Il concorso di reati nelle ipotesi delle cosiddette norme penali miste

Esercitazione esame di avvocato, parere svolto in materia penale

Pubblichiamo il parere n. 2 tratto da “Pareri ed Atti svolti di Diritto Penale” di Bruno Fiammella (Cedam, 2015) per l’esercitazione finalizzata ad affrontare e risolvere differenti tipologie di tracce in vista dell’esame 2016.

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Il concorso di reati nelle ipotesi delle cosiddette norme penali miste

Federica Panebianco

Traccia

Tizia, proprietaria ed amministratrice unica della società Alfa Tessile S.r.l., stipulava una polizza assicurativa con la compagnia assicurativa Beta S.p.A. avente ad oggetto un immobile adibito a deposito dei tessuti utilizzati per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale della stessa.

Successivamente, Tizia al fine di conseguire l’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa, incendiava intenzionalmente il proprio deposito di tessuti precedentemente assicurato, distruggendo così gran parte della merce ivi custodita, nonché le strutture murarie e gli infissi. Nel denunciare l’incendio, Tizia, attraverso artifici e raggiri, rappresentava alla Beta S.p.A. danni superiori rispetto a quelli effettivamente prodotti dall’incendio, nel tentativo di procurarsi un ingiusto vantaggio ai danni della compagnia assicurativa.

Preoccupata delle possibili conseguenze penali della propria condotta, Tizia si rivolge ad un legale di fiducia per avere un parere in merito.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizia, rediga motivato parere, evidenziando tutte le problematiche giuridiche sottese al caso in esame, inclusi brevi cenni in tema di concorso di reati in ipotesi di norme penali miste.

Normativa di riferimento

Art. 642 c.p. - Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona

«Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa».

Art. 640 c.p. - Truffa

«Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine del­l’Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante».

Art. 15 c.p. - Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale

«Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito».

Giurisprudenza di riferimento

Cass. Pen., 17 gennaio 2014, n. 1856

L’articolo 642 c.p. si configura quale norma penale mista del tutto peculiare, giacché accorpa in sé sia la qualifica di disposizione a più norme (nel rapporto tra le condotte previste nel primo e nel secondo comma) sia quella di norma a più fattispecie (in riferimento alle condotte previste all’interno di ciascun comma). Di conseguenza, poiché ciascun comma prevede ipotesi diverse di reato, ove ne ricorrano gli estremi fattuali, le medesime concorrono fra di loro.

Cass. Pen., 13 novembre 2003, n. 2506

L’art. 642 c.p. - che punisce la fraudolenta distruzione della cosa propria - costituisce un’ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all’art. 640 c.p.: nel primo, infatti, sono presenti tutti gli della condotta caratterizzanti il secondo e, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell’assicuratore.

Cass. Pen., SS.UU., 28 marzo 2001, n. 22902

Il riconoscimento della natura di norma a più fattispecie viene rimesso al riscontro cumulativo di un’identità oggettiva (devono avere uno stesso oggetto materiale), soggettiva (devono essere compiute da dallo stesso soggetto), cronologica (devono essere contestuali) e psicologico-funzionale (devono essere indirizzate verso un unico fine) tra le diverse condotte penalmente sanzionate.

Cass. Pen., 12 dicembre 1994

Il delitto di fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona previsto dall’art. 642 c.p. non concorre con quello di truffa consumata o tentata, ma assorbe tale delitto si sensi dell’art. 15 dello stesso codice, anche nel caso in cui l’agente dopo l’occultamento o la distruzione della cosa, abbia posto in essere un’ulteriore attività diretta a conseguire il prezzo dell’assicurazione contro gli infortuni.

Brevi indicazioni per lo svolgimento del parere

La traccia in questione è ricca di elementi e merita un’analisi adeguatamente scandita nei tempi e nei modi di trattazione delle problematiche.

  • Il candidato deve preliminarmente trattare dell’istituto del concorso di reati in ipotesi di norma penale mista differenziandone le conseguenze applicative a seconda che si tratti di norma penale mista alternativa o cumulativa.
  • In secondo luogo deve essere delineata, nei suoi tratti essenziali, la fattispecie di cui all’art. 642 c.p. quale chiaro esempio di norma penale mista.
  • Conclusi i brevi cenni, il candidato deve esplicitare la questione giuridica emergente dal caso di specie ovvero se la condotta materiale posta in essere dalla Sig.ra Tizia integri un unico reato ovvero due distinti reati in concorso materiale tra loro. In particolare, deve essere approfondito il tema della qualificazione giuridica delle seconda delle condotte poste in essere, ovvero la fraudolenta esagerazione del danno, al fine di stabilire se essa integri un ipotesi di tentata truffa oppure la diversa ipotesi delittuosa di cui all’art. 642, co. 2.
  • Per rispondere alla quaestio iuris, devono essere trattati i due principali orientamenti giurisprudenziali in materia.
  • Da ultimo, il candidato deve privilegiare l’orientamento ritenuto più idoneo a risolvere il caso di specie prospettando alla Sig.ra Tizia le possibili consegue penali delle sue azioni.

Svolgimento del parere

Il presente parere pone all’attenzione del candidato un quesito in tema di concorso di reati con particolare riferimento all’ipotesi di c.d. norma penale mista al fine di vagliare l’operatività del suddetto istituto in relazione alle diverse ipotesi criminose delineate dall’art. 642 c.p. rubricato «Fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona».

Al fine di rendere un più motivato parere è opportuno premettere brevi cenni sull’istituto di parte generale de quo nonché sulle fattispecie previste e punite dall’art. 642 c.p.

In tema di concorso di reati, tradizionalmente si distingue tra concorso formale e materiale.

Si ha concorso formale quando uno stesso soggetto commette più reati con una sola azione o omissione.

Si ha, invece, concorso materiale ogniqualvolta uno stesso soggetto, con più azioni o omissioni violati della stessa (concorso omogeneo) o di diverse norme incriminatrici (concorso eterogeneo) realizza più reati. In quest’ultimo caso, sul piano sanzionatorio, opera il criterio del cumulo materiale dando luogo all’applicazione di tante pene quanti sono i reati commessi, secondo l’antico brocardo tot crimina, tot poenae.

Orbene, se i reati in concorso materiale tra loro sono previsti da diverse norme incriminatrici, nulla quaestio.

Il problema potrebbe porsi, invece, nell’ipotesi in cui le condotte illecite siano previste e punite da una stessa norma penale, la cosiddetta norma penale mista.

Con tale locuzione, in dottrina si fa riferimento a quelle norme penali in cui vengono individuate più condotte tipiche, ciascuna delle quali risulta idonea ad integrare un’autonoma fattispecie di reato. All’interno di quest’ampia categoria si distingue tra le norme a più fattispecie (o norme miste alternative) e le disposizioni a più norme (o norme miste cumulative).

Le prime descrivono una pluralità di condotte fungibili, con le quali può essere integrata in via alternativa un’unica norma incriminatrice. In altri termini, il reato astrattamente previsto mantiene il carattere unitario pur potendo essere commesso mediante una o più delle condotte tipizzate dalla norma.

Le disposizioni a più norme, invece, prevedono tante norme incriminatrici quante sono le fattispecie legislativamente previste. Le diverse condotte tipizzate dal legislatore, pertanto, non si pongono in rapporto di alternatività o equipollenza ma costituiscono differenti elementi materiali di altrettanti reati.

Dalla qualificazione della norma penale mista come alternativa o cumulativa discendono notevoli conseguenze applicative.

Nel primo caso, la realizzazione di due o più condotte tipizzate dalla stessa norma non incide sul carattere unitario del reato e, conseguentemente, unica sarà la fattispecie di reato integrata. Nel secondo caso, invece, la violazione di ciascuna delle fattispecie previste implica l’integrazione di altrettante ipotesi di reato, ognuna dotata di autonoma rilevanza penale determinando, conseguentemente, l’operatività della disciplina in tema di concorso materiale di reati.

Orbene, un chiaro esempio di norma penale mista è rappresentato dall’art. 642 c.p. oggetto del presente parere. Trattasi di una norma posta a tutela del patrimonio della compagnia assicurativa, attraverso la previsione di ben cinque ipotesi di reato suddivise in due commi. In particolare, sul piano oggettivo, il primo comma punisce la condotta di chi, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di un’assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora o occulta cose di sua proprietà (c.d. fraudolento danneggiamento dei beni assicurati) ovvero falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione. Il secondo comma, invece, punisce (con la stessa pena, ossia la reclusione da sei mesi a quattro anni) la condotta di chi, al fine predetto, cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio (c.d. fraudolenta mutilazione della propria persona) o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro (condotta c.d. di fraudolenta esagerazione del danno).

Sul versante soggettivo, la fattispecie si qualifica per la presenza di un dolo specifico particolarmente qualificato posto che rientra nel novero del penalmente rilevante non solo la finalità di conseguimento dell’indennizzo dell’assicurazione ma anche quella del conseguimento di altro vantaggio purché derivante dal contratto di assicurazione. Al terzo comma è, infine, estesa l’applica­bilità della fattispecie anche a fatti commessi all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la propria attività nel territorio dello Stato ed è prevista la punibilità a querela della persona offesa.

Tanto premesso, nel caso di specie da cui la questione giuridica prende le mosse, Tizia, imprenditrice, dapprima dolosamente distruggeva mediante incendio un immobile di sua proprietà coperto da polizza assicurativa e successivamente denunciava danni superiori rispetto a quelli effettivamente subiti alle merci ivi custodite.

Ebbene, al fine di valutare gli eventuali profili di responsabilità penale di Tizia, occorre stabilire se le condotte da questa poste in essere integrino un unico reato ovvero due distinti reati in concorso materiale tra loro.

Se infatti non sembrano sussistere particolari dubbi circa la sussumibilità della prima delle condotte poste in essere entro la fattispecie di c.d. fraudolento danneggiamento di beni assicurati ex art. 642, co. 1, c.p., qualche perplessità potrebbe sussistere circa la qualificazione giuridica della seconda, ovvero la fraudolenta esagerazione del danno al fine di conseguire un quantum più elevato di risarcimento.

Segnatamente, occorre stabilire se la suddetta condotta integri un’ipotesi di tentata truffa ex artt. 640 e 56 c.p. che rimarrebbe assorbita dal reato di cui all’art. 642 c.p., data la specialità di quest’ultimo rispetto al primo, ovvero, l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 642, co. 2, c.p. nella parte in cui punisce la distruzione, falsificazione, alterazione o precostituzione di elementi di prova o documentazione relativi al sinistro.

In altri termini, deve verificarsi se, nel caso di specie, si configuri un concorso apparente di norme da risolvere attraverso l’applicazione del principio di specialità, ovvero un concorso materiale di reati.

Qualora, poi, si opti per quest’ultima ipotesi, occorrerà ulteriormente stabilire se l’art. 642 configuri una c.d. norma penale mista cumulativa o alternativa, ovvero se il primo e il secondo comma dell’art. 642 c.p. possano o meno concorrere tra loro dando luogo ad un concorso materiale di reati.

La tesi tradizionale e costante in giurisprudenza ritiene configurabile, in casi come quello di specie, un concorso solo apparente tra fraudolento danneggiamento di beni assicurati e truffa, consumata o tentata, da risolvere attraverso l’applicazione del principio di specialità ex art. 15 c.p. ai sensi del quale lex specialis derogat generalis. Secondo quest’orientamento, infatti, la fattispecie di cui all’art. 642 c.p. è speciale rispetto a quella ex art. 640 c.p. data la presenza nella prima di tutti gli elementi caratterizzanti la seconda con l’aggiunta di alcuni elementi specializzanti quali il particolare tipo di interesse tutelato (il patrimonio dell’assicuratore), il soggetto attivo (la qualifica di assicurato per le ipotesi che presuppongono la stipula di un contratto) e il particolare tipo di artifici e raggiri (non qualsiasi condotta fraudolenta ma solo quelle tipizzate dalla norma). Aderendo a questa tesi, pertanto, il reato di fraudolento danneggiamento di beni assicurati, in quanto speciale rispetto a quello di tentata truffa, assorbirebbe il secondo restando l’unico contestabile (cfr. Cass. Pen. n. 2506/2003; Cass. Pen., 12 dicembre 1994).

Un secondo e più recente orientamento, invece, pur non mettendo in discussione il primo, sostiene che la commissione di due o più condotte criminose previste e punite dall’art. 642 c.p. configuri un concorso materiale di reati e non il mero assorbimento del reato di tentata truffa in quello di cui all’art. 642 c.p.

Quest’ultima tesi è stata di recente sposata anche dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 1856/2014 attraverso una dettagliata analisi della natura giuridica dell’art. 642 c.p. considerato un chiaro esempio di norma penale mista.

In particolare, in quell’occasione la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla natura alternativa (c.d. norma a più fattispecie) o cumulativa (c.d. disposizione a più norme) delle fattispecie de quo al fine di stabilire se la commissione di più condotte tipiche previste dalla norma integri un solo reato ovvero tanti reati quante sono le condotte materiali poste in essere. Orbene, al proposito la Corte, sulla scorta dei criteri discretivi dalla stessa individuati (SS.UU. sentenza n. 22902 del 2001), ha ritenuto che “il riconoscimento della natura di norma a più fattispecie viene rimesso al riscontro cumulativo di un’identità oggettiva (devono avere uno stesso oggetto materiale), soggettiva (devono essere compiute da dallo stesso soggetto), cronologica (devono essere contestuali) e psicologico-funzionale (devono essere indirizzate verso un unico fine) tra le diverse condotte penalmente sanzionate”.

Pertanto, laddove le condotte non dovessero rispondere ai suddetti parametri, risulterà impossibile affermare l’unicità del titolo di reato e dovrà, invece, ritenersi che ciascuna violazione della norma incriminatrice si traduca in un reato, con la conseguente integrazione di tante ipotesi delittuose, quante sono le condotte concretamente poste in essere.

Alla luce di tali osservazioni, la S.C. è giunta a qualificare la fattispecie di cui all’art. 642 c.p. quale “norma penale mista del tutto peculiare, giacché accorpa in sé sia la qualifica di disposizioni a più norme (nel rapporto tra le condotte previste dal primo e secondo comma), sia quella di norma a più fattispecie (in riferimento alle condotte previste all’interno di ciascun comma). Di conseguenza, poiché ciascun comma prevede diverse ipotesi di reato, ove ne ricorrano gli estremi fattuali, le medesime concorrono tra loro”.

A giudizio della Corte, infatti, la circostanza che le condotte tipizzate nel primo e nel secondo comma rappresentino distinte fattispecie di reato dotate di autonoma rilevanza penale troverebbe riscontro in una serie di indici sintomatici quali, in primis, sul versante sistematico, la netta separazione in commi distinti che, pur non potendo assurgere ad elemento determinante, evidenzia la voluntas legis di prevedere due differenti fattispecie delittuose e non un unico titolo di reato alternativamente realizzabile da una qualsiasi delle cinque condotte tipiche. In secondo luogo, sotto il profilo del disvalore sociale, l’infungibilità delle condotte di cui al primo e al secondo comma sembra essere ulteriormente confermata dal fatto che, sebbene esse siano tutte idonee a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, è innegabile che gli atti di danneggiamento di beni assicurati e gli atti violenti sulla persona del danneggiato esprimano un grado di riprovazione diverso, più o meno intenso a seconda dell’oggetto materiale su cui incide la condotta fraudolenta, sicché la collocazione in due commi distinti pare tesa proprio a valorizzare il diverso disvalore.

Orbene, applicando i principi sopra esposti alla concreta fattispecie in esame, deve ritenersi che le condotte poste in essere da Tizia integrino due distinti ed autonomi reati in concorso materiale tra loro.

La prima di queste, come anticipato, va correttamente qualificata come fraudolento danneggiamento di beni assicurati ex art. 642, co. 1, c.p. essendone integrato tanto l’elemento oggettivo (la condotta di distruzione tramite incendio di un immobile coperto da polizza assicurativa) che quello soggettivo (la condotta posta in essere intenzionalmente al fine specifico di conseguire l’indennizzo previsto dalla polizza).

Per quanto concerne, invece, la problematica qualificazione della seconda condotta, sembra preferibile aderire al secondo degli orientamenti prospettati qualificandola, così, come fraudolenta esagerazione del danno ex art. 642, co. 2, c.p. La diversa tesi dell’assorbimento del reato di tentata truffa in quello di cui all’art. 642 c.p. non convince in quanto la tentata condotta truffaldina di Tizia era specificamente volta a trarre in inganno la compagnia assicurativa al fine di conseguire un quantum più elevato di risarcimento integrando a pieno titolo la fattispecie di cui all’art. 642, co. 2, c.p. e non quella generale di cui all’art. 640 c.p. in combinato disposto con l’art. 56 c.p.

Pertanto, qualora siano raggiunti sufficienti elementi di prova a suo carico, Tizia potrebbe essere chiamata a rispondere del reato di fraudolento danneggiamento di beni assicurati in concorso materiale con quello di fraudolenta esagerazione del danno ex art. 642, co. 1 e 2. Sulla scorta del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1856/2014, deve, infine, ritenersi pienamente ammissibile il concorso tra primo e secondo comma dell’art. 642 c.p. poiché trattasi di due distinti ed autonomi reati. Le due fattispecie, infatti, sebbene realizzati dallo stesso soggetto, hanno un diverso oggetto (l’immobile, nel primo caso, e la documentazione relativa all’incendio, nel secondo), sono stati realizzati in due diversi momenti temporali (dapprima l’incendio e solo successivamente la denuncia dello stesso) ed, infine, sono finalizzati a due diversi scopi (il primo ad ottenere l’indennizzo relativo alla polizza assicurativa e il secondo a conseguire, mediante inganno, un quantum più elevato di risarcimento).

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