Diritto sostanziale: la legittimazione ad agire prescinde dalla titolarità

Tribunale, Torino, sez. III civile, sentenza 21/06/2013 n° 4573

Diritto sostanziale: la legittimazione ad agire prescinde dalla titolaritàLa legittimazione ad agire costituisce una condizione dell’azione diretta all’ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.

È questo il principio di diritto affermato dal Tribunale di Torino nella sentenza del 21 giugno 2013.

Nel caso di specie un dato condominio, in persona del suo amministratore, si opponeva ad un decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Torino gli aveva ordinato di pagare una certa somma a titolo di corrispettivo al ricorrente per prestazioni che quest’ultimo avrebbe reso in qualità di Direttore dei Lavori in relazione ad un intervento di ristrutturazione del tetto condominiale.

Il condominio, in particolare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente dal momento che durante l’assemblea condominiale, in occasione della quale si riteneva necessario eseguire lavori di manutenzione straordinaria del tetto, la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza non erano stati affidati alla parte convenuta ma a suo figlio.

Il giudice di primo grado, investito della questione, pur riconoscendo - come vedremo tra breve - la legittimazione ad agire della parte convenuta, accoglie l’opposizione proposta dall’attore opponente e dunque ordina al revoca del decreto ingiuntivo opposto sulla base della seguente motivazione.

Innanzitutto, il Tribunale di Torino precisa che, come sostenuto dalla parte attrice opponente, l’incarico conferito dal figlio al padre di seguire i lavori in qualità di direttore dei medesimi non può produrre i propri effetti nei confronti del condominio dal momento che, ai sensi dell’art. 1372 c.c., il contratto esplica la propria efficacia soltanto tra le parti, salvi i casi previsti dalla legge.

“Invero - afferma il giudice di primo grado - l’incarico conferito dall’Arch. F.D. al proprio padre Arch. F.E. di seguire i lavori come direzione lavori non può spiegare efficacia alcuna nei confronti del CONDOMINIO XXX , ostandovi il fondamentale c.d. “principio di relatività del contratto”, consacrato nell’art. 1372 c.c., ai sensi del quale il contratto “non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge””.

In secondo luogo, il giudice di primo grado, ricorda come secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, legittimazione attiva in senso stretto e titolarità del diritto non necessariamente coincidono, riscontrandosi la prima ogniqualvolta vi sia una coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è “affermato” titolare del diritto e tra colui contro il quale la domanda  è proposta e colui che nella domanda stessa è “affermato” soggetto passivo del diritto o, comunque, “violatore” di quel diritto.

Ne consegue che, a differenza della legitimatio ad causam (il cui eventuale difetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l’eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d’ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata (V., da ultimo, Cass. Civ., sez. II, 27 giugno 2011, n. 14177; Cass. Civ., sez. II, 10 maggio 2010, n. 11284; Cass. Civ., SS.UU., 24 dicembre 2009, n. 27346; Cass. Civ., sez. II, 3 giugno 2009, n. 12832; Cass. Civ., sez. III, 9 aprile 2009, n. 8699; Cass. Civ., sez. III, 15 settembre 2008, n. 23670; Cass. Civ., sez. I, 16 maggio 2007, n. 11321; Cass. Civ., sez. I, 28 febbraio 2007, n. 4776).

Applicando tale giurisprudenza al caso di specie, il Tribunale di Torino giunge a concludere che la parte convenuta, se da un lato è legittimata ad agire, essendovi coincidenza tra chi ha proposto la domanda nel procedimento monitorio e nel giudizio di opposizione, ossia la parte opposta, e colui che nella domanda stessa è “affermato” titolare del diritto di credito nei confronti della parte attrice, ossia la parte opposta), dall’altro lato la medesima non può considerarsi titolare della pretesa sostanziale dedotta in giudizio.

Nel nostro ordinamento il contratto produce i propri effetti soltanto tra le parti e non anche nei confronti dei terzi, salvo i casi previsti dalla legge (art. 1372 c.c.), trattandosi di un autoregolamento di interessi privati e, quindi, in definitiva, uno strumento attraverso il quale i soggetti dispongono della propria sfera personale e patrimoniale. 

La legittimazione ad agire o contraddire può essere definita come quella condizione dell’azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è “affermato” titolare del diritto (c.d. legitimatio ad causam attiva) e tra colui contro il quale la domanda  è proposta e colui che nella domanda stessa è “affermato” soggetto passivo del diritto o, comunque, “violatore” di quel diritto (c.d. legitimatio ad causam passiva).

La legittimazione ad agire costituisce, quindi, una condizione dell’azione diretta all’ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza.

Per approfondimenti:

(Altalex, 7 febbraio 2014. Nota di Elisa Cinini)

REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO

Sezione Terza Civile

sentenza 21 giugno 2013, n. 4573

Nella causa civile iscritta al n. 29394/11 R.G. ;

promossa da:   

CONDOMINIO XXX, in persona dell’Amministratore pro tempore Geom. CATTANEO Francesco, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco CAPELLO e Mauro GARBOLINO RIVA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino via S. Clemente n. 19, in forza di procura speciale a margine dell’atto di citazione in opposizione;

 -PARTE ATTRICE OPPONENTE-

contro: 

Arch. F. E., rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio CHIARETTA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rivoli (To) c.so Francia n. 101, in forza di procura speciale a margine del ricorso per ingiunzione;

-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-

avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;

CONCLUSIONI  DELLE PARTI COSTITUITE

Per la parte attrice-opponente (su foglio allegato a verbale di udienza in data 08.03.2013):

“ Voglia il Tribunale Ill.mo,

Contrariis rejectis

IN VIA PRELIMINARE

Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente;

IN VIA PRINCIPALE

Dichiarare nullo e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto, assolvendo in ogni caso la conchiudente da ogni avversa domanda, ed eventualmente compensando le somme richieste da parte ricorrente con gli ingenti danni patiti dai sigg.ri G. e B.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ammettersi le prove per interpello e testi sui capitoli, da 1 a 13, dedotti nella parte in “FATTO” dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo 24\10\2011, nonché la prova contraria sui capitoli eventualmente ex adverso dedotti ed ammessi, con riserva di indicare i testi.

Ammettersi CTU volta ad accertare l’inadempimento posto in essere dalla Direzione Lavori e determinare il valore dei danni riportati dal Condominio opponente e dai singoli condomini a causa dei lavori di rifacimento del tetto condominiale.

Col favore delle spese e degli onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge e compenso forfetario.”

Per la parte convenuta-opposta (a verbale di udienza in data 08.03.2013 ed in comparsa di costituzione e risposta):

“ Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis, giudicare:

In via preliminare

Rigettare l’eccezione avversaria di carenza di legittimazione attiva dell’Arch. E. F. e accertare e dichiarare invece la carenza di legittimazione attiva del Condominio in ordine ai presunti danni patiti dai sigg.ri G. e B.

Sempre in via preliminare

Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 7034/2011, non essendo l’opposizione fondata su prova scritta né di facile e pronta  soluzione.

In subordine si chiede che il Giudice voglia disporre il pagamento delle somme non contestate ex art. 186 bis quantificate in Euro 9.633,35 o nella diversa somma accertanda.

Nel merito

Respingere l’opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto confermando il decreto ingiuntivo opposto.

In ogni caso, accertare che  l’Arch. E.F. è creditore nei confronti del CONDOMINIO XXX, a fronte delle prestazioni rese in qualità di Direttore dei Lavori in relazione all’intervento di ristrutturazione del tetto condominiale e per l’effetto condannare il CONDOMINIO XXX, in persona del suo amministratore pro tempore, a versare in favore dell’Arch. E.F. l’importo di Euro 12.700,69 + IVA e contributi di legge, oltre interessi legali dal dovuto al saldo,  ovvero di quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia.

In ogni caso

Con vittoria di spese, diritti  e onorari, oltre rimborso forfettario 12,5% , oltre IVA e CPA.

Con beneficio della distrazione a vantaggio del difensore che dichiara di aver anticipato i costi.

In via istruttoria

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei prefiggendi termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., nonché articolare capitoli di prova e indicare testi.”

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Premessa.

1.1. Su ricorso depositato dall’Arch. F.E., il Tribunale di Torino, con decreto n. 7034/2011, datato 07.07.2011, depositato in data 07.07.2011,  ha ingiunto al CONDOMINIO XXX, in persona dell’Amministratore pro tempore Geom. C.F., di pagare al ricorrente la somma di Euro 12.700,69=, oltre IVA e Contributo Cassa Architetti, oltre interessi legali dal dovuto fino al saldo, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.

Il ricorrente ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo riferendo di vantare il predetto credito nei confronti del CONDOMINIO XXX, a titolo di corrispettivo per prestazioni che avrebbe reso in qualità di Direttore dei Lavori in relazione ad un intervento di ristrutturazione del tetto condominiale.

1.2. Con atto di citazione datato 24.10.2011 ritualmente notificato, il CONDOMINIO XXX, in persona dell’Amministratore pro tempore Geom. C.F., ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente e chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.3. Si è costituito in Cancelleria il convenuto-opposto Arch. F.E., depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.4. All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. la parte attrice-opponente ha chiesto la riunione della causa di quella iscritta al n. 1381/2012 R.G. proposta dai signori G. e C. nei confronti dell’arch. F.D., pendente presso la Sez. I ^ civile del Tribunale di Torino, mentre la parte convenuta-opposta ha insistito per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell’art. 648 c.p.c.; entrambe le parti hanno quindi chiesto la concessione dei termini perentori previsti dall’art. 183, 6° comma, c.p.c. ed il Giudice Istruttore si è riservato sulle predette istanze.

1.5. Con Ordinanza datata 21.02.2012 il Giudice Istruttore, sciogliendo la predetta riserva:

- ha rigettato la predetta istanza di riunione, non ravvisando alcuna connessione soggettiva e, a ben vedere, neppure connessione oggettiva, atteso che i danni lamentati dai signori GIOS Adriano e CASTALDINI Nadia attengono agli immobili di loro proprietà esclusiva;

- non ha concesso la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto delle eccezioni proposte dal CONDOMINIOXXX;

- ha concesso alle parti i seguenti termini perentori, ai sensi dell’art. 183, 6° comma, c.p.c.:

1)  un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

1.6. All’esito della successiva udienza in data 25.09.2012 il Giudice Istruttore si è riservato sulle deduzioni istruttorie proposte dalle parti  e, con Ordinanza in data 28.09.2012, sciogliendo la predetta riserva, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, demandando al Giudicante la valutazione delle deduzioni istruttorie proposte dalle parti unitamente al merito.

1.7. Infine, all’udienza in data 08.03.2013 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 190 c.p.c., così come previsto dall’art. 281-quinquies 1° comma c.p.c..

2. Sulle deduzioni istruttorie proposte dalle parti.

2.1. Nelle proprie conclusioni definitive, l’attore-opponente ha chiesto l’ammissione delle prove dedotte in atto di citazione.

L’istanza non può trovare accoglimento.

Invero, le prove per interrogatorio formale e testi dedotte dall’attore-opponente in atto di citazione risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo:

- il capo 1) su circostanza documentale;

- il capo 2) su circostanza documentale;

- il capo 3) su circostanza documentale;

- il capo 4) su circostanza valutativa ed anche irrilevante, tenuto conto della fondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dall’attore-opponente (secondo quanto si dirà infra);

- il capo 5) su circostanza valutativa ed anche irrilevante, tenuto conto della fondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dall’attore-opponente (secondo quanto si dirà infra);

- il capo 6) su circostanza valutativa ed anche irrilevante, tenuto conto della fondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dall’attore-opponente (secondo quanto si dirà infra);

- il capo 7) su circostanza documentale;

- il capo 8) su circostanza documentale;

- il capo 9) su circostanza in parte valutativa, in parte generica ed in parte negativa;

- il capo 10) su circostanza documentale ed in parte negativa;

- il capo 11) su circostanza documentale ed anche irrilevante;

- il capo 12) su circostanza documentale ed anche irrilevante;

- il capo 13) su circostanza in parte valutativa, in parte generica, in parte negativa ed anche irrilevante.

Inoltre, la CTU richiesta dall’attore-opponente in atto di citazione risulta irrilevante, tenuto conto della fondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dall’attore-opponente (secondo quanto si dirà infra).

2.2. All’udienza in data 08.03.2013, fissata per la precisazione delle conclusioni, il convenuto-opposto ha richiamato soltanto le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, nella quale, peraltro, non sono state proposte deduzioni istruttorie, ma soltanto prodotti documenti.

Nella comparsa di costituzione e risposta, infatti, in via istruttoria il convenuto-opposto si è semplicemente riservato di ulteriormente dedurre e produrre nei prefiggendi termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., nonché di articolare capitoli di prova e indicare testi.

Pertanto, le deduzioni istruttorie proposte dal convenuto-opposto nella successiva memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. depositata in data 19.06.2012, non essendo state richiamate dal predetto all’udienza in data 08.03.2013 fissata per la precisazione delle conclusioni, devono intendersi rinunciate.

3. Sull’eccezione proposta dall’attore-opponente in via preliminare di carenza di legittimazione attiva dell’Arch. F.E.

3.1. Come si è accennato, in via preliminare l’attore-opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell’Arch. F.E.

L’opposizione e la predetta eccezione risultano fondate e meritevoli di accoglimento, secondo le precisazioni che seguono.

3.2. Invero,  l’Arch. F.E. ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del CONDOMINIO XXX, riferendo di vantare nei confronti di quest’ultimo un credito di Euro 12.700,69= (oltre IVA e Contributo Cassa Architetti ed oltre interessi legali), a titolo di corrispettivo per prestazioni che avrebbe reso in qualità di Direttore dei Lavori in relazione ad un intervento di ristrutturazione del tetto condominiale.

3.3. Senonché, l’attore-opponente ha documentalmente provato quanto segue:

- in data 04.03.2008 si teneva l’assemblea del CONDOMINIO XXX, in occasione della quale si riteneva necessario eseguire lavori di manutenzione straordinaria del tetto e di smaltimento dell’amianto ivi contenuto, e venivano altresì esaminati alcuni preventivi (cfr. doc. 1 dell’attore-opponente);

- in data 21.03.2008, l’Arch. F.D., all’epoca amministratore del CONDOMINIO XXX, redigeva il capitolato speciale d’onere e di appalto per i lavori di straordinaria amministrazione del tetto (cfr. doc. 2 dell’attore-opponente);

- nell’assemblea in data 07.05.2008 il Condominio assegnava l’esecuzione dei lavori alla ditta YYY  srl sulla base di un preventivo di Euro 69.000,00 + IVA e, contestualmente, affidava la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza all’arch. F.D., il cui compenso veniva fissato nella misura dell’8% dei lavori + IVA e contributi (cfr. doc. 3 dell’attore-opponente);

- nel corso dell’assemblea in data 14.07.2009 l’Arch. F.D. rassegnava le proprie dimissioni da amministratore del CONDOMINIOXXX, restando peraltro Direttore dei Lavori (cfr. doc. 4 dell’attore-opponente).

Dunque, già sulla base della citata documentazione, emerge la prova che il Direttore dei lavori di ristrutturazione del tetto condominiale era l’Arch. F.D. e non l’Arch. F.E (attuale convenuto-opposto), al quale il CONDOMINIO XXX non aveva conferito alcun incarico di eseguire le prestazioni di cui è causa.

3.4. Inoltre, la nomina dell’Arch. F.D. quale Direttore dei lavori di ristrutturazione del tetto del CONDOMINIO XXX risulta confermata:

- dalla notifica preliminare inviata dal predetto in qualità di Direttore dei lavori all’ASL 1  (Dipartimento prevenzione e sicurezza degli ambienti), nel quale l’Arch. F.D. dichiarava di essere il “Responsabile dei lavori”, il “Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera” , il “Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera” (cfr. doc. 10 dell’attore-opponente);

- dal bilancio preventivo redatto dall’Arch. F.D. in data 08.05.2008 per le spese straordinarie relative al rifacimento del tetto, nel quale veniva anche preventivata a favore dello stesso Arch. F.D. la somma di Euro 6.756,48 (pari all’8% del costo complessivo dei lavori -Euro 69.000,00-), oltre a IVA e contributi, per la “progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e pratiche per detrazioni fiscali” (cfr. doc. 11 dell’attore-opponente);

- dai documenti provenienti dall’impresa appaltatrice YYY S.r.l. indirizzati direttamente all’Arch. F.D.(cfr. doc. 12 e 13 dell’attore-opponente);

- dal verbale dell’assemblea straordinaria del CONDOMINIO XXX in data 11.09.2009, la quale dava mandato all’amministratore geom. C. di verificare la nomina a Direttore Lavori dell’Arch. F.D. come da verbale dell’assemblea ordinaria del 07.05.2008, “non riconoscendo l’operato dell’Arch. F.E. che si è inserito senza alcuna autorizzazione o nomina del Condominio” (cfr. doc. 14 dell’attore-opponente).

3.5. Il convenuto-opposto ha ammesso che nel corso in data 07.05.2008 l’assemblea del CONDOMINIO XXXnominava Direttore dei Lavori l’Arch. F.D., riferendo peraltro che, prima dell’inizio effettivo dei lavori quest’ultimo avrebbe incaricato il proprio padre Arch. F.E. di seguire i lavori come direzione lavori, avendo egli, tra l’altro, già provveduto insieme a lui nella redazione del progetto e del capitolato; secondo il convenuto-opposto, quindi, la reale direzione dei lavori sarebbe stata svolta dall’Arch. F.E.

Senonché, si deve osservare che la stessa predetta prospettazione  offerta dall’Arch. F.E. conferma che quest’ultimo non è il titolare della pretesa sostanziale dedotta in giudizio dal convenuto-opposto.

Invero, l’incarico conferito dall’Arch. F.D. al proprio padre Arch. F.E. di seguire i lavori come direzione lavori non può spiegare efficacia alcuna nei confronti del CONDOMINIO XXX,  ostandovi il fondamentale c.d. “principio di relatività del contratto”, consacrato nell’art. 1372 c.c., ai sensi del quale il contratto “non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”.

Detta regola deriva dal tradizionale assunto della intangibilità della sfera giuridica individuale, che non può esser modificata da atti negoziali altrui, siano essi vantaggiosi o svantaggiosi.

Nell’attuale Ordinamento il fondamento del principio va piuttosto ricercato nella funzione dell’autonomia contrattuale. Invero, poiché il contratto è un autoregolamento di interessi privati e, quindi, in definitiva, uno strumento attraverso il quale i soggetti dispongono della propria  sfera personale e patrimoniale, si spiega come il contratto debba esplicare la sua efficacia rispetto alle parti e non anche rispetto ai terzi (soltanto in via eccezionale la legge riconosce l’efficacia del contratto anche rispetto ai terzi, con esclusivo riguardo agli effetti favorevoli e salva la facoltà di rifiuto del destinatario, come nel contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c. e nella promessa gratuita).

Correttamente, quindi, l’assemblea straordinaria del CONDOMINIO XXX in data 11.09.2009 non riconosceva l’operato dell’Arch. F.E. essendosi “inserito senza alcuna autorizzazione o nomina del Condominio” (cfr. doc. 14 dell’attore-opponente).

3.6. A questo punto si deve soltanto precisare che l’Arch. F.E. non è in realtà privo di “legittimazione attiva” in senso stretto, ma, più esattamente, non è il titolare della pretesa sostanziale dedotta in giudizio dal convenuto-opposto.

In proposito, si deve inquadrare con precisione la figura della “legittimazione ad agire” o  “contraddire”.

Il nostro ordinamento giuridico, nel riconoscere i diritti dei singoli, annovera tra i suoi orientamenti la disponibilità della loro tutela (cfr. l’art. 24 Cost., secondo cui “tutti” possono agire in giudizio per la tutela dei “propri” diritti ed interessi legittimi), per cui impone coerentemente la regola secondo cui si possono far valere soltanto quei diritti che si “affermano” come diritti propri e la cui titolarità passiva si “afferma” in capo a colui contro il quale si propone la domanda.

Tale regola è espressa, in termini rovesciati, dall’art. 81 c.p.c., in forza del quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”.

La legittimazione ad agire o contraddire, allora, può essere definita come quella condizione dell’azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è “affermato” titolare del diritto (c.d. legitimatio ad causam attiva) e tra colui contro il quale  la domanda  è proposta e colui che nella domanda stessa è “affermato” soggetto passivo del diritto o, comunque, “violatore” di quel diritto (c.d. legitimatio ad causam passiva).

Occorre però sottolineare che la giurisprudenza della Cassazione ha iniziato a recepire la suddetta nozione di legittimazione ad agire o contraddire soltanto di recente, giacché in precedenza la stessa veniva ricondotta alla “titolarità effettiva”  del diritto sostanziale.

A partire dagli anni ‘70, invece, la Suprema Corte ha iniziato ad accogliere la nozione di legittimazione ad agire o contraddire in chiave di “titolarità affermata” del diritto sostanziale, precisando che la questione che investe la “titolarità effettiva” è, in realtà, una “questione di merito” .

In altri termini, la Cassazione suole ormai ritenere che la legittimazione ad agire o contraddire è una “condizione dell’azione”, intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice una decisione nel merito, vale a dire come identità tra colui che esperisce o contrasta l’azione e colui al quale la legge riconosce il potere di proporla o contrastarla, sicché tutte le questioni sull’effettiva titolarità del diritto riguardano il “merito”.

Così, la Cassazione ha affermato che chi sostiene la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio e, conseguentemente, il difetto della titolarità dell’attore o propria rispetto ai diritti e agli obblighi che a quel rapporto si ricollegano, solleva in realtà una “questione di merito” sulla effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto controverso (e, dunque, sull’identificabilità o meno dell’attore o del convenuto nel soggetto, rispettivamente, avente diritto alla prestazione richiesta dall’attore o tenuto alla stessa) e chiede che questa si risolva con una pronuncia di “rigetto” della domanda proposta dall’attore: ossia, non solleva un problema di legittimazione, attinente alla regolare costituzione del processo.

Da ciò consegue poi che, a differenza del difetto di “legitimatio ad causam”, attinente alla verifica della regolarità processuale del contraddittorio e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, il difetto dell’effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, attinendo al merito della controversia, deve essere provato da chi lo eccepisce, deve formare oggetto di specifica censura in sede di impugnazione e non può essere eccepito per la prima volta in Cassazione .

In altre parole ancora, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell’azione diretta all’ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza. Ne consegue che, a differenza della legitimatio ad causam (il cui eventuale difetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l’eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d’ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata.

In proposito, possono richiamarsi le seguenti pronunce della Cassazione: Cass. Civ., sez. II, 27 giugno 2011, n. 14177; Cass. Civ., sez. II, 10 maggio 2010, n. 11284; Cass. Civ., SS.UU., 24 dicembre 2009, n. 27346; Cass. Civ., sez. II, 3 giugno 2009, n. 12832; Cass. Civ., sez. III, 09 aprile 2009, n. 8699; Cass. Civ., sez. III, 15 settembre 2008, n. 23670; Cass. Civ., sez. I, 16 maggio 2007, n. 11321; Cass. Civ., sez. I, 28 febbraio 2007, n. 4776; Cass. Civ., sez. I, 29 settembre 2006, n. 21192;  Cass. Civ., sez. III, 14 giugno 2006, n. 13756;  Cass. Civ., sez. III, 06 marzo 2006, n. 4796;  Cass. Civ., 5 maggio 2000 n. 5695;  Cass. Civ., 29 aprile 1998 n. 4364;  Cass. Civ., 24 luglio 1997 n. 6916;  Cass. Civ., SS.UU., 23 agosto 1990 n. 8573; Cass. Civ.,13 aprile 1989 n. 1751; Cass. Civ.,17 dicembre 1986 n. 7634; Cass. Civ., 28 ottobre 1970 n. 2206.      

Ora, applicando le suesposte nozioni al caso di specie, deve ritenersi che l’Arch. F.E., da un lato, non è privo di “legittimazione attiva” in senso stretto (sussistendo coincidenza tra chi ha proposto la domanda nel procedimento monitorio e nel presente giudizio di opposizione -ossia l’Arch. F.E.- e colui che nella domanda stessa è “affermato” titolare del diritto di credito nei confronti del CONDOMINIO XXX-ossia, ancora una volta, l’Arch. F.E.-), ma, dall’altro lato, non è peraltro il titolare della pretesa sostanziale dedotta nel procedimento monitorio e nel presente giudizio di opposizione.

3.7. In conclusione, in accoglimento dell’opposizione proposta dall’attore-opponente:

- il decreto ingiuntivo opposto dev’essere revocato;

- le domande proposte dal convenuto-opposto devono essere rigettate nel merito.

3.8. Restano conseguentemente assorbite le ulteriori questioni trattate dalle parti.

4. Sulle spese processuali .

In virtù della soccombenza del convenuto-opposto, quest’ultimo dev’essere dichiarato tenuto e condannata a rimborsare le spese processuali in favore della controparte, così come liquidate in dispositivo, in conformità dell’art. 9 D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012 e del Regolamento adottato con il D.M. 20.07.2012 n. 140 (pubblicato sulla G.U. n. 195 del 22.08.2012).

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile,  in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 29394/11 R.G. promossa dal CONDOMINIOXXX, in persona dell’Amministratore pro tempore Geom. C.F. (attore-opponente) contro l’Arch. F.E. (convenuto-opposto), nel contraddittorio delle parti:

1) Accoglie l’opposizione proposta dall’attore-opponente avverso il decreto ingiuntivo per le ragioni indicate in motivazione e, per l’effetto:

2) Revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 7034/2011, datato 07.07.2011, depositato in data 07.07.2011.

3) Rigetta le domande proposte dal convenuto-opposto Arch. F.E. nei confronti del CONDOMINIO XXX.

4) Dichiara tenuto e condanna il convenuto-opposto Arch. F.E., ai sensi dell’art. 91 c.p.c., a rimborsare all’attore-opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 3.855,00= per compensi, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre alle spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.

Così deciso in Torino in data 21 Giugno 2013.

IL GIUDICE

   Dott. Edoardo DI CAPUA

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