Titolo esecutivo efficace nei confronti dell'avente causa a titolo particolare

Tribunale, Reggio Emilia, ordinanza 10/02/2014

Titolo esecutivo efficace nei confronti dell'avente causa a titolo particolareLa fattispecie che si propone alla nostra attenzione è ormai “tipica”: in un procedimento di pignoramento presso terzi il tribunale ha assegnato al creditore A il quinto dello stipendio di cui B è creditore nei confronti dell'impresa/datore di lavoro C, terzo pignorato. Senonché C affitta successivamente l'azienda (ovvero il ramo di azienda) all'impresa D. E quando D (l'affittuario) si vede notificare direttamente dal creditore A (che ne ha notificato copia anche al terzo pignorato-affittante) il precetto per ottenere il pagamento delle somme dovute sulla base del provvedimento di assegnazione, propone opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c., chiedendo altresì la sospensione del titolo esecutivo. Il Giudice dell'opposizione rigetta l'istanza di sospensione e contro tale decisione D propone reclamo al Collegio.

Da qui prende le mosse l'ordinanza 10 febbraio 2014 del Tribunale di Reggio Emilia.

Partiamo dai ragionamenti espressi nelle motivazioni del provvedimento. Il Collegio osserva che ai sensi dell'art. 2112, commi 1, 2 e 4 c.c. (ma vogliamo in particolare segnalare il comma 2 per il quale “il cedente e il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”), l'affittuario “diviene coobbligato solidale con l'affittante per l'adempimento degli obblighi retributivi, indipendentemente da ogni questione in ordine alla conoscenza di tali obblighi” e che, in base all'art. 2909 c.c., “l'accertamento giurisdizionale fa stato anche nei confronti degli aventi causa a titolo particolare”.

Ciò premesso l'affittuario D è tenuto tanto agli obblighi retributivi verso il debitore B quanto al rispetto della pronuncia resa nei confronti del proprio dante causa C/terzo pignorato, posto che ragionevolmente il creditore non può essere costretto a munirsi di un nuovo titolo esecutivo ogni qualvolta il debitore ceda il debito, perché in tal modo verrebbero vanificate le esigenze di tutela dei diritti dei creditori. Ed è proprio per la necessità di affrontare specificamente la questione dell'efficacia del titolo esecutivo che il giudicante a questo punto fa i conti con l'art. 477 c.p.c. (efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi), che è dettato per il vero in materia di successione universale ma esprimerebbe un principio generale, applicabile anche in fatto di successioni a titolo particolare (come nella fattispecie).

Notiamo al proposito che l'opinione è condivisa in dottrina (vedasi in particolare F. Luiso, Diritto processale civile. Il processo esecutivo) anche se non unanimemente (per tutti valga P. Castoro ne Il processo di esecuzione, per il quale - fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 111 c.p.c. ult. co. circa l'efficacia della sentenza pronunciata contro l'alienante o il successore universale anche contro il successore a titolo particolare - ogni altro rapporto di successione a titolo particolare è governato dal principio dell'“intrasmissibilità della posizione di debitore”) e in giurisprudenza (Cass. civ. n. 73/2003, richiamata nella pronuncia, ma anche Cass. civ. n. 2748/1998 per cui, tra gli effetti della sentenza che per l'art. 111 c.p.c. ult. co. si estendono al successore a titolo particolare, devono ricomprendersi anche quelli del titolo esecutivo).

L'efficacia del titolo ottenuto da A nei confronti del terzo pignorato/affittante C si estende così anche all'affittuario/successore a titolo particolare D e pertanto la opposizione di quest'ultimo ex art. 615 c.p.c. non può essere accolta.

Quanto all'ulteriore censura dell'opponente D circa la mancata notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 479 c.p.c., comma 2, reputa il Collegio trattarsi di questione che avrebbe dovuto essere proposta (non con opposizione all'esecuzione ma) mediante opposizione agli atti esecutivi (cioè ex art. 617 c.p.c. come, aggiungiamo, ci conferma anche Cass. civ. n. 8112/2006), nella quale tuttavia non è prevista la sospensione del titolo esecutivo (o meglio della sua efficacia, come richiesto nel reclamo de quo).

Per approfondimenti:

(Altalex, 27 febbraio 2014. Nota di Paolo Marini)

Tribunale di Reggio Emilia

Ordinanza 10 febbraio 2014

REPUBBLICA ITALIANA

il Tribunale di Reggio Emilia

in composizione collegiale

composto dai Magistrati Sigg.

Dott.ssa Rosaria Savastano, Presidente

Dott.ssa Luisa Poppi, Giudice

Dott. Gianluigi Morlini, Giudice rel. est.

a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 6/2/2014, nella causa iscritta al n. 9293/2013 R.G.

promossa da

CMR Edile s.p.a. (avv. Gian Carlo Sutich)

contro

Magnete Securitisation s.r.l., già Non Performing Loans s.p.a. (avv. Marco Pesenti, Elda Maria Simeone, Giordana Ovi)

* * * * *

- rilevato che, è pacifico tra le parti, ed è comunque provato per tabulas, che:

• in sede di pignoramento presso terzi, il Tribunale ha assegnato al creditore Non Performing Loans s.p.a., ora Magnete Securitisation s.r.l., il quinto dello stipendio che il terzo Cooperativa Muratori Reggiolo s.c, debitor debitoris, doveva al debitore principale Roberto Ricchi, dipendente della Cooperativa, a titolo di stipendio e di TFR;

• Cooperativa Muratori Reggiolo s.c. ha successivamente affittato il ramo d’azienda a CMR Edile s.p.a.;

• il creditore Non Performing ha notificato atto di precetto sia a Cooperativa Muratori Reggiolo, sia a CMR Edile, per ottenere il pagamento delle somme dovute sulla base del provvedimento di assegnazione che aveva definito il procedimento di pignoramento presso terzi;

• avverso il precetto ha proposito opposizione CMR Edile, chiedendo la sospensione del titolo esecutivo ex art. 615 c.p.c.;

• il Giudice dell’opposizione a precetto ha rigettato l’istanza di sospensione, e tale decisione è gravata da CMR Edile con il presente reclamo al Collegio;

- ritenuto che, con riferimento al merito della questione, l’attuale reclamante argomenta che l’affittuario non può ritenersi obbligato a rispondere dei debiti dell’affittante, tanto più che di tali debiti nemmeno aveva contezza al momento della stipula del contratto di affitto e che neppure è stata effettuata la notifica del titolo esecutivo ex art. 479 comma 2 c.p.c.

Per tali motivi, chiede la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.

Resiste parte reclamata;

- considerato che, tanto premesso, la domanda del reclamante non è accoglibile.

Va infatti in proposito osservato che, ai sensi dell’art. 2112 commi 1, 2 e 4 c.c., in caso di affitto d’azienda, l’affittuario (id est CMR Edile) diviene coobbligato solidale con l’affittante per l’adempimento degli obblighi retributivi, indipendentemente da ogni questione in ordine alla conoscenza di tali obblighi; e che, ai sensi dell’art. 2909 c.c., l’accertamento giurisdizionale fa stato anche nei confronti degli aventi causa a titolo particolare.

Ciò posto, deve ritenersi che l’affittuario CMR Edile sia tenuto tanto agli obblighi retributivi verso il Ricchi, quanto al rispetto della pronuncia giurisdizionale conclusiva del procedimento di pignoramento presso terzi resa nei confronti del suo dante causa, senza che sia necessario per il creditore munirsi di un nuovo titolo esecutivo nei confronti della stessa CMR Edile.

Infatti, così come opinato nell’ordinanza qui reclamata, sarebbe irrazionale costringere il creditore a munirsi di un nuovo titolo esecutivo ogni qual volta il debitore ceda il debito, a pena di sostanziale svuotamento del significato di titolo esecutivo stesso e della vanificazione delle esigenze di tutela delle ragioni creditorie.

Deve infatti in proposito osservarsi che un’operazione quale l’affitto d’azienda, quantomeno in linea teorica, ben può diminuire la capacità patrimoniale dell’affittante a favore di quella dell’affittuario; e che pertanto, il creditore dell’affittante, pur se munito di titolo esecutivo, ben potrebbe avere pregiudizio dalla stipula del contratto, laddove il titolo esecutivo stesso non valesse anche contro l’affittuario.

D’altronde, se è vero che il principio per il quale il successore del debitore è tenuto all’osservanza del titolo esecutivo formatosi nei confronti del suo dante causa, è espressamente sancito dall’articolo 477 c.p.c. in materia di successione universale; è altrettanto vero che, come già evidenziato nell’ordinanza qui gravata, la disposizione in parola esprime un principio generale, di talché “anche se nella norma si fa riferimento alla successione a titolo universale, si può ritenere che in essa può essere ricompresa anche la successione a titolo particolare, a condizione che si tratti di successione nel medesimo obbligo o in un obbligo dipendente da quello che esisteva verso il dante causa” (così, testualmente, Cass. n. 73/23003, richiamata anche dalla difesa di parte reclamata).

Così è, ad avviso del Collegio, nel caso che qui occupa, posto che l’affittuario CMR Edile è subentrato nell’obbligo retributivo verso il dipendente Ricchi, e cioè nel medesimo obbligo del suo dante causa a titolo particolare, id est l’originario debitore Cooperativa Muratori Reggiolo.

Consegue, in conclusione sul punto, che il titolo esecutivo ottenuto da Non Performing nei confronti di Cooperativa Muratori Reggiolo, è utilizzabile anche nei confronti di CMR Edile, successore a titolo particolare nel rapporto debitorio;

- osservato che, quanto poi al fatto che occorra o meno, da parte del creditore, notificare a CMR Edile s.p.a., non solo il precetto, ma anche il titolo, ai sensi dell’art. 479 comma 2 c.p.c., trattasi all’evidenza di questione che attiene alla materia dell’opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c., non già alla materia dell’opposizione all’esecuzione.

Pertanto, atteso che in materia di opposizione agli atti non è prevista la sospensione del titolo esecutivo, ciò che è invece oggetto del presente reclamo, il rilievo, anche laddove fosse ritenuto fondato, non è idoneo a supportare la domanda di accoglimento del reclamo;

- evidenziato che, in ragione di tali motivi, il reclamo va rigettato.

La complessità e la novità della questione, sulla quale non si rinvengono precedenti editi, integra i motivi di cui all’art. 92 comma 2 c.p.c. per procedere all’integrale compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

visto l’art. 669 terdecies c.p.c.,

- rigetta il reclamo;

- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 10/2/2014.

Reggio Emilia, 10/2/2014

Il Presidente

Dott.ssa Rosaria Savastano

Il Giudice estensore

Dott. Gianluigi Morlini

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