Diritto internazionale privato e giurisdizione italiana

Articolo, 25/11/2016

Pubblichiamo il terzo articolo della rubrica dedicata al Diritto internazionale privato a cura di Davide Giovanni Daleffe. Leggi il secondo articolo: Diritto internazionale privato: la condizione di reciprocità


Diritto internazionale privato: la giurisdizione italiana

Criterio generale dell’applicazione della giurisdizione italiana è il domicilio o la residenza in Italia del convenuto (art. 3 L.218/1995).

La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 c.p.c. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.

La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della convenzione.

La Convenzione di Bruxelles del 1968 è stata dapprima sostituita dal Regolamento (CE) n. 44/2001 e successivamente dal Regolamento (UE) n.1215/2012, anche noto come Regolamento “Bruxelles I bis”, in vigore dal 10 gennaio 2015.

Il Regolamento “Bruxelles I bis” si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale.

Il Regolamento si applica solo se il convenuto è domiciliato in uno Stato membro, in caso contrario la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1 (azione del consumatore), dell’articolo 21, paragrafo 2 (azione contro il datore di lavoro), e degli articoli 24 e 25 (competenze esclusive e proroghe).

Esso non si applica a:

  • materia fiscale,
  • materia doganale e amministrativa,
  • alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii),
  • lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;
  • i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini;
  • la sicurezza sociale;
  • l’arbitrato;
  • le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
  • i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa.

Il Regolamento conferma il generale criterio di cui all’art. 3 L. 218/1995, disponendo all’art. 4 (del Regolamento) che “le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro”, con alcune eccezioni.

Ai sensi di cui all’art. 7, ad esempio:

  • una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;
  • in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;
  • qualora si tratti di un’azione di risarcimento danni o di restituzione nascente da illecito penale, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è esercitata l’azione penale, sempre che secondo la propria legge tale autorità giurisdizionale possa conoscere dell’azione civile;
  • qualora si tratti di una controversia proposta contro un fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il trust ha domicilio;

Norma di particolare rilievo del Regolamento “Bruxelles I bis” è l’articolo 24 (relativo alle “competenze esclusive”), che dispone che indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro:

1) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato.

Tuttavia, in materia di contratti di locazione di immobili a uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, purché il conduttore sia una persona fisica e il locatore e il conduttore siano domiciliati nel medesimo Stato membro;

2) in materia di validità della costituzione, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui la società o persona giuridica ha sede. Al fine di determinare tale sede l’autorità giurisdizionale applica le proprie norme di diritto internazionale privato;

3) in materia di validità delle trascrizioni e iscrizioni nei pubblici registri, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti;

4) in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo dell’Unione o di una convenzione internazionale.

Fatta salva la competenza dell’Ufficio europeo dei brevetti in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, sottoscritta a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, le autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato membro;

5) in materia di esecuzione delle decisioni, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio ha o ha avuto luogo l’esecuzione.

Il regolamento “Bruxelles I bis” generalizza, estendendola a tutte le decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, l’abolizione dell’”exequatur”, vale a dire la soppressione di qualsiasi procedura necessaria affinché l’esecutività di una decisione resa in uno Stato membro dell’Unione Europea possa manifestarsi anche in altro Stato membro.

L’art. 39 del nuovo testo prevede, infatti, che “la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività”.

Altre importanti novità sono state introdotte per le ipotesi di litispendenza e connessione di cause, al fine di risolvere più agevolmente le questioni relative alla data di pendenza dei procedimenti, ed evitare conflitto di decisioni adottate da autorità giurisdizionali di diversi Stati membri. Su istanza dell’autorità giurisdizionale investita di una determinata controversia, infatti, ogni altra autorità giurisdizionale dovrà comunicare alla prima, senza indugio, la data in cui essa è stata adita.

Il Regolamento enuncia altresì il principio del “ne bis in idem”, affermando, all’art. 52, che “in nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro richiesto”.

La Legge 218/1995, dispone altresì, con norme simili a quanto disposto dal Regolamenti Bruxelles I bis, che:

  • la giurisdizione “sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo” (art. 4). La deroga deve essere in tal caso provata per iscritto e vertere su diritti disponibili. Essa non ha effetto se il giudice o gli arbitri incaricati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa;
  • che è applicabile il generale criterio della “lex rei sitae”, affermando che la giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero” (art. 5),
  • il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione e' necessaria per decidere sulla domanda proposta (art. 6),
  • Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non e' riconosciuto nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata. La sospensione è applicabile altresì se il giudice italiano ritiene che il provvedimento straniero, il cui procedimento sia ancora pendente, possa produrre effetti per l'ordinamento italiano (art. 7).
  • Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l'articolo 5 c.p.c., ovvero il principio della “perpetuatio jurisdictionis”, secondo il quale giurisdizione e competenze sono determinati con riguardo a legge e stato di fatto esistenti al momento della proposizione della domanda. Tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo (art. 8).
  • Sussiste la giurisdizione italiana, in relazione a scomparsa, assenza e morte presunta, se l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana; se l'ultima residenza della persona era in Italia; se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della morte presunta puo' produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano. (art. 22 co. 2)

In ambito europeo è stato adottato il Regolamento (CE) n. 2201/2003, relativo a competenza, riconoscimento ed esecuzione di decisioni in materia matrimoniale e genitoriale (denominato “Bruxelles II bis”), quale strumento giuridico pensato per aiutare le coppie internazionali a risolvere le controversie relative a divorzio e affidamento dei minori che interessano più paesi.

Esso stabilisce:

  • le norme che determinano il tribunale competente in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale nelle controversie che coinvolgono più paesi;
  • le norme che semplificano il riconoscimento e l’esecuzione in un paese delle decisioni emesse in un altro paese dell’Unione europea (UE);
  • una procedura volta a risolvere i casi in cui un genitore sottragga un minore da un paese dell’UE e lo porti in un altro.

Il regolamento non affronta questioni sostanziali di diritto familiare, che sono disciplinate dai singoli paesi dell’UE.

Il regolamento si applica alle cause civili che coinvolgono più paesi e riguardano:

  • il divorzio;
  • la separazione personale;
  • l’annullamento del matrimonio;
  • qualsiasi aspetto di responsabilità genitoriale (ad esempio l’affidamento e i diritti di visita).

Uno dei principali obiettivi è quello di sostenere il diritto del minore a mantenere i contatti con entrambi i genitori, anche se questi sono separati o risiedono in paesi dell’UE diversi.

Il regolamento non si applica ai casi riguardanti:

  • le cause di divorzio o la legge applicabile nei casi di divorzio;
  • le problematiche legate al divorzio quali le obbligazioni alimentari;
  • la conferma o la contestazione della paternità;
  • le decisioni relative all’adozione e alle misure preparatorie associate;
  • l’annullamento o la revoca di un’adozione;
  • il nome e il cognome del minore;
  • l’indipendenza del minore dai propri genitori o tutori;
  • i trust e l’eredità;
  • le misure adottate come reazione agli atti criminali compiuti dal minore.

Per quanto riguarda le questioni matrimoniali non esiste una norma generale sulla competenza. Per determinare il paese dell’UE in cui i tribunali hanno il diritto di decidere su un caso, il regolamento stabilisce sette criteri di competenza alternativi in base alla nazionalità dei coniugi o al paese in cui risiedono abitualmente.

Responsabilità genitoriale. In tema di responsabilità genitoriale, dette questioni rientrano nella competenza dei tribunali del paese UE nel quale il minore dimora abitualmente. Qualora risulti impossibile determinare dove dimori abitualmente il minore (come nel caso dei rifugiati), il paese dell’UE in cui si trova il minore assume automaticamente la competenza.

Essa concerne:

  • i diritti di affidamento e i diritti di visita;
  • la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi;
  • la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore, oppure che lo rappresentino o assistano;
  • la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto;
  • le misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore.

Sottrazione di minore. Il regolamento stabilisce inoltre le norme volte a dirimere i casi in cui il minore venga illecitamente trasferito o trattenuto.

I tribunali del paese UE in cui il minore dimorava abitualmente appena prima della sottrazione continuano a essere competenti fino al momento in cui il minore non risiederà principalmente in un altro paese dell’UE.

Riconoscimento. Ai sensi del regolamento, qualsiasi paese dell’UE deve automaticamente riconoscere le decisioni emesse in un altro paese dell’UE in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.

Il riconoscimento può essere rifiutato, ad esempio nei casi in cui:

  • il riconoscimento risulti manifestamente contrario all’ordine pubblico;
  • il convenuto non abbia ricevuto il documento di avvio del procedimento in tempo per preparare una difesa in giudizio (nei casi in cui la decisione sia stata resa in assenza del convenuto);
  • il riconoscimento sia incompatibile con un’altra decisione resa e avente le stesse parti.

Per le decisioni relative alla responsabilità genitoriale, il riconoscimento può essere negato anche:

  • laddove il minore non abbia avuto la possibilità di essere ascoltato;
  • su richiesta di colui che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità genitoriale, se è stata emessa senza dargli la possibilità di essere ascoltato.

Esecuzione. Le decisioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale eseguibili nel paese dell’UE in cui sono state rese possono essere eseguite in un altro paese dell’UE dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata. Tuttavia, non sono necessarie dichiarazioni per le decisioni che concedono diritti di visita o che riguardano il rientro di un minore certificate dal giudice originario in conformità con il regolamento.

In linea generale, questo regolamento sostituisce le convenzioni esistenti relative alle stesse materie nei casi che coinvolgono due o più paesi dell’UE. Nei rapporti tra i paesi dell’UE, esso prevale su alcune convenzioni multilaterali:

  • la convenzione dell’Aia del 1961 (legge applicabile alla tutela dei minori);
  • la convenzione di Lussemburgo del 1967 (riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale);
  • la convenzione dell’Aia del 1970 (riconoscimento dei divorzi);
  • la convenzione europea del 1980 (affidamento dei minori);
  • la convenzione dell’Aia del 1980 (aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori).

Per quanto riguarda la convenzione dell’Aia del 19 ottobre 1996 sulla potestà genitoriale e sulle misure di protezione dei minori, il regolamento è interamente applicabile se il minore risiede in un paese dell’UE.

Deroghe e disposizioni speciali. La Danimarca non ha sottoscritto il regolamento e pertanto non è vincolata da esso.

Altri atti collegati al Regolamento Bruxelles II bis:

  • Decisione 2010/405/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale;
  • Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
Materia

Criterio

(in base al quale si decide la giurisdizione applicabile)

Norma

*civile e commerciale

(esclusi: stato e capacità delle persone fisiche; regime patrimoniale fra coniugi;
fallimenti, concordati e procedure affini; sicurezza sociale; arbitrato; obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
testamenti e successioni),
salvi i fori facoltativi di cui sotto

* domicilio del convenuto (criterio generale)

Regolamento (UE) n.1215/2012 (“Bruxelles I bis”)

Legge n. 218/1995
* contrattuale

* luogo dell’esecuzione dell’obbligazione
(criterio facoltativo)


Regolamento (UE) n.1215/2012 (“Bruxelles I bis”)
* illeciti civili dolosi o colposi

* luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire (criterio facoltativo)

Regolamento (UE) n.1215/2012 (“Bruxelles I bis”)
* risarcimento danni o restituzione nascente da illecito penale

* luogo ove è esercitata l’azione penale(criterio facoltativo)

Regolamento (UE) n.1215/2012 (“Bruxelles I bis”)
* recupero, sulla base del titolo di proprietà, di un bene culturale

* luogo in cui si trova l’oggetto(criterio facoltativo)

Regolamento (UE) n.1215/2012 (“Bruxelles I bis”)
* controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività

* luogo in cui essa è situata(criterio facoltativo)

Regolamento (UE) n.1215/2012 (“Bruxelles I bis”)
* controversia proposta contro un fondatore,trustee o beneficiario di un trust

* domicilio del trust (criterio facoltativo)

Regolamento (UE) n.1215/2012 (“Bruxelles I bis”)

* pagamento del corrispettivo per l’assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo

(se il convenuto aveva interesse a carico/nolo al momento dell’assistenza o del salvataggio)

* luogo in cui il carico / nolo è stato sequestrato a garanzia del pagamento o avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o altra garanzia
(criterio facoltativo)

Regolamento (UE) n.1215/2012 (“Bruxelles I bis”)

* assicurazioni (assicuratore / convenuto)

* domicilio del convenuto / assicuratore.

* domicilio dell’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario.

* in caso di coassicurazione, luogo in cui è proposta l’azione contro l’assicuratore al quale è affidata la delega del contratto di assicurazione
(fori facoltativi)
Regolamento (UE) n.1215/2012 (“Bruxelles I bis”)
* contratti conclusi da consumatori

* domicilio del consumatore(foro facoltativo)

Regolamento (UE) n.1215/2012 (“Bruxelles I bis”)
* contratti individuali di lavoro

* è convenuto il datore di lavoro:
- domicilio datore di lavoro,
- ultimo luogo di svolgimento abituale dell’attività del lavoratore o (se svolta in più luoghi) luogo ove è/era la sede dell’attività,

* è convenuto il lavoratore:
- domicilio del lavoratore(foro facoltativo)

Regolamento (UE) n.1215/2012 (“Bruxelles I bis”)
* diritti reali immobiliari e contratti di locazione di immobili

* luogo ove è situato l’immobile
(competenza esclusiva)

Regolamento (UE) n.1215/2012 (“Bruxelles I bis”)
* validità della costituzione, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche
* validità delle decisioni dei rispettivi organi

* sede della società / persona giuridica
(competenza esclusiva)

Regolamento (UE) n.1215/2012 (“Bruxelles I bis”)
* validità delle trascrizioni e iscrizioni nei pubblici registri

* luogo ove sono tenuti i registri
(competenza esclusiva)

Regolamento (UE) n.1215/2012 (“Bruxelles I bis”)
* registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli
* luogo della richiesta o dell’effettuazione di deposito o registrazione
(competenza esclusiva)
Regolamento (UE) n.1215/2012 (“Bruxelles I bis”)
* esecuzione delle decisioni
* luogo in cui ha o ha avuto luogo l’esecuzione
(competenza esclusiva)
Regolamento (UE) n.1215/2012 (“Bruxelles I bis”)
* divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio
* residenza abituale dei coniugi, o ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o la residenza abituale del convenuto
o residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda (o sei mesi ed è cittadino dello Stato Membro stesso), legge nazionale dei coniugi (o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, il "domicile" di entrambi i coniugi)
criteri tra loro alternativi ex Regolamento (CE) n. 2201/2003 - “Bruxelles II bis”
* responsabilità genitoriale * residenza abituale del minore Regolamento (CE) n. 2201/2003 - “Bruxelles II bis”

La redazione segnala:

(Altalex, 25 novembre 2016. Articolo di Davide Giovanni Daleffe)

(competenza esclusiva)

* luogo ove sono tenuti i registri.

(competenza esclusiva)

* luogo ove sono tenuti i registri.

(competenza esclusiva)

* luogo della richiesta o dell’effettuazione di deposito o registrazione.

(competenza esclusiva)

* luogo della richiesta o dell’effettuazione di deposito o registrazione.

(competenza esclusiva)

* luogo della richiesta o dell’effettuazione di deposito o registrazione.

(competenza esclusiva)

* luogo della richiesta o dell’effettuazione di deposito o registrazione.

(competenza esclusiva)

* luogo della richiesta o dell’effettuazione di deposito o registrazione.

(competenza esclusiva)

* luogo della richiesta o dell’effettuazione di deposito o registrazione.

(competenza esclusiva)

* luogo della richiesta o dell’effettuazione di deposito o registrazione.

(competenza esclusiva)

* luogo della richiesta o dell’effettuazione di deposito o registrazione.

(competenza esclusiva)

Residenza abituale del minore.

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