Tributario

Notifica della cartella a mezzo poste private è inesistente

Commissione Tributaria Provinciale, Pisa, sez. III, sentenza 06/12/2016 n° 478


La notifica è inesistente se la raccomandata informativa di cui all’art. 140 c.p.c. è inviata con poste private. Applicazione del principio della c.d. qualità degli effetti della notifica degli atti tributari inaugurato dalle Sezioni Unite n. 19704 del 2 ottobre 2015. L’atto tributario e la sua notificazione sono inseparabili.

La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa accoglie il ricorso del contribuente, dando seguito all’annullamento di alcune cartelle di pagamento illegittimamente notificate.

Le doglianze del ricorrente muovono dal ritenere inesistenti le notifiche degli atti di riscossione  effettuate ai sensi e per gli effetti dell’art. 140 c.p.c. quando la raccomandata informativa, necessaria per il perfezionamento della procedura notificatoria, viene inviata a mezzo di un servizio postale privato (come nel caso di Nexive).

La sentenza della Commissione Tributaria è senza dubbio in linea sia con il disposto normativo di cui all’art. 4 d.lgs. n. 261/1999 che con il recente approdo a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza 2 ottobre 2015, n. 19704.

La normativa di settore sopra richiamata, affida il servizio universale postale alle sole Poste Italiane fino al 2026, come peraltro confermato dalla stessa Autorità garante per le comunicazioni[1]. Recenti pronunce di legittimità hanno ritenuto di dare piena applicazione a tale dato normativo, precisando come per dirsi effettivamente attuata la procedura di cui all’art. 140 c.p.c. è necessario che  l’invio della raccomandata informativa venga effettuato utilizzando il servizio postale nazionale  “fornito  dall'Ente   Poste   su   tutto   il territorio    nazionale,   con   la   conseguenza    che,    qualora  tale adempimento sia affidato ad un’agenzia privata di  recapito,  esso   non   è conforme  alla  formalità prescritta dall'art.  140 c.p.c., e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio (…) Deve, quindi, essere rilevata l'inesistenza della notifica effettuata dal Concessionario della riscossione a mezzo agenzia  privata  di  recapiti[2].

Ma c’è di più. 

La sentenza in commento si allinea all’orientamento inaugurato dalle Sezione Unite, superando definitivamente quegli arresti giurisprudenziali che consideravano sanabili i vizi di notifica dell’atto tributario per effetto della sua impugnazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 156 c.p.c.

Le Sezioni Unite, infatti, hanno da ultimo valorizzato la natura recettizia degli atti tributari definitivamente cristallizzando il principio della “c.d. qualità degli effetti della notifica degli atti tributari”. Le misure di partecipazione divengono così veri e propri elementi costitutivi dell’efficacia giuridica dell’atto, per dirlo con le stesse parole della Suprema Corte: “indubbiamente la natura recettizia degli atti tributari rende inapplicabile l'istituto della “piena conoscenza” ai fini del decorso del termine d’impugnazione, essendo l'inammissibilità dell'utilizzo di strumenti alternativi o surrogatori al fine di provocare aliunde l'effetto di conoscenza una delle più rilevanti conseguenze connesse alla natura recettizia dell'atto, onde l'omessa comunicazione,  nei modi  di   legge, del provvedimento recettizio (nella  specie  l'atto  tributario) comporta il mancato decorso dei termini di impugnativa  e  impedisce  che l'atto diventi inoppugnabile, con pregiudizio  per  la  stabilità dei relativi effetti –omissis- non  è  sufficiente la prova della piena conoscenza dell'atto  ai  fini  della  decorrenza  dei  suddetti termini ma è necessaria una  comunicazione   effettuata  nei  modi  previsti dalla legge…[3].

I Giudici della sentenza in commento, confermando il proprio consolidato orientamento [4], valorizzano i suddetti principi ritenendo inesistente e insanabile la notifica dell’atto tributario qualora non si rispetti la procedura notificatoria prevista dalla normativa di settore. Si legge, infatti, come la notificazione deve essere effettuata da messo notificatore e “l’operatore postale privato è soggetto non abilitato privo della qualifica di pubblico ufficiale la cui attività inficia il perfezionamento del procedimento notificatorio con conseguente insistenza delle notifica (…)”[5].

Il Collegio, tuttavia, va oltre e offre due importanti chiarimenti in tema di notifica.

In primo luogo chiarisce che ogni qualvolta il contribuente contesti di non aver ricevuto la cartella esattoriale, grava sul Concessionario l’obbligo di produrre in giudizio la copia integrale della stessa, non essendo sufficienti -per provare l’avvenuta regolare notifica- né il mero estratto di ruolo né la ricevuta di ritorno della raccomandata.

Secondariamente al fine di poter considerare una raccomandata di avviso legittima, precisa come sia necessario che quest’ultima sia leggibile e correttamente comunicata; in ogni caso la mancanza della stessa – non superabile con il deposito da parte del Concessionario della relata di notifica o dell’estratto di ruolo- costituisce non una mera irregolarità, bensì una vero e proprio vizio insanabile della notifica.

In conclusione mostrando di aver pienamente compreso e recepito la portata innovativa dell’arresto della Suprema Corte, la Commissione Tributaria sancisce il principio dell’inseparabilità dell’atto dalla sua notificazione, tant’è che “ove non venga fornita la prova di tale collegamento non è possibile accertare se la copia dell’atto era o meno conforme all’originale”[6].

Sul tema si segnala:

(Altalex, 8 febbraio 2017. Nota di Valeria Papini)

_______________

[1] Autorità garante per le comunicazioni: Servizio universale.

[2] cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 2922 del 13 febbraio 2015, Corte di Cassazione ordinanza n. 3932 del 2011, ma si vedano anche Corte di Cassazione sentenze nn. 11095/2008, 20440/2006, 12533/2008.

[3] cfr. Cass. S.U. n.19704 del 2 ottobre 2015.

[4] cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Pisa sent. n. 317/2/2016 e sent. n. 337/3/2016.

[5] cfr. sentenza in commento.

[6] cfr.  sentenza in commento che richiama: Corte di Cassazione sent. n. 18252 del 2013, CTR Siracusa n. 7433/2016;  CTP Salerno 2544/2016; CTP Napoli n. 10938/2016  e n. 3150/2016).

Commissione Tributaria Provinciale di Pisa

Sezione III

Sentenza 8 novembre - 6 dicembre 2016, n. 478

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