Dei delitti contro il sentimento per gli animali
Codice penale | Libro II - Dei delitti in particolare
LIBRO SECONDO
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO IX-BIS
Dei delitti contro il sentimento per gli animali
Art. 544-bis.
Uccisione di animali.
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni. (1)
(1) Il presente articolo è stato così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 3, L. 4 novembre 2010, n. 201.
Art. 544-ter.
Maltrattamento di animali.
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. (1)
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
(1) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, L. 4 novembre 2010, n. 201.
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Vedi:
Maltrattamento: è reato recidere le penne principali degli uccelli, Cassazione penale, sez. III, sentenza 8 luglio 2019, n. 29510.
Trasporto di cani in condizioni disumane: è maltrattamento, Cassazione penale, sez. III, sentenza 17 aprile 2019 n° 16755.
Maltrattamento di animali: condanna per il taglio della coda non necessario, Cassazione penale, sez. III, sentenza 31 gennaio 2019 n° 4876.
Colpisce il cagnolino con un calcio: è reato di maltrattamento, Cassazione penale, sez. III, sentenza 12 febbraio 2019 n° 6728.
Simone Marani, Cane percosso per scopi educativi: sì al sequestro, Cassazione penale, sez. III, sentenza 05 ottobre 2018 n° 44554.
Anna Larussa, Va in vacanza e lascia solo il cane? Scattano reato e sequestro, Cassazione penale, sez. III, sentenza 03 luglio 2018 n° 29894.
Anna Larussa, Cane in condizioni di cattività? Scatta il reato di maltrattamenti, Cassazione penale, sez. III, sentenza 20 febbraio 2018 n° 8036.
Simone Marani, Vietato l'utilizzo del collare anti-abbaio, Cassazione penale, sez. III, sentenza 17 settembre 2013, n. 38034.
Art. 544-quater.
Spettacoli o manifestazioni vietati.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies.
Divieto di combattimenti tra animali.
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies.
Confisca e pene accessorie.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
(Segue>>)