Esercizio abusivo della professione: reato anche in caso di attività non riservate
Gli atti nonché gli adempimenti delle professioni regolamentate sono riservati a coloro che sono iscritti agli albi; qualsiasi attività tipica e di competenza specifica va a configurare il reato di esercizio abusivo della professione.
Commette, quindi, il reato di esercizio abusivo della professione il soggetto che svolge attività “tipica e di competenza specifica” della professione regolamentata senza però essere iscritto all'Albo professionale
Così i giudici della Cassazione, sezioni unite penali, con la sentenza 23 marzo 2012 n. 11545.
Al principio enunciato dalla Corte con la sentenza de qua può esservi una sola eccezione, ossia le consulenze fiscali e contabili poste in essere prima della riforma del 2005 che ha istituito l’albo unificato dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Con la decisione in commento, infatti, i giudici della Corte hanno assolto dal reato di esercizio abusivo della professione un imputato che si era “spacciato” quale commercialista prima dell’anno 2005.
Con la sentenza 11545/2012
È stato statuito il principio di diritto secondo cui è configurabile la fattispecie penale in oggetto, non solo per il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva ad una determinata professione, ma anche per il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una certa professione.
In particolar modo, le attività caratteristiche degli iscritti all’albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili di cui al decreto legislativo 139 del
Ora il “falso” commercialista dovrà scontare la condanna per truffa da cui si dovrà decurtare un mese per l’annullamento del capo sull’esercizio abusivo della professione.
(Altalex, 3 aprile 2012. Nota di Manuela Rinaldi)