Testamento pubblico annullabile se privo di indicazione dell’ora di sottoscrizione
Con sentenza n. 8366/12,
Tale disposizione risulterebbe motivata, dal fatto che, l’ indicazione dell’ ora, costituisce, ex art. 603 terzo comma c.c, condictio sine qua non ai fini della sussistenza del testamento pubblico.
La seconda sezione civile della Corte, ha infatti disposto che “la mancata indicazione, nel testamento pubblico, dell’ora della sottoscrizione dell’atto può dar luogo al suo annullamento, ai sensi dell’art. 606, secondo comma del codice civile”.
All’ uopo, è bene rammentare come tale norma, stabilisce che “per ogni altro difetto di forma, il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse.
L’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie”.
In definitiva quindi, ad avviso della Suprema Corte, la mancata indicazione dell’ ora non costituisce un requisito di nullità del testamento, bensì, soltanto di annullabilità.
Sarà pertanto onere della parte che solleva tale eccezione, dimostrare la rilevanza dell’ ora della sottoscrizione, ai fini della validità della disposizione testamentaria, non essendo sufficiente, invocare la carenza del requisito sic et simpliciter.
Invero, la mancata indicazione, nell’ atto di ultima volontà, del suddetto requisito, non può comportare di per sé l’ invalidità dello stesso, in quanto, tale vizio di forma, non incide in maniera alcuna sulla volontà del testatore e sulle proprie disposizioni patrimoniali.
Seppur, l’ art. 603 terzo comma c.c. dispone che il testamento pubblico deve indicare anche l’ ora della sottoscrizione, l’ art. 606 c.c. non prevede la nullità dell’ atto in caso di mancata apposizione della stessa, di tal che, si deve ritenere che tale vizio formale possa dar luogo ad una mera azione di annullamento, così come disciplinata dall’ art. 606 secondo comma c.c.
(Altalex, 12 luglio 2012. Nota di Letizia Nizzi)