Interventi di coesione sociale e territoriale con particolare riferimento al Mezzogiorno: la legge di conversione

Legge, 27/02/2017 n° 18
LEGGE 27 febbraio 2017, n. 18

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. (17G00032)


(GU n. 49 del 28-2-2017)

Vigente al: 1-3-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga 

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 febbraio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri 

De Vincenti, Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno

Visto, il Guardasigilli: Orlando


                               Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  29
  DICEMBRE 2016, N. 243 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, lettera b): 
        al capoverso 8.4: 
          al  terzo  periodo,  dopo  la  parola:  «realizzare»   sono
inserite  le  seguenti:  «,  sentiti  l'Agenzia  regionale   per   la
prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA  Puglia)
e l'Istituto superiore per la  protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA),» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, allo scopo
di favorire il reinserimento del  personale  stesso  nell'ambito  del
ciclo produttivo»; 
          dopo  il  terzo  periodo  e'  inserito  il   seguente:   «I
commissari straordinari specificano, nella relazione di cui al  comma
10-bis, i  predetti  interventi  di  decontaminazione  e  risanamento
ambientale e il loro stato di attuazione»; 
        al capoverso 8.5: 
          dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «I criteri
di selezione sono resi pubblici nei siti internet  istituzionali  dei
comuni medesimi»; 
          al terzo periodo, le parole: «con delibera 10 del 1° maggio
2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  la  deliberazione  n.
10/2016 del 1° maggio 2016, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
186 del 10 agosto 2016»; 
      al comma 2: 
        alla lettera a) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
«La relazione e' inviata dal Ministro vigilante alle  Camere  per  la
trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia»; 
        alla lettera b), le parole: «in spesa nello stato previsione»
sono sostituite dalle  seguenti:  «allo  stato  di  previsione  della
spesa»; 
      al comma 3: 
        dopo  le  parole:  «Tavolo  istituzionale  permanente»   sono
inserite  le  seguenti:  «di  cui  all'articolo  5,  comma   2,   del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,»; 
        sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «La  regione
Puglia presenta al Ministero della salute, entro  il  31  gennaio  di
ciascun  anno,  una  relazione  sulle  attivita'   svolte,   con   la
rendicontazione  delle  risorse   utilizzate   e   degli   interventi
realizzati nell'anno precedente. La relazione e' inviata dal Ministro
della  salute  alle  Camere  per  la  trasmissione  alle  Commissioni
parlamentari competenti per materia»; 
      al comma 4, le parole: «sui saldi  di  finanza  pubblica»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «in  termini   di   fabbisogno   e   di
indebitamento netto»; 
      dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. All'articolo 14, comma  11,  del  decreto  legislativo  4
luglio 2014, n. 102, le parole:  "sino  al  31  dicembre  2016"  sono
sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2017"»; 
      alla rubrica sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «,
nonche' proroga in materia di progetti  di  efficienza  energetica  e
risanamento ambientale di grandi dimensioni». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
    «Art. 1-bis (Integrazione del trattamento di  cassa  integrazione
guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo  ILVA).  -  1.  Allo
scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti  impiegati
presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per  i  quali  sia
avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla  cassa
integrazione guadagni straordinaria, e' autorizzata,  anche  ai  fini
della formazione professionale per la gestione  delle  bonifiche,  la
spesa nel limite di 24 milioni di euro per  l'anno  2017.  All'onere,
pari  a  24  milioni  di  euro,  si  provvede   mediante   versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare  nell'anno  2017,
di una quota di corrispondente importo delle disponibilita' del Fondo
di rotazione di cui all'articolo 9, comma  5,  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236. E' corrispondentemente ridotta di 24 milioni  di
euro la quota di risorse da  destinare,  ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,  alla
gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo
di rotazione per essere destinata al finanziamento di iniziative  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1: 
        al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, che non siano in una situazione di conflitto di interessi»; 
        al secondo periodo,  la  parola:  «collocato»  e'  sostituita
dalle seguenti: «e' collocato»; 
        al terzo  periodo,  le  parole:  «in  fuori  ruolo»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo»; 
      al comma 2: 
        le parole: «per un periodo  non  inferiore  a  due  anni  dal
collaudo definitivo delle  opere»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«fino a quando  l'agglomerato  urbano  corrispondente  non  sia  reso
conforme a quanto stabilito  dalla  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea e comunque per un  periodo  non  superiore  a  due  anni  dal
collaudo definitivo delle opere»; 
        sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Il  Commissario
presenta annualmente al Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare una relazione sullo stato di  attuazione  degli
interventi  di  cui  al  presente   articolo   e   sulle   criticita'
eventualmente riscontrate.  La  relazione  e'  inviata  dal  medesimo
Ministro  alle  Camere   per   la   trasmissione   alle   Commissioni
parlamentari competenti per materia»; 
      al comma 3, le parole: «dall'articolo 1, comma 1,  della»  sono
sostituite dalla seguente: «dalla»; 
      il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. A  decorrere  dalla  data  dell'emanazione  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari
straordinari nominati per l'adeguamento  alle  sentenze  di  condanna
della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio
2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa  C-85/13)  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164,  cessano  dal  proprio  incarico.  Contestualmente,  le  risorse
presenti  nelle  contabilita'  speciali  ad   essi   intestate   sono
trasferite ad apposita contabilita' speciale intestata al Commissario
unico, presso la Sezione di  Tesoreria  provinciale  dello  Stato  di
Roma, ai sensi degli articoli 8  e  10  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,  n.  367;  le
risorse destinate agli interventi di  cui  al  presente  articolo  in
relazione  alla  delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la
programmazione economica  (CIPE)  n.  60/2012  del  30  aprile  2012,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  160  dell'11  luglio  2012,
confluiscono nella disponibilita' del Commissario con le modalita' di
cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge
n. 133 del 2014. Con le stesse modalita' confluiscono altresi'  nella
disponibilita' del Commissario unico  tutte  le  risorse  finanziarie
pubbliche da destinare agli interventi di cui al comma 2 del presente
articolo per effetto di quanto statuito dal CIPE con le delibere  nn.
25/2016 e 26/2016 del 10 agosto  2016,  pubblicate,  rispettivamente,
nella Gazzetta Ufficiale n. 266 e n. 267 del 14  e  del  15  novembre
2016»; 
      al comma 5, dopo le parole: «i  Commissari»  sono  inserite  le
seguenti: «di cui al comma 4» e dopo  le  parole:  «attuazione  degli
interventi di competenza»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  con  le
difficolta' riscontrate nell'esecuzione dei medesimi,»; 
      il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    «6. Entro sessanta giorni dalla richiesta del  Commissario  unico
ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 7 del  predetto  decreto-legge
n. 133 del 2014, le regioni trasferiscono le risorse  destinate  alla
realizzazione degli  interventi  di  cui  al  comma  2  del  presente
articolo in  relazione  alla  delibera  del  CIPE  n.  60/2012,  gia'
trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta
l'aggiudicazione provvisoria  dei  lavori,  dandone  informazione  al
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente il  termine  di  sessanta
giorni di cui al periodo precedente,  fermo  restando  l'accertamento
dell'eventuale  responsabilita'  derivante   dall'inadempimento,   il
Commissario unico di cui al comma 1, in qualita'  di  Commissario  ad
acta, adotta i relativi necessari provvedimenti»; 
      al comma 7, le parole: «sentita la competente Autorita', ovvero
la  Regione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  le  modalita'
previste con deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e  il  sistema  idrico,
sentito l'ente di governo  d'ambito  e  fermo  restando  l'equilibrio
economico-finanziario  della  gestione,  ovvero  la  regione  per  le
relative risorse»; 
      al comma 8: 
        al  primo  periodo,  le  parole:  «dell'articolo  134»   sono
sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 8 nonche', ove applicabile,
del comma 5 dell'articolo 134»; 
        il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Tale albo  e'
trasmesso, entro sessanta giorni  dalla  predisposizione,  anche  per
posta elettronica certificata, all'Autorita' nazionale anticorruzione
al fine di consentire la verifica del rispetto dei  criteri  previsti
dal comma 2 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.»; 
      al comma 9: 
        al primo periodo, le parole: «i cui oneri sono posti a carico
dei quadri economici degli interventi da realizzare» sono soppresse; 
        e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri di  cui
alle predette convenzioni sono posti a carico  dei  quadri  economici
degli interventi da realizzare». 
    All'articolo 3, comma 1, le parole: «dal Presidente del Consiglio
dei ministri o da un Ministro da lui designato» sono sostituite dalle
seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro
o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
da lui designato». 
    Nel capo I, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti: 
    «Art.  3-bis  (Bonifica  del  deposito  ex  Cemerad).  -  1.   Il
Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento  di  messa
in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel
deposito ex Cemerad, nel territorio del comune  di  Statte,  nominato
con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  19  novembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  302  del  30  dicembre
2015,  e'  autorizzato  ad  affidare  il   servizio   di   trasporto,
caratterizzazione e smaltimento dei  rifiuti  presenti  nel  suddetto
deposito ex Cemerad, con finale bonifica radiologica e rilascio delle
aree prive di vincoli radiologici, alla Sogin Spa, societa' dotata di
specifiche ed elevate  competenze  nella  materia,  affinche'  svolga
tutte  le  attivita'  necessarie,  anche  avvalendosi   di   societa'
controllate. 
    2. Le funzioni e i poteri del Commissario sono prorogati fino  al
completamento delle attivita' di cui al comma 1. 
    3.  All'attuazione  dei  commi  1  e  2  si  provvede  a  valere,
rispettivamente, sulle risorse di cui agli articoli 3, comma 5-bis, e
6, comma 3, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. 
    Art. 3-ter (Piano straordinario per la verifica ambientale  nella
localita' Burgesi del comune di Ugento). - 1. Al fine di  scongiurare
l'emergere   di   criticita'   ambientali   dovute   alla    presenza
dell'impianto di  discarica  in  localita'  Burgesi,  nel  comune  di
Ugento,  la  regione   Puglia,   avvalendosi   dell'ARPA   Puglia   e
dell'azienda  sanitaria  locale  competente,  predispone   un   piano
straordinario di indagine e di approfondimento  volto  alla  verifica
dello stato delle matrici ambientali nell'area interessata. 
    2. Allo scopo di finanziare la  realizzazione  del  piano,  nello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare e' istituito un fondo  per  la  verifica  dello
stato di qualita' delle matrici naturali nella localita' Burgesi  del
comune di Ugento, con uno stanziamento di  un  milione  di  euro  per
l'anno 2017. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2017, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare. 
    Art. 3-quater  (Proroga degli incentivi in favore degli esercenti
di impianti per la produzione  di  energia  elettrica  alimentati  da
biomasse). - 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 149, le parole: "fino al  31  dicembre  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"; 
      b) al comma 150,  le  parole:  "riconosciuto  dal  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico  6  luglio  2012"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "riconosciuto  dal  primo  periodo  del   comma   1
dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico  6
luglio 2012". 
    Art.  3-quinquies  (Interventi  in  materia  di   sicurezza   del
territorio e contrasto della criminalita'). - 1. Nell'anno 2017,  per
fronteggiare  particolari  esigenze  operative  in  alcune  aree  del
Mezzogiorno, comprese quelle di cui all'articolo 1 del  decreto-legge
10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla  legge
6  febbraio  2014,  n.  6,  nonche'   le   straordinarie   necessita'
conseguenti agli eventi sismici dell'anno 2016,  la  forza  media  di
ufficiali  ausiliari  delle  forze  di  completamento  dell'Arma  dei
carabinieri, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, e' incrementata di 10 unita'.  Ai  relativi  oneri
finanziari, quantificati in euro  511.413,10,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione,  per  l'anno  2017,  del  fondo   di   cui
all'articolo 617 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n.
66 del 2010». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1,  dopo  le  parole:  «1°  gennaio»  e'  inserita  la
seguente: «2017» e la parola: «sentito» e' sostituita dalle seguenti:
«d'intesa con»; 
      al comma 2, secondo periodo, dopo  la  parola:  «Agenzie»  sono
inserite le seguenti: «di cui al comma 1»; 
      al comma 3, primo periodo, dopo  le  parole:  «L'Agenzia»  sono
inserite le seguenti: «di cui al comma 1, sentite  le  organizzazioni
sindacali dei lavoratori,»; 
      al comma 4: 
        al primo periodo, dopo le  parole:  «Sistema  portuale»  sono
inserite le seguenti: «di cui al comma 1»; 
        al secondo periodo, dopo le parole: «28 gennaio 1994, n. 84,»
sono inserite  le  seguenti:  «la  richiesta  di  manodopera  per  lo
svolgimento delle operazioni portuali  dovra'  transitare  attraverso
tale soggetto e»; 
      al comma 5, primo periodo, le  parole:  «stesso  obbligo»  sono
sostituite dalle seguenti: «lo stesso obbligo»; 
      al comma 6, dopo le parole: «Agenzia di somministrazione»  sono
inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e le  parole:  «di  cui  ai
decreti legislativi del 10  settembre  2003  n.  276  e  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015 n. 81» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui ai decreti legislativi 10 settembre 2003, n.  276,  e  15  giugno
2015, n. 81»; 
      al comma 7,  le  parole:  «18.144.000  di  euro  per  il  2017,
14.112.000 di euro per il 2018 e 8.064.000 di euro per il 2019»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «18.144.000  euro  per   l'anno   2017,
14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019»; 
      al comma  8,  la  parola:  «presupporsi»  e'  sostituita  dalla
seguente: «presupposti»; 
      al comma 9, lettere a) e b),  le  parole:  «Fondo  sociale  per
l'occupazione e la formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo
sociale per occupazione e formazione». 
    Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.   4-bis   (Diffusione   della   logistica   digitale    nel
Mezzogiorno). - 1. Ai fini del completamento degli investimenti,  con
particolare riferimento ai  nodi  (porti,  interporti  e  piattaforme
logistiche) del Mezzogiorno, riducendo il divario digitale, anche  in
relazione a quanto previsto  dal  piano  strategico  nazionale  della
portualita' e della logistica di cui al decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  26  agosto  2015,  di  cui  al   comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del  27  ottobre  2015,  e
dall'ultimo periodo del comma 211  dell'articolo  1  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, il contributo di  cui  all'articolo  2,  comma
244,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,   e'   incrementato
ulteriormente di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2017
al 2022, senza obbligo  di  cofinanziamento  da  parte  del  soggetto
attuatore unico di  cui  all'articolo  61-bis  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per
disciplinare l'utilizzo dei fondi. 
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  dal  2017  al  2022,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
    3. I fondi  di  cui  al  presente  articolo  sono  utilizzati  in
conformita'  alle  disposizioni  in  materia   di   pareri   di   cui
all'articolo 14-bis del codice dell'amministrazione digitale, di  cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
    Art. 4-ter  (Trasporto di acqua destinata al consumo umano). - 1.
Con  decreto  del  Ministro  della  salute  e  del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono  individuati,
fatta eccezione per le navi della Marina militare,  le  modalita',  i
requisiti e i termini per  l'accertamento  di  idoneita'  delle  navi
cisterna che effettuano, con esclusione del  trasporto  promiscuo  di
sostanze alimentari, il trasporto di acqua destinata al consumo umano
di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. 
    2. Il decreto di cui al comma 1 individua e disciplina: 
      a) il campo di applicazione; 
      b) l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione; 
      c)   le   modalita'   di   presentazione   della   domanda   di
autorizzazione e di rinnovo della stessa; 
      d) la durata dell'autorizzazione; 
      e) i requisiti tecnici e tecnico-sanitari delle navi cisterna; 
      f) le modalita' di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi. 
    3. Con decreto del Ministro della salute  e  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite, sulla base  del  costo
effettivo del servizio, le  tariffe  per  la  copertura  degli  oneri
derivanti dalle attivita' di cui al  presente  articolo,  nonche'  le
relative modalita' di versamento. 
    4. Le tariffe di cui al comma 3 sono aggiornate almeno  ogni  due
anni». 
    Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
    «Art. 5-bis (Riqualificazione e  ammodernamento  tecnologico  dei
servizi  di  radioterapia  oncologica  di  ultima  generazione  nelle
regioni del Mezzogiorno). - 1. Nell'ambito della sottoscrizione degli
accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue
del piano pluriennale  di  interventi  per  il  patrimonio  sanitario
pubblico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo  1988,  n.  67,
una  quota  pari  a  100  milioni   di   euro   e'   destinata   alla
riqualificazione e  all'ammodernamento  tecnologico  dei  servizi  di
radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni  Abruzzo,
Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia  e  Sardegna,
in  particolare  per  l'acquisizione  di  apparecchiature  dotate  di
tecnologia robotica o rotazionale. 
    2.  Ai  fini  dell'effettivo  ammodernamento   dei   servizi   di
radioterapia oncologica, entro novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
decreto  del  Ministro  della  salute,  previa  intesa  in  sede   di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le  modalita'
e i tempi  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «euro  577.522,36»
e' inserita la seguente: «annui»; 
      alla  rubrica,  la  parola:  «brindisi»  e'  sostituita   dalla
seguente: «Brindisi». 
    La rubrica del capo III e' sostituita dalla seguente: «Interventi
per la presidenza del G7 e interventi diversi». 
    All'articolo 7: 
      al  comma  1,  le  parole:  «Gli  interventi  funzionali   alla
presidenza italiana del G7  nel  2017,  in  quanto  imprevedibili  in
relazione a consistenza  e  durata  dei  procedimenti,  costituiscono
presupposto  per  l'applicazione  motivata  della  procedura  di  cui
all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50; conseguentemente, per» sono sostituite dalla seguente: «Per» e le
parole:  «nei  limiti  temporali  e  nell'ambito  degli  stanziamenti
assegnati, si  applicano,  in  caso  di  necessita'  ed  urgenza,  le
disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  6  dell'art.  63  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«si applica la procedura prevista dai commi 1 e  6  dell'articolo  63
del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  sulla  base  di
motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di
urgenza e della necessita' di  derogare  all'ordinaria  procedura  di
gara, per motivi strettamente correlati  ai  tempi  di  realizzazione
degli stessi nei termini necessari a garantire  l'operativita'  delle
strutture a supporto della medesima presidenza italiana del G7»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Nel quadro degli interventi  funzionali  alla  presidenza
italiana del G7, al fine di  sviluppare  le  relazioni  con  i  Paesi
dell'area mediterranea, e' autorizzata, a decorrere  dall'anno  2017,
la spesa annua di 500.000  euro  per  l'organizzazione,  con  cadenza
annuale, della Conferenza per  il  dialogo  mediterraneo,  denominata
"MED Dialogues". Per l'approfondimento scientifico dei temi  connessi
con  la  Conferenza,  il  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale puo' avvalersi di  uno  o  piu'  enti  di
carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982,  n.
948. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  e'  istituito  un   comitato   organizzatore   della
Conferenza,   formato   da   rappresentanti   delle   amministrazioni
interessate e da personalita' estranee alla pubblica  amministrazione
aventi  particolare  e  riconosciuta  esperienza  nel   campo   delle
relazioni  internazionali.  Ai  membri  del  predetto  comitato   non
spettano compensi, gettoni,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di
spese comunque denominati. Agli oneri derivanti dal  presente  comma,
pari a euro 500.000 annui a decorrere  dall'anno  2017,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale». 
    Nel capo III, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti: 
    «Art. 7-bis (Principi per il riequilibrio territoriale). - 1.  Il
Ministro  per  la  coesione  territoriale  e  il   Mezzogiorno   cura
l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse
aggiuntive a favore degli  interventi  nei  territori  delle  regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria,  Puglia,  Sicilia  e
Sardegna, come definito dalla legge nazionale per  il  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione e dagli accordi con  l'Unione  europea  per  i
Fondi strutturali e di investimento europei (SIE). 
    2. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il
Ministro per la coesione territoriale e il  Mezzogiorno,  da  emanare
entro il 30 giugno 2017, sono stabilite le  modalita'  con  le  quali
verificare, con riferimento ai programmi di spesa in  conto  capitale
delle amministrazioni centrali, individuati annualmente con direttiva
del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi  dell'articolo  5,
comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per
la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se e in  quale  misura,  a
decorrere  dalla  legge  di  bilancio  per   il   2018,   le   stesse
amministrazioni si siano conformate all'obiettivo di  destinare  agli
interventi nel territorio composto  dalle  regioni  Abruzzo,  Molise,
Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un  volume
complessivo  annuale  di  stanziamenti  ordinari  in  conto  capitale
proporzionale alla popolazione di riferimento  o  conforme  ad  altro
criterio relativo a specifiche criticita' individuato nella  medesima
direttiva. Con lo stesso decreto sono altresi' stabilite le modalita'
con  le  quali  e'  monitorato  il  conseguimento,  da  parte   delle
amministrazioni  interessate,  dell'obiettivo  di  cui   al   periodo
precedente, anche in termini di spesa erogata. 
    3. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle  procedure  di
cui al comma 2,  il  Ministro  per  la  coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno  presenta   annualmente   alle   Camere   una   relazione
sull'attuazione  di  quanto  previsto  dal  presente  articolo,   con
l'indicazione   delle   idonee   misure   correttive    eventualmente
necessarie. 
    4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono  alle  relative  attivita'  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
    Art.   7-ter   (Misure   di   accelerazione   e   semplificazione
organizzativa per l'attuazione delle politiche di coesione). - 1. Per
rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere  la
crescita economica e accelerare  la  realizzazione  degli  interventi
delle politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione  territoriale,
nell'esercizio delle competenze previste dal comma 3 dell'articolo 10
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  e  di  quelle
comunque  successivamente   attribuite,   puo'   stipulare   apposite
convenzioni con le societa'  in  house  delle  amministrazioni  dello
Stato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
    Art. 7-quater (Misure in materia di credito di imposta). - 1.  Il
comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  e'
sostituito dal seguente: 
    "98.  Alle  imprese  che  effettuano  l'acquisizione   dei   beni
strumentali nuovi  indicati  nel  comma  99,  destinati  a  strutture
produttive ubicate  nelle  zone  assistite  delle  regioni  Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e  Sardegna,  ammissibili  alle
deroghe previste dall'articolo 107,  paragrafo  3,  lettera  a),  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  e   nelle   zone
assistite delle regioni Molise e Abruzzo,  ammissibili  alle  deroghe
previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli
aiuti a  finalita'  regionale  2014-2020  C(2014)6424  final  del  16
settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del
23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019 e' attribuito un  credito
d'imposta nella misura massima consentita dalla  citata  Carta.  Alle
imprese attive nel settore  della  produzione  primaria  di  prodotti
agricoli, nel settore della pesca e  dell'acquacoltura,  disciplinato
dal regolamento (UE)  n.  1379/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della  trasformazione
e della commercializzazione  di  prodotti  agricoli,  della  pesca  e
dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni  strumentali
nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni  previsti
dalla normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato  nei  settori
agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico". 
    2. Il comma 101 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, e' sostituito dal seguente: 
    "101. Il credito d'imposta e' commisurato alla  quota  del  costo
complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite  massimo,  per
ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole
imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di  15  milioni
di euro per  le  grandi  imprese.  Per  gli  investimenti  effettuati
mediante contratti di  locazione  finanziaria,  si  assume  il  costo
sostenuto dal locatore  per  l'acquisto  dei  beni;  tale  costo  non
comprende le spese di manutenzione". 
    3. Il comma 102 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, e' sostituito dal seguente: 
    "102. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de  minimis  e
con altri aiuti di Stato che abbiano  ad  oggetto  i  medesimi  costi
ammessi al beneficio, a condizione  che  tale  cumulo  non  porti  al
superamento dell'intensita' o  dell'importo  di  aiuto  piu'  elevati
consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento". 
    4. Il comma 105 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, e' sostituito dal seguente: 
    "105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione
entro il secondo periodo d'imposta successivo  a  quello  della  loro
acquisizione o ultimazione, il  credito  d'imposta  e'  rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati
in funzione. Se, entro  il  quinto  periodo  d'imposta  successivo  a
quello nel quale sono entrati in  funzione,  i  beni  sono  dismessi,
ceduti  a  terzi,  destinati  a  finalita'   estranee   all'esercizio
dell'impresa ovvero  destinati  a  strutture  produttive  diverse  da
quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito  d'imposta
e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei
beni anzidetti. Per i beni acquisiti  in  locazione  finanziaria,  le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene
esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato
rispetto  all'importo  rideterminato  secondo  le  disposizioni   del
presente comma e' restituito mediante versamento da eseguire entro il
termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui  redditi
dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le  ipotesi  ivi
indicate". 
    5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e  4  si  applicano  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto. 
    Art.  7-quinquies  (Disposizioni  in  materia  di   utilizzo   di
contributi statali previsti a legislazione vigente). - 1. Le scadenze
dei termini concessi agli  enti  di  cui  al  comma  2  del  presente
articolo per il completamento delle opere finanziate con i contributi
di cui all'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30  settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248, e all'articolo 2, comma 239, della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, sono prorogate per un periodo di tre anni  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
    2. I contributi di cui al comma 1 del presente  articolo  nonche'
quelli concessi  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  3-quater,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non  utilizzati  per  l'intervento
originario, possono  essere  destinati  dai  soggetti  beneficiari  a
finalita' da esso difformi. Tali finalita' devono comunque rispondere
ad esigenze di  interesse  pubblico,  come  definite  rispettivamente
dall'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e
dall'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, nonche', con riferimento all'articolo 2, comma 239, della  legge
23 dicembre 2009, n. 191, devono comunque riguardare interventi volti
alla messa in sicurezza e all'adeguamento antisismico  delle  scuole.
La nuova destinazione deve risultare da apposita delibera dell'organo
di indirizzo politico per gli enti pubblici o dell'organo deliberante
per gli enti non di diritto pubblico, che individui le opere  oggetto
di definanziamento e quelle da finanziare indicando il  codice  unico
di progetto (CUP), da comunicare alla prefettura-ufficio territoriale
del Governo e  alla  Sezione  di  controllo  della  Corte  dei  conti
competenti per territorio. 
    3. Le opere finanziate ai sensi dei commi 1  e  2  devono  essere
registrate nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) ai
fini del monitoraggio previsto dal decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 229. 
    4. I contributi di cui ai commi 1 e 2, ad  esclusione  di  quelli
previsti dall'articolo  13,  comma  3-quater,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n.  133,  devono  essere  utilizzati  entro  il  termine
indicato al comma 1 del presente  articolo,  a  pena  di  revoca  con
conseguente  obbligo  di  restituzione  del  finanziamento   mediante
versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,  fatti  salvi  gli
impegni  giuridicamente  vincolanti   risultanti   dal   monitoraggio
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
    5. Le certificazioni relative all'utilizzo dei contributi di  cui
ai commi 1 e  2  sono  trasmesse  alle  competenti  prefetture-uffici
territoriali del Governo, secondo le modalita' indicate  nel  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24   gennaio   2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio  2013;  gli
utilizzi dei contributi devono  essere  riscontrabili  attraverso  il
monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.
229. 
    6. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  ai
contributi gia' revocati con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e ai contributi relativi a risorse gia' spese alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
    Art.  7-sexies  (Programma  "Magna  Grecia"  -  Matera  verso  il
Mediterraneo  e  sviluppo  del  Polo  museale  pugliese).  -  1.   E'
istituito, in via sperimentale, il programma "Magna Grecia", volto  a
finanziare specifici progetti che  valorizzino  il  ruolo  di  Matera
quale citta' porta verso il Mediterraneo e connessi al riconoscimento
di Matera quale "Capitale europea della cultura" per  il  2019.  Tale
programma e' volto a creare nuove linee di  sviluppo  del  territorio
attraverso la nascita di un sistema culturale  integrato,  stimolando
lo sviluppo di una forte  identita'  territoriale  attraverso  azioni
sinergiche che valorizzino aree  archeologiche,  strutture  storiche,
componenti   artistiche   e   contesti    urbanistico-architettonici,
naturalistici,  paesaggistici  e  ambientali  e  favorendo  anche  lo
sviluppo del territorio della costa ionica e dei comuni contermini. 
    2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito,  nello  stato
di previsione del Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e
del turismo, un apposito fondo con una dotazione di 400.000 euro  per
ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. 
    3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
definite le modalita' e le procedure per la selezione dei progetti di
cui al comma 1 e per la ripartizione delle risorse disponibili fra  i
soggetti aggiudicatari. 
    4. Il Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo assegna un contributo, pari a 100.000 euro per ciascuno degli
anni 2017, 2018 e 2019, per lo sviluppo del  Polo  museale  pugliese,
con  particolare  riferimento  alla  valorizzazione  della   Galleria
nazionale  della  Puglia  «Girolamo  e  Rosaria  Devanna»  e  per  il
completamento della struttura che ospita le opere in essa contenute. 
    5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e  4,  pari  a
500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
    Art. 7-septies (Modifiche al  codice  delle  leggi  antimafia  in
materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli  enti
territoriali). - 1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 48, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    "8-bis. I beni aziendali di cui al comma  8,  ove  si  tratti  di
immobili facenti capo a societa' immobiliari, possono essere altresi'
trasferiti, per le finalita' istituzionali o sociali di cui al  comma
3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del  comune  ove
il bene e'  sito,  ovvero  al  patrimonio  della  provincia  o  della
regione, qualora tale destinazione non  pregiudichi  la  prosecuzione
dell'attivita' d'impresa  o  i  diritti  dei  creditori  dell'impresa
stessa. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto  con  i  Ministri  dell'interno  e  della  giustizia,   sono
determinate le modalita'  attuative  della  disposizione  di  cui  al
precedente periodo in modo da assicurare un utilizzo  efficiente  dei
suddetti beni senza pregiudizio per le finalita' cui sono destinati i
relativi proventi e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. Il trasferimento di  cui  al  primo  periodo  e'  disposto,
conformemente al decreto di cui  al  secondo  periodo,  con  apposita
delibera dell'Agenzia"; 
    b) all'articolo 117, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
    "8-bis. L'Agenzia dispone altresi', ai sensi del comma  8  e  nei
limiti di cui all'articolo 48,  comma  8-bis,  l'estromissione  e  il
trasferimento dei beni immobili aziendali,  in  via  prioritaria,  al
patrimonio degli  enti  territoriali  che  abbiano  sottoscritto  con
l'Agenzia o  con  pubbliche  amministrazioni  protocolli  di  intesa,
accordi di programma  ovvero  analoghi  atti  idonei  a  disporre  il
trasferimento della  proprieta'  degli  stessi  beni,  con  efficacia
decorrente dalla data indicata nei medesimi atti". 
    Art. 7-octies (Modifica alla legge 11 dicembre 2016, n.  232,  in
materia  di  contenzioso  sulla  quota  del  Fondo  sperimentale   di
riequilibrio spettante al comune di  Lecce).  -  1.  All'articolo  1,
comma 462, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole:  "ricorso
n. 7234 del 2014" sono sostituite dalle seguenti: "ricorso n. 734 del
2014". 
    Art. 7-novies (Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,  in
materia di beni ad alto contenuto tecnologico). - 1.  All'articolo  1
della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 11, le  parole:  "o  da  un  ente  di  certificazione
accreditato, attestante" sono sostituite dalle seguenti:  "ovvero  un
attestato di conformita' rilasciato  da  un  ente  di  certificazione
accreditato, attestanti"; 
    b) all'allegato A, sezione "Beni strumentali il cui funzionamento
e' controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite  opportuni
sensori e azionamenti", la voce: "macchine utensili e impianti per la
realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali  e
delle materie  prime"  e'  sostituita  dalla  seguente:  "macchine  e
impianti per la realizzazione di prodotti mediante la  trasformazione
dei materiali e delle materie prime"; 
      c)  all'allegato  A,   sezione   "Beni   strumentali   il   cui
funzionamento e' controllato  da  sistemi  computerizzati  o  gestito
tramite  opportuni  sensori  e  azionamenti",   prima   della   voce:
"dispositivi,  strumentazione  e  componentistica  intelligente   per
l'integrazione,  la  sensorizzazione  e/o  l'interconnessione  e   il
controllo    automatico     dei     processi     utilizzati     anche
nell'ammodernamento  o  nel  revamping  dei  sistemi  di   produzione
esistenti" e' inserito il seguente  periodo:  "Costituiscono  inoltre
beni funzionali alla trasformazione tecnologica  e/o  digitale  delle
imprese secondo il modello 'Industria 4.0' i seguenti:"; 
      d)  all'allegato  A,   sezione   "Beni   strumentali   il   cui
funzionamento e' controllato  da  sistemi  computerizzati  o  gestito
tramite opportuni sensori e azionamenti"  le  parole  da:  "filtri  e
sistemi di trattamento e recupero  di  acqua"  fino  a:  "fermare  le
attivita' di macchine e impianti" sono soppresse».

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