Reato di tortura: il testo della legge pubblicata in Gazzetta

Legge, 14/07/2017 n° 110

Il reato di tortura viene introdotto nell'ordinamento italiano, recependo così le indicazioni contenute nella Convenzione di New York del 1984.

E' quanto prevede la legge 14 luglio 2017 n. 110, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.166 del 18 luglio 2017.

Queste le principali novità introdotte da un provvedimento attorno al quale si sono sviluppate negli ultimi anni forti contrapposizioni e accese polemiche tra le forze politiche e nell'opinione pubblica, anche sulla scia di alcuni gravi episodi di cronaca:

  • Tortura: il nuovo art. 613-bis c.p. punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chi “con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa…, se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”.
    La fattispecie è aggravata - da 5 a 12 anni di reclusione - se i fatti di cui sopra “sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio”.
    Restano fuori dall’area della punibilità le “sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti”.
    Ulteriori aggravanti sono previste quando dai fatti sopra descritti derivino:
    • una lesione personale: la pena è aumentata fino a 1/3;
    • una lesione personale grave: aumento di 1/3;
    • una lesione personale gravissima: aumento della metà;
    • la morte quale conseguenza non voluta: 30 anni di reclusione;
    • la morte quale conseguenza voluta: ergastolo
  • Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613-ter): si applica la reclusione da 6 mesi a 3 anni al pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio "il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso".
  • Modifica all'art. 191 c.p.p. in tema di prove illegittimamente acquisite: il nuovo comma 2-bis stabilisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni o delle informazioni ottenute mediante il delitto di tortura, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.
  • Ulteriori disposizioni prevedono:
    • il divieto di respingimento, espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato, quando vi siano "fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura"; a tal fine si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani;
    • l'esclusione dall'immunità diplomatica agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale; in tali lo straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, in caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale.

Sul tema si segnala:

(Altalex, 18 luglio 2017)

LEGGE 14 luglio 2017, n. 110

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. (17G00126)


(GU n.166 del 18-7-2017)

Vigente al: 18-7-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Promulga 

la seguente legge: 

Art. 1.  Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-bis (Tortura). - Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudelta', cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della liberta' personale o affidata alla sua custodia, potesta', vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, e' punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto e' commesso mediante piu' condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignita' della persona.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni.

Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della meta'.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena e' della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena e' dell'ergastolo.

Art. 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non e' accolta ovvero se l'istigazione e' accolta ma il delitto non e' commesso, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 2. Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale 

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilita' penale».

Art. 3. Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 

1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».

Art. 4. Esclusione dall'immunita'. Estradizione nei casi di tortura 

1. Non puo' essere riconosciuta alcuna forma di immunita' agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.

2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, lo straniero e' estradato verso lo Stato richiedente nel quale e' in corso il procedimento penale o e' stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale.

Art. 5. Invarianza degli oneri 

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 6. Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 luglio 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

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