Titolo esecutivo efficace nei confronti dell'avente causa a titolo particolare
La fattispecie che si propone alla nostra attenzione è ormai “tipica”: in un procedimento di pignoramento presso terzi il tribunale ha assegnato al creditore A il quinto dello stipendio di cui B è creditore nei confronti dell'impresa/datore di lavoro C, terzo pignorato. Senonché C affitta successivamente l'azienda (ovvero il ramo di azienda) all'impresa D. E quando D (l'affittuario) si vede notificare direttamente dal creditore A (che ne ha notificato copia anche al terzo pignorato-affittante) il precetto per ottenere il pagamento delle somme dovute sulla base del provvedimento di assegnazione, propone opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c., chiedendo altresì la sospensione del titolo esecutivo. Il Giudice dell'opposizione rigetta l'istanza di sospensione e contro tale decisione D propone reclamo al Collegio.
Da qui prende le mosse l'ordinanza 10 febbraio 2014 del Tribunale di Reggio Emilia.
Partiamo dai ragionamenti espressi nelle motivazioni del provvedimento. Il Collegio osserva che ai sensi dell'art. 2112, commi 1, 2 e 4 c.c. (ma vogliamo in particolare segnalare il comma 2 per il quale “il cedente e il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”), l'affittuario “diviene coobbligato solidale con l'affittante per l'adempimento degli obblighi retributivi, indipendentemente da ogni questione in ordine alla conoscenza di tali obblighi” e che, in base all'art. 2909 c.c., “l'accertamento giurisdizionale fa stato anche nei confronti degli aventi causa a titolo particolare”.
Ciò premesso l'affittuario D è tenuto tanto agli obblighi retributivi verso il debitore B quanto al rispetto della pronuncia resa nei confronti del proprio dante causa C/terzo pignorato, posto che ragionevolmente il creditore non può essere costretto a munirsi di un nuovo titolo esecutivo ogni qualvolta il debitore ceda il debito, perché in tal modo verrebbero vanificate le esigenze di tutela dei diritti dei creditori. Ed è proprio per la necessità di affrontare specificamente la questione dell'efficacia del titolo esecutivo che il giudicante a questo punto fa i conti con l'art. 477 c.p.c. (efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi), che è dettato per il vero in materia di successione universale ma esprimerebbe un principio generale, applicabile anche in fatto di successioni a titolo particolare (come nella fattispecie).
Notiamo al proposito che l'opinione è condivisa in dottrina (vedasi in particolare F. Luiso, Diritto processale civile. Il processo esecutivo) anche se non unanimemente (per tutti valga P. Castoro ne Il processo di esecuzione, per il quale - fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 111 c.p.c. ult. co. circa l'efficacia della sentenza pronunciata contro l'alienante o il successore universale anche contro il successore a titolo particolare - ogni altro rapporto di successione a titolo particolare è governato dal principio dell'“intrasmissibilità della posizione di debitore”) e in giurisprudenza (Cass. civ. n. 73/2003, richiamata nella pronuncia, ma anche Cass. civ. n. 2748/1998 per cui, tra gli effetti della sentenza che per l'art. 111 c.p.c. ult. co. si estendono al successore a titolo particolare, devono ricomprendersi anche quelli del titolo esecutivo).
L'efficacia del titolo ottenuto da A nei confronti del terzo pignorato/affittante C si estende così anche all'affittuario/successore a titolo particolare D e pertanto la opposizione di quest'ultimo ex art. 615 c.p.c. non può essere accolta.
Quanto all'ulteriore censura dell'opponente D circa la mancata notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 479 c.p.c., comma 2, reputa il Collegio trattarsi di questione che avrebbe dovuto essere proposta (non con opposizione all'esecuzione ma) mediante opposizione agli atti esecutivi (cioè ex art. 617 c.p.c. come, aggiungiamo, ci conferma anche Cass. civ. n. 8112/2006), nella quale tuttavia non è prevista la sospensione del titolo esecutivo (o meglio della sua efficacia, come richiesto nel reclamo de quo).
Per approfondimenti:
- Checklist - L'espropriazione mobiliare presso il debitore, Paolo Marini, Altalex Editore, 2013;
- Checklist - La nuova espropriazione presso terzi, Paolo Marini, Altalex Editore, 2013;
- Corso avanzato sull'esecuzione forzata, Altalex Formazione;
- Manuale dell'esecuzione forzata, Soldi Anna Maria, Cedam, 2013.
(Altalex, 27 febbraio 2014. Nota di Paolo Marini)