Tributario

Addio Equitalia: arriva l'Agenzia delle entrate-Riscossione

Articolo, 25/10/2016

Con il Decreto Legge n. 193/2016 (Gazzetta Ufficiale del 24.10.2016), recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, è stata individuata la data (1° luglio 2017) di estinzione di tutte le società del Gruppo Equitalia.

Il D.L. n. 193/2016, se letto in un quadro temporale di lungo periodo (ultimi 10 anni), rappresenta il punto di approdo di una lunga e complessa evoluzione del sistema della riscossione nazionale tesa alla semplificazione ed alla "centralizzazione", in mani "pubbliche", di una delle funzioni più rilevanti e complesse dello Stato che fino ad oggi erano state svolte da “SpA”, seppure a partecipazione pubblica.

Il cammino della riscossione nazionale verso “Equitalia” quale concessionario unico della riscossione (dal 2005 al luglio 2016)

La data di nascita dell'attuale "Equitalia" è simbolicamente riconducibile al 1° ottobre 2006. In tale data il sistema della riscossione nazionale venne posto sotto un "controllo pubblico" attraverso un’attenta opera del Legislatore che attribuì le attività di riscossione per conto dello Stato all’Agenzia delle entrate per il tramite, appunto, di Equitalia.

Equitalia SpA venne istituita così nel 2005 con la primaria caratteristica di essere una società a totale capitale pubblico (51% Agenzia delle Entrate e 49% INPS) segnando una netta inversione di marcia rispetto al passato.

Il sistema della riscossione prima del 2005, infatti, era stato delegato dallo Stato in concessione a circa 40 aziende di proprietà di istituti bancari e soggetti privati. Ognuno dei predetti concessionari agiva ed operava nella propria area geografica di competenza svolgendo, anche con modalità operative diverse, il proprio ruolo.  La totale disomogeneità dell'attività di riscossione non aveva, infatti, prodotto risultati positivi creando situazioni di efficienza e di inefficienza distribuite, a macchia di leopardo, sia all’interno delle singole regioni e sia a livello nazionale.

Il gruppo Equitalia veniva in essere, nell'intento del Legislatore del periodo, con il chiaro obiettivo di raggiungere una maggiore efficacia del sistema della riscossione attraverso una riduzione dei costi a carico dello Stato ed una maggiore omogeneità nell'azione di recupero e nello stesso approccio con i contribuenti.

La fine della frammentazione territoriale ereditata dal sistema degli ex-concessionari è avvenuta, tuttavia, gradualmente e il suo iter può essere così sintetizzato:

  • la prima riorganizzazione societaria ha interessato tutta l’Italia - ad esclusione della regione Sicilia - riducendo il numero delle società concessionarie da 38 a 16;
  • il secondo momento organizzativo, deliberato nel 2010, ha consentito dal 1° gennaio 2012 di far confluire i 16 agenti della riscossione in sole tre società, Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA e Equitalia Sud SpA, sotto il coordinamento e l’indirizzo della Holding Equitalia SpA;
  • il terzo momento organizzativo è del 17 febbraio 2016, data in cui è stata costituita la società Equitalia Servizi di riscossione SpA, nella quale sono concentrate le attività degli agenti della riscossione, attraverso la fusione per incorporazione di Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA e Equitalia Sud SpA, a decorrere dal 1° luglio 2016.

Infine, in questo processo a tappe, non si può non ricordare che nel 2008 è stata istituita Equitalia Giustizia SpA con la funzione di gestire il FUG (Fondo Unico di Giustizia) in cui confluiscono:

a) le somme sequestrate nell'ambito di procedimenti penali e in applicazione delle misure di prevenzione antimafia;

b) nonché i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata.

Inoltre, vennero attribuite ad Equitalia Giustizia SpA, oltre alla gestione provvisoria dei libretti di risparmio e i titoli di credito sequestrati anche le attività esecutive connesse alla riscossione:

c) delle spese di giustizia;

d) delle pene pecuniarie conseguenti a provvedimenti giudiziari passati in giudicato o diventati definitivi.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione: l’approdo della riscossione nazionale in un ente pubblico economico

Al momento dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 193 (G. U. del 24.10.2016), gli assetti societari del Gruppo Equitalia, concessionaria della riscossione dei tributi sull'intero territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) sono così suddivisi:

  1. Holding Equitalia SpA;
  2. Equitalia Servizi di riscossione SpA;
  3. Equitalia Giustizia SpA.

Il ruolo istituzionale di agente della riscossione veniva, come già indicato, svolto da Equitalia Servizi di riscossione SpA che dal primo luglio 2016 si trovava così a svolgere il ruolo di “agente unico” assorbendo tutte le attività dei precedenti agenti della riscossione, attraverso la fusione per incorporazione di Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA e Equitalia Sud SpA.

Il Legislatore del Decreto Legge n. 193/2016 puntualizza nell'incipit del primo articolo, in modo lapidario, che "A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte".

Le predette società dovranno, ai sensi di quanto disposto dalla predetta normativa, essere cancellate d'ufficio dal registro delle imprese e per giungere a tale “definitiva” estinzione non dovrà essere neppure esperita alcuna procedura di liquidazione. Tuttavia, puntualizza lo stesso Legislatore, che fino alla data di cui all'articolo 1, comma 1, (ossia 1° luglio 2017) l’attività di riscossione debba proseguire nel regime giuridico vigente alla data di entrata in vigore del citato Decreto Legge.

Quello che accadrà in attuazione del citato D.L., quindi, è da un lato l’estinzione di “Equitalia e dall'altro la venuta in essere di un nuovo ente pubblico economico che prenderà il suo posto ed eserciterà le medesime funzioni.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione: DNA di una riscossione pubblica centralizzata

L’art. 1, comma 2, del Decreto Legge n. 193/2016 dispone che dalla data di cui all'articolo 1, comma 1, (1° luglio 2017) l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale verrà svolto dall’ente pubblico economico denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze. Sarà compito dell'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l’attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità.

Il nuovo ente pubblico subentrerà, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

L'ente, inoltre, verrà dotato di una propria autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sarà autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Il nuovo Ente “potrà stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti davanti al tribunale e al giudice di pace, salvo che, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, sentito l’ente, assuma direttamente la trattazione della causa”.

Per il patrocinio nei giudizi davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Gli obiettivi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione verranno annualmente prefissati e puntualizzati, in un atto aggiuntivo alla convenzione, dal MEF e dal Direttore dell’Agenzia.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari e societari del passaggio di consegne, sempre entro la data indicata all'art. 1, primo comma, del più volte citato Decreto Legge si concretizzerà il processo di centralizzazione "Ministeriale" della "proprietà" azionaria di Equitalia attraverso le seguenti fasi:

a) “l'Agenzia delle entrate acquisterà, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; a seguito di tale acquisto e in proporzione alla partecipazione societaria detenuta alla data dello stesso acquisto, si trasferisce in capo al cessionario l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo, in conseguenza dell’attività di riscossione svolta fino a tale data”;

b) “le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., verranno cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze”;

Nell’art. 1, comma 11, del D.L. si puntualizza il fatto che "Le operazioni di cui al comma 11 (ossia quelle di acquisto e cessione delle quote azionarie detenute dall'INPS e quelle di Equitalia Giustizia) sono esenti da imposizione fiscale”.

Infine, con l'articolo 1, comma 16, il Legislatore adotta una norma di chiusura con un rinvio per definire ulteriormente i poteri e l'ambito operativo del nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione: "I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili, all'agenzia di cui all'articolo 1 comma 3".

I nuovi poteri investigativi di una riscossione “ontologicamente pubblica”

L’art. 3 del Decreto Legge n. 193/2016 rubricato “Potenziamento della riscossione” pone al servizio del nuovo ente della riscossione (Agenzia delle entrate-Riscossione) i dati, le informazioni e l’ovvio valore aggiunto, determinato dall’incrocio e dalla valutazione complessiva degli stessi, di competenza dell’Agenzia delle entrate (cfr. Art. 3, comma 3) e dell’INPS.

Si tratta, in estrema sintesi, di due tipologie di poteri che possono essere definiti, in ampio senso, “investigativi”:

  1. art. 3, primo comma, Decreto Legge n. 193/2016, “A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
  2. art. 3, secondo comma, Decreto Legge n. 193/2016, “All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: «2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate può acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale”.

La lettura dei primi articoli del Decreto Legge n. 193/2016 mette in evidenza, a parere dello scrivente, la venuta in essere di un ente che sin dalla nascita porta con sé non solo un nuovo carattere “pubblico” ed i poteri, già forti e pervasivi, del de cuius Equitalia ma, soprattutto, palesa un DNA informativo-investigativo penetrante e capillare che non trova eguali nelle precedenti esperienze dei c.d. “agenti della riscossione”.

La speranza è quella di non aver sostituito Equitalia, una SpA a partecipazione pubblica, con un “Moloch” dotato di armatura pubblica e poteri di orwelliana memoria.

Spetterà agli organi di vertice del nuovo ente, al MEF, ai singoli funzionari dislocati sul territorio nazionale il compito di vestire con la “Giustizia” e l’“Equità” tanto attese dai contribuenti il nuovo “gigante” della riscossione nazionale.

(Altalex, 25 ottobre 2016. Articolo di Leo Stilo)

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