Circolazione veicolare: proprietario esonerato se prova la volontà contraria
Il proprietario di un motoveicolo, per non rispondere in via solidale alle infrazioni commesse dal conducente, deve dar prova che la circolazione del mezzo sia avvenuta contro la sua volontà, non semplicemente in assenza del suo consenso. L'art. 196 del C.d.S., sulla scorta del principio generale di cui all'art.6 della l. n. 689 del 1981, pone a carico del proprietario del veicolo l’obbligazione solidale al pagamento della sanzione pecuniaria elevata per l’illecito commesso, attraverso quel veicolo, dall’autore della violazione. Il citato articolo 196 C.d.S., nel contempo, concede al proprietario del veicolo, per esonerarsi da tale presunzione di responsabilità, di dar la prova che la circolazione del mezzo ha avuto luogo contro la propria volontà. Questa la motivazione svolta dalla VI Sezione Civile di Piazza Cavour, nel rigettare il ricorso proposto dalla proprietaria di un ciclomotore, che il figlio della stessa aveva prestato ad un amico.
I Carabinieri avevano fermato tale soggetto alla guida del ciclomotore intestato alla ricorrente, sprovvisto del certificato di idoneità tecnica, della copertura assicurativa nonché della targa identificativa del mezzo, contestando quindi la violazione degli artt. 116, comma 13 bis, 193, commi 1 e 2, e 97, commi 8 e 14, C.d.S. La ricorrente rispondeva di tali illeciti in qualità di obbligata in solido. Il giudice di pace rigettava il ricorso in opposizione depositato dalla donna, ritenendo insussistente la prova della circolazione del veicolo per contrarietà alla volontà della stessa. Questa proponeva quindi gravame, che il Tribunale riteneva infondato condividendo la motivazione stilata dal giudice di prime cure, con conferma della relativa sentenza.
La proprietaria del motoveicolo propone, quindi, ricorso per cassazione, asserendo la violazione dell’art. 196 C.d.S. e dell’art. 6 della L. n. 689/1981: i due giudici di merito avrebbero fatto derivare la mancata prova della volontà contraria alla circolazione del motorino, dalla circostanza, di fatto, dell’impiego dello stesso. Lamenta, inoltre, un vizio di motivazione, poiché il tribunale non avrebbe ritenuto provata la circostanza della circolazione del motorino contro la volontà della ricorrente, nonostante gli elementi offerti in giudizio. In primis la Corte riqualifica i due motivi articolati nel ricorso quali vizi di omessa o insufficiente motivazione. La Corte nell’affermare che l'iter logico seguito dal tribunale, esternato in motivazione, non è inficiato da vizi logici, richiama il proprio orientamento sul punto, riferibile all’art. 2054 c.c. ma estensibile anche agli illeciti disciplinati dal C.d.S.: "Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dal terzo comma dell'art. 2054 c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà" (prohibente domino), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (Cass. 15521/2006; Cass. 15478/2011)”. La Corte, inoltre, ritiene che i due giudici di merito hanno valutato la “mancata volontà contraria” alla circolazione del veicolo da alcune circostanze di fatto inidonee ad inibire la circolazione medesima, quale il prelievo del veicolo, da parte del figlio, in assenza di difficoltà.
Infine la Corte concorda coi giudici di merito sul diniego di valenza probatoria della circostanza che il ciclomotore si trovasse in un locale adiacente all'abitazione della donna, nonché del fatto che il trasgressore fosse a conoscenza dell'assenza di targa e di copertura assicurativa. Ambedue le circostanze non postulano la sussistenza di quella cautela che sarebbe stata necessaria per evitare la circolazione del motorino, “quali l'occultamento delle chiavi o tutte le altre misure idonee a dimostrare la precisa volontà di non consentire l'utilizzo del mezzo”.
(Altalex, 2 dicembre 2014. Nota di Laura Biarella)