LEGGE 21 giugno 2017, n. 96
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per
le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
(17G00112)
(GU n.144 del 23-6-2017 - Suppl. Ordinario n. 31)
Vigente al: 24-6-2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi
sismici e misure per lo sviluppo, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, e' abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
medesimo decreto-legge n. 54 del 2017.
3. Il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, e' abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti ai sensi del medesimo
decreto-legge n. 55 del 2017.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 giugno 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24
APRILE 2017, N. 50
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 1, le parole: «della Pubblica
Amministrazione, come definita» sono sostituite dalle seguenti: «di
amministrazioni pubbliche, come definite»;
alla lettera b), dopo il capoverso 1-ter sono aggiunti i seguenti:
«1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i
committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento
attestante la loro riconducibilita' a soggetti per i quali si
applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e
prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti
all'applicazione del regime di cui al presente articolo.
1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo,
limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi
afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico»;
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Operazioni
effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e
societa'"»;
al comma 3, le parole: «le disposizioni di attuazione del presente
articolo» sono sostituite dalle seguenti: «le modalita' di attuazione
delle norme di cui ai commi 1 e 2»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale
di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono
pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione
prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla
contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di
bilancio".
4-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le
modalita' di attuazione del comma 4-bis.
4-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano
nel senso che esse si applicano alle prestazioni di trasporto di
veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle
prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate
all'imposta sul valore aggiunto con le aliquote ridotte del 5 e del
10 per cento, ai sensi del numero 1-ter) della parte II-bis della
tabella A e del numero 127-novies) della parte III della tabella A
allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, nonche', fino al 31 dicembre 2016, esenti dall'imposta ai sensi
dell'articolo 10, primo comma, numero 14), del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
4-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, estende l'ambito di
applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31
dicembre 2005, anche al settore dei combustibili per autotrazione, in
applicazione dell'articolo 60-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Procedura di cooperazione e collaborazione
rafforzata). - 1. Le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del
comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi
consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino
cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato
per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del
supporto dei soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma 1
dell'articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di societa' di
cui alla citata lettera d), appartenenti al medesimo gruppo
societario, possono avvalersi della procedura di cooperazione e
collaborazione rafforzata di cui al presente articolo per la
definizione dei debiti tributari dell'eventuale stabile
organizzazione presente nel territorio dello Stato.
2. I soggetti di cui al comma 1, che ravvisino la possibilita' che
l'attivita' esercitata nel territorio dello Stato costituisca una
stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle entrate
una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la
stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita
istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento
collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 128.
3. Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del
gruppo multinazionale cui appartengono i soggetti di cui al comma 1,
si considera il valore piu' elevato delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo
all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione
dell'istanza e ai due esercizi anteriori.
4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle cessioni di
beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1, si considera il valore
piu' elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi
indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in
corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi
anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche delle cessioni di
beni e delle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti,
residenti o non residenti, che si trovino, nei confronti delle
societa' e degli enti di cui al comma 1 del presente articolo, nelle
condizioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Qualora in sede di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate
sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel
territorio dello Stato, per i periodi d'imposta per i quali sono
scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, al fine di definire, in contraddittorio con il
contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.
6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che estinguono i
debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi
d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle
dichiarazioni, versando le somme dovute in base all'accertamento con
adesione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, le sanzioni amministrative applicabili ai
sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo n.
218 del 1997 sono ridotte alla meta'.
7. Il reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, non e' punibile se i debiti tributari della stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, relativi ai periodi
d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle
dichiarazioni, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono
estinti nei termini di cui al comma 6 del presente articolo.
8. In caso di mancata sottoscrizione dell'accertamento per adesione
ovvero di omesso o parziale versamento delle somme dovute, non si
producono gli effetti di cui al comma 7. In relazione ai periodi
d'imposta e ai tributi oggetto dell'invito di cui al comma 5, il
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito o di
redazione dell'atto di adesione, accerta le imposte e gli interessi
dovuti e irroga le sanzioni nella misura ordinaria. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche in deroga ai termini di cui
all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
9. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti di
cui al comma 6, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorita'
giudiziaria competente l'avvenuta definizione dei debiti tributari
della stabile organizzazione ai fini di quanto previsto al comma 7.
10. I soggetti di cui al comma 1 nei cui confronti e' stata
constatata l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio
dello Stato e che hanno estinto i debiti tributari della stessa con
le modalita' di cui al comma 6, a prescindere dall'ammontare del
volume d'affari o dei ricavi della stabile organizzazione, possono
accedere al regime dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli
altri requisiti previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
128.
11. Non possono avvalersi delle previsioni del presente articolo le
societa' e gli enti di cui al comma 1 che abbiano avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, dell'inizio di
qualunque attivita' di controllo amministrativo o dell'avvio di
procedimenti penali, relativi all'ambito di applicazione dell'istanza
di cui al medesimo comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi
in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo
periodo e' stata acquisita dai soggetti che svolgono le funzioni di
supporto di cui al medesimo comma 1.
12. Resta ferma la facolta' di richiedere all'amministrazione
finanziaria la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei
requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel
territorio dello Stato ai sensi della lettera c) del comma 1
dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le modalita' di attuazione del presente articolo.
14. Le entrate rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a
13 affluiscono ad appositi capitoli ovvero capitoli/articoli
dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede al monitoraggio delle predette entrate ai fini
dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15.
15. Le entrate risultanti dal monitoraggio di cui al comma 14 sono
destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per le non
autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e al Fondo nazionale per le politiche sociali,
di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro annui, e per la
restante parte al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di
cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-ter. - (Modifiche alla disciplina della voluntary
disclosure). -1. All'articolo 5-octies, comma 1, del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) se alla formazione del reddito complessivo concorrono
redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere
c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si
applica l'articolo 165, comma 8, del medesimo testo unico";
b) alla lettera c), dopo le parole: "del presente articolo" sono
inserite le seguenti: ", nonche' per le imposte di cui all'articolo
19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
c) alla lettera g):
1) all'alinea, le parole: "alla lettera e)" sono sostituite dalle
seguenti: "alla lettera f)";
2) al numero 2), le parole: "del numero 1) della presente lettera"
sono sostituite dalle seguenti: "della lettera e)" e dopo le parole:
"le somme da versare del 10 per cento" sono aggiunte le seguenti: ".
L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della
maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto gia'
versato, non puo' essere comunque superiore a quello determinato ai
sensi del numero 1) della presente lettera";
3) al numero 3), le parole: "del numero 1) della presente lettera"
sono sostituite dalle seguenti: "della lettera e)" e dopo le parole:
"le somme da versare del 3 per cento" sono aggiunte le seguenti: ".
L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della
maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto gia'
versato, non puo' essere comunque superiore a quello determinato ai
sensi del numero 1) della presente lettera".
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo si applica anche agli atti emanati ai sensi dell'articolo
5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, non ancora definiti alla data di entrata in vigore della
disposizione medesima. In ogni caso non si fa luogo al rimborso delle
imposte gia' pagate.
Art. 1-quater. - (Disposizioni in materia di rilascio del
certificato di regolarita' fiscale e di erogazione dei rimborsi). -
1. I certificati di regolarita' fiscale, compresi quelli per la
partecipazione alle procedure di appalto di cui all'articolo 80,
comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, nel caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi
dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore
della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei termini di
cui al comma 2 dello stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del
2016, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione
stessa.
2. La regolarita' fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla
procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, anche a seguito del mancato,
insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di
quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai
fini della predetta definizione.
3. I rimborsi di imposte e tasse sono erogati, ove sussistano i
relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del
debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione
agevolata dei debiti tributari nei termini di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, limitatamente ai
carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. Nei casi di
mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di
una di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme
dovute ai fini della predetta definizione agevolata, l'erogazione del
rimborso puo' essere sospesa ai sensi dell'articolo 23 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
All'articolo 2:
al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«primo comma»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle
fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017».
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Interpretazione autentica in materia di regime
dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi di vitto e di alloggio
in favore degli studenti universitari). - 1. L'articolo 10, primo
comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che vi sono compresi i
servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti
universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio
universitario istituiti dalle regioni.
2. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono
fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti di
cui al comma 1 fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso
dell'imposta sul valore aggiunto erroneamente applicata sulle
operazioni effettuate ne' al recupero della medesima imposta assolta
sugli acquisti erroneamente detratta; i contribuenti di cui al primo
periodo del presente comma operano comunque la rettifica della
detrazione, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle
operazioni attive ai sensi dell'articolo 19-bis2, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018».
All'articolo 3:
al comma 1, lettera b), le parole: «o della sottoscrizione di cui
al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «o della
sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo
periodo»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «2 agosto 2009, n. 102» sono sostituite
dalle seguenti: «3 agosto 2009, n. 102»;
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) al numero 7:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "i contribuenti che
intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o
infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a
5.000 euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del
visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o
sull'istanza da cui emerge il credito";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "In alternativa la
dichiarazione" sono inserite le seguenti: "o l'istanza";
3) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: "Nei casi di
utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente
comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di
conformita' o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo
e al secondo periodo sulle dichiarazioni o istanze da cui emergono i
crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi
dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni o
istanze con visto di conformita' o sottoscrizione apposti da soggetti
diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma
421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al
recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle
modalita' di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonche'
all'irrogazione delle sanzioni"»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per il pagamento
delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non e' possibile
avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di iscrizione a ruolo
delle somme dovute, per il relativo pagamento non e' ammessa la
compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122"»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: "a partire dal giorno
sedici del mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "a
partire dal decimo giorno successivo";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione
risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano
il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente
articolo, il modello F24 e' scartato. La progressiva attuazione della
disposizione di cui al periodo precedente e' fissata con
provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato al
soggetto interessato".
4-ter. All'articolo 3, comma 1-ter, della legge 3 agosto 2004, n.
206, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "i soggetti di cui al
primo periodo del presente comma possono ottenere l'iscrizione negli
elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68, secondo le modalita' previste per i soggetti di cui alla
legge 23 novembre 1998, n. 407".
4-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2018, in luogo di quanto
previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge 3
agosto 2004, n. 206, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di
atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro
superstiti nonche' dei familiari di cui all'articolo 3 della citata
legge n. 206 del 2004 e' assicurata, ogni anno, la rivalutazione
automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso
ai trattamenti di cui al primo periodo del presente comma si applica
un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento
calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno
precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura
dell'incremento medesimo. Gli incrementi di cui al secondo periodo
del presente comma sono compresi in quelli di cui al primo periodo
del presente comma, se inferiori, sono alternativi, se superiori.
4-quinquies. All'onere derivante dal comma 4-quater, valutato in
417.000 euro per l'anno 2019, 820.000 euro per l'anno 2020, 1.163.000
euro per l'anno 2021, 1.518.000 euro per l'anno 2022, 1.881.000 euro
per l'anno 2023, 2.256.000 euro per l'anno 2024, 2.640.000 euro per
l'anno 2025, 3.035.000 euro per l'anno 2026 e 3.439.000 euro a
decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200.000 euro per
l'anno 2019, a 820.000 euro per l'anno 2020, a 1.163.000 euro per
l'anno 2021, a 1.518.000 euro per l'anno 2022, a 1.881.000 euro per
l'anno 2023, a 2.256.000 euro per l'anno 2024, a 2.640.000 euro per
l'anno 2025, a 3.035.000 euro per l'anno 2026 e a 3.439.000 euro a
decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e, quanto a 217.000 euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma 4-quinquies, si
applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31
dicembre 2009, n. 196».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «anche attraverso la gestione di portali
online» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero soggetti che
gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca
di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da
locare»;
al comma 2, le parole: «le disposizioni relative alla cedolare
secca di cui all'» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni
dell'» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per l'imposta
sostitutiva nella forma della cedolare secca»;
al comma 3, le parole: «a favore di terzi» sono sostituite dalle
seguenti: «da parte di terzi»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono
essere definiti, ai fini del presente articolo, i criteri in base ai
quali l'attivita' di locazione di cui al comma 1 del presente
articolo si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con
l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di
impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
avuto anche riguardo al numero delle unita' immobiliari locate e alla
durata delle locazioni in un anno solare»;
al comma 4, al primo periodo, le parole: «anche attraverso la
gestione di portali on-line» sono sostituite dalle seguenti: «nonche'
quelli che gestiscono portali telematici» e dopo le parole: «conclusi
per il loro tramite» sono aggiunte le seguenti: «entro il 30 giugno
dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati»;
il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano
attivita' di intermediazione immobiliare, nonche' quelli che
gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in
ricerca di un immobile con persone che dispongono di unita'
immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi
relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora
intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi,
operano, in qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per
cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del
pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le
modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per
l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera
operata a titolo di acconto.
5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di
una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora
incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai
commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti
canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal
presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti non
residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai
fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo,
in qualita' di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante
fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero
che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, e'
responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del
contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e),
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' degli
ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale»;
al comma 6, dopo le parole: «disposizioni di attuazione» sono
inserite le seguenti: «dei commi 4, 5 e 5-bis»;
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facolta' di
applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di
soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi»;
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che i soggetti che
hanno optato, ai sensi del predetto comma 4, per il regime
agevolativo previsto per i lavoratori impatriati dal comma 1 del
medesimo articolo, decadono dal beneficio fiscale laddove la
residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal
caso, si provvede al recupero dei benefici gia' fruiti, con
applicazione delle relative sanzioni e interessi».
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Modifiche alla disciplina in materia di cessione
delle detrazioni spettanti per interventi di incremento
dell'efficienza energetica nei condomini). - 1. All'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
"2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre
2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni
degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma
2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di
sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui
all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e
comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli
interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di
successiva cessione del credito. Le modalita' di attuazione delle
disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione";
b) il comma 2-quinquies e' sostituito dal seguente:
"2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma
2-quater e' asseverata da professionisti abilitati mediante
l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista
dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di
cui al citato comma 2-quater. L'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con
procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. La non veridicita'
dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando
la responsabilita' del professionista ai sensi delle disposizioni
vigenti. Per le attivita' di cui al secondo periodo, e' autorizzata
in favore dell'ENEA la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 1
milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021";
c) al comma 2-sexies, dopo le parole: "i soggetti beneficiari" sono
inserite le seguenti: ", diversi da quelli indicati al comma 2-ter,".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 5,7
milioni di euro per l'anno 2020, in 8 milioni di euro per l'anno
2021, in 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 12,8 milioni di
euro per l'anno 2023, in 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2027, in 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, in 5,1
milioni di euro per l'anno 2029, in 2,8 milioni di euro per l'anno
2030 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, che aumentano a 2,7
milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno
2018, a 19,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021
e a 20,5 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione
degli effetti in termini di indebitamento netto, e pari a 0,5 milioni
di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni
dal 2018 al 2021, si provvede:
a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,5 milioni di
euro per l'anno 2019, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 8
milioni di euro per l'anno 2021, a 10,6 milioni di euro per l'anno
2022, a 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,3 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a 7,3 milioni di euro per
l'anno 2028, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,8 milioni di
euro per l'anno 2030 e a 0,6 milioni di euro per l'anno 2031,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di
euro per l'anno 2018, a 16,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 14,1
milioni di euro per l'anno 2020, a 11,8 milioni di euro per l'anno
2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
c) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al
2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dello sviluppo economico».
Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Estensione al settore dei tabacchi delle procedure
di rimozione dai siti web dell'offerta in difetto di titolo
autorizzativo o abilitativo). - 1. All'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 50 sono inseriti i seguenti:
"50-bis. Con le medesime modalita' stabilite dai provvedimenti di
attuazione del comma 50, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
procede alla inibizione dei siti web contenenti:
a) offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti
da sostanze liquide contenenti nicotina in difetto di autorizzazione
o in violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio
2016, n. 6, ovvero offerta di tabacchi lavorati di cui all'articolo
39-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, in violazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 12
gennaio 2016, n. 6, o delle disposizioni di cui alla legge 22
dicembre 1957, n. 1293;
b) pubblicita', diretta o indiretta, dei prodotti di cui alla
lettera a) o dei contenuti di cui al comma 50;
c) software relativi a procedure tecniche atte ad eludere
l'inibizione dei siti irregolari disposta dall'Agenzia medesima.
50-ter. L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione del
comma 50-bis comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal comma 50, graduate secondo i criteri
stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli.
50-quater. Nei casi in cui nello stesso sito web, oltre ai prodotti
o contenuti di cui al comma 50 e alle lettere a), b) e c) del comma
50-bis, siano presenti prodotti o contenuti diversi, l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli da' formale comunicazione della violazione
riscontrata ai soggetti interessati, assegnando un termine di
quindici giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non
consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'Agenzia
adotta il provvedimento finalizzato alla inibizione del sito web,
senza riconoscimento di alcun indennizzo"».
All'articolo 6:
al comma 1, primo e secondo periodo, le parole: «in misura pari al»
sono sostituite dalla seguente: «nel»;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. All'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "e il divieto di trasferimento
dei locali per tutto il periodo della proroga" sono aggiunte le
seguenti: "fatta eccezione per i concessionari che, successivamente
al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilita' di
mantenere la disponibilita' dei locali per cause di forza maggiore e,
comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di
locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilita' di
un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale
trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli"».
Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Riduzione degli apparecchi da divertimento). - 1.
La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista
dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'
attuata, secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei
seguenti termini:
a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla
osta di esercizio non puo' essere superiore a 345.000;
b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla
osta di esercizio non puo' essere superiore a 265.000.
2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono,
entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di
almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi
riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al
numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi
indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi
riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.
3. Qualora alle date di cui alle lettere a) e b) del comma 1 il
numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a
quello indicato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede
d'ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun
concessionario, secondo criteri di proporzionalita' in relazione alla
distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditivita'
degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi
precedenti. I concessionari, entro i cinque giorni lavorativi
successivi al recepimento della relativa comunicazione da parte
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvedono a bloccare gli
apparecchi i cui nulla osta di esercizio sono stati revocati,
avviando le procedure di dismissione degli apparecchi stessi. La
violazione dell'obbligo previsto dal periodo precedente e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun
apparecchio».
L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7. - (Rideterminazione delle aliquote dell'ACE). - 1.
All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 3
e' sostituito dal seguente:
"3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il
calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e'
fissata all'1,5 per cento. In via transitoria, per il primo triennio
di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento; per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31
dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota e' fissata,
rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento
e all'1,6 per cento".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31
dicembre 2016.
3. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui
redditi delle societa' relativo al periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2016 e' effettuata considerando quale
imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni di cui al comma 1».
All'articolo 8, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, dopo
il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
"1-ter. Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate
in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della
conformita' allo stato di fatto dei dati catastali e delle
planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformita' rilasciata da un
tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie
o dalla loro difformita' dallo stato di fatto, l'atto puo' essere
confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo,
redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi
omessi. L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente
a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23"».
Nel titolo I, capo I, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 9-bis. - (Indici sintetici di affidabilita' fiscale). - 1. Al
fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di
stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei
contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e
l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di
comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono
istituiti indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti
attivita' di impresa, arti o professioni, di seguito denominati
"indici". Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi
di dati e informazioni relativi a piu' periodi d'imposta,
rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare
la normalita' e la coerenza della gestione aziendale o professionale,
anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una
scala da 1 a 10 il grado di affidabilita' fiscale riconosciuto a
ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo,
sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente
previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11.
2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il
quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici,
indispensabili per tenere conto di situazioni di natura
straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti
economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate
attivita' economiche o aree territoriali, sono approvate entro il
mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il
quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno
ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le
attivita' economiche per le quali devono essere elaborati gli indici
ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo e' emanato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
3. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della
realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici
sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento
vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe
tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia
di finanza, nonche' da altre fonti.
4. I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al
fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati
economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli
stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione
tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente
dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare
entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici,
sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione
del primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli
indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche ai
parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti
dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Per i periodi d'imposta 2017 e 2018, il provvedimento di cui al
secondo periodo del presente comma e' emanato entro il termine
previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per
l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti
periodi d'imposta.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o
degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante
l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie
informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla
compilazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonche'
gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e
dall'applicazione degli indici.
6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il
contribuente:
a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non si trova in
condizioni di normale svolgimento della stessa;
b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli
di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di
ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o
revisione dei relativi indici.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilita'
degli indici per determinate tipologie di contribuenti.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'
istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione
finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli
ordini professionali. La commissione e' sentita nella fase di
elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di
ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneita' dello stesso
a rappresentare la realta' cui si riferisce nonche' sulle attivita'
economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. I
componenti della commissione partecipano alle sue attivita' a titolo
gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente
sostenute. Fino alla costituzione della commissione di cui al
presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli
esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998,
n. 146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla commissione
di cui al presente comma a decorrere dalla data della sua
costituzione.
9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli
indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle
dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti
dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base
imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il
proprio profilo di affidabilita' nonche' per accedere al regime
premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti positivi
rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari
rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria,
all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai
precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di
beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9 non comporta
l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento
delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le
modalita' previsti per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi, con facolta' di effettuare il pagamento rateale delle somme
dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. In relazione ai diversi livelli di affidabilita' fiscale
conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per
effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al
comma 9, sono riconosciuti i seguenti benefici:
a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' per la
compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro
annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo
non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette
e all'imposta regionale sulle attivita' produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' ovvero dalla
prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore
aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle societa'
non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma
36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni
semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione
del livello di affidabilita', dei termini di decadenza per
l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e
dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito
complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito
complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito
dichiarato.
12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
individuati i livelli di affidabilita' fiscale, anche con riferimento
alle annualita' pregresse, ai quali e' collegata la graduazione dei
benefici premiali indicati al comma 11; i termini di accesso ai
benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di
attivita' svolto dal contribuente.
13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici
premiali di cui al comma 11, in caso di violazioni che comportano
l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al
comma 11, lettere c), d), e) e f), del presente articolo.
14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza,
nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del
rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di
affidabilita' fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione
degli indici nonche' delle informazioni presenti nell'apposita
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605.
15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146,
dopo le parole: "studi di settore," sono inserite le seguenti: "degli
indici sintetici di affidabilita' fiscale". La societa' indicata
nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146,
provvede, altresi', a porre in essere ogni altra attivita' idonea a
sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare
le attivita' di analisi per contrastare la sottrazione
all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva,
ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le
relative aree territoriali e settoriali di intervento. Al fine di
consentire lo svolgimento delle attivita' di cui al precedente
periodo e di assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori
attivita' svolte dalla medesima societa' per altre finalita' e per
conto di altre amministrazioni, la stessa societa' puo' stipulare
specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto
anche lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei
risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonche' altre
attivita', sono stipulate esclusivamente per le finalita' stabilite
dal presente comma o da altre disposizioni normative. Le convenzioni
che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per
il contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di natura
contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree di competenza,
con le agenzie fiscali, con l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con il Corpo della
guardia di finanza. Le quote di partecipazione al capitale della
societa' di cui al secondo periodo del presente comma possono essere
cedute, in tutto o in parte, al Ministero dell'economia e delle
finanze, in conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui
al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai
fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di
comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle
entrate, prima della contestazione della violazione, mette a
disposizione del contribuente, con le modalita' di cui all'articolo
1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le
informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la
comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori
commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella
graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle entrate, nei
casi di omissione della comunicazione di cui al primo periodo, puo'
altresi' procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dei
redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del
secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del
presente articolo.
18. Le disposizioni normative e regolamentari relative
all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti
dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e degli studi di settore previsti dagli articoli 62-bis e
62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di
produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi,
con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici.
Ad eccezione di quanto gia' disposto dal presente articolo, le norme
che, per fini diversi dall'attivita' di controllo, rinviano alle
disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per
l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche
agli indici. Per le attivita' di controllo, di accertamento e di
irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi
d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano
le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono abrogati
l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'articolo
7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
19. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 9-ter. - (Misure urgenti per il personale dell'amministrazione
finanziaria). - 1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2017" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018";
b) al comma 2, primo periodo, le parole: "30 settembre 2017" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018".
Art. 9-quater. - (Compensazione di somme iscritte a ruolo). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2017 con le
modalita' previste nel medesimo comma. Per l'anno 2017 il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis e' adottato
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto».
All'articolo 10:
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse
proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),
della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio
2014"».
All'articolo 11:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro il 31
agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per
l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui
al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione
tributaria in cui e' parte il medesimo ente»;
al comma 3, le parole: «con costituzione in giudizio in primo grado
del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «il cui ricorso sia stato notificato alla controparte
entro la data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 12 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali
modalita' di attuazione devono garantire il riversamento alle regioni
dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative
all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con
quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68».
Nel titolo I, capo II, dopo l'articolo 11 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 11-bis. - (Disposizioni in materia di magistratura
contabile). -1. Al fine di garantire la piena funzionalita' della
magistratura contabile, a tutela degli equilibri di finanza pubblica,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, la Corte dei conti e' autorizzata,
in aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla legislazione
vigente e nei limiti della dotazione organica, ad avviare procedure
concorsuali per l'assunzione di nuovi magistrati fino al numero
massimo di venticinque unita'.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,65 milioni di euro
per l'anno 2018 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2019, si provvede, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1,65 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
Art. 11-ter. - (Mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali). - 1. Il terzo e il quarto periodo
del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, sono sostituiti dal seguente: "A decorrere dall'anno 2018, il
Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli
effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle
disposizioni del presente comma"».
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: «507 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «in 507 milioni» e le parole: «e 672 milioni» dalle
seguenti: «e in 672 milioni»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare lo sviluppo delle universita' del
Mezzogiorno e per consentire la realizzazione di interventi
fondamentali per garantire la qualita' della vita e la formazione
degli studenti, le risorse, stanziate ai sensi della deliberazione
del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
n. 78/2011 del 30 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 17 del 21 gennaio 2012, nell'ambito del ciclo di programmazione
del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 per il Piano
nazionale per il Sud - Sistema universitario e per cui al 31 dicembre
2016 non sono state assunte dalle amministrazioni beneficiarie
obbligazioni giuridicamente vincolanti, in sede di riprogrammazione
da parte del CIPE sono assegnate, in quote annuali, oltre che alle
scuole superiori, alle universita' alle quali le risorse stesse erano
state inizialmente destinate, in modo da garantire il rispetto dei
saldi di finanza pubblica, a fronte di specifici impegni delle
universita' stesse a compiere, per le parti di propria competenza,
gli atti necessari per l'avvio dei relativi progetti».
Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis. - (Rimodulazione del credito d'imposta per le imprese
alberghiere). - 1. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 10
del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e' sostituito dal
seguente: "Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle
imprese alberghiere indicate al medesimo comma e' riconosciuto
altresi' per le spese relative a ulteriori interventi, comprese
quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione
che il beneficiario non ceda a terzi ne' destini a finalita' estranee
all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima
dell'ottavo periodo d'imposta successivo"».
All'articolo 13:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al fine di ridurre gli impatti delle riduzioni di spesa
previste a legislazione vigente sulle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, gli stanziamenti del
programma "Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica" del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca sono incrementati di 1,5 milioni di euro annui a decorrere
dal 2017.
1-ter. Per fare fronte all'onere di cui al comma 1-bis, la
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e' corrispondentemente ridotta di 1,5 milioni di euro annui a
decorrere dal 2017».
Nel titolo I, capo III, dopo l'articolo 13 sono inseriti i
seguenti:
«Art. 13-bis. - (Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 12
maggio 2016, n. 90). - 1. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: "sono
effettuate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "sono effettuate entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".
Art. 13-ter. - (Disposizioni in materia di controllo della spesa
per la gestione dell'accoglienza). - 1. All'articolo 2 del
decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29
dicembre 1995, n. 563, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Con le medesime modalita' previste dal comma 3, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono individuati gli obblighi per la certificazione
delle modalita' di utilizzo dei fondi di cui al presente articolo da
parte dei soggetti aggiudicatari, attraverso la rendicontazione
puntuale della spesa effettivamente sostenuta, mediante la
presentazione di fatture quietanzate".
Art. 13-quater. - (Sospensione del conio di monete da 1 e 2
centesimi). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' sospeso il conio
da parte dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario
pari a un centesimo e a due centesimi di euro. Il risparmio derivante
dall'attuazione del presente comma e' destinato al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato.
2. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, quando un
importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo
da pagare e il pagamento e' effettuato integralmente in contanti,
tale importo e' arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per
difetto, al multiplo di cinque centesimi piu' vicino.
3. Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di
pubblici servizi, compresi i loro concessionari, rappresentanti,
mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessita' di ulteriori
provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'arrotondamento di
cui al comma 2 in relazione a qualunque autonomo importo monetario in
euro a debito o a credito.
4. Resta impregiudicato il corso legale delle monete metalliche in
euro destinate alla circolazione di valore unitario pari a un
centesimo e a due centesimi di euro secondo le norme ad esse
applicabili.
5. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo
2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, svolge
un'apposita verifica sull'impatto delle disposizioni del presente
articolo sulle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni
e di servizi praticati ai consumatori finali e riferisce su base
semestrale le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi dallo
stesso rilevate nell'esercizio delle proprie attivita' e funzioni al
Ministro dello sviluppo economico che provvede, ove necessario, alla
formulazione di segnalazioni all'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato e di proposte normative.
6. Le disposizioni del presente articolo sono comunicate alla Banca
centrale europea entro un mese dalla data della loro entrata in
vigore e si applicano dal 1° gennaio 2018».
All'articolo 14:
al comma 1:
prima della lettera a) sono inserite le seguenti:
«Oa) al comma 448, le parole: "A decorrere dall'anno 2017, la
dotazione" sono sostituite dalle seguenti: "La dotazione" e dopo le
parole: "e' stabilita in euro 6.197.184.364,87" sono inserite le
seguenti: "per l'anno 2017 e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere
dall'anno 2018";
Ob) al comma 449:
1) alla lettera b), le parole: "nell'importo massimo di 80 milioni
di euro" sono sostituite seguenti: "nell'importo massimo di 66
milioni di euro";
2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel limite
massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano,
successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450,
una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarieta'
comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui
alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della
variazione stessa, e, a decorrere dall'anno 2022, destinato, nella
misura di 25 milioni di euro annui, ad incremento del contributo
straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui
all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, o alla fusione per incorporazione di cui
all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56"»;
alla lettera b), dopo le parole: «nel limite di 11 milioni di euro»
sono inserite le seguenti: «, che sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnati, nel
medesimo esercizio, al Fondo di solidarieta' comunale»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera
Oa) del comma 1, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del
contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208.
1-ter. Le modifiche di cui ai commi 1 e 1-bis trovano applicazione
con riferimento al Fondo di solidarieta' comunale relativo agli anni
2018 e successivi».
Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis. - (Acquisto di immobili pubblici) - 1. Al comma 1-ter
dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo
periodo e' inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al primo
periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle
operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con
apposita delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero
dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili
stessi".
Art. 14-ter. - (Norme in materia di sanzioni per mancato rispetto
dei vincoli del patto di stabilita' interno per l'anno 2012) - 1.
All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma
462-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 3, del presente decreto,
e' inserito il seguente:
"462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del
patto di stabilita' interno nell'anno 2012 o negli esercizi
precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge
12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi
28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora
gia' applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle
province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse
violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31
dicembre 2014"».
All'articolo 16:
al comma 1, dopo le parole: «e l'ulteriore incremento di 900
milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Alle province che hanno dichiarato il dissesto finanziario
entro il 31 dicembre 2015, non escluse dal versamento di cui al comma
418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e'
attribuito, per l'anno 2017, un contributo pari a 10 milioni di euro.
1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro
per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del
contributo per il medesimo anno 2017, di cui al comma 24
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
All'articolo 18, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le citta'
metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono
utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e
dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento
degli oneri riguardanti le funzioni di viabilita' e di polizia locale
con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.
3-ter. Per l'anno 2017, il termine di venti giorni, previsto
dall'articolo 141, comma 2, secondo periodo, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnato al consiglio
comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini di legge
il rendiconto della gestione per l'esercizio 2016, e' stabilito in
cinquanta giorni.
3-quater. Il conto economico e lo stato patrimoniale previsti
dall'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio 2016, possono essere
approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche entro trenta giorni. Il mancato rispetto di
tali termini comporta l'applicazione della procedura di cui
all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, con il termine ordinario di venti giorni
ivi previsto, nonche' delle disposizioni dell'articolo 9, comma
1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160».
All'articolo 19, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Termine
per l'invio delle certificazioni relative agli obiettivi di saldo
finanziario da parte degli enti locali in dissesto».
All'articolo 20:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «110 milioni di euro per l'anno 2017 e
di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «180 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2019»;
al secondo periodo, le parole: «15 maggio 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'intesa non
sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione
della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per
gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, di cui al periodo precedente puo' essere comunque adottato
ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per
ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Alle citta' metropolitane delle regioni a statuto
ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui
all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' attribuito un
contributo complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni
2017 e 2018. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite
secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2017, tenendo anche
conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione
finanziaria corrente. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti
giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto
del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e 2018
all'ordine del giorno della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al secondo periodo,
puo' essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione
agli importi indicati per ciascuna citta' metropolitana nella tabella
3 allegata al presente decreto»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «110 milioni di euro per l'anno 2017 e
a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «180 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2019»;
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Al restante onere,
pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro
per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190»;
al comma 3, le parole: «100 milioni di euro», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni di euro»;
al comma 4, le parole: «15 maggio 2017» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2017» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla
data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo
di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al
periodo precedente puo' essere comunque adottato ripartendo il
contributo in proporzione agli importi risultanti dal decreto del
Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del
Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016»;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
All'articolo 21:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23
dicembre 2014, n. 190, le parole: "delle spese di personale sostenute
dai singoli enti nell'anno" sono sostituite dalle seguenti: "della
media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel
triennio".
2-ter. Il comma 132 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.
56, e' sostituito dal seguente:
"132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi
e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti
preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario
del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui
l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali e' sospesa
in virtu' di previsione legislativa"»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni in favore
delle fusioni di comuni».
Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
«Art. 21-bis. - (Semplificazioni). - 1. Per l'anno 2017, ai comuni
e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016
entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente
il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9
della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni
e i vincoli di cui:
a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per
mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.
2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si
applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che
hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento
entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato
nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di
cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Art. 21-ter. - (Contributi per la sperimentazione di nuove funzioni
della banca dati SIOPE). - 1. Agli enti che partecipano alla
sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8-bis
dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto
dall'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
attribuito un contributo complessivo di 1 milione di euro per l'anno
2017, da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata.
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per
l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
All'articolo 22:
al comma 1, dopo le parole: «verso terzi paganti» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Fermi restando
l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente
articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1,
comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le
regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale
inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti,
considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la
percentuale stabilita al primo periodo e' innalzata, per gli anni
2017 e 2018, al 75 per cento"»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, le parole: "nei comuni con popolazione
inferiore a 10.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "nei
comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017
e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000
abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale
inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti
registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta
percentuale e' innalzata al 100 per cento"»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia
locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di
servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale
necessari allo svolgimento di attivita' e iniziative di carattere
privato che incidono sulla sicurezza e la fluidita' della
circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a
carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e
le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia
locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini
del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di
contrattazione integrativa sono disciplinate le modalita' di utilizzo
di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza
con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.
3-ter. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Fino al 31
dicembre 2019, il comune di Matera puo' autorizzare la corresponsione
al personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle attivita'
di cui al periodo precedente, nel limite massimo complessivo di 30
ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti
dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto 'Regioni-Autonomie locali' del 1° aprile 1999,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n.
95 del 24 aprile 1999. E' altresi' consentita l'instaurazione di un
rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in deroga alle percentuali
ivi previste";
b) al terzo periodo, le parole: "di 500.000 euro annui per gli anni
dal 2016 al 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 500.000 euro
per l'anno 2016 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017
al 2019".
3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma
iter, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e
2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
al comma 4, la parola: «infine» e' sostituita dalle seguenti: «in
fine,» e le parole da: «e' rivestita la carica elettiva. In caso»
fino a: «e' rivestita la carica elettiva» sono sostituite dalle
seguenti: «l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la
carica elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo
periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista
e' titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere
associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio,
di cui faccia parte il comune stesso»;
al comma 5, la parola: «tecniche» e' sostituita dalle seguenti:
«tecniche e tecnico-finanziarie e contabili»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. All'articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacita'
assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte".
5-ter. Al fine di consentire un utilizzo piu' razionale e una
maggiore flessibilita' nella gestione delle risorse umane da parte
degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni
di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al passaggio di
personale tra l'unione e i comuni ad essa aderenti, nonche' tra i
comuni medesimi anche quando il passaggio avviene in assenza di
contestuale trasferimento di funzioni o servizi.
5-quater. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di
promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura
in ambito locale, i vincoli di contenimento della spesa pubblica di
cui all'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, non si applicano alle spese per la realizzazione di mostre
effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della
cultura di loro appartenenza.
5-quinquies. Al fine di assicurare la tutela del decoro del
patrimonio culturale e la sicurezza pubblica, il comune, d'intesa con
la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, puo' adottare
deliberazioni volte a regolare l'accesso e la circolazione, nel
proprio centro storico, di veicoli elettrici e di velocipedi,
utilizzati a fini turistici, che abbiano piu' di due ruote o che
comunque trasportino tre o piu' persone, incluso il conducente»;
al comma 6:
al primo periodo, dopo le parole: «decreto del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo 23 dicembre 2014,» sono
inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del
10 marzo 2015,» e le parole: «il buon andamento degli istituti» sono
sostituite dalle seguenti: «il buon andamento dell'istituto o luogo
della cultura»;
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ciascun istituto o
luogo della cultura di cui al primo periodo provvede all'attuazione
delle disposizioni del medesimo periodo con le risorse disponibili
nel proprio bilancio, assicurando altresi' il rispetto degli obblighi
di pubblicita' e trasparenza nelle diverse fasi della procedura»;
al comma 7, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 6» e le parole: «nella legge» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla legge»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. L'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106, si interpreta nel senso che alla procedura di selezione
pubblica internazionale ivi prevista non si applicano i limiti di
accesso di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
7-ter. Al fine di rafforzare le attivita' di tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale, per l'anno 2017 e'
autorizzata la spesa di: 3 milioni di euro per le esigenze di
funzionamento delle soprintendenze archeologia, belle arti e
paesaggio del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo; 1,5 milioni di euro per incrementare l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, al fine di consentire al Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo di far fronte, con interventi
urgenti, al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la
salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla
realizzazione di progetti di gestione di modelli museali,
archivistici e librari, di progetti di tutela paesaggistica e
archeologico-monumentale nonche' di progetti per la manutenzione, il
restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici;
500.000 euro per le finalita' previste dall'articolo 5, comma 1,
primo periodo, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2017, al fine di garantire l'invarianza sul
fabbisogno e sull'indebitamento netto, si provvede mediante riduzione
per 10 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 330, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7-quater. Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi
bibliotecari locali, nello stato di previsione del Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo e' istituito uno specifico
Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno
2018, destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla
valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e
all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari. Il Fondo e'
ripartito annualmente secondo le modalita' stabilite con apposito
decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7-quinquies. Al fine di accelerare le attivita' di ricostruzione
nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24
agosto 2016 e di rafforzare le interazioni con le amministrazioni
locali interessate, nonche' di potenziare le azioni di tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale della nazione, la dotazione
organica del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e' incrementata di un'unita' dirigenziale di livello
generale. Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "ventiquattro" e'
sostituita dalla seguente: "venticinque". Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e' modificato, con le medesime modalita' di cui all'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto
2014, n. 171. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 140.000
euro per l'anno 2017 e a 214.000 euro annui a decorrere dall'anno
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
al comma 8:
al primo periodo, le parole: «dalla sua fondazione» sono sostituite
dalle seguenti: «della sua fondazione» e le parole: «2 milioni di
euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Al relativo onere
si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente
quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n. 183, che restano acquisite all'erario, e, quanto a
2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno
2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Al fine di consentire la prosecuzione e il rafforzamento
degli interventi attuativi del piano strategico di sviluppo del
percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, di
cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,
con particolare riguardo al recupero e alla valorizzazione del Real
Sito di Carditello, e' autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2018, quale contributo del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo alle spese di gestione e di
funzionamento della Fondazione Real Sito di Carditello. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
8-ter. Al fine di sviluppare le attivita' culturali promosse in
favore della minoranza italiana nell'Istria, a Fiume e in Dalmazia,
all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonche' restauro di monumenti relativi alle medesime vicende";
2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) erogazione di borse di studio";
b) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: "attivita'
culturali" sono inserite le seguenti: ", l'universita' popolare di
Trieste" e dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
"L'universita' popolare di Trieste svolge le attivita' di supporto
amministrativo e gestionale, anche sulla base di atti integrativi
alle convenzioni, stipulate ai sensi della presente legge, gia' in
essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
8-quater. Le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 4, della
legge 16 marzo 2001, n. 72, vigenti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono integrate al
fine di adeguarle alle disposizioni di cui al comma 8-ter.
8-quinquies. Per le medesime finalita' di cui al comma 8-ter, alla
legge 21 marzo 2001, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2:
1) al primo periodo, dopo la parola: "Slovenia" sono inserite le
seguenti: ", in Montenegro";
2) al secondo periodo, le parole: "in collaborazione" sono
sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e" e le parole: ", fino ad
un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto," sono
soppresse;
b) al titolo, dopo la parola: "Slovenia" sono inserite le seguenti:
", in Montenegro"».
Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
«Art. 22-bis. - (Statizzazione e razionalizzazione delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non
statali). - 1. A decorrere dall'anno 2017, una parte degli istituti
superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle
arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2
del presente articolo, sono oggetto di graduali processi di
statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al
comma 3 del presente articolo.
2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto
dei principi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere
a), b), c), e) e 1), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Gli enti
locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli
immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla
statizzazione in favore delle istituzioni per le quali alla data di
entrata in vigore del presente decreto gia' vi sono tenuti, previa
convenzione da stipulare tra ciascun ente e il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Nell'ambito dei
processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la
determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi
del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonche' per
il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente
e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Il decreto di cui al precedente
periodo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale statale,
e' adottato assumendo quali criteri la verifica delle modalita'
utilizzate per la selezione del predetto personale, prevedendo ove
necessario il superamento di specifiche procedure concorsuali
pubbliche, l'anzianita' maturata con contratti a tempo determinato,
pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto
anni e la valutazione di titoli accademici e professionali.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo
e' istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con uno
stanziamento di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 17 milioni di
euro per l'anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
4. Nelle more del completamento di ciascun processo di
statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 e'
utilizzabile altresi' per il funzionamento ordinario degli enti di
cui al comma 1.
5. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo si
provvede:
a) quanto a 0,51 milioni di euro per l'anno 2017, a 1,2 milioni di
euro per l'anno 2018, a 1,37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,54
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
128, come integrata dall'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio
2015, n. 107;
b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) quanto a 5,09 milioni di euro per l'anno 2017 e a 11,8 milioni
di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a 13,13 milioni di euro per l'anno 2019 e a 14,46 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sui risparmi di
spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6 del presente
articolo.
6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 295, le parole: "45 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "45 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 30,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020";
b) al comma 298, dopo le parole: "finanziamenti individuali" sono
inserite le seguenti: "nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 il
numero dei finanziamenti individuali e' determinato in proporzione
all'importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo
restando l'importo individuale di 3.000 euro".
Art. 22-ter. - (Organici di fatto). - 1. Il fondo di cui
all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
incrementato di euro 40.700.000 per l'anno 2017, di euro 132.100.000
per l'anno 2018, di euro 131.600.000 per l'anno 2019, di euro
133.800.000 per l'anno 2020, di euro 136.700.000 per l'anno 2021, di
euro 140.500.000 per l'anno 2022, di euro 145.800.000 per l'anno
2023, di euro 153.900.000 per l'anno 2024, di euro 166.400.000 per
l'anno 2025 e di euro 184.700.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a euro 40.700.000 per l'anno 2017, mediante
corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma
365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ripartite
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017;
b) quanto a euro 132.100.000 per l'anno 2018, a euro 70.984.407 per
l'anno 2019, a euro 60.681.407 per l'anno 2020, a euro 80.514.407 per
l'anno 2021, a euro 107.488.407 per l'anno 2022, a euro 60.497.407
per l'anno 2023, a euro 59.213.407 per l'anno 2024, a euro 44.881.407
per l'anno 2025, a euro 41.849.407 per l'anno 2026 e a euro 8.036.407
annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio
2015, n. 107;
c) quanto a euro 20.599.593 per l'anno 2019, a euro 27.668.593 per
l'anno 2020, a euro 15.450.732 per l'anno 2021, a euro 14.561.593 per
l'anno 2022, a euro 32.953.902 per l'anno 2023, a euro 34.237.153 per
l'anno 2024, a euro 40.569.038 per l'anno 2025, a euro 43.601.921 per
l'anno 2026 e a euro 77.414.921 annui a decorrere dall'anno 2027,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a euro 40.016.000 per l'anno 2019, a euro 45.450.000 per
l'anno 2020, a euro 37.936.000 per l'anno 2021, a euro 18.450.000 per
l'anno 2022, a euro 40.450.000 per l'anno 2023, a euro 40.450.000 per
l'anno 2024 e a euro 48.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
e) quanto a euro 2.798.861 per l'anno 2021, a euro 11.898.691 per
l'anno 2023, a euro 19.999.440 per l'anno 2024, a euro 32.499.555 per
l'anno 2025 e a euro 50.798.672 annui a decorrere dall'anno 2026, in
termini di solo saldo netto da finanziare, mediante corrispondente
riduzione delle somme iscritte nella missione "Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica",
programma "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
3. A partire dall'anno scolastico 2018/2019, sulla base degli esiti
del monitoraggio previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, da eseguire entro il 15 settembre di ciascun
anno, e sulla base delle previsioni, formulate entro la medesima
data, concernenti il numero dei posti di supplenza a tempo
determinato da attivare fino al 30 giugno, la legge di bilancio
determina la quota degli eventuali risparmi di spesa calcolati con
riferimento all'eventuale riduzione del numero effettivo di posti di
supplenza fino al 30 giugno, fermo restando il limite di cui
all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da
portare annualmente in aumento delle dotazioni dei fondi di cui alle
lettere b), c) e d) del comma 2 del presente articolo in misura
proporzionale alla riduzione ad essi apportata con le medesime
lettere b), c) e d). Le maggiori risorse sono accantonate e rese
indisponibili per essere utilizzate a seguito dell'esito del
monitoraggio di cui al presente comma».
All'articolo 24: al comma 1:
al capoverso 534-bis, le parole: «legge 24 dicembre 2015, n. 208»
sono sostituite dalle seguenti: «legge 28 dicembre 2015, n. 208» e le
parole: «n. 68 e nelle materie» sono sostituite dalle seguenti: «n.
68, nelle materie»;
al capoverso 534-ter, le parole: «da adottare, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «da
adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri,»;
al comma 2, alinea, le parole: «dall'anno 2018» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2018»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita'
locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la parola: "2018", ovunque ricorre, e'
sostituita dalla seguente: "2019";
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: "Per gli anni dal 2011 al 2017" sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2018" e le
parole: "A decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti:
"A decorrere dall'anno 2019";
2) al comma 3, le parole: "A decorrere dall'anno 2018" sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2019";
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno 2018" sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2019";
2) al comma 2, le parole: "entro il 31 luglio 2017" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2018";
d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: "2018" e' sostituita
dalla seguente: "2019"».
All'articolo 25:
al comma 1, capoverso 140-bis, al quarto periodo, lettera b), e al
quinto periodo, dopo le parole: «di seguito riportata» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-ter
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi
in materia di edilizia scolastica e' autorizzata la spesa di 15
milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle
citta' metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro
per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
2-ter. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 487 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"secondo le modalita' individuate e pubblicate nel sito internet
istituzionale della medesima Struttura. Le richieste di spazi
finanziari sono complete delle informazioni relative:
a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;
b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata
del fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante dal rendiconto o
dal preconsuntivo dell'anno precedente";
b) al comma 488:
1) all'alinea, le parole: "attribuisce a" sono sostituite dalle
seguenti: "individua per";
2) alla lettera a), le parole: "nell'anno 2016 ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2016" sono
sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2017 ai sensi del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze n. 77112 del 26 aprile 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017";
3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di
adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti
dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita'
alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e
del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non
abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della
presente legge";
4) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti
dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita'
alla vigente normativa, completo del CUP e del cronoprogramma
aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il
bando di gara alla data di entrata in vigore della presente legge";
5) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di
adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti
dispongono del progetto definitivo completo del CUP;
c-ter) altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti
dispongono del progetto definitivo completo del CUP";
c) dopo il comma 488 e' inserito il seguente:
"488-bis. I comuni facenti parte di un'unione di comuni, ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni riferite
all'edilizia scolastica, possono chiedere spazi finanziari, ai sensi
dei commi 487 e 488 del presente articolo, per la quota di contributi
trasferiti all'unione stessa per interventi di edilizia scolastica
ricadenti nelle priorita' di cui al citato comma 488";
d) il comma 489 e' sostituito dal seguente:
"489. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e
l'importo degli stessi sono individuati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro il 15 febbraio di ogni anno. Ferme restando
le priorita' di cui al comma 488, qualora le richieste complessive
risultino superiori agli spazi finanziari disponibili,
l'individuazione dei medesimi spazi e' effettuata a favore degli enti
che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto
all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive
risultino inferiori agli spazi disponibili, gli stessi sono destinati
alle finalita' degli interventi previsti al comma 492. Entro il 15
febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione
di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a
ciascun ente locale";
e) al comma 492:
1) all'alinea, le parole: "15 febbraio" sono sostituite dalle
seguenti: "20 febbraio";
2) alla lettera Oa), le parole: ", per i quali gli enti dispongono
di progetti esecutivi redatti e validati in conformita' alla vigente
normativa, completi del cronoprogramma della spesa" sono soppresse;
3) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2)
dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti";
4) la lettera b) e' abrogata;
f) al comma 493, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono
sostituite dalle seguenti: "alle lettere Oa), a), c) e d)".
All'articolo 26, al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
«a-bis) al comma 468, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) all'articolo 51, comma 2, lettera a), con riferimento alle sole
variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione
vincolato degli esercizi precedenti, e lettera g), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;"».
Dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente:
«Art. 26-bis. - (Disposizione concernente l'impiego dell'avanzo
destinato a investimenti degli enti locali per estinzione anticipata
di prestiti). - 1. All'articolo 187, comma 2, lettera e), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle operazioni di
estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una
quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate
per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia
esigibilita', puo' ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo
destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque,
un pari livello di investimenti aggiuntivi"».
All'articolo 27: al comma 1:
al capoverso 534-quater, dopo le parole: «decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013,» sono inserite le
seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto
2013,»;
al capoverso 534-quinquies, dopo le parole: «decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013» sono inserite le seguenti:
«, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013,»;
al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «Le risorse» e' inserita
la seguente: «erogate»;
al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281,» sono inserite le seguenti: «nonche' previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari,» e le parole: «,
l'applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «e l'applicazione»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. I costi standard determinati in applicazione del decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e gli
indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed
economicita' sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di
trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento
per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei
corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
delle normative europee sugli obblighi di servizio pubblico, con le
eventuali integrazioni che tengano conto della specificita' del
servizio e degli obiettivi degli enti locali in termini di
programmazione dei servizi e di promozione dell'efficienza del
settore. Le disposizioni del presente comma si applicano ai contratti
di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.
8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, la soglia minima del rapporto di cui al
precedente periodo puo' essere rideterminata per tenere conto del
livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e
sociali";
b) il comma 6 e' abrogato.
8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si applicano dal 1°
gennaio 2018.
8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi
di copertura dei costi con i ricavi da traffico, le regioni e gli
enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe
anche tenendo conto del principio di semplificazione,
dell'applicazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente, dei livelli di servizio e della media dei livelli
tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti
ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalita' e
gestori. Le disposizioni del precedente periodo si applicano ai
contratti di servizio stipulati successivamente alla data di adozione
dei provvedimenti tariffari; si applicano inoltre ai contratti di
servizio in essere alla medesima data solo in caso di aumenti
maggiori del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente
riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al
70 per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico conseguente
alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non
sia gia' disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari
sono aggiornati sulla base delle misure adottate dall'Autorita' di
regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera
b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui
proventi tariffari non coprano integralmente i costi di gestione,
deve indicare nella carta dei servizi e nel proprio sito internet
istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del
costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza
pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.
8-septies. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto
regionale e' attribuito alla regione Umbria un contributo
straordinario dell'importo complessivo di 45,82 milioni di euro, di
cui 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 25,82 milioni di euro per
l'anno 2018, per far fronte ai debiti verso la societa' Busitalia -
Sita Nord Srl e sue controllate.
8-octies. Agli oneri derivanti dal comma 8-septies, pari a 20
milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 milioni di euro per l'anno
2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo
sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020. I predetti
importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura
di cui al comma 8-septies, sono portati in prededuzione dalla quota
ancora da assegnare alla medesima regione Umbria a valere sulle
risorse della citata programmazione 2014-2020»;
al comma 10, le parole: «dopo le parole, "trasporto di persone"»
sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole: "trasporto di
persone,"»;
dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
«11-bis. I contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi
di trasporto pubblico stipulati successivamente al 31 dicembre 2017
non possono prevedere la circolazione di veicoli a motore adibiti al
trasporto pubblico regionale e locale appartenenti alle categorie M2
o M3, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche
antinquinamento Euro O o Euro 1, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con
uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono disciplinati i casi di esclusione dal divieto di cui al primo
periodo per particolari caratteristiche di veicoli di carattere
storico o destinati a usi specifici.
11-ter. I contratti di servizio di cui al comma 11-bis prevedono,
altresi', che i veicoli per il trasporto pubblico regionale e locale
debbano essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei
passeggeri o di altre tecnologie utili per la rilevazione della
domanda, ai fini della determinazione delle matrici
origine/destinazione, e che le flotte automobilistiche utilizzate per
i servizi di trasporto pubblico regionale e locale siano dotate di
sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio. I
contratti di servizio, in conformita' con le disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2007, tengono conto degli oneri derivanti dal presente
comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione
dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di
ammortamento degli investimenti.
11-quater. I comuni, in sede di definizione dei piani urbani del
traffico, ai sensi dell'articolo 36 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individuano specifiche
modalita' per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano di
azione nazionale sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS),
predisposto in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale sede ad utilizzare per
investimenti in nuove tecnologie per il trasporto specifiche quote
delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea.
11-quinquies. Fatte salve le procedure di scelta del contraente per
l'affidamento di servizi gia' avviate antecedentemente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i
contratti di servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono,
successivamente alla predetta data, per lo svolgimento dei servizi di
trasporto pubblico regionale e locale prevedono, a carico delle
imprese, l'onere per il mantenimento e per il rinnovo del materiale
rotabile e degli impianti, con esclusione delle manutenzioni
straordinarie degli impianti e delle infrastrutture di proprieta'
pubblica e secondo gli standard qualitativi e di innovazione
tecnologica a tal fine definiti dagli stessi enti affidanti, ove non
ricorrano alla locazione senza conducente. I medesimi contratti di
servizio prevedono inoltre la predisposizione da parte delle aziende
contraenti di un piano economico-finanziario che, tenendo anche conto
del materiale rotabile acquisito con fondi pubblici, dimostri un
impiego di risorse per il rinnovo del materiale rotabile, mediante
nuovi acquisti, locazioni a lungo termine o leasing, nonche' per
investimenti in nuove tecnologie, non inferiore al 10 per cento del
corrispettivo contrattuale. I medesimi contratti di servizio
prevedono l'adozione, a carico delle imprese che offrono il servizio
di trasporto pubblico locale e regionale, di sistemi di
bigliettazione elettronica da attivare sui mezzi immatricolati. Nel
rispetto dei principi di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, i contratti
di servizio tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma,
determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi
standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento
degli investimenti»;
il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,
n. 19, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, le parole: '31 dicembre 2017' sono sostituite dalle seguenti:
'31 gennaio 2018'. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi
automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle
previsioni del presente comma entro il 30 ottobre 2017, dandone
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il
Ministero effettua le verifiche entro novanta giorni dalla
comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara
la decadenza delle autorizzazioni"»;
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
«12-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 3
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono sostituiti dai
seguenti: "Nell'ambito dei servizi di linea interregionali di
competenza statale, per riunione di imprese, ai fini del presente
comma, si intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per
raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori
economici il cui mandatario esegue le attivita' principali di
trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle indicate come
secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende un
raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il medesimo
tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle
condizioni di sicurezza e regolarita' dei servizi ai sensi del comma
2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle aree di fermata,
sono validi fino a quando non sia accertato il venire meno delle
condizioni di sicurezza".
12-ter. All'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: "ovvero" e' sostituita dalla
seguente: "anche" e dopo le parole: "alla riqualificazione elettrica"
sono inserite le seguenti: "e al miglioramento dell'efficienza
energetica";
b) al quarto periodo, dopo le parole: "Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalita'" e'
inserita la seguente: ", anche".
12-quater. Le funzioni di regolazione, di indirizzo, di
organizzazione e di controllo e quelle di gestione dei servizi di
trasporto pubblico regionale e locale sono distinte e si esercitano
separatamente. L'ente affidante si avvale obbligatoriamente di altra
stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento
dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale qualora il
gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia
partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario
diretto o in house del predetto ente.
12-quinquies. Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24
maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
12-sexies. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente:
"4-quater. I beni di cui all'articolo 3, commi da 7 a 9, della
legge 15 dicembre 1990, n. 385, trasferiti alle regioni competenti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, possono essere trasferiti a
titolo gratuito, con esenzione da ogni imposta e tassa connessa al
trasferimento medesimo, alle societa' costituite dalle ex gestioni
governative di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del presente
decreto, se a totale partecipazione della stessa regione
conferente"».
All'articolo 29:
al comma 1, dopo le parole: «decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 7 marzo 2008,» sono inserite le seguenti: «pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008,»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «dall'anno 2018» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 1° gennaio 2018» e la parola: «recare» e' sostituita
dalla seguente: «indicare»;
al terzo periodo, le parole: «di AlFA» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'Agenzia italiana del farmaco».
All'articolo 30:
al comma 1, capoverso 402-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «per un periodo massimo di diciotto mesi. Le risorse dei
Fondi di cui ai commi 400 e 401 non impiegate per le finalita' ivi
indicate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma
392».
Dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente:
«Art. 30-bis. - (Disposizioni in materia di livelli essenziali di
assistenza). - 1. Al fine di assicurare che, nell'erogazione
dell'assistenza protesica ai disabili, i dispositivi protesici
indicati negli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18
marzo 2017, e identificati dai codici di cui all'allegato 1-bis al
presente decreto, siano individuati e allestiti ad personam per
soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilita'
grave e complessa, le regioni adottano procedure ad evidenza pubblica
che prevedano l'intervento di un tecnico abilitato che provveda
all'individuazione e alla personalizzazione degli ausili con
l'introduzione delle modifiche necessarie.
2. Nel caso in cui la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza
nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a distanza di sedici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto verifichi, anche attraverso audizioni delle associazioni dei
disabili, che le procedure pubbliche di acquisto non abbiano
consentito di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 del presente
articolo, propone al Ministro della salute il trasferimento degli
ausili di cui al medesimo comma nell'elenco 1 dell'allegato 5 al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n.
65 del 18 marzo 2017, e la fissazione delle relative tariffe, a
condizione che cio' non determini nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica».
All'articolo 31:
al comma 1, le parole: «le somme ammesse a finanziamento nel 2017
per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma
sottoscritti nel 2016» sono sostituite dalle seguenti: «le somme per
interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma
sottoscritti nel 2016 ammessi a finanziamento nel 2017».
All'articolo 33:
al comma 1, capoverso 495-bis:
al terzo periodo, le parole: «di cui al alla tabella» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alla tabella»;
al quinto periodo, lettera b), le parole: «devono essere» sono
sostituite dalle seguenti: «sono».
Dopo l'articolo 33 e' inserito il seguente:
«Art. 33-bis. - (Modifica della disciplina per le cessioni di beni
mobili a titolo gratuito da parte del Ministero della difesa). - 1.
All'articolo 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito di
programmi di recupero economico-sociale di aree del territorio
nazionale soggette a crisi industriale di cui all'articolo 27, commi
8 e 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134";
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, alle cessioni di
cui al comma 1, lettera b-bis), si provvede con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico"».
All'articolo 34:
al comma 1, dopo le parole: «e in quelli antecedenti"» sono
aggiunte le seguenti: «ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Conseguentemente, la regione e' autorizzata ad assumere impegni
sull'esercizio 2016 per la parte corrispondente, ivi compresi quelli
derivanti dalle economie sull'esercizio 2016, entro i termini
previsti per l'approvazione da parte del Consiglio regionale del
rendiconto 2016"».
Dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente:
«Art. 34-bis. - (Programma operativo straordinario della regione
Molise). - 1. In considerazione della necessita' di assicurare la
prosecuzione dell'intervento volto ad affrontare la grave situazione
economico-finanziaria e sanitaria della regione Molise e a ricondurre
la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e
finanziaria, anche al fine di adeguare i tempi di pagamento al
rispetto della normativa dell'Unione europea, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 1, commi 604 e 605, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, tenuto anche conto del contributo di solidarieta'
interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome, di cui al verbale della seduta della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 23 dicembre 2015, nella misura di
30 milioni di euro per l'anno 2015, di 25 milioni di euro per l'anno
2016 e di 18 milioni di euro per l'anno 2017:
a) il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal
disavanzo sanitario della regione Molise da' esecuzione al programma
operativo straordinario 2015-2018, allegato all'accordo sancito nella
seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto
2016 (rep. atti n. 155/CSR) e recepito con decreto del medesimo
commissario ad acta n. 52 del 12 settembre 2016, che con il presente
decreto e' approvato, ferma restando la validita' degli atti e dei
provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti
giuridici sorti sulla base della sua attuazione;
b) il medesimo commissario ad acta, altresi', adotta i
provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo straordinario
20152018, in modo da garantire che le azioni di riorganizzazione e
risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate siano
coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza:
1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico
stabile del bilancio sanitario regionale, tenuto conto del livello
del finanziamento del servizio sanitario definito dalla legislazione
vigente;
2) con gli ulteriori obblighi previsti a carico delle regioni dalla
legislazione vigente».
All'articolo 35:
all'alinea, le parole: «Al decreto-legge» sono sostituite dalle
seguenti: «1. Al decreto-legge»;
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: "conto
corrente di tesoreria dell'ente impositore", ovunque ricorrono, sono
inserite le seguenti: "ovvero sui conti correnti postali ad esso
intestati"».
All'articolo 36:
al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, le parole: «si
completa» sono sostituite dalle seguenti: «si completano»;
al comma 2, capoverso 457, al comma 1, le parole: «"1. In deroga»
sono sostituite dalle seguenti: «"Art. 2-bis. - (Nonne relative alla
disciplina del dissesto degli enti locali). - 1. In deroga»; al comma
2, le parole: «sentiti i creditori» sono sostituite dalle seguenti:
«sentiti i creditori"»; al comma 3, le parole: «stabilmente
riequilibrato."» sono sostituite dalle seguenti: «stabilmente
riequilibrato»;
prima del comma 4 e' inserito il seguente:
«3-bis. Sono fatti salvi gli atti compiuti e i provvedimenti
adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto
ai sensi del comma 457 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, nel testo vigente prima della medesima data»;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, e'
inserito il seguente:
"714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio
finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora
conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano
stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto
degli interventi di carattere finanziario nel frattempo
intervenuti"».
All'articolo 37:
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11
dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "il 30 settembre dell'anno
precedente a quello di riferimento." sono inseriti i seguenti
periodi: "Ai fini della determinazione della predetta differenza la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1,
comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la
metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche
attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e
dalle capacita' fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451
del presente articolo"»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Modifiche all'articolo 1,
commi 467 e 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
All'articolo 40:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, non si applicano nei confronti delle province
e delle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario e
delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo
non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016»;
il comma 2 e' soppresso;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Eliminazione delle
sanzioni per le province e le citta' metropolitane».
Nel titolo II, dopo l'articolo 40 e' aggiunto il seguente:
«Art. 40-bis. - (Interventi per l'integrazione dei cittadini
stranieri). - 1. Al fine di prevenire situazioni di marginalita'
sociale, il Ministero dell'interno, anche con il coinvolgimento delle
regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente sui propri bilanci, puo' realizzare interventi
di tipo strutturale mirati ad assicurare idonee condizioni logistiche
e a superare criticita' igienico-sanitarie determinate dall'insorgere
di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti nel
territorio nazionale, anche in relazione allo svolgimento di
attivita' lavorativa stagionale».
All'articolo 41:
al comma 2, la parola: «491,5» e' sostituita dalla seguente:
«461,5», la parola: «717,3» e' sostituita dalla seguente: «687,3» e
la parola: «699,7» e' sostituita dalla seguente: «669,7»;
al comma 3, lettera b):
all'alinea, le parole: «dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3519 del 28.04.2006 "Criteri generali per
l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e
l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone", Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, 11 maggio 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell' 11 maggio 2006»;
al numero 1), le parole: «di adeguamento, il Dipartimento» sono
sostituite dalle seguenti: «di adeguamento. Il Dipartimento»;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Un'ulteriore quota delle risorse di cui al comma 2, fino a
5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, puo'
essere destinata con le medesime modalita' all'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia per le attivita' di sorveglianza sismica e
vulcanica sul territorio nazionale».
Dopo l'articolo 41 e' inserito il seguente:
«Art. 41-bis. - (Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva
nelle zone a rischio sismico). -1. Al fine di favorire gli
investimenti, per il triennio 2017-2019, sono assegnati ai comuni,
compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma
2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell' 11 maggio 2006,
contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di
progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di
opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di
15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno
2019.
2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero
dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno
2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La
richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia
dell'opera e al codice unico di progetto (CUP).
3. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune e'
determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il 30 settembre
per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
a) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a
3.000 abitanti;
b) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a
3.000 abitanti;
c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di
miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a
seguito di verifica di vulnerabilita';
d) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi
di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili
pubblici;
e) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi
di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili
pubblici.
4. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere a), b), c), d)
ed e) del comma 3, qualora l'entita' delle richieste pervenute superi
l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a
favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di
cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato
di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del
medesimo esercizio.
5. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di
amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato
di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non
sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che,
alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora
trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto della gestione
approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai
sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte
dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero
dell' interno .
6. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 e'
tenuto ad affidare la progettazione, anche con le modalita' di cui al
comma 8, entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 3. In caso contrario, il contributo e'
recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalita' di cui ai
commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
7. Il monitoraggio delle attivita' di progettazione di cui al
presente articolo e dei relativi adempimenti e' effettuato attraverso
il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati
delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, classificato come "Sviluppo capacita'
progettuale dei comuni". L'affidamento della progettazione ai sensi
del comma 6 del presente articolo e' verificato tramite il predetto
sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice
identificativo di gara (CIG).
8. Al fine di sostenere le attivita' di progettazione da parte dei
comuni di cui al comma 1, gli stessi possono avvalersi, nell'ambito
di una specifica convenzione, con oneri a carico del contributo
concesso ai sensi del presente articolo, del supporto della societa'
Invitalia Spa o della societa' Cassa depositi e prestiti Spa o di
societa' da essa controllate.
9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a
campione sulle attivita' di progettazione oggetto del contributo di
cui al comma 1.
10. Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi
del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini di
eventuali finanziamenti statali nell'ambito delle risorse allo scopo
finalizzate.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2017, a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 41, comma 2, per l'accelerazione delle attivita' di
ricostruzione a seguito di eventi sismici».
All'articolo 42:
al comma 1, dopo le parole: «132 milioni» sono inserite le
seguenti: «di euro»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.
160, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai
seguenti: "Le richieste sono soddisfatte per un massimo del 90 per
cento delle stesse. Nel caso in cui il 90 per cento delle richieste
superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono
attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui il 90 per cento delle
richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente
assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilita'
dell'anno successivo".
3-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, dopo le parole: "continuita' aziendale" sono
inserite le seguenti: ", dovute per lavori eseguiti dopo la richiesta
di ammissione al concordato con continuita' aziendale" e le parole:
"con posa in opera" sono soppresse;
b) al comma 1-ter, dopo le parole: "previa disposizione" sono
inserite le seguenti: "del commissario delegato o" e le parole: "con
posa in opera" sono soppresse»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Fondo per la
ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4, comma 1,
del decreto-legge n. 189 del 2016, Fondo per i contenziosi connessi a
sentenze esecutive relative a calamita' o cedimenti, di cui
all'articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016, e contributi per
interventi di ripristino o ricostruzione».
All'articolo 43:
al comma 1:
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) al comma 7, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre
2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2018"»;
alla lettera d):
al capoverso 12-bis, le parole: «i tributi non versati» sono
sostituite dalle seguenti: «il gettito dei tributi non versati»;
al capoverso 12-ter, terzo periodo, le parole: «Commissario alla
ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario per la
ricostruzione»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la
vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2017,
limitatamente agli skilift siti nel territorio della regione Abruzzo,
e' prorogata di un anno, previa verifica della loro idoneita' ai fini
della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici
ministeriali.
5-ter. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono
apportate le seguente modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: "gennaio 2017," sono inserite le
seguenti: "nonche' le imprese agricole che hanno subito danni dalle
gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel
mese di aprile 2017";
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero,
per le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle
brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile
2017, entro il 30 agosto 2017"»;
alla rubrica, le parole: «proroga sospensione» sono sostituite
dalle seguenti: «proroga della sospensione».
Dopo l'articolo 43 sono inseriti i seguenti:
«Art. 43-bis. - (Assegnazione di spazi finanziari). - 1. Al fine di
favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare
attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019
sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarieta' nazionali di
cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243,
in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1
provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto
dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi
dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. Alla lettera Oa) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, le parole: ", individuati dal decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, nonche' di quelli" sono soppresse.
Art. 43-ter. - (Finanziamenti bancari agevolati per la
ricostruzione). - 1. In relazione agli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012, ai fini del finanziamento di interventi di ripristino e
miglioramento sismico di edifici pubblici nonche' di interventi di
ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nei
centri storici e urbani interessati dai piani organici gia' approvati
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere
autorizzati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
a stipulare, nel limite di complessivi 200 milioni di euro, in
termini di costo delle opere, e comunque nei limiti delle
disponibilita' annue di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, appositi mutui di durata massima
venticinquennale, sulla base di criteri di economicita' e di
contenimento della spesa, con le modalita' di cui al comma 1 del
citato articolo 3-bis. Le rate di ammortamento dei mutui attivati
sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato a
valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 3-bis, comma
6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.
Art. 43-quater. - (Semplificazione degli obblighi di dichiarazione
dei redditi per i contribuenti coinvolti negli eventi sismici
registrati a partire dal 24 agosto 2016). - 1. All'articolo 48 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-ter e' inserito
il seguente:
"1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta 2016, al fine di
superare le difficolta' che si possono verificare per l'insufficienza
dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto
d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c),
c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri
del Parlamento europeo, i) e 1), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori di cui all'articolo 1,
comma 1, del presente decreto, anche in presenza di un sostituto
d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli
obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita' indicate
nell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98"».
All'articolo 44:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, le parole: "23 milioni di euro per l'anno 2017" sono
sostituite dalle seguenti: "33 milioni di euro per l'anno 2017 e di
13 milioni di euro per l'anno 2018".
1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma
1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 13 milioni di
euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
All'articolo 45, comma 1, la parola: «infine» e' sostituita dalle
seguenti: «in fine».
Dopo l'articolo 45 e' inserito il seguente:
«Art. 45-bis. - (Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento
del Fondo di solidarieta' comunale 2017). - 1. Al fine di
fronteggiare i problemi di liquidita' dei comuni di cui agli allegati
1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione
dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del Fondo di
solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno dispone, in
favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al
fine di elevare l'erogazione complessiva fino al 90 per cento della
spettanza annua dovuta».
All'articolo 46:
al comma 2, alinea, le parole: «della media relativa ai tre periodi
di imposta precedenti a quello in cui si e' verificato l'evento» sono
sostituite dalle seguenti: «nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31
dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015»;
al comma 2, lettera a), le parole: «di 100.000 euro del reddito»
sono sostituite dalle seguenti: «di 100.000 euro riferito al
reddito»;
al comma 5, secondo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2017 al 31
marzo 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° febbraio 2017 al
31 maggio 2017».
Nel titolo III, dopo l'articolo 46 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 46-bis. - (Interventi in favore delle imprese agricole
danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il
2015). - 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo
il comma 428 sono inseriti i seguenti:
"428-bis. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con i Ministeri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono disciplinati, per le imprese agricole che nell'ambito
della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422 hanno reso, nei
termini, la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una
modulistica diversa, le modalita' e i termini con i quali si procede
alla regolarizzazione delle istanze presentate, garantendo l'omogenea
definizione delle voci ammissibili e dei massimali previsti nella
scheda 'C' allegata alle ordinanze di protezione civile
rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti complessivi dei
fabbisogni finanziari ivi indicati.
428-ter. Conseguentemente, con apposite delibere del Consiglio dei
ministri, sono riconosciuti alle imprese agricole di cui al comma
428-bis i benefici previsti dai commi da 422 a 428 e dai relativi
provvedimenti attuativi, entro i limiti delle disponibilita'
finanziarie comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze".
Art. 46-ter. - (Calcolo del valore della raccolta differenziata dei
rifiuti per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017). -
1. In deroga all'articolo 205, comma 3-ter, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, ai comuni, individuati negli allegati 1 e 2 al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per i versamenti fino al quarto
trimestre 2018, dovuti quale tributo per il conferimento dei rifiuti
in discarica di cui all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, si assume come riferimento il valore della
raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015.
Art. 46-quater. - (Incentivi per l'acquisto di case antisismiche).
- 1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo
il comma 1-sexies e' inserito il seguente:
"1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano
realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio
sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e
ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio
sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio
preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale
aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di
conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le
detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del
medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unita'
immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85
per cento del prezzo della singola unita' immobiliare, risultante
nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare
massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unita' immobiliare.
I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare,
in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito
alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri
soggetti privati, con la facolta' di successiva cessione del credito.
Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari
finanziari".
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si
provvede:
a) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,3 milioni di
euro per l'anno 2018 e a 14,5 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41,
comma 2;
b) quanto a 10,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di
euro per l'anno 2021, a 32,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 19,2
milioni di euro per l'anno 2023, a 11,4 milioni di euro per l'anno
2024, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,4 milioni di euro
per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 2,2 milioni di euro per
l'anno 2026, di 8,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 2,2 milioni
di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di
0,9 milioni di euro per l'anno 2030 e di 0,2 milioni di euro per
l'anno 2031.
4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1.
Art. 46-quinquies. - (Personale degli Uffici speciali per la
ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere). - 1. A decorrere
dall'anno 2018, al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter,
commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato
temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della
citta' dell'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del
citato decreto-legge n. 83 del 2012, e' riconosciuto il trattamento
economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si
applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7,
lettere a), b) e c), nelle more della definizione di appositi accordi
dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti
Uffici puo' essere altresi' potenziata con un'unita' di personale
dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale
personale dirigenziale si applicano le disposizioni dei commi da
3-bis a 3-quinquies del citato articolo 50 del decreto-legge n. 189
del 2016. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite
massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata
dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di
assistenza qualificata. Il trattamento economico del predetto
personale e' corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a
proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico
fondamentale, compresa l'indennita' di amministrazione;
b) qualora l'indennita' di amministrazione risulti inferiore a
quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, il titolare dell'Ufficio speciale provvede al rimborso
delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo,
dall'amministrazione di provenienza, compreso ogni altro emolumento
accessorio.
Art. 46-sexies. - (Proroga delle agevolazioni per le zone franche
urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29
maggio 2012). - 1. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate
fino al 31 dicembre 2017.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 del presente articolo,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' incrementata di 5 milioni di
euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 46-septies. - (Modifiche ai commi 530, 531 e 532 dell'articolo
1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232). - 1. All'articolo 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 530, le parole: ", nei limiti dell'importo dei residui
passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione
all'IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016" sono
sostituite dalle seguenti: ". Dette somme sono compensate con la
cancellazione di una corrispondente quota dei residui passivi perenti
iscritti a tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2016";
b) al comma 531, la parola: "2016" e' sostituita dalla seguente:
"2017";
c) al comma 532, la parola: "2016" e' sostituita dalla seguente:
"2017" e le parole: ", e non rilevano ai fini del saldo individuato
dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"
sono soppresse.
Art. 46-octies. - (Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n. 45). - 1. All'articolo 20-ter del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "su richiesta della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile," sono
inserite le seguenti: "attestante le esigenze di cassa derivanti
dalle spese conseguenti all'effettivo avanzamento degli interventi
ammissibili al contributo del Fondo di solidarieta' europeo," e le
parole: "nel limite di 300 milioni di euro" sono sostituite dalle
seguenti: "fino a 500 milioni di euro";
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della protezione civile presenta al Ministero dell'economia e delle
finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il
28 febbraio 2018, la situazione delle spese sostenute per realizzare
gli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal
sisma".
Art. 46-novies. - (Incremento del contingente di personale delle
Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza del vertice dei
Paesi del G7). - 1. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza
connessi allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi
industrializzati (G7), il contingente di personale delle Forze armate
di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, e' incrementato, dal 1° maggio 2017 al 28 maggio 2017, di 2.900
unita'. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Agli oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari
a 5.360.019 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 47:
al comma 2, le parole: «l'organismo» sono sostituite dalla
seguente: «organismo»;
al comma 4, le parole: «ovvero il subentro nella gestione a favore
della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. delle reti
ferroviarie regionali» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero il
subentro della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella
gestione delle reti ferroviarie regionali» e le parole: «le
necessarie risorse di copertura» sono sostituite dalle seguenti: «le
risorse necessarie per la copertura finanziaria»;
al comma 5:
al primo periodo, dopo le parole: «previa intesa» sono inserite le
seguenti: «con la singola regione interessata e»;
al secondo periodo, le parole: «che ne assume la relativa gestione»
sono sostituite dalle seguenti: «che ne assume la gestione» e le
parole: «del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono
sostituite dalle seguenti: «del Ministro dei trasporti e della
navigazione»;
al comma 7, le parole: «alla societa'» sono sostituite dalle
seguenti: «al patrimonio della societa'» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, ivi compreso il trasferimento della societa'
Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l. alla societa'
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., realizzato nell'ambito della
riorganizzazione delle partecipazioni dello Stato nel settore e in
ragione della sussistenza, in capo alla medesima societa', di
qualita' industriali e patrimoniali tali da fornire garanzia alla
continuita' del la-
voro e del servizio, nonche' l'impegno della societa' Ferrovie
dello Stato Italiane S.p.a., assunto ai sensi del medesimo decreto,
di provvedere nei termini di legge alla rimozione dello squilibrio
patrimoniale della societa'»;
al comma 9, primo periodo, le parole: «della sottoposizione al CIPE
del progetto definitivo della» sono sostituite dalle seguenti: «del
perfezionamento della delibera del CIPE relativa alla»;
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Al fine di migliorare la flessibilita' dei collegamenti
ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio
di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000 puo' essere effettuato anche
attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di
esercizio sia strettamente correlato al servizio di trasporto
ferroviario da e per la Sicilia, da attuare nell'ambito delle risorse
previste a legislazione vigente destinate al Contratto di
programma-parte servizi tra lo Stato e la societa' Rete ferroviaria
italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti.
11-ter. Al fine di sostenere gli operatori della logistica e del
trasporto ferroviario, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese
ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci
relativamente agli anni 2018 e 2019 sono attribuite al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, che le destina alle imprese
ferroviarie, nel rispetto della normativa europea, alle condizioni e
con le modalita' stabilite dall'articolo 11, comma 2- ter, del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.
11-quater. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle
merci in ambito portuale, ciascuna autorita' di sistema portuale,
relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui
insistono attivita' terminalistiche, puo' riconoscere, nel rispetto
dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di
concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di
traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad
essa riconducibile. Ciascuna autorita' di sistema portuale stabilisce
gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entita' e le
modalita' di determinazione dello sconto compatibilmente con le
risorse disponibili nei propri bilanci.
11-quinquies. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto
ferroviario e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato
alla formazione di personale impiegato in attivita' della
circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura
professionale dei macchinisti del settore merci. Le risorse di cui al
presente comma sono attribuite alle imprese ferroviarie con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle
attivita' di formazione realizzate, a condizione che le stesse
abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per cento del
personale formato. I corsi di formazione possono essere svolti anche
utilizzando le risorse umane e strumentali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' avvalendosi di organismi
riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. In
ogni caso, il finanziamento delle iniziative e' assicurato unicamente
alle attivita' formative per le quali non vi sia stato alcun esborso
da parte del personale formato e possono altresi' essere rimborsati
gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei
corsi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato decreto
legislativo n. 162 del 2007, per il funzionamento dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie».
Dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente:
«Art. 47-bis. - (Disposizioni in materia di trasporto su strada). -
1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Nel settore del trasporto su strada, come individuato
dall'articolo 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco:
a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le
operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in
territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto
indicata nella medesima comunicazione;
b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, deve indicare
in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del conducente
distaccato e le modalita' di rimborso delle spese di viaggio, di
vitto e di alloggio da questo sostenute.
1-ter. Una copia della comunicazione preventiva di distacco
comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
del comma 1 deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita
agli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in caso di controllo su strada; un'altra copia della medesima
comunicazione deve essere conservata dal referente designato
dall'impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera b).
1-quater. In occasione di un controllo su strada, gli organi di
polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la presenza a bordo
del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana:
a) contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni
di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
152;
b) prospetti di paga";
b) all'articolo 12, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Chiunque circola senza la documentazione prevista
dall'articolo 10, commi 1-bis, 1-ter e 1- quater, ovvero circola con
documentazione non conforme alle predette disposizioni, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
2. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Tale esonero e'
riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento
(UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013".
3. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla
seguente:
"g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria
N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati
per il carico e lo scarico di cose";
b) all'articolo 10, comma 3, lettera e), dopo le parole:
"contenitori o casse mobili di tipo unificato" sono inserite le
seguenti: "o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in
operazioni di trasporto intermodale";
c) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera o) e' aggiunta la
seguente:
"o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico
di merci, nelle ore stabilite";
d) all'articolo 180, comma 4, secondo periodo, sono premesse le
seguenti parole: "Per i rimorchi e i semirimorchi di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,";
e) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), dopo le parole: "alle
aree pedonali," sono inserite le seguenti: "alle piazzole di carico e
scarico di merci,".
4. Al fine di consentire gli interventi per la protezione
ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con riferimento
all'uso delle infrastrutture, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40,
e' incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2017. E' altresi'
incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 la
dotazione finanziaria a copertura delle agevolazioni di cui
all'articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
5. Ai fini del completamento dei progetti per migliorare il sistema
del trasporto intermodale e della catena logistica sono autorizzate
la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalita' di
cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
e la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalita' di
cui all'articolo 1, comma 648, della medesima legge.
6. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, non attribuite alle imprese ferroviarie ai
sensi del secondo periodo del medesimo comma 294 e dell'articolo 11,
comma 2- ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, possono essere
destinate dal gestore dell'infrastruttura, nei limiti degli
stanziamenti esistenti, a investimenti per il miglioramento delle
connessioni dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ai poli di
generazione e attrazione del traffico o all'ammodernamento delle
locomotive da manovra. Tali risorse saranno inserite nel contratto di
programma - parte investimenti tra la societa' Rete ferroviaria
italiana Spa e lo Stato con evidenza degli investimenti a cui sono
finalizzate.
7. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "A tal fine e'
autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 0,5
milioni di euro per l'anno 2017 e di 0,5 milioni di euro per l'anno
2018"».
All'articolo 48:
al comma 1, primo periodo, le parole: «e dalle Province autonome di
Trento e Bolzano» sono soppresse;
al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La
regione o la provincia autonoma determina i bacini di mobilita' in
base alla quantificazione o alla stima della domanda di trasporto
pubblico locale e regionale, riferita a tutte le modalita' di
trasporto che intende soddisfare, che e' eseguita con l'impiego di
matrici origine/destinazione per l'individuazione della rete
intermodale dei servizi di trasporto pubblico, di linea e no, nonche'
delle fonti informative di cui dispone l'Osservatorio istituito
dall'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
al comma 5, le parole: «tra la predetta data e fino all'adozione»
sono sostituite dalle seguenti: «tra la predetta data e l'adozione»;
al comma 7, lettera e), le parole: «Il trattamento di fine
rapporto» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi accantonati
per il trattamento di fine rapporto»;
al comma 11, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 9 e 10»;
dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. In caso di mancata esibizione di un idoneo titolo di
viaggio su richiesta degli agenti accertatori, la sanzione comminata
e' annullata qualora sia possibile dimostrare, con adeguata
documentazione, presso gli uffici preposti dal gestore del trasporto
pubblico, il possesso di un titolo nominativo risultante in corso di
validita' al momento dell'accertamento»;
al comma 12, primo capoverso, le parole: «contrasto al fenomeno
dell'evasione» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto
dell'evasione» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli
agenti accertatori, nei limiti del servizio a cui sono destinati,
rivestono la qualita' di pubblico ufficiale. Gli agenti accertatori
possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia
di trasporto pubblico contenute nel presente titolo, per le quali sia
prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa»;
dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. Al fine di verificare la qualita' dei servizi di trasporto
pubblico locale e regionale, le associazioni dei consumatori
riconosciute a livello nazionale o regionale possono trasmettere, con
cadenza semestrale, per via telematica, all'Osservatorio di cui
all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i
dati, ricavabili dalle segnalazioni dell'utenza, relativi ai
disservizi di maggiore rilevanza e frequenza, proponendo possibili
soluzioni strutturali per il miglioramento del servizio.
L'Osservatorio informa dei disservizi segnalati le amministrazioni
competenti e l'Autorita' di regolazione dei trasporti per le
determinazioni previste dall'articolo 37, comma 2, lettere d), e) e
1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le
amministrazioni competenti, entro trenta giorni, comunicano
all'Osservatorio e all'Autorita' di regolazione dei trasporti le
iniziative eventualmente intraprese per risolvere le criticita'
denunciate ed entro i novanta giorni successivi rendono conto
all'Osservatorio dell'efficacia delle misure adottate. Nel rapporto
annuale alle Camere sulla propria attivita', l'Osservatorio evidenzia
i disservizi di maggiore rilevanza nel territorio nazionale e i
provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti.
L'Osservatorio mette a disposizione delle Camere, su richiesta, i
dati raccolti e le statistiche elaborate nell'ambito della sua
attivita', fatte salve le necessarie garanzie di tutela e di
riservatezza dei dati commerciali sensibili.
12-ter. Salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1371/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, per il
trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n.
169, per il trasporto effettuato con autobus, quando un servizio di
trasporto pubblico subisce una cancellazione o un ritardo, alla
partenza dal capolinea o da una fermata, superiore a sessanta minuti
per i servizi di trasporto regionale o locale, o a trenta minuti per
i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano, tranne che
nei casi di calamita' naturali, di scioperi e di altre emergenze
imprevedibili, i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del
prezzo del biglietto da parte del vettore. Il rimborso e' pari al
costo completo del biglietto al prezzo a cui e' stato acquistato. Per
i titolari di abbonamento, il pagamento e' pari alla quota
giornaliera del costo completo dell'abbonamento, fermo restando il
rispetto delle regole di convalida secondo modalita' determinate con
disposizioni del gestore. Il rimborso e' corrisposto in denaro, a
meno che il passeggero non accetti una diversa forma di pagamento».
All'articolo 49:
al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine
di realizzare una proficua allocazione delle partecipazioni pubbliche
facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze in ambiti
industriali omogenei, il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma
3, trasferisce, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea,
alla societa' Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. le azioni della
societa' ANAS S.p.A. mediante aumento di capitale della societa'
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. tramite conferimento in natura»;
al comma 3:
all'alinea, le parole: «deve essere realizzato senza effetti
negativi sui saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini degli
impegni assunti in sede europea ed» sono soppresse;
alla lettera b), le parole: «dal comma 5» sono sostituite dalle
seguenti: «dai commi 7 e 8»;
dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica
rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea, verificata
dal Ministero dell'economia e delle finanze»;
al comma 7, le parole: «apposita preventiva informativa all'» sono
sostituite dalle seguenti: «apposito preventivo parere dell'»;
al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «e 95/2004,» sono
inserite le seguenti: «pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2003, n. 304 del 29 dicembre 2004 e n.
147 del 27 giugno 2005,» e le parole: «comma precedente» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 7»;
al comma 11, dopo le parole: «fermo restando» sono inserite le
seguenti: «, finche' l'ANAS risulti compresa nel suddetto elenco
dell'ISTAT,» e le parole: «il versamento» sono sostituite dalle
seguenti: «l'obbligo di versamento»;
al comma 12:
al primo periodo, le parole: «, per attivita'» sono sostituite
dalle seguenti: «delle medesime risorse, a svolgere attivita'»;
al secondo periodo, le parole: «le modalita' del» sono sostituite
dalle seguenti: «le modalita' previste per il»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle
attivita' di manutenzione straordinaria della rete stradale
nazionale, la societa' ANAS S.p.A. ha particolare riguardo alla
verifica dell'idoneita' statica e all'esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica di ponti, viadotti, cavalcavia e strutture
similari»;
dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente:
«12-bis. All'articolo 1, comma 1025, quarto periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole: "ad integrazione delle risorse gia'
stanziate a tale scopo, per gli interventi di completamento
dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni
adottate dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente" sono
sostituite dalle seguenti: "ad integrazione delle risorse gia'
stanziate e comprese nell'ambito del contratto di programma ANAS Spa
2016-2020"».
L'articolo 50 e' sostituito dal seguente:
«Art. 50. - (Misure urgenti per assicurare la continuita' del
servizio svolto dall'Alitalia Spa). - 1. Al fine di evitare
l'interruzione del servizio svolto dalla societa' Alitalia - Societa'
Aerea Italiana - Spa in amministrazione straordinaria, per i
collegamenti aerei nel territorio nazionale e con il territorio
nazionale, ivi compresi quelli con oneri di servizio pubblico ai
sensi della vigente normativa europea, tenuto conto delle gravi
difficolta' di ordine sociale e dei gravi disagi per gli utenti che
tale interruzione determinerebbe, e' disposto un finanziamento a
titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi, da
erogare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque giorni
dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria a
favore dell'Alitalia - Societa' Aerea Italiana - Spa in
amministrazione straordinaria, da utilizzare per le indilazionabili
esigenze gestionali della societa' stessa e delle altre societa' del
gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria,
anche relative alla continuita' dei sistemi di regolazione
internazionale dei rapporti economici con i vettori, nelle more
dell'esecuzione di un programma predisposto ai sensi degli articoli
27 e 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e conforme
alla normativa europea. Il relativo stanziamento e' iscritto nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il
finanziamento e' concesso con l'applicazione di interessi al tasso
Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la
data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed e' restituito
entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorita'
rispetto a ogni altro debito della procedura. Le somme corrisposte in
restituzione del finanziamento per capitale e interessi sono versate,
nel 2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro, al fondo di
cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
e per l'importo eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.
2. Le procedure conseguenti all'invito per la raccolta di
manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della
procedura di amministrazione straordinaria, pubblicato dai Commissari
straordinari ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2
maggio 2017, n. 55, sono svolte assicurando il rispetto dei principi
di trasparenza, parita' di trattamento e non discriminazione e devono
essere espletate nel termine di sei mesi dalla concessione del
finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo».
All'articolo 52:
al comma 1, le parole: «dopo le parole "Grande raccordo anulare
delle biciclette (GRAB di Roma)" sono aggiunte le seguenti parole:
"ciclovia» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: "e Grande
raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma)" sono sostituite
dalle seguenti: ", Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB) di
Roma, ciclovia».
Nel titolo IV, capo I, dopo l'articolo 52 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 52-bis. - (Misure urgenti per la promozione della concorrenza
nel trasporto a trazione elettrica su gomma). - 1. All'articolo
17-septies, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) l'individuazione di parametri minimi di interoperabilita'
delle nuove colonnine di ricarica pubbliche e private, finalizzati a
garantire la loro piu' ampia compatibilita' con i veicoli a trazione
elettrica in circolazione;".
Art. 52-ter. - (Modifiche al codice dei contratti pubblici). - 1.
All'articolo 211 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. L'ANAC e' legittimata ad agire in giudizio per
l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei
provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da
qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le
norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.
1-ter. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia
adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente
codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione,
un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di
legittimita' riscontrati. Il parere e' trasmesso alla stazione
appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il
termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni
dalla trasmissione, l'ANAC puo' presentare ricorso, entro i
successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si
applica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui
all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
1-quater. L'ANAC, con proprio regolamento, puo' individuare i casi
o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i
poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter".
Art. 52-quater. - (Organizzazione dell'ANAC). - 1. L'Autorita'
nazionale anticorruzione definisce, con propri regolamenti, la
propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento
giuridico del proprio personale secondo i principi contenuti nella
legge 14 novembre 1995, n. 481. Il trattamento economico del
personale dell'Autorita' non puo' eccedere quello gia' definito in
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
febbraio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Fino alla data di entrata in
vigore dei predetti regolamenti continua ad applicarsi il citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016.
Dall'attuazione del presente articolo non devono comunque derivare
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 52-quinquies. - (Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e
A25). - 1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma
183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto della
necessita' e urgenza di mettere in sicurezza antisismica le
autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di
pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto
infrastrutturale, l'obbligo del concessionario di versare le rate del
corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c),
della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative
agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000
comprendente gli interessi di dilazione, e' sospeso, previa
presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti,
presentato dal concessionario entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nei limiti delle risorse di cui al presente comma, da approvare entro
il 31 agosto 2017, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. Nel medesimo decreto sono altresi' definite le
modalita' di attuazione della presente disposizione, nonche' la
regolazione di detto periodo transitorio. Tale importo e' destinato
all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica
delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento
all'ANAS S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della
concessione, tutte di spettanza dell'ANAS S.p.A., per complessivi
euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno
degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali dell'importo di euro
37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al
tasso legale. Restano altresi' ferme le scadenze di tutte le restanti
rate del corrispettivo spettante all'ANAS S.p.A.».
All'articolo 53:
ai commi 1 e 2, le parole: «il momento» sono sostituite dalle
seguenti: «la data»;
al comma 3, dopo le parole: «e' aggiunto» sono inserite le
seguenti: «, in fine,».
Dopo l'articolo 53 sono inseriti i seguenti:
«Art. 53-bis. - (Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese
editoriali per crisi aziendale). - 1. Per il sostegno degli oneri
derivanti dall'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia
nei confronti dei giornalisti interessati dai piani di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n.
69, e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2017, 10
milioni di euro per l'anno 2018, 11 milioni di euro per l'anno 2019,
12 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno
2021, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo
41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
Ai giornalisti che sono stati effettivamente coinvolti nella
riduzione oraria prevista dai piani di cui al primo periodo e' data
facolta' di optare per l'anticipata liquidazione della pensione di
vecchiaia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto ovvero, nel caso di
giornalisti che vengono coinvolti nella riduzione oraria
successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di coinvolgimento
nella riduzione oraria o dalla data di maturazione dei requisiti di
anzianita' anagrafica e contributiva, se successiva, purche' in
possesso di un'anzianita' contributiva pari ad almeno venticinque
anni interamente accreditati presso l'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), e di un'eta' anagrafica
pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno cinquantotto anni, se donne,
e a sessanta anni, se uomini.
2. L'INPGI prende in considerazione le domande di anticipata
liquidazione della pensione di vecchiaia secondo l'ordine cronologico
di presentazione dei piani di gestione degli esuberi, nel rispetto
dei limiti di spesa di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma
4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per gli anni dal 2017 al
2021.
4. All'onere derivante dalle prestazioni di anticipata liquidazione
della pensione di vecchiaia finanziate ai sensi del presente articolo
concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di
cui all'articolo 41-bis, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14.
Art. 53-ter. - (Trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori
delle aree di crisi industriale complessa). - 1. Le risorse
finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni
con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12
dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate
dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla
prosecuzione, senza soluzione di continuita' e a prescindere
dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014, del
trattamento di mobilita' in deroga, per un massimo di dodici mesi,
per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale
complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino
beneficiari di un trattamento di mobilita' ordinaria o di un
trattamento di mobilita' in deroga, a condizione che ai medesimi
lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica
attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare
all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
Dopo l'articolo 54 e' inserito il seguente:
«Art. 54-bis. - (Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto
Famiglia. Contratto di prestazione occasionale). - 1. Entro i limiti
e con le modalita' di cui al presente articolo e' ammessa la
possibilita' di acquisire prestazioni di lavoro occasionali,
intendendosi per tali le attivita' lavorative che danno luogo, nel
corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalita' degli
utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a
5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalita' dei
prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a
5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in
favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore
a 2.500 euro.
2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai
riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della
salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3,
comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione
fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili
ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o
il rinnovo del permesso di soggiorno.
5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali
da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato
da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di
collaborazione coordinata e continuativa.
6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare
ricorso:
a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attivita'
professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali
mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per
l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di
prestazione occasionale di cui al comma 13.
7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al
contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera
a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla
vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di
personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del
presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o
eccezionali:
a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie
di soggetti in stato di poverta', di disabilita', di detenzione, di
tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamita'
o eventi naturali improvvisi;
c) per attivita' di solidarieta', in collaborazione con altri enti
pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive,
culturali o caritative.
8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo,
ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro
occasionali rese dai seguenti soggetti:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidita';
b) giovani con meno di venticinque anni di eta', se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di
qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso
l'universita';
c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di
inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione
figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di
sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle
prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli
utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i
relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla
legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma
informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma
informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di
accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione
contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento
elettronico. I pagamenti possono essere altresi' effettuati
utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della
facolta' di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini
dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la
registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite
un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), puo'
acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le
modalita' di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un
libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia",
per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da
uno o piu' prestatori nell'ambito di: a) piccoli lavori domestici,
compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b)
assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o
con disabilita'; c) insegnamento privato supplementare. Mediante il
Libretto Famiglia, e' erogato, secondo le modalita' di cui al
presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24,
lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di
servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete
pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati
accreditati.
11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui
valore nominale e' fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare
prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di
pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la
contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65
euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito
nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro e' destinato al
finanziamento degli oneri gestionali.
12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi
dei servizi di contaci center messi a disposizione dall'INPS,
l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno 3 del
mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati
identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di
svolgimento e la durata della prestazione, nonche' ogni altra
informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il
prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di
short message service (SMS) o di posta elettronica.
13. Il contratto di prestazione occasionale e' il contratto
mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e
7, acquisisce, con modalita' semplificate, prestazioni di lavoro
occasionali o saltuarie di ridotta entita', entro i limiti di importo
di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi
14 e seguenti.
14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze
piu' di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le
attivita' lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purche' non
iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli;
c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle
imprese esercenti l'attivita' di escavazione o lavorazione di
materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e
torbiere;
d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione
occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b),
versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalita'
di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le
prestazioni. L'1 per cento degli importi versati e' destinato al
finanziamento degli oneri gestionali.
16. La misura minima oraria del compenso e' pari a 9 euro, tranne
che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo e' pari
all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura
subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato
dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la
contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del
compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
nella misura del 3,5 per cento del compenso.
17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e' tenuto a
trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione,
attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei
servizi di contaci center messi a disposizione dall'INPS, una
dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) i
dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di
svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la
data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se
imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a
un arco temporale non superiore a tre giorni; e) il compenso pattuito
per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per
prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative
nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore
agricolo ai sensi del comma 16. Il prestatore riceve contestuale
notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short
message service (SMS) o di posta elettronica.
18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo,
l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e' tenuto a comunicare,
attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei
servizi di contaci center messi a disposizione dall'INPS, la revoca
della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi
al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza
della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni
e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi
nel termine di cui al comma 19.
19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del
Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel
corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente
acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al
comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del
compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso
accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante
sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della
registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario
domiciliato pagabile presso gli uffici della societa' Poste italiane
Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a
carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui
al comma 9, l'INPS provvede altresi' all'accreditamento dei
contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore
e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di
ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, nonche' dei dati relativi alle
prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da
una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma
1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari
a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel
settore agricolo, il suddetto limite di durata e' pari al rapporto
tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la
retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di
violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di
uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a
euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui
risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di
diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124.
21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette
alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attivita' lavorative
disciplinate dal presente articolo».
Dopo l'articolo 55 sono inseriti i seguenti:
«Art. 55-bis. - (Fondo per il diritto al lavoro dei disabili). - 1.
Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di
cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'
incrementato di 58 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere,
pari a 58 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22.
Art. 55-ter. - (Disposizione interpretativa dell'articolo 12 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di
interventi per la formazione e l'integrazione del reddito). - 1. Il
comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, si interpreta nel senso che gli interventi di cui ai commi 1
e 2 del medesimo articolo 12 includono le misure stabilite dal
contratto collettivo nazionale di lavoro dirette a garantire ai
lavoratori somministrati una protezione complessiva in termini di
welfare, anche attraverso la bilateralita' del settore.
Art. 55-quater. - (Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, in materia di trattamenti di integrazione
salariale in deroga). - 1. All'articolo 44, comma 6-bis, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il secondo periodo sono
inseriti i seguenti: "Per i trattamenti di integrazione salariale in
deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni
corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di
decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso
alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data
del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti
conclusi prima della data di entrata in vigore della presente
disposizione, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da
tale data".
Art. 55-quinquies. - (Disposizioni in materia di contributi
previdenziali dei lavoratori transfrontalieri). - 1. All'articolo 76
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
"1-bis. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata dagli
intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche
sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidita' svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate
dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, ma-
turate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla
fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate".
2. All'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
dopo il comma 13 e' inserito il seguente:
"13.1. L'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla lettera
b) del comma 13 si applica, con riferimento al conto corrente
costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o degli altri
emolumenti derivanti dalle attivita' lavorative ivi svolte e
limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari di
primo grado del titolare del conto eventualmente cointestatari o
beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso"».
All'articolo 56:
al comma 1, lettera a), la parola: «complementarieta'» e'
sostituita dalla seguente: «complementarita'»;
al comma 3, le parole: «Si applicano le disposizioni vigenti
anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 e, comunque, non
oltre il 30 giugno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «Le
disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal comma 1
continuano ad applicarsi, comunque non oltre il 30 giugno 2021,»;
al comma 4, le parole: «Ministero», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro», le parole: «decreto
interministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del
Ministro dello sviluppo economico» e dopo le parole: «commi 1, 2 e 3»
sono inserite le seguenti: «del presente articolo».
Dopo l'articolo 56 e' inserito il seguente:
«Art. 56-bis. - (Fondo per la razionalizzazione e la riconversione
della produzione bieticolo-saccarifera). - 1. L'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 489, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa alla dotazione del Fondo per
la razionalizzazione e la riconversione della produzione
bieticolo-saccarifera, e' rifinanziata per l'importo di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Agli oneri
derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per
gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
del-
l'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 57:
al comma 2:
alla lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) al comma 88 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nonche' ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100
del presente articolo"»;
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) al comma 92 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nonche' ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100
del presente articolo"»;
alla lettera c), capoverso 95-quater, le parole: «ovvero portati»
sono sostituite dalle seguenti: «ovvero possono essere portate»;
alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai soggetti di cui ai commi
88 e 92 non si applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di
cui al primo periodo del presente comma"»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre
2016, n. 198, le parole: "100 milioni di euro in ragione d'anno per
il periodo 2016-2018" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di
euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni
2017 e 2018". All'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo
10, comma 1, della citata legge n. 198 del 2016, le parole: "100
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "125 milioni".
3-ter. All'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, le parole: "Qualora la start-up innovativa perda uno dei
requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza
dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine
previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto
risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro
delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso, una
volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione," sono
sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo il diverso termine previsto
dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, qualora la start-up
innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma
2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione,
secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione
del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni
caso al raggiungimento di tale termine,".
3-quater. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 115, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, puo' essere disposta l'ulteriore
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro
per l'anno 2019, nei limiti in cui dette somme si rendano disponibili
nell'ambito delle risorse rivenienti dall'articolo 1, comma 851,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3-quinquies. All'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
"In alternativa alla predetta modalita' di riduzione, il produttore
puo' richiedere, comunicandolo al GSE Spa entro il 30 settembre 2017,
di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori
incentivi ricevuti e le riduzioni gia' applicate, calcolata al 30
settembre 2017, dilazionandola uniformemente nel residuo periodo di
diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso non oltre il
limite di quattro anni decorrenti dal 1° luglio 2016."»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Attrazione degli
investimenti».
Dopo l'articolo 57 sono inseriti i seguenti:
«Art. 57-bis. - (Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari
incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e
radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di
nuova costituzione). - 1. A decorrere dall'anno 2018, alle imprese e
ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne
pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti
televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui
valore superi almeno dell' 1 per cento gli analoghi investimenti
effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente,
e' attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari
al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti
effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole
e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo
di spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza
diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita' e i
criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma,
con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al
beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di
utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta,
all'effettuazione dei controlli e alle modalita' finalizzate ad
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli
eventuali adempimenti europei, nonche' a quelli relativi al Registro
nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Per favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con
lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi
dell'identita' femminile, e idonei a promuovere la piu' ampia
fruibilita' di contenuti informativi multimediali e la maggiore
diffusione dell'uso delle tecnologie digitali, e' emanato
annualmente, con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un bando
per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova
costituzione.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede
mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
concesso nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa,
stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016;
con il medesimo decreto e' altresi' stabilito annualmente il criterio
di ripartizione dell'onere complessivo delle incentivazioni concesse
a carico delle quote del Fondo spettanti rispettivamente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo
economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito
d'imposta di cui al comma 1 sono iscritte nel pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle
entrate - Fondi di bilancio" per la regolazione contabile delle
compensazioni esercitate ai sensi del comma 1. I finanziamenti da
assegnare ai sensi del comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle
risorse del medesimo Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto
all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1,
comma 6, della predetta legge n. 198 del 2016, nell'ambito della
quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle
attivita' amministrative inerenti alle disposizioni di cui al
presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 57-ter. - (Modifica all'articolo 1, comma 151, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, in materia di incentivi per gli esercenti di
impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da
biomasse, bio-gas e bioliquidi sostenibili). - 1. All'articolo 1,
comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "Entro il
31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31
dicembre 2017".
Art. 57-quater. - (Salvaguardia della produzione di energia da
impianti fotovoltaici ed eolici). - 1. All'articolo 42 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 4 sono inseriti i
seguenti:
"4-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica
derivante da impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza
superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli,
risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non
rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto
beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni
consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della
non conformita' dei moduli, si applica, su istanza del medesimo
soggetto beneficiario, una decurtazione del 20 per cento della
tariffa incentivante base per l'energia prodotta dalla data di
decorrenza della convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le
maggiorazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e
all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012.
4-ter. La misura della decurtazione di cui al comma 4-bis e'
dimezzata qualora la mancanza di certificazione o la mancata
rispondenza della certificazione alla normativa di riferimento sia
dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento
di verifica o controllo.
4-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi 4-bis e 4-ter, il GSE
accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti
secondo modalita' proporzionate indicate dallo stesso GSE, la
sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai
requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalita' e sicurezza.
4-quinquies. E' fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario
nei confronti dei soggetti responsabili della non conformita' dei
moduli. Restano ferme eventuali altre responsabilita' civili e penali
del soggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali altre
violazioni ai fini del diritto all'accesso e al mantenimento degli
incentivi.
4-sexies. Al fine di salvaguardare la produzione di energia
elettrica derivante da impianti eolici, tutti gli impianti eolici
gia' iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali
e' stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10
luglio 2012, a causa della errata indicazione della data del titolo
autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto al registro
EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa
per tale registro. La riammissione avviene a condizione che l'errata
indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia
effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla
sua posizione in graduatoria"».
All'articolo 59: al comma 2:
al capoverso «Articolo 31-quater», le parole: «Articolo 31-quater:»
sono sostituite dalle seguenti: «Art. 31-quater. - (Rettifica in
diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con
attivita' internazionale). -»;
al medesimo capoverso, al comma 1, lettera a), le parole: «dalla
Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie
imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate,
con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990,
resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99».
All'articolo 60: al comma 1:
all'alinea, le parole: «di risparmio» sono sostituite dalle
seguenti: «del risparmio» e le parole: «rafforzatisi considerano»
sono sostituite dalle seguenti: «rafforzati, si considerano»;
alla lettera b), le parole: «che danno» sono sostituite dalla
seguente: «aventi».
Nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 60 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 60-bis. - (Disposizioni relative al Fondo per il credito alle
aziende vittime di mancati pagamenti). - 1. All'articolo 1, comma
200, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"presentazione delle domande di accesso al Fondo".
Art. 60-ter. - (Disposizioni di semplificazione per progetti di
social innovation). - 1. Al fine di conseguire il piu' adeguato ed
efficace sviluppo e la completa realizzazione dei progetti promossi
nell'ambito degli interventi di social innovation, in coerenza con il
Programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a
trasferire la proprieta' intellettuale dei progetti nonche' la
proprieta' dei beni strumentali e delle attrezzature realizzati e
acquisiti nell'ambito degli stessi e la relativa gestione e
utilizzazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle
regioni meno sviluppate, a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
2. Per l'attuazione del comma 1 e per la completa realizzazione e
conclusione dei progetti ivi previsti, il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca provvede all'erogazione delle somme
assegnate per le attivita' e gli investimenti gia' realizzati e
verificati dall'amministrazione.
3. Le disposizioni attuative emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca devono ispirarsi a principi e
criteri di semplificazione per la gestione contabile e finanziaria
dei fondi destinati ai progetti di cui al comma 1 e provvedere alla
regolamentazione piu' efficace e celere delle modalita' e dei termini
di conclusione e di gestione degli stessi.
Art. 60-quater. - (Misure per assicurare la celerita' di procedure
assunzionali dell'amministrazione della giustizia). - 1. Al fine di
assicurare la riduzione dei costi relativi al numero delle
sottocommissioni esaminatrici dei concorsi, nonche' la celerita' di
svolgimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 1, commi
2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, e
all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a
ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal componente piu'
anziano, non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a
250 unita'. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano
le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 60-quinquies. - (Esclusione delle forme di previdenza
complementare dal bail-in). - 1. All'articolo 7 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 3-ter e' aggiunto
il seguente:
"3-quater. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della
forma pensionistica complementare depositati a qualsiasi titolo
presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del
depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi".
Art. 60-sexies. - (Cartolarizzazione di crediti). - 1. Alla legge
30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera i) e' aggiunta la
seguente:
"i-bis) il soggetto di cui all'articolo 7.1, comma 8";
b) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
"Art. 7.1. - (Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di
banche e intermediari finanziari). - 1. Alle cessioni di crediti,
qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorita'
competente, ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi
sede legale in Italia, si applicano altresi' le disposizioni del
presente articolo.
2. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 che si
sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma 1 possono concedere
finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di
tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto,
nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter.
3. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario
concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi
degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al
risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di
legge, le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono
acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti
partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del
cedente e concedere finanziamenti al fine di migliorare le
prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire
il ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si applicano in questo
caso le disposizioni degli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice
civile. Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e
altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti
della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e
sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti
incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi
dell'operazione.
4. Puo' essere costituita una societa' veicolo, nella forma di
societa' di capitali, avente come oggetto sociale esclusivo il
compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo
dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili
registrati nonche' gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in
qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione,
ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria,
anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da
tali contratti. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla
detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti, dovute
dalla societa' veicolo alla societa' di cartolarizzazione di cui
all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge,
ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via
esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli
emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.
5. Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai beni oggetto
di locazione finanziaria, i relativi contratti di locazione
finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione
di tali contratti, la societa' veicolo di cui al comma 4 deve essere
consolidata nel bilancio di una banca, anche se non facente parte di
un gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche
operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere liquidata una
volta conclusa l'operazione; le limitazioni dell'oggetto sociale,
delle possibilita' operative e della capacita' di indebitamento
devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria. Gli
adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione
finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono eseguiti dal
soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3,
lettera c), ovvero da un soggetto abilitato all'esercizio
dell'attivita' di locazione finanziaria individuato ai sensi del
comma 8 del presente articolo. Le disposizioni in materia fiscale
applicabili alle societa' che esercitano attivita' di locazione
finanziaria si applicano integralmente alla societa' veicolo
cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei
beni derivanti da tale attivita'. Alle cessioni di immobili
effettuate dalla medesima societa' si applicano integralmente le
agevolazioni originariamente previste dall'articolo 35, comma
10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
6. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, le cessioni
effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del
presente articolo, aventi ad oggetto crediti non individuati in
blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle
imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di
avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessionario,
della data di cessione, delle informazioni orientative sulla
tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo
in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonche' del sito
internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili,
fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la
conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno
richiesta. Dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta
cessione nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti
si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile
e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o
comunque esistenti a favore del cedente, nonche' le trascrizioni nei
pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di
locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro
validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza necessita'
di alcuna formalita' o annotazione. Restano altresi' applicabili le
discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i
crediti ceduti.
7. Nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei crediti ceduti e
dei finanziamenti concessi dalla societa' di cartolarizzazione di cui
all'articolo 3 e' affidata a una banca o a un intermediario
finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo
unico bancario.
8. Nel caso previsto dal comma 3, la societa' di cartolarizzazione
individua un soggetto di adeguata competenza e dotato delle
necessarie abilitazioni o autorizzazioni in conformita' alle
disposizioni di legge applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse
dei portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione e
potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto sia una banca, un
intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106
del testo unico bancario, una societa' di intermediazione mobiliare o
una societa' di gestione del risparmio, lo stesso soggetto verifica
altresi' la conformita' dell'attivita' e delle operazioni della
societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 alla legge e al
prospetto informativo"».
All'articolo 61:
al comma 2, primo periodo, le parole: «Entro trenta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «Entro sessanta giorni», dopo la parola:
«predispone» sono inserite le seguenti: «, sentito il comitato
organizzatore locale,» e le parole: «e al Ministro per lo sport» sono
sostituite dalle seguenti: «, al Ministro per lo sport e al Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' alle
Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti»;
al comma 3:
al primo periodo, la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente:
«quarantacinque», le parole: «e al Ministro per lo sport» sono
sostituite dalle seguenti: «, al Ministro per lo sport e al Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' alle
Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti» e le
parole: «una conferenza di servizi, alla quale» sono sostituite dalle
seguenti: «una o piu' conferenze di servizi, alle quali»;
al secondo periodo, le parole: «Tale conferenza» sono sostituite
dalle seguenti: «Ogni conferenza»;
al quarto periodo, le parole: «e al Ministro per lo sport» sono
sostituite dalle seguenti: «, al Ministro per lo sport e al Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' alle
Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti»;
al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro per lo
sport» sono inserite le seguenti: «, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo»;
al comma 10, dopo le parole: «alle Camere,» sono inserite le
seguenti: «per la trasmissione alle competenti Commissioni
parlamentari,» e le parole: «e al Ministro per lo sport» sono
sostituite dalle seguenti: «, al Ministro per lo sport e al Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»;
al comma 15, primo periodo, le parole: «e al Ministro per lo sport»
sono sostituite dalle seguenti: «, al Ministro per lo sport e al
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche'
alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti»;
al comma 17, secondo periodo, le parole: «del Ministro per lo
Sport» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro per lo sport,
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»;
al comma 22, dopo le parole: «alle Camere,» sono inserite le
seguenti: «per la trasmissione alle competenti Commissioni
parlamentari,» e le parole: «e al Ministro per lo Sport» sono
sostituite dalle seguenti: «,
al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo».
All'articolo 62:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Lo studio di fattibilita' di cui all'articolo 1, comma 304,
lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal
presente articolo, predisposto ai sensi dell'articolo 23, commi 5,
5-bis e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' comprendere, ai fini del
raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario
dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini
sociali, occupazionali ed economici, la costruzione di immobili con
destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o
funzionali al finanziamento o alla fruibilita' dell'impianto
sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di
edilizia residenziale. Tali immobili devono essere compresi
nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue
all'intervento di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto
sportivo, al cui interno, ove abbia una capienza superiore a 5.000
posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio
strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della
societa' o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del
20 per cento della superficie utile. I suddetti immobili, nel caso di
impianti sportivi pubblici, sono acquisiti al patrimonio pubblico
comunale. Lo studio di fattibilita' puo' prevedere la demolizione
dell'impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione,
anche con volumetria e sagoma diverse, ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettere d) e f), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' la sua
riconversione o riutilizzazione a fini sportivi. Laddove si tratti di
interventi da realizzare su aree di proprieta' pubblica o su impianti
pubblici esistenti, per il raggiungimento del complessivo equilibrio
economico-finanziario dell'iniziativa, lo studio di fattibilita' puo'
contemplare la cessione del diritto di superficie o del diritto di
usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o
del diritto di usufrutto di altri immobili di proprieta' della
pubblica amministrazione. Il diritto di superficie e il diritto di
usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della
concessione di cui all'articolo 168, comma 2, del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque non possono
essere ceduti, rispettivamente, per piu' di novanta e di trenta anni.
Nel caso di impianti sportivi pubblici, la conferenza di servizi
preliminare di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge
27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle procedure di affidamento
previste dal codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,
esamina comparativamente eventuali istanze concorrenti individuando
quella da dichiarare di interesse pubblico e da
ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui alla lettera
b) del medesimo comma 304 dell'articolo 1 della legge n. 147 del
2013. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare
e' pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel
Bollettino Ufficiale della regione»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il progetto definitivo di cui alla lettera b) del comma 304
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tiene conto
delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi
preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente; e' redatto nel
rispetto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; comprende, ove
necessaria, la documentazione prevista per i progetti sottoposti a
valutazione di impatto ambientale; e' corredato:
a) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di una
bozza di convenzione predisposta ai sensi dell'articolo 28-bis, comma
2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, nella quale sia anche previsto che la
realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o e' almeno
contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di
nuova edificazione dello stadio;
b) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di un piano
economico-finanziario che dia conto, anche mediante i ricavi di
gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di
realizzazione;
c) nel caso di interventi da realizzare su aree di proprieta'
pubblica o su impianti pubblici esistenti, di un piano
economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9,
del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che
indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta,
nonche' di una bozza di convenzione con l'amministrazione
proprietaria per la concessione di costruzione o di gestione, che
specifichi, oltre all'obbligo della preventiva o contestuale
realizzazione delle opere di urbanizzazione, le caratteristiche dei
servizi e della gestione nonche' la durata della cessione del diritto
di superficie o di usufrutto»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1,
comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si
svolge in forma simultanea, in modalita' sincrona e, se del caso, in
sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto
ambientale. Nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono
su aree pubbliche, il verbale conclusivo di approvazione del
progetto, che e' pubblicato nel sito internet istituzionale del
comune e nel Bollettino Ufficiale della regione, costituisce
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza
dell'opera, comprendente anche gli immobili complementari o
funzionali di cui al comma 1, con eventuali oneri espropriativi a
carico del soggetto promotore, e costituisce verifica di
compatibilita' ambientale e variante allo strumento urbanistico
comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Nel caso di
impianti sportivi privati il verbale conclusivo della conferenza di
servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione di variante
allo strumento urbanistico comunale ed e' trasmesso al sindaco, che
lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima
seduta utile»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Lo studio di fattibilita' di cui al comma 1, nell'ipotesi di
impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000
posti, puo' prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell'inizio
delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro
300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo
pubblico per attivita' commerciali sia consentita solo
all'associazione o alla societa' sportiva utilizzatrice dell'impianto
sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di
occupazione di suolo pubblico gia' rilasciate all'interno di dette
aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di
tempo, con oneri indennizzatori a carico della societa' sportiva
utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il
titolare e la medesima societa' sportiva. Nell'ipotesi di impianti
sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e
16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entro 150
metri dal perimetro dell'area riservata, restando ferme e
impregiudicate la validita' e l'efficacia delle autorizzazioni e
delle concessioni di occupazione di suolo pubblico gia' rilasciate»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. In relazione agli interventi da realizzare su aree di
proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti, il soggetto
proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione
previsti dall'articolo 183, comma 8, del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando altri
soggetti laddove si tratti della societa' o dell'associazione
sportiva utilizzatrice dell'impianto»;
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Si applica l'articolo 125 del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, alle controversie relative agli impianti
sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti
aventi a oggetto:
a) il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare in
caso di istanze concorrenti;
b) il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria;
c) l'aggiudicazione della concessione»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. In caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di
impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o
a 2.000 posti allo scoperto, e' consentito destinare, all'interno
dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai
regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri
quadrati della superficie utile ad attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni
sportive ufficiali, e fino a 100 metri quadrati della superficie
utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla
disciplina sportiva praticata.
5-ter. All'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, il periodo: "Lo studio di fattibilita' non
puo' prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente
funzionali alla fruibilita' dell'impianto e al raggiungimento del
complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e
concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali,
occupazionali ed economici e comunque con esclusione della
realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale" e'
soppresso».
All'articolo 63, al comma 2, dopo le parole: «Ministero
dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «nonche'
alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni
parlamentari».
All'articolo 64:
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Al fine di promuovere, a decorrere dall'anno scolastico
2017/ 2018, il consumo di prodotti biologici e sostenibili per
l'ambiente nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli
asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle
scuole secondarie di primo e di secondo grado, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali il Fondo per le mense scolastiche biologiche, con una
dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il
Ministro della salute, limitatamente agli aspetti di competenza,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, in
conformita' alla disciplina europea vigente, le percentuali minime di
utilizzo di prodotti biologici nonche' i requisiti e le specifiche
tecniche necessari per qualificare il servizio di refezione
scolastica quale mensa biologica. Il Fondo e' destinato a ridurre i
costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica
biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione
nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione ed e'
assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di
mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma. Le
stazioni appaltanti pubbliche che intendono aggiudicare servizi di
mensa scolastica biologica prevedono l'inserimento delle percentuali
minime di utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle
specifiche tecniche previsti nel decreto di cui al secondo periodo.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per
l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018,
si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, a 10 milioni
di euro per l'anno 2018, a 8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 2 milioni di euro
per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo l'articolo 64 e' inserito il seguente:
«Art. 64-bis. - (Misure per l'innovazione del sistema di vendita
della stampa quotidiana e periodica). - 1. All'articolo 2 del decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si
articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:
a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e
di periodici;
b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite
dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre
merci";
b) l'alinea del comma 3 e' sostituito dal seguente: "Possono
esercitare l'attivita' di vendita della stampa quotidiana e
periodica, in regime di non esclusivita', le seguenti tipologie di
esercizi commerciali:".
2. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.
170, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Apertura di nuovi punti vendita). - 1. L'apertura
di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere
stagionale, e' soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto
del numero dei punti vendita gia' esistenti in relazione al bacino
d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di
sostenibilita' ambientale e di viabilita' nonche' di tutela e
salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico
e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita e' regolamentata
sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con
le modalita' di cui al comma 3.
3. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i
criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti
vendita, affinche' sia garantita, a salvaguardia dei motivi
imperativi di interesse generale connessi alla promozione
dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza
capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale,
anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del
bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le
intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con
decreto del Ministro dello sviluppo economico.
4. Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel
rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia
di concorrenza, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari
e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli
ostacoli che limitano la possibilita', per i punti vendita esclusivi,
di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al
pubblico, nonche' la possibilita' di svolgere l'intermediazione di
servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni
territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di
trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi
restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali
attivita' e servizi ulteriori, dalla normativa vigente".
3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001,
n. 170, dopo la lettera d-quinquies) sono aggiunte le seguenti:
"d-sexies) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti
editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle
forniture a parita' di condizioni economiche e commerciali; la
fornitura non puo' essere condizionata a servizi, costi o prestazioni
aggiuntive a carico del rivenditore;
d-septies) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai
punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per
tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza
del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle
esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto
della parita' di trattamento possono essere rifiutate ovvero
restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione
temporale".
4. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.
170, come da ultimo modificato dal presente articolo, e' inserito il
seguente:
"Art. 5-bis. - (Nuove opportunita' imprenditoriali e commerciali
per i punti vendita esclusivi). - 1. Nelle zone dove la fornitura
della stampa quotidiana e periodica non e' assicurata dagli ordinari
canali di distribuzione, i punti vendita di tali zone possono
chiedere di essere riforniti dal punto vendita esclusivo disponibile
geograficamente piu' vicino sulla base di un accordo di fornitura. E'
altresi' consentito ai punti vendita esclusivi di rifornire, sulla
base di un accordo di fornitura, gli esercizi commerciali che fanno
richiesta di fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti alla
tipologia del bene o del servizio oggetto prevalente della loro
attivita' commerciale. Con accordo su base nazionale tra le
associazioni di categoria piu' rappresentative degli editori e dei
rivenditori di quotidiani e di periodici sono definite le condizioni
economiche per lo svolgimento di tali attivita', che in ogni caso
devono tenere conto delle quantita' di copie vendute dal punto
vendita addizionale. L'attivita' addizionale di distribuzione dei
punti vendita esclusivi e' soggetta alle disposizioni dell'articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241".
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 24
aprile 2001, n. 170, e' inserito il seguente:
"1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono
sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114".
6. L'articolo 1, comma 2, l'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6,
l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 6 del decreto legislativo 24
aprile 2001, n. 170, sono abrogati.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
Dopo l'articolo 65 sono inseriti i seguenti:
«Art. 65-bis. - (Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). - 1.
All'articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le
parole: "ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili" sono
sostituite dalle seguenti: "ne consentano anche il mutamento delle
destinazioni d'uso purche' con tali elementi compatibili, nonche'
conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai
relativi piani attuativi".
Art. 65-ter. - (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del
presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
All'articolo 66:
al comma 1, le parole: «legge 29 dicembre 2014, n. 190» sono
sostituite dalle seguenti: «legge 23 dicembre 2014, n. 190» e dopo le
parole: «e' incrementata» sono inserite le seguenti: «di 12 milioni
di euro per l'anno 2017,»;
al comma 2, le parole: «di 40 milioni di euro per l'anno 2018, di
12,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 74,8 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «di 14 milioni di euro per l'anno 2017, di 86,2
milioni di euro per l'anno 2018, di 85,5 milioni di euro per l'anno
2019, di 135 milioni di euro per l'anno 2020, di 23,2 milioni di euro
per l'anno 2021 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2022»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n.
151, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando
quanto previsto dal periodo precedente, la giacenza da detenere a
fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo e'
ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017"»;
al comma 3:
l'alinea e' sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dagli
articoli 9, 12, 41, comma 2, 42, commi 1 e 2, 43, 43-bis, 44, comma
1, 45, 46, 50, 55 e dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a
1.627,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.196,7 milioni di euro
per l'anno 2018, a 5.543 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.263,5
milioni di euro per l'anno 2020, a 3.711,9 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.778,4 milioni di euro per l'anno
2023 e a 3.749,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che
aumentano a 5.196,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543,3
milioni di euro per l'anno 2019, a 4.369,5 milioni di euro per l'anno
2020, a 3.784,8 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.771,9 milioni di
euro per l'anno 2022, a 3.828,6 milioni di euro per l'anno 2023, a
3.799,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a
3.759,4 milioni di euro per l'anno 2026 ai fini della compensazione
degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si
provvede:»;
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) quanto a 1.327,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.196,7
milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543 milioni di euro per l'anno
2019, a 4.263,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.711,9 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.778,4 milioni di euro
per l'anno 2023 e a 3.749,4 milioni di euro a decorrere dall'anno
2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto»;
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017 mediante
riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
al comma 5, le parole: «dall'allegato» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'allegato 1»;
al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 50, ove
necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene
tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti
capitoli di spesa».
Dopo l'allegato 1 e' inserito il seguente:
«ALLEGATO 1-bis (Articolo 30-bis, comma 1)
CODICI DI DISPOSITIVI PROTESICI PERSONALIZZATI PER DISABILI
04.48.21.006/015/018;
12.22.03.009/012;
12.22.03.015/018;
12.22.18.012;
12.23.06.009 e 12.36.06.015, se prescritte con un comando speciale
(da cod. 12.24.03.803 a 12.24.03.824);
12.23.06.012; 12.27.07.006; 18.09.39.003/006/009/012;
18.09.21.003/006, con i relativi accessori».
All'elenco recante: «Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle
spese dei Ministeri», nella tabella: «Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», alla voce relativa alla missione
«2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)»:
la voce relativa al programma «2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (2)» e' soppressa;
alla voce relativa al programma «2.3 Sistema universitario e
formazione post-universitaria (3)», la cifra: «8.412» e' sostituita
dalla seguente: «9.523».