Crisi d'impresa

Indice di allerta: esiste, funziona ma non viene usato

Articolo, 28/04/2016

articolo_2_200Sero venientibus ossa”, o, in vulgata italica, “Chi tardi arriva male alloggia”.

La tempestività dell’intervento in situazioni patologiche, riguardino esse la salute di una persona o il divampare di un incendio, è sempre determinante per aumentare le probabilità di raggiungere un risultato positivo; così anche per la gestione delle crisi di impresa. E da tempo la dottrina aziendale ha elaborato degli indici di allerta, basati sui bilanci, che però hanno efficacia dopo uno o due anni.

Per quanto riguarda la normativa italiana, soprattutto concorsuale, da molti anni si discute non sulla opportunità di tali indici, da tutti condivisa, bensì sulla loro configurazione. Eppure in Italia è dall’inizio degli anni 2000 che un indice di allerta delle crisi finanziarie aziendali esiste, funziona, ma … non viene usato !

Procediamo per ordine.  

Il primo indice di allerta introdotto nell’ordinamento giuridico italiano molto probabilmente fu quello previsto dal Codice di Commercio del 1882, art. 689 : “Nei primi sette giorni di ogni mese i notari e gli usceri devono trasmettere al presidente del tribunale di commercio nella cui giurisdizione risiedono o del tribunale civile che ne fa le veci … un elenco dei protesti fatto nel mese precedente. / L’elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il nome, il cognome e il domicilio delle persone alle quali fu fatto e del richiedente, la scadenza dell’obbligazione protestata, la somma dovuta e i motivi del rifiuto del pagamento./ Gli elenchi devono essere di mese in mese riuniti in fascicoli e conservati nella cancelleria, affinché ognuno possa prenderne notizia./…”.

La Legge fallimentare del 1942 velocizzò tale indice di allerta, riducendo l’intervallo della segnalazione dei protesti da 30 a 15 giorni [1]. L’efficacia pare sia stata limitata.

Il problema era ben presente nel 2004 alla Commissione Trevisanato [2] , il cui progetto di riforma della legge fallimentare (l’ennesimo !)  [3] , cominciava con :

Art.1 – Finalità degli istituti di allerta e prevenzione, delle procedure di composizione concordata della crisi e di liquidazione concorsuale –

Gli istituti di allerta e prevenzione sono diretti a far emergere con tempestività la crisi dell’impresa in funzione di ricercare le soluzioni più adatte per il suo superamento. …”.

Istituti mutuati dall’esperienza francese, normati dall’articolo 8 al 12 [4], un po’ farraginosi. Di quella proposta di legge non se ne fece nulla.

Nella proposta di disegno di legge di riforma organica della normativa fallimentare presentata dalla Commissione Rodorf  [5]  a novembre 2015, l’art. 4 prevede  Procedure di allerta e mediazione

1. Debbono essere introdotte procedure di allerta e mediazione, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate ad incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di negoziati assistiti tra debitore e creditori:

a) … ;

b)  ponendo a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, l’obbligo di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare direttamente il competente organismo di composizione della crisi;

c)  imponendo a creditori qualificati, come l’agenzia delle entrate, gli agenti della riscossione delle imposte e gli enti previdenziali, l’obbligo, soggetto a responsabilità dirigenziale, di segnalare immediatamente all’imprenditore, o agli organi di amministrazione e controllo della società, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante, coordinando detti obblighi con quelli di informazione e vigilanza spettanti alla Consob; … “.

Per cui

  • attivazione degli organi di controllo della società;
  • segnalazioni da parte principalmente di Equitalia e Inps.

Ma :

  • cosa fare per le imprese con struttura giuridica senza organi di controllo?
  • inoltre, i ritardi nei pagamenti fiscali e previdenziali sono un indice adeguato di difficoltà finanziaria, ma per rinviarli nel tempo (oltre alle rateizzazioni utilizzate sempre più copiose) si possono ritardare i pagamenti ai fornitori, realizzare artifici contabili, fare ricorso in maniera eccessiva al credito bancario; peggio ancora, ricorrere al “credito fai da te”: assegni postdatati, ricevute bancarie di dubbia veridicità del cui pagamento si chiede l’anticipazione in banca, fatture presentate in copia a più istituti di credito per l’anticipazione, finanziamenti pluriennali (anche garantiti da ipoteca) richiesti per scopi ben diversi da quelli dichiarati, ecc. Per cui, al momento che Equitalia o Inps evidenzino consistenti ritardi nel pagamento delle rate concordate, la situazione potrebbe essere ormai di insolvenza vera e propria.   

Ma in Italia, dall’inizio degli anni 2000, esiste un indice di allerta ampiamente testato ed efficiente nel 70 / 80 % dei casi. E’ il RATING che le banche attribuiscono a tutte le posizioni di credito presso di loro. Un numero, in una scala che può andare da 1 (eccellenti situazioni economica, finanziaria e reddituale dell’azienda cliente) a 10 (fallimento in corso). Quando arriva a 7 dovrebbe suonare il campanello d’allarme, accendersi la luce rossa, agitarsi la red flag. Ed il motivo, per cui il rating è particolarmente efficiente, sta nel fatto che è influenzato da

  • - struttura dei bilanci dell’azienda riportati nell’archivio elettronico della banca, relativi a più esercizi e riclassificati in maniera omogenea (ma questi dati sono, bene che vada, vecchi di quattro mesi) ;
  • - gli elementi negativi ricavabili da banche dati pubbliche, quali la Centrale dei Rischi, la CRIF, la Centrale di allarme interbancaria, il registro delle imprese presso la CCIAA, i registri immobiliari (con ritardi di segnalazione di circa due mesi);
  • - soprattutto, e questo forse è l’elemento più interessante, dal modo di operare quotidiano dell’azienda cliente presso la banca stessa, dati questi rilevati “spot”.   

Perché non viene utilizzato ? Perché è nella disponibilità di creditori (in genere tra i meglio informati), che, come tutti i soggetti coinvolti nel problema, cercano di nascondere il più a lungo possibile la polvere sotto il tappeto.

Il bancario, responsabile del rapporto creditizio, uno dei primi soggetti ad accorgersi delle difficoltà, risente di elementi psicologici che ne frenano l’iniziativa: dapprima pensa a momentanee difficoltà e si limita ad una telefonata al cliente con richiesta di regolarizzazione; poi sente disagio nell’evidenziare all’interno dell’azienda di appartenenza un suo precendente errore di valutazione nella concessione del fido; quindi il rapporto comincia ad entrare in un cono d’ombra perché ci sono gli obiettivi di budget da raggiungere. La banca stessa, inoltre, cerca di ritardare il più possibile accantonamenti in conto capitale (fin troppo cresciuti dal 2008 in poi).  Fino a che la posizione creditizia, incancrenitasi, viene riclassificata tra i rapporti deteriorati e la gestione affidata all’Ufficio legale; a quel momento “cala la saracinesca” e, in genere, le alternative sono due: piano di rientro rigido (senza operatività dei fidi) o lettera di messa in mora e tentativo di recupero coattivo del credito.

Per quanto riguarda il debitore, al manifestarsi della crisi pensa a difficoltà temporanee, ricorda a se stesso quando in passato ha superato difficoltà apparentemente analoghe, ricorre al credito “fai da te”, aspetta la “manna del cielo”; che non arriva; ed il debitore è l’unico a poter attivare le procedure concorsuali (eccetto che nel fallimento e nel concordato fallimentare).

Il commercialista che lo assiste nella gestione aziendale in genere si concentra su contabilità e rapporti con il fisco e, anche lui, adotta soluzioni di efficacia temporanea; quando poi si rivolge al collega esperto nelle procedure negoziali e/o concorsuali, la situazione è quasi irreversibile. Lo stesso dicasi per il momento in cui si chiede l’intervento dell’avvocato.

 E quando si parla del rating, in chiave di indice di allerta, con in professionisti esperti di procedure concorsuali, questi lo considerano un qualcosa appartenente ad un modo diverso, quello dei bancari, con i quali c’è poca comunicazione.

In sintesi, in Italia l’indice di allerta delle crisi finanziarie delle imprese (soprattutto medio piccole) esiste, funziona, ma... non viene usato!

Per approfondimenti:

(Altalex, 28 aprile 2016. Articolo di Giovanni Matteucci

______________

[1] Art. 13. (obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti). “I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere ogni quindici giorni al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, un elenco dei protesti per mancato pagamento levati nei quindici giorni precedenti. …. ”.

[2]  Con decreto del Ministro della Giustizia 28.11.2001 fu istituita presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia la commissione presieduta dall’Avv. Sandro Trevisanato “per l'elaborazione di principi e criteri direttivi di uno schema di disegno di legge delega al Governo, relativo all'emanazione della nuova legge fallimentare ed alla revisione delle norme concernenti gli istituti connessi”. I suoi componenti non riuscirono ad avere una impostazione condivisa, per cui il risultato dei lavori (consegnato al Ministro nel 2004) si sostanziò in un testo, molte parti del quale erano “bifronti”, contenenti cioè la versione della “maggioranza” e quella della “minoranza” (della quale ultima facevano parte anche i rappresentanti di Banca d’Italia, ABI e Confindustria). Tra i punti più controversi quelli relativi all’ azione revocatoria.

[4] Art.8 Obblighi di comunicazione – I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere ogni quindici giorni alla Camera di Commercio, Industria, e Agricoltura, del luogo ove esercitano le loro funzioni, un elenco dei protesti per mancato pagamento levati nei quindici giorni precedenti. L’elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il cognome, il nome ed il domicilio della persona alla quale è stato fatto e del richiedente, la scadenza del titolo protestato, la somma dovuta ed i motivi del rifiuto di pagamento.  /  Eguale obbligo hanno i procuratori del registro per i rifiuti di pagamento fatti in conformità della legge cambiaria, nonché la cancelleria del tribunale con riferimento alle esecuzioni mobiliari ed immobiliari.

Art.9 Obblighi delle amministrazioni pubbliche – Le amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.46, individuate dal regolamento di cui al secondo comma di tale disposizione, e le società di somministrazione di somministrazione di energia, devono segnalare alla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura del luogo ove ha sede l’impresa, i crediti iscritti a ruolo ovvero assistiti da titolo esecutivo, di importo superiore ad euro 100.000,00 per i quali sussiste un ruolo nel pagamento di oltre sei mesi.  /  Con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.400, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Ministro della Giustizia ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto fra loro, individuano le tipologie di crediti pubblici e gli enti tenuti alle comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo.  /  Gli enti di cui al presente articolo hanno altresì l’obbligo di comunicare, negli stessi termini, la cessazione dello stato di morosità o altri fatti dai quali emerga l’insussistenza del debito.

Art. 10 Obblighi degli organi di controllo delle società di capitali – Gli organi di controllo delle società di capitali devono comunicare, per iscritto e senza ritardo, all’organo amministrativo ogni fatto idoneo a pregiudicare la continuità dell’impresa e del quale sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni, con l’invito a porvi rimedio.  /  Il revisore contabile e la società di revisione hanno il medesimo obbligo di segnalazione nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo.  /  In mancanza di idonee iniziative da parte dell’ organo amministrativo, l’organo di controllo deve convocare senza ritardo l’assemblea dei soci per le opportune deliberazioni ai sensi dell’art. 2406 del codice civile.  /  Se le iniziative assunte dalla società non sono idonee ad assicurare la continuità dell’impresa, l’organo di controllo deve segnalare, per iscritto, i fatti dei quali è a conoscenza al tribunale competente e comunicare alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura l’avvenuta segnalazione all’autorità giudiziaria.  /  Il tribunale convoca gli amministratori ed i sindaci affinché riferiscano sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, eventualmente delegando ad un giudice l’audizione.  /  Se emergono fatti di insolvenza, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 41 comma 3, ovvero quelle di cui all’articolo 3 del d.lgs. 8 luglio 1999, n.270; se emergono fatti rilevatori di una situazione di crisi, il tribunale può invitare gli amministratori a valutare l’opportunità di accedere alla procedura di composizione concordata della crisi.   

Art.11 Pubblico registro – E’ istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di ogni provincia un pubblico registro che costituisce la banca di dati delle comunicazioni di cui agli art. 8,9, e 10.  /  Le camere di Commercio sono titolari del trattamento e responsabili delle sue modalità anche sotto il profilo della sicurezza. L’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali e la relativa tutela giurisdizionale restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990 n.241.  /  Le Camere di Commercio adeguano i propri regolamenti di organizzazione al fine di assumere le funzioni ed i compiti di cui al presente articolo.  /  Le Camere di Commercio devono trasmettere al tribunale competente i nominativi dei soggetti iscritti nel pubblico registro, aggregati per singolo imprenditore, entro quindici giorni dalla seconda segnalazione.  /  Presso i tribunali competenti è istituito un registro tenuto con modalità informatica, nel quale devono essere raccolte e suddivise per nominativo le segnalazioni pervenute.

Art.12 Organismi di analisi e supporto -  Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’ economia e delle finanze e della giustizia, promuove la costituzione di società a partecipazione pubblica maggioritaria, con compiti di analisi delle situazioni di crisi delle imprese e di supporto alla loro soluzione, anche attraverso lo svolgimento di servizi di assistenza, consulenza e promozione di soluzioni concordate fra debitore e creditori o stipula convenzioni ed accordi, con società private, scelte mediante idonea procedura selettiva ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, al fine dello svolgimento di tali servizi.

Fonte, “Il diritto fallimentare delle società commerciali”, 2004, I, pag. 845 e segg. .

[5] Commissione ministeriale istituita dal Ministro Giustizia con decreto 24/02/2015 e successive integrazioni (vedi link) 4.12.2015 .

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