2 delle istruzioni di UNICO e sopra riportata, è stata notevolmente semplificata rispetto a quella precedentemente in uso.

Essa individua la tipologia delle attività finanziarie e patrimoniali che devono essere riportate nelle Sezioni II e III del modulo RW per indicare l’oggetto dell’investimento o dell’attività estera, nonché la finalità del trasferimento.

In particolare, gli investimenti e le attività sono stati raggruppati in alcune macrocategorie, mentre per le ipotesi diverse da quelle espressamente individuate occorre fare riferimento ai codici residuali. Ad esempio, il codice 14altre attività estere di natura finanziaria” va utilizzato per indicare i diritti di opzione derivanti da piani di stock option.

4.1 Esempi di compilazione del modulo rw

Sono di seguito esemplificate alcune delle fattispecie più ricorrenti relative alla compilazione del modulo RW.

Immobili tenuti a disposizione

L’immobile situato all’estero deve essere indicato nel modulo RW anche se è tenuto a disposizione in un Paese che non ne prevede la tassazione ai fini delle imposte sui redditi.

Nel caso di un immobile in Grecia tenuto a disposizione il cui costo storico è pari a euro 150.000, deve essere indicato:

Nella Sezione II, rigo RW7:

  • colonna 1: 032 (codice stato estero)
  • colonna 2: 15 (codice operazione - immobili)
  • colonna 3: 150.000 (costo storico)

Inoltre, qualora l’immobile sia parzialmente finanziato con un mutuo acceso con una banca estera per euro 100.000 e mediante un trasferimento di denaro dall’Italia per la rimanente parte, deve essere riportato:

Nella Sezione III, rigo RW11:

  • colonna 1: 032 (codice stato estero)
  • colonna 2: 2 (tipo di trasferimento - dall’Italia verso l’estero)
  • colonna 3: 15 (codice operazione – immobili)
  • colonna 4: estremi di identificazione della banca italiana da cui provengono le somme (codice ABI/CAB)
  • colonna 6: numero del c/c italiano utilizzato (numero del conto corrente)
  • colonna 7: data dell’operazione (data dell’operazione)
  • colonna 8: 50.000 (importo dell’operazione)

Nella Sezione III, rigo RW12:

  • colonna 1: 032 (codice stato estero)
  • colonna 2: 3 (tipo di trasferimento - dall’estero sull’estero)
  • colonna 3: 15 (codice operazione – immobili)
  • colonna 5: estremi di identificazione del conto di destinazione (codice identificativo internazionale BIC/SWIFT)
  • colonna 6: il numero di conto corrente del contribuente utilizzato
  • colonna 7: data dell’operazione (data dell’operazione)
  • colonna 8: 100.000 (importo dell’operazione)

Nessuna segnalazione va effettuata negli anni successivi per i trasferimenti relativi all’estinzione del mutuo.

Va invece segnalata nella Sezione II la consistenza del c/c al termine del periodo d’imposta, semprechè di importo superiore a 10.000 euro, acceso per la stipula del mutuo e per il sostenimento delle spese relative all’immobile.

Per quanto riguarda la tassazione dell’immobile, se nello Stato estero l’immobile tenuto a disposizione non è assoggettabile ad imposizione, lo stesso non è assoggettato a tassazione neanche in Italia ai sensi dell’articolo 70 del TUIR. Pertanto va indicato esclusivamente nel modulo RW e non anche nel quadro RL.

Se nello Stato estero l’immobile tenuto a disposizione è invece tassabile mediante applicazione di tariffe d’estimo o in base a criteri similari, bisogna indicare nel quadro RL, rigo RL12, l’ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute. Naturalmente deve trattarsi di spese strettamente inerenti l’immobile e non di deduzioni di carattere generale. Non è invece ammessa in questo caso la deduzione forfetaria del 15 per cento.

Spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero secondo i criteri ordinari stabiliti dall’articolo 165 del TUIR.

Immobili locati

Le modalità di compilazione della Sezione II relativamente ad un immobile locato sono analoghe a quelle descritte per l’immobile tenuto a disposizione.

Non deve, invece, essere compilata la Sezione III relativamente al trasferimento connesso all’incasso del canone di locazione.

Per quanto riguarda, invece, la compilazione del quadro reddituale, si fa presente che se il reddito derivante dalla locazione dell’immobile sito all’estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, bisogna dichiarare nel quadro RL, rigo RL12, l’ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Se il reddito derivante dalla locazione è invece soggetto ad imposta nello Stato estero, bisogna indicare l’ammontare netto dichiarato in detto Stato (al netto, cioè delle spese strettamente inerenti eventualmente ivi riconosciute). In tal caso, spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.

Acquisto e cessione di immobili

Nel caso di acquisto di un immobile in Grecia per un importo pari a 100.000 euro e di successiva cessione dello stesso nel corso del medesimo periodo d’imposta per 120.000 euro, deve essere indicato:

Nella Sezione III, rigo RW11:

  • colonna 1: 032 (codice stato estero)
  • colonna 2: 2 (tipo di trasferimento - dall’Italia verso l’estero)
  • colonna 3: 15 (codice operazione – immobili)
  • colonna 4: estremi di identificazione della banca italiana da cui provengono le somme (codice ABI/CAB)
  • colonna 6: numero del c/c italiano utilizzato (numero del conto corrente)
  • colonna 7: data dell’operazione (data dell’operazione)
  • colonna 8: 100.000 (importo dell’operazione)

Nella Sezione III, rigo RW12:

  • colonna 1: 032 (codice stato estero)
  • colonna 2: 1 (tipo di trasferimento - dall’estero verso l’Italia)
  • colonna 3: 15 (codice operazione – immobili)
  • colonna 4: estremi di identificazione della banca italiana di destinazione delle somme (codice ABI/CAB)
  • colonna 6: il numero di conto corrente italiano utilizzato (numero del conto corrente)
  • colonna 7: data dell’operazione (data dell’operazione)
  • colonna 8: 120.000 (importo dell’operazione)

Nessuna indicazione deve invece essere riportata nella Sezione II dal momento che l’immobile è stato venduto nello stesso periodo d’imposta.

Dal punto di vista reddituale occorre compilare il quadro RL, rigo RL6 ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, a meno che il contribuente non abbia optato per il regime fiscale di cui all’articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20 per cento all’atto della cessione per il tramite di un notaio italiano.

Conti correnti

Nell’ipotesi di un conto corrente posseduto in Grecia il cui saldo al 31 dicembre del periodo d’imposta 2008 è pari a 100.000 euro che viene utilizzato nel corso del 2009 per l’acquisto di titoli azionari per un ammontare pari a 40.000 euro, deve essere indicato:

Nella Sezione II, rigo RW7:

  • colonna 1: 032 (codice stato estero)
  • colonna 2: 1 (codice operazione – conti correnti e depositi esteri)
  • colonna 3: 60.000 (importo - saldo del conto corrente al 31 dicembre 2009)

Nella Sezione II, rigo RW8:

  • colonna 1: 032 (codice stato estero)
  • colonna 2: 2 (codice operazione – partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti esteri)
  • colonna 3: 40.000 (importo – consistenza dell’attività finanziaria al 31 dicembre 2009)

Nella Sezione III, rigo RW11:

  • colonna 1: 032 (codice stato estero)
  • colonna 2: 3 (tipo di trasferimento - dall’estero sull’estero)
  • colonna 3: 2 (codice operazione – partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti esteri)
  • colonna 5: estremi di identificazione del conto di destinazione (codice identificativo internazionale BIC/SWIFT)
  • colonna 6: il numero di conto corrente del contribuente utilizzato
  • colonna 7: data dell’operazione (data dell’operazione)
  • colonna 8: 40.000 (importo dell’operazione)

Non è necessario, invece, indicare il disinvestimento di 40.000 euro del conto corrente.

Parte seconda

Adempimenti degli intermediari

1. Monitoraggio dei trasferimenti transfrontalieri

Come noto, l’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 prevede specifici obblighi di rilevazione e segnalazione dei flussi transfrontalieri di attività finanziarie a carico degli intermediari.

In particolare questi ultimi sono tenuti a mantenere evidenza dei trasferimenti da e verso l’estero di denaro o valori mobiliari di importo superiore a 10.000 euro effettuati, anche attraverso movimentazione di conti o mediante assegni bancari o postali, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni ad esse equiparate, fiscalmente residenti in Italia.

Tali obblighi si applicano altresì agli acquisti e alle vendite di titoli esteri o di certificati in serie o di massa esteri che i soggetti interessati dalla disciplina sul monitoraggio fiscale effettuano direttamente con gli intermediari ovvero per il loro tramite e, quindi, a prescindere dalla circostanza che l’operazione di acquisto o di vendita abbia o meno determinato un materiale trasferimento da o verso l’estero di disponibilità finanziarie.

Le suddette evidenze devono essere tenute a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per cinque anni e devono essere trasmesse con le modalità individuate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2003 entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate.

Tale provvedimento prevede, tra l’altro, l’utilizzo da parte degli intermediari delle Causali Valutarie per le operazioni tra residenti e non residenti stabilite dall’UIC. Tenuto conto che con provvedimento della Banca d’Italia del 16 dicembre 2009 le suddette causali sono state soppresse con operatività dal 1° luglio 2010, si fa presente che gli intermediari possono ugualmente utilizzarle fino alla data di emanazione di un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che disporrà appositi codici.

Rinviando a quanto in precedenza precisato in materia (cfr. circolari n. 93/E del 17 giugno 1994 e n. 13/E del 24 febbraio 2003, par. 9), si ricorda brevemente che gli obblighi di rilevazione previsti dall’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 sono limitati a quelle fattispecie per le quali i contribuenti sono tenuti ad adempiere agli obblighi di dichiarazione e, in linea di massima, per le quali non sono previsti a carico degli intermediari altri specifici obblighi di comunicazione.

Sono, infatti, esonerati dagli obblighi di monitoraggio i trasferimenti provenienti da e verso l’estero relativi ad operazioni effettuate nell’ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (regime del risparmio amministrato o gestito), nel presupposto che in tal caso i trasferimenti si riferiscono a redditi assoggettati a tassazione sostitutiva da parte dell’intermediario residente.

Diversamente, devono costituire oggetto di rilevazione e di segnalazione i trasferimenti di importo superiore a euro 10.000 verso intermediari non residenti, ancorché le attività finanziarie provengano da rapporti per i quali il contribuente abbia esercitato l’opzione di cui ai citati articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997. E’ il caso, ad esempio, del trasferimento all’estero di un titolo, nonostante fino a quel momento sia stato immesso in un rapporto amministrato ovvero gestito. In tal ipotesi, infatti, sussiste per l’Amministrazione finanziaria l’esigenza di accertare il realizzo di redditi derivanti da strumenti finanziari fuoriusciti dal circuito degli intermediari residenti.

Il monitoraggio è altresì escluso per i trasferimenti dall’estero qualora i flussi siano derivanti da operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale assoggettati dall’intermediario residente a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto o d’imposta o ad imposta sostitutiva (cfr. art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997), considerato che l’intermediario è comunque tenuto alla segnalazione del reddito e della ritenuta applicata in sede di compilazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, modello 770 e, pertanto, la segnalazione dovuta ai sensi della normativa sul monitoraggio costituirebbe una duplicazione dell’adempimento.

L’obbligo di rilevazione e segnalazione all’Amministrazione finanziaria sussiste, invece, per i trasferimenti relativi a redditi non soggetti ad alcuna ritenuta e destinati a confluire nel reddito complessivo del percettore, nonché quelli relativi a redditi di capitale conseguiti direttamente all’estero senza applicazione di ritenute.

Si ricorda che la disciplina in materia di scudo fiscale (sin dalla sua prima edizione contenuta nel decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 27 novembre 2001, n. 409) ha disposto alcune deroghe agli ordinari adempimenti previsti a carico degli intermediari, distinguendo tra operazioni di rimpatrio ed operazioni di regolarizzazione.

In sintesi, con riferimento alle operazioni di rimpatrio, gli intermediari, fermi restando gli obblighi di rilevazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge n. 167 del 1990, sono stati esonerati dall’obbligo di effettuare le comunicazioni all’Amministrazione finanziaria previste dal successivo comma 3 dello stesso articolo. Ciò al fine di garantire riservatezza alle operazioni in questione.

Relativamente alle operazioni di regolarizzazione, invece, le disposizioni in materia di scudo fiscale hanno mantenuto a carico degli intermediari sia l’obbligo di rilevare le attività regolarizzate sia l’obbligo di effettuare le segnalazioni all’Amministrazione finanziaria. Infatti, sebbene l’operazione di regolarizzazione non comporti alcun trasferimento da o verso l’estero delle attività oggetto di emersione e, pertanto, nessun obbligo di rilevazione dovrebbe in realtà sorgere in capo agli intermediari, come chiarito nella relazione governativa al decreto legge 25 settembre 2001, n. 350 “l’assenza di qualsiasi comunicazione all’amministrazione finanziaria sulle attività che continuano ad essere detenute all’estero renderebbe nuovamente tali investimenti fuori da qualsiasi presidio o controllo e non garantirebbe la neutralità rispetto alle ipotesi di rimpatrio. Mentre infatti i redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, verrebbero assoggettati ad imposizione sostitutiva, le attività finanziarie detenute all’estero sfuggirebbero facilmente all’imposizione”.

Da ultimo si fa presente che, con riferimento ai dati relativi all’anno 2009, le informazioni relative alle operazioni di regolarizzazione effettuate nel medesimo anno sono state escluse dalla comunicazione effettuata entro il 31 marzo 2010 (cfr. comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 26 marzo 2010) e dovranno essere trasmesse entro il 30 novembre 2010 così come stabilito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 2 luglio 2010.

Le operazioni di regolarizzazione effettuate nel 2010 dovranno invece essere comunicate nel termine ordinario del 31 marzo dell’anno successivo.

2. Modello 770 quadro SO

Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997, è previsto a carico degli intermediari finanziari che intervengono, anche in qualità di controparti, nelle operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR, l’obbligo di comunicazione all’Amministrazione Finanziaria delle medesime operazioni mediante la compilazione del quadro SO del modello 770.

La predetta comunicazione nominativa deve essere effettuata dai seguenti intermediari: banche, SIM, Poste Italiane S.p.A., società fiduciarie, agenti di cambio, stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese di investimento non residenti, notai, altri intermediari residenti che, per ragioni professionali, intervengono nelle operazioni, società ed enti emittenti, limitatamente ai titoli e agli strumenti finanziari da esse emessi, società di gestione del risparmio, dottori commercialisti, ragionieri e periti commercialisti.

Sono altresì tenuti agli obblighi in questione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, gli intermediari non residenti - relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attività finanziarie di terzi - che abbiano revocato l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato.

L’obbligo di compilazione del quadro SO non sussiste per le operazioni effettuate nell’ambito del regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del citato decreto legislativo. In questi ultimi casi, infatti, le operazioni sono state o saranno assoggettate ad imposta sostitutiva da parte degli intermediari.

Per contro, devono essere segnalate le operazioni suscettibili di produrre reddito poste in essere nell’ambito di rapporti che non fruiscono di alcuna opzione per l’applicazione dei predetti regimi sostitutivi, sia per scelta del contribuente sia perché è inibito dalle norme di riferimento l’esercizio delle opzioni. E’ il caso, ad esempio, di rapporti riguardanti partecipazioni qualificate o per le quali non è applicabile l’imposta sostituiva del 12,50 per cento ad opera dell’intermediario, operazioni di cessione o prelievo di valute estere da depositi la cui giacenza sia superiore a euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi consecutivi.

Inoltre, gli obblighi di segnalazione sussistono in ogni caso e, quindi, anche in caso di esercizio delle predette opzioni, per le operazioni che potrebbero produrre redditi al di fuori del circuito degli intermediari residenti. Si tratta, in particolare, dei prelievi materiali di titoli o attività dai rapporti oggetto di opzione, dei trasferimenti verso intermediari non residenti (cfr. codici I, J, K e L del quadro SO).

Tuttavia, per evitare duplicazioni degli adempimenti, con riferimento ai trasferimenti all’estero di titoli e attività finanziarie si fa presente che la compilazione del quadro SO non va effettuata se le operazioni di trasferimento vengono segnalate ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990.

I trasferimenti oggetto di segnalazione sono quelli verso rapporti intestati a soggetti diversi dall’intestatario del rapporto di provenienza che non hanno comportato applicazione di imposte sostitutive sui redditi diversi secondo i diversi regimi (es. si segnala un trasferimento da un rapporto dichiarativo ad un rapporto dichiarativo diversamente intestato o da un rapporto dichiarativo ad un rapporto amministrato diversamente intestato). Mentre, non devono essere segnalate le operazioni di trasferimento di attività finanziarie che avvengono tra intermediari finanziari italiani, semprechè il rapporto di provenienza e quello di destinazione siano egualmente intestati.

E’ il caso di sottolineare che la segnalazione in questione non attiene a “redditi” ma ad operazioni suscettibili (anche potenzialmente e in futuro) di produrre redditi per il soggetto che ha disposto l’operazione. Pertanto, l’intermediario è tenuto a comunicare l’ammontare delle operazioni in cui è intervenuto, anche in qualità di controparte, e non i redditi e le perdite che l’operazione ha originato.

Come anticipato, non devono essere segnalati i trasferimenti che provengono da rapporti per i quali è stata esercitata l’opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito e che sono diretti in rapporti, anche diversamente intestati, assistiti dalle medesime opzioni. Ciò in quanto, il trasferimento tra intermediari è a favore del medesimo soggetto intestatario e quindi non è fiscalmente rilevante oppure il trasferimento è a favore di altro soggetto e si viene a determinare l’applicazione di imposte nel rapporto di provenienza.

Non devono altresì essere segnalati i trasferimenti verso rapporti di risparmio gestito, anche diversamente intestati, atteso che dette operazioni determinano in ogni caso l’applicazione delle imposte a prescindere dal regime prescelto per il rapporto di provenienza.

Così ad esempio, devono essere segnalati (perché in questo caso le opzioni non hanno effetto) tutti i trasferimenti verso intermediari esteri su rapporti intestati direttamente al contribuente, le operazioni di cessione di partecipazioni qualificate in ogni caso e quelle di partecipazioni non qualificate e non quotate in paesi black list, nonché i prelievi di valute estere e le operazioni di cessione a pronti delle stesse (codice G) qualora i conti correnti o depositi interessati al prelievo abbiano avuto una giacenza superiore a euro 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continui.

Nella tabella che segue sono rappresentate le ipotesi di trasferimenti e i relativi obblighi di segnalazione.

Rapporto di provenienza

Rapporto di destinazione

Obbligo di segnalazione

DICHIARATIVO

dichiarativo (medesimo intestatario)

No

dichiarativo (diverso intestatario)

Si

amministrato (medesimo intestatario)

No

amministrato (diverso intestatario)

Si

gestito (medesimo intestatario)

No (tassazione ex art. 7, comma 8, D.Lgs. 461/97)

gestito (diverso intestatario)

No (tassazione ex art. 7, comma 8, D.Lgs. 461/97)

Rapporto di provenienza

Rapporto di destinazione

Obbligo di segnalazione

AMMINISTRATO

dichiarativo (medesimo intestatario)

No

dichiarativo (diverso intestatario)

No

amministrato (medesimo intestatario)

No

amministrato (diverso intestatario)

No (tassazione ex art. 6, comma 7, D.Lgs. 461/97)

gestito (medesimo intestatario)

No (tassazione ex art. 7, comma 7, D.Lgs. 461/97)

gestito (diverso intestatario)

No (tassazione ex art. 7, comma 7, D.Lgs. 461/97)

Rapporto di provenienza

Rapporto di destinazione

Obbligo di segnalazione

GESTITO

dichiarativo (medesimo intestatario)

No (tassazione ex art. 7, comma 8, D.Lgs. 461/97)

dichiarativo (diverso intestatario)

No (tassazione ex art. 7, comma 8, D.Lgs. 461/97)

amministrato (medesimo intestatario)

No (tassazione ex art. 7, comma 8, D.Lgs. 461/97)

amministrato (diverso intestatario)

No (tassazione ex art. 7, comma 8, D.Lgs. 461/97)

gestito (medesimo intestatario)

No (tassazione ex art. 7, comma 8, D.Lgs. 461/97)

gestito (diverso intestatario)

No (tassazione ex art. 7, comma 8, D.Lgs. 461/97)


Ciò premesso, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 maggio 2010 sono state integrate le istruzioni al quadro SO al fine di individuare le causali per segnalare le operazioni che possono generare redditi da attività patrimoniali oggetto di rimpatrio ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009, nonché le operazioni aventi ad oggetto attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate che fuoriescono dal circuito degli intermediari residenti.

Si ricorda che anche il rimpatrio eseguito, senza il materiale trasferimento del bene nel territorio dello Stato, per il tramite di un intermediario italiano che formalmente assume in custodia, deposito, amministrazione o gestione le attività (il cosiddetto “rimpatrio giuridico”) produce l’effetto di esonerare il contribuente dalla compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi. Gli obblighi di monitoraggio non sussistono neanche in capo agli intermediari.

Va da sé che, in ogni caso, tale esonero permane fintanto che perdura il rapporto di custodia, deposito, amministrazione o gestione con l’intermediario residente. Pertanto, nel caso di chiusura del rapporto ovvero nei casi in cui il bene rimpatriato fuoriesca parzialmente o totalmente dal rapporto stesso, l’intermediario è tenuto a comunicare tali eventi all’Amministrazione finanziaria nel quadro SO utilizzando i codici appositamente previsti.

Inoltre, il contribuente è obbligato alla compilazione del modulo RW per le tutte le attività (patrimoniali e non) che non risultano più affidate in amministrazione ad un intermediario residente e che vengano detenute all’estero.

Tali adempimenti non incidono sugli effetti dell’operazione di emersione che restano salvi secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

In merito alle operazioni di emersione va altresì tenuto presente che per le attività patrimoniali detenute all’estero è stato possibile esperire la procedura del rimpatrio giuridico attraverso la stipula di un contratto di amministrazione con società fiduciarie residenti, anche senza ricorrere allo schema dell’intestazione fiduciaria dei beni.

A tal fine, il contribuente ha conferito alla società fiduciaria mandato, con o senza rappresentanza, avente durata anche illimitata, a compiere tutti gli atti giuridici di amministrazione dei beni (tra i quali, ad esempio, locazione o alienazione del bene, esercizio dei diritti di voto e altri diritti patrimoniali, regolamento dei flussi finanziari, ecc.).

La società fiduciaria, per effetto del mandato, si impegna ad applicare e versare le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive previste dall’ordinamento tributario sui redditi derivanti dalle attività oggetto del rapporto e, nelle ipotesi in cui le ritenute siano applicate a titolo d’acconto ovvero non siano previste, ad effettuare le comunicazioni nominative all’Amministrazione finanziaria nel quadro SO.

Proprio al fine di tener conto degli obblighi di segnalazione gravanti sugli intermediari in relazione a tutte le ipotesi di rimpatrio di attività sia finanziarie che patrimoniali, nelle istruzioni al modello 770 sono stati previsti i nuovi codici N, O e P da riportare nel punto 13 del quadro SO, fermi restando i codici preesistenti relativi alle attività finanziarie diverse dal denaro.

CODICE N prelievi di denaro oggetto di operazioni di rimpatrio ai sensi dell’art. 13- bis del D.L. n. 78 del 2009 compresi quelli derivanti dalla chiusura del conto corrente o deposito.

Tale causale intende monitorare la fuoriuscita dal circuito degli intermediari delle disponibilità scudate ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009, fuoriuscita che ne impedisce la successiva tracciabilità.

Naturalmente, la segnalazione è dovuta esclusivamente nel caso di prelievo materiale delle somme dai conti segretati. Non deve, invece, essere segnalato il trasferimento verso altri conti correnti e depositi (anche non segretati) attraverso bonifici e/o assegni, nonché i pagamenti di utenze, RID, di imposte e ogni altro pagamento o trasferimento tra intermediari tracciato ai sensi delle disposizioni di legge.

Il codice N va utilizzato anche nel caso in cui il prelievo sia da porre in connessione con la chiusura del conto corrente o deposito.

Come già detto, per i prelievi di attività finanziarie diverse dal denaro (ad esempio azioni, obbligazioni ecc.) vanno, invece, utilizzati i codici già esistenti (dalla lettera A alla M).

Con riferimento ai conti correnti e depositi in valuta estera oggetto di emersione, si fa presente che – nel confermare che non è dovuta la segnalazione relativa all’esistenza del rapporto avente una giacenza superiore ai limiti di legge (codice L) – la stessa è, invece, dovuta per le operazioni di cessione o di prelievo definitivo, indipendentemente dall’entità delle stesse. In quest’ultimo caso, la segnalazione deve essere effettuata utilizzando, a seconda dei casi, il codice G o K e non il codice N.

CODICE O operazioni ovvero contratti attraverso i quali si realizza la cessione o lo sfruttamento, anche non fiscalmente rilevante , di diritti relativi a beni immobili o altre attività patrimoniali oggetto di operazioni di rimpatrio ai sensi dell’art. 13- bis del D.L. n. 78 del 2009.

Con questo codice si intende monitorare la gestione del rapporto di amministrazione fiduciaria qualora la società fiduciaria, per conto del contribuente, stipuli – successivamente al rimpatrio – contratti dai quali possono derivare redditi (imponibili e non).

Pertanto, la società fiduciaria è tenuta a comunicare tramite detto codice l’ammontare delle operazioni attraverso le quali si realizza la cessione delle attività rimpatriate ovvero lo sfruttamento delle stesse, senza indagare se l’operazione realizzi o meno redditi fiscalmente rilevanti per il contribuente.

In particolare, nell’ipotesi della cessione delle attività deve essere riportato l’ammontare del corrispettivo di cessione della piena proprietà o della nuda proprietà o di costituzione di diritti reali di usufrutto, di superficie, ecc.; nel caso di sfruttamento delle attività deve essere indicato, ad esempio, il canone di affitto, di noleggio o di utilizzo di gioielli, automobili, beni d’arte, ecc..

Detto codice non va utilizzato, invece, per segnalare le operazioni aventi ad oggetto valute, titoli ed attività finanziarie in quanto queste devono essere segnalate con i codici specificamente indicati dalla lettera A alla M.

CODICE P prelievi da rapporti di amministrazione fiduciaria aventi ad oggetto attività di natura finanziaria o patrimoniale rimpatriate ai sensi dell’art. 13-bis del D.L. n. 78 del 2009 compresi quelli derivanti dalla chiusura dei medesimi rapporti.

Il codice P individua tutte le operazioni attraverso le quali il contribuente dispone la cessazione del contratto di amministrazione fiduciaria o comunque preleva definitivamente le attività finanziarie o patrimoniali scudate.

In sostanza detto codice si pone, rispetto ai beni patrimoniali diversi dalle attività finanziarie, alla stregua dei codici I, J, K ed M che, invece, si riferiscono specificamente alle valute e alle attività finanziarie.

* * *

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.

_________________

1. Cfr. circolare del Ministero delle Finanze del 17 agosto 1996, n. 201.

2. Nella circolare n. 49/E del 23 novembre 2009 (risposta n. 2.3) è stato chiarito che vanno indicati nel modulo RW i finanziamenti a soggetti esteri non fruttiferi di interessi in quanto in astratto produttivi di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

3. Gli intermediari sono quelli indicati nell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990, ossia le banche, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le Poste italiane s.p.a., le società finanziarie, le società fiduciarie e ogni altro intermediario che, per ragioni professionali, effettuano trasferimenti di denaro o attività finanziarie da o verso l’estero, o, comunque, si interpongono nell’esecuzione dei trasferimenti.

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