Responsabilità civile

Autovelox: multe nulle se non si prova la taratura dello strumento

Cassazione civile, sez. II, sentenza 11/05/2016 n° 9645

Le multe per eccesso di velocità sono nulle se effettuate con un dispositivo per il rilevamento della velocità non tarato. Così si è espressa la Suprema Corte con la sentenza 11 maggio 2016 n. 9645.

La vicenda scaturisce dalla sanzione per eccesso di velocità (art. 142 c. 9 C.d.S) irrogata ai danni di un automobilista, il quale ricorreva avverso il verbale di contestazione della violazione, ma sia il Giudice di Pace che il Tribunale, in funzione di giudice di appello, rigettavano il ricorso. L’istante, dunque, ricorreva in Cassazione.            

Uno dei motivi di doglianza sollevati dall’automobilista riguardava il fatto che il termine di validità dell’omologazione del telelaser fosse scaduto e, pertanto, che l’accertamento della violazione del limite di velocità fosse illegittimo; inoltre, il giudice di merito, aveva rifiutato qualsiasi indagine in relazione all’operato dell’agente accertatore. La Suprema Corte ritiene tale motivo di ricorso fondato[1] e ribadisce «la necessaria ed obbligatoria taratura cui devono essere sottoposti tutti gli strumenti di misurazione ed accertamento della velocità». In particolare, si sottolinea che il dispositivo di misurazione debba essere sottoposto a taratura periodica stante l’irripetibilità dell’accertamento della velocità. A tal proposito, la Corte richiama la pronuncia della Corte Costituzionale, 29 aprile 2015 n. 113 con la quale viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 c. 6 C.d.S, nella parte in cui non prevede che «tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura». Viene, altresì, richiamato un altro passaggio della Consulta, ove si sottolinea l’irragionevolezza ed incongruità dell’omessa verifica dei telelaser ricorrendo ad un paragone estremamente calzante: «una qualunque bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica verifica della taratura, nel mentre non lo è una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irrepetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo».

Gli Ermellini, nella sentenza in commento,  aderiscono all’orientamento di cui sopra ribadendo che la mera conformità dello strumento di rilevazione al modello omologato non sia sufficiente a dimostrarne l’efficienza ed il buon funzionamento. Viene, quindi, affermato il seguente principio: «tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità»[2].

Sul tema si segnala:

(Altalex, 8 agosto 2016. Nota di Marcella Ferrari)

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[1] Secondo alcune pronunce pregresse, la scadenza dl termine di omologazione del telelaser non rende illegittimo  l’accertamento effettuato con l’apparecchio, purché esso abbia mantenuto la propria funzionalità. Il termine di omologazione, infatti, non incide sull’utilizzabilità dello strumento. Così Corte Cass., Sez. II, 26 aprile 2007 n. 9950

[2] In senso contrario si segnala la sentenza della Corte Cass., sez. VI, 8 ottobre 2014 n. 21267 secondo la quale il legislatore non ha previsto alcuna decadenza dell’omologazione rilasciata per l’apparecchiatura di controllo automatico della velocità, sicché nel giudizio di opposizione, la P.A. non ha alcun onere probatorio afferente alla perdurante funzionalità della strumentazione.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 11 maggio 2016, n. 9645

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