Amministrativo

Legislazione scolastica: ruolo e funzioni dei docenti e del personale direttivo

Articolo, 22/04/2014

Legislazione scolastica: ruolo e funzioni dei docenti e del personale direttivoNel nostro paese la Scuola è considerata come un’istituzione, tanto da essere prevista e tutelata anche dalla nostra Costituzione[1]. In tale ottica non può considerarsi fondamentale il ruolo del docente, che è quello di trasmissione della cultura, contributo all’elaborazione di essa e di formazione umana e critica della personalità dei giovani[2].

Con altri scopi, tale funzione viene meglio descritta dal CCNL 2006/2009, che all’art. 26 specifica che il docente sviluppa il profilo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base degli obiettivi stabiliti dall’ordinamento scolastico.

Nel seguito del CCNL (art. 27 e ss) tale funzione viene esplicata attraverso il profilo professionale dei docenti, con la suddivisione delle attività, professionale in diverse competenze e funzioni, da cui discendono i risvolti di compiti e di carriera del singolo docente-professionista.

Le competenze professionali dei docenti sono disciplinari (diverse per classi di insegnamento), didattiche, psico-pedagogiche, organizzative, di valutazione. Dalle competenze discendono le mansioni individuali dei docenti, che sono suddivise in attività di insegnamento[3], attività funzionali all’insegnamento[4] e attività aggiuntive[5].

Mentre per “attività di insegnamento” si intende l’attività didattica vera e propria, per attività funzionali si intendono, a puro titolo di esempio: la preparazione delle lezioni, la correzione dei compiti e i rapporti con le famiglie. Anche attività collegiali come i Consigli di Classe, di Istituto, il Collegio docenti, gli scrutini e gli esami rientrano tra le attività che il CCNL considera funzionali all’insegnamento.

Le “attività aggiuntive” alla funzione docente sono invece eterogenee, ed alcune solo eventuali. Rientrano in questa categoria, ad esempio, il supporto organizzativo al dirigente scolastico, le attività nell’ambito di progetti di istituto, progettazione e partecipazione ad interventi formativi (sia nel ruolo di docente che in quello di discente), partecipazione ad attività in convenzione con privati, aziende o enti locali.

Dalla distinzione tra attività didattiche, attività funzionali e attività diverse discendono differenze nel trattamento economico delle singole prestazioni, come disciplinato in dettaglio dal CCNL 2006/2009.

Chiarito il ruolo del docente, un'altra figura fondamentale nella scuola è quella del dirigente scolastico[6]. Tale figura ha diverse denominazioni a seconda dell’istituto in cui opera (Direttore, Preside, Rettore), ma si tratta sostanzialmente di un dirigente del Ministero dell’Istruzione.

Il dirigente scolastico ha il compito di gestione unitaria dell’intero istituto scolastico (gestione logistica e amministrativa), e la rappresentanza legale dello stesso nei rapporti con i terzi.

Altri compiti del dirigente scolastico, tutti discendenti dalla gestione dell’Istituto, sono:

  • presidenza del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Classe, del Comitato di valutazione del servizio e della Giunta esecutiva del consiglio di Istituto;
  • esegue le delibere di questi collegi;
  • mantiene i rapporti con l’autorità scolastica centrale e periferica (Ministero e Provveditorato);
  • formazione delle classi, del ruolo docenti, del calendario di lezioni (insieme al Collegio dei Docenti);
  • gestione delle risorse umane e attività sindacali;
  • provvedimenti disciplinari;
  • gestione delle risorse finanziarie dell’istituto.

Anche il personale dirigenziale è soggetto (come i docenti) agli obblighi di formazione continua, e in più (a differenza dei docenti) è soggetto ad un sistema di valutazione della sua professionalità, secondo i criteri introdotti per tutti i dirigenti di Pubblica Amministrazione dalla Legge 15/2009.

Infatti il personale ATA e la dirigenza (quindi non il personale docente) è soggetto ad una valutazione periodica di performance, cioè di efficienza e produttività, cui è ricollegato un sistema di meriti e premi.

Il sistema si fonda sull’individuazione del ciclo di gestione, che comprende l’individuazione degli obiettivi da raggiungere, delle risorse da utilizzare (umane, finanziarie e logistiche), e della successiva verifica di efficacia (rapporto obiettivi fissati/obiettivi raggiunti) ed efficienza (rapporto tra obiettivi raggiunti/risorse utilizzate). Mentre nelle altre PPAA la verifica è demandata ad un organismo esterno appositamente creato, nella scuola è il dirigente a verificare la performance di tutto il personale (anche della propria).

Quanto al reclutamento, si accede alla dirigenza per concorso, cui possono accedere i docenti laureati che siano di ruolo da almeno 5 anni.

Al di sopra dei dirigenti scolastici vi sono gli Ispettori Scolastici, formalmente Dirigenti di 2° fascia del Ministero dell’Istruzione, disciplinati anche essi dal TU Istruzione, oltre che dalle norme sui dirigenti di Pubblica Amministrazione in genere.

Compiti degli Ispettori sono:

  • elaborazione di progetti per attuare gli obiettivi indicati dal Ministero;
  • consulenza sui programmi didattici ministeriali;
  • promozione e organizzazione di attività di aggiornamento del personale docente e direttivo;
  • verifiche e ispezioni su singoli Istituti, disposte dal Ministero.

Quanto al reclutamento, si diventa ispettori per concorso, cui possono accedere docenti e dirigenti dopo almeno nove anni di servizio effettivo nel ruolo. Tuttavia negli anni precedenti si è preferito nominare degli Ispettori scolastici a tempo e per singoli incarichi, reclutandoli tra i dirigenti scolastici.

Dal punto di vista del docente quale dipendente della Pubblica Amministrazione (e quindi il dovente come professionista), la legge e il CCNL contemplano in dettaglio svariati diritti del lavoratore, tra cui il principale è la retribuzione, che per il docente è divisa in stipendio tabellare base (la cui entità dipende sostanzialmente dall’anzianità professionale), una parte accessoria chiamata RPD o Retribuzione Professionale Docente (per le attività didattiche e funzionali, già richiamate) e altre indennità.

Altri diritti del docente-lavoratore previsti dal CCNL sono le ferie[7]: 32 giorni totali, durante i quali si percepisce la normale retribuzione, escluse le indennità per il lavoro aggiuntivo. Queste vanno godute durante la sospensione estiva delle lezioni, mentre durante l’anno scolastico il docente ha diritto a 6 giorni di ferie pagate, oltre ad ulteriori 6 giorni di ferie per motivi personali o familiari debitamente documentati.

Tutto ciò ai docenti assunti a tempo indeterminato, mentre i docenti a tempo hanno gli stessi diritti, ma in misura ridotta, proporzionalmente al servizio prestato.

I docenti hanno diritto anche alle assenze per malattia, durante le quali percepiscono lo stipendio tabellare base, ma non la RPD (Retribuzione Professionale Docente, che comprende tutte le attività “extra”, come le attività strumentali e aggiuntive, e le ore straordinarie).

Per le assenze superiori a dieci giorni e comunque dopo la seconda assenza la malattia deve essere giustificata da un certificato medico. Indipendentemente dalla durata, l’Istituto può disporre il controllo del medico fiscale per verificare la malattia.

Il docente ha anche diritto a permessi retribuiti[8] per:

  • partecipazioni a concorsi ed esami (8 giorni);
  • lutto per morte del coniuge, parenti entro il secondo grado, affini di primo grado e conviventi (tre giorni);
  • gravi motivi personali o familiari documentati o almeno autocertificati (tre giorni)
  • matrimonio (15 giorni);
  • assistenza a persone con handicap, parenti o affini entro il terzo grado, o conviventi (tre gg al mese).

Quest’ultimo punto è disciplinato più in dettaglio dalla, che prevede anche la possibilità, per il lavoratore con handicap, di un permesso di due ore ogni giorno.

Oltre a questi motivi specifici, il docente ha diritto a permessi brevi non retribuiti (2 ore consecutive) per esigenze personali, purché l’assenza possa essere coperta da un supplente. Tali assenze non possono superare, nell’intero anno scolastico, la durata di una settimana lavorativa, e la singola assenza deve essere recuperata nei due mesi successivi, anche come supplenza o attività didattica di supporto, e le ore eventualmente non recuperate non sono retribuite.

La L. 53/2000 e il D.Lgs. 151/2001 prevedono anche il congedo parentale (la cd.”maternità”), per cui la lavoratrice madre ha il diritto/dovere (in effetti si tratta di un obbligo) di astenersi dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai tre mesi successivi, durante i quali percepisce la retribuzione base.

Durante i primi otto anni di vita del bambino, il lavoratore/lavoratrice (con modalità diverse per il padre o la madre) può astenersi per dieci mesi (6 mesi continuativi).

In caso di malattia comprovata del figlio inferiore a otto anni, il lavoratore/lavoratrice ha diritto ad astenersi per 5 giorni all’anno.

Tutti questi diritti dei lavoratori non esisterebbero nemmeno senza un’attività sindacale dei lavoratori, in funzione di autotutela, per questo l’attività sindacale, anche all’interno della Scuola, è espressamente prevista e tutelata.

I lavoratori della scuola (personale docente e non docente) hanno diritto a svolgere una propria attività sindacale durante l’orario di lavoro, tramite assemblee sindacali di 10 ore durante l’anno scolastico (2 ore ogni singola assemblea), con modalità concordate e comunicate ai dirigenti scolastici, senza alcuna decurtazione dello stipendio.

Sono previsti anche aspettative e permessi per chi ricopre incarichi sindacali elettivi.

Tra le attività sindacali consentite fondamentale è il diritto allo sciopero, disciplinato in dettaglio dalla L. 146/1990, in considerazione del fatto che la scuola costituisce un servizio pubblico essenziale.

Per tali motivi lo sciopero può essere esercitato al massimo per 40 ore lavorative (equivalenti ad otto giorni di anno scolastico), ma mai per più di due giorni consecutivi, intervallati da almeno 7 gg consecutivi e preventivamente comunicati al dirigente scolastico.

Lo sciopero non può in ogni caso comportare un differimento delle operazioni di scrutinio ed esami, che devono essere sempre garantiti.

Bibliografia:

  • Avon, La legislazione scolastica: un sistema per il servizio di istruzione. Contenuti, significati e prospettive tra riforme e sfide quotidiane, Ed. Franco Angeli, 2009;
  • Callà, Legislazione scolastica. Testo Unico delle disposizioni in materia d’istruzione e leggi collegate, Euroedizioni Torino, 2008;
  • D’Elia, Percorsi di storia e di legislazione scolastica, Stiloscuola, 2009;
  • Franceschini, Apprendere, insegnare e dirigere nella scuola riformata, Mondadori Education, 2009;
  • Giannarelli, Rembado, Trainito, Nuovo compendio della legislazione sull’istruzione. Ordinamenti e autonomie, Mondadori Education, 2009.

(Altalex, 22 aprile 2014. Articolo di Giovanni Chiricosta)

_______________

[1] Vedi articolo 34, Costituzione.

[2] Vedi articolo 395, D.Lgs. 297/1994 - TU Istruzione.

[3] Art. 28, CCNL 2006/2009.

[4] Art. 29, CCNL 2006/2009.

[5] Artt. 30-35, CCNL 2006/2009.

[6] Vedi articolo 396, TU Istruzione.

[7] Art. 13, CCNL 2006/2009.

[8] Art. 15, CCNL 2006/2009.

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