Responsabilità civile

Assicurato non contraente ha azione diretta contro la compagnia

Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 20/12/2017 n° 30653

L’assicurato non contraente ha azione diretta contro l’assicuratore. Gli fanno capo direttamente i diritti derivanti dal rapporto assicurativo, ai sensi dell’art. 1891 comma 2 cc. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI-3 civile, con l'ordinanza 20 dicembre 2017 n. 30653.

Il fatto

Un medico della ASL conveniva in giudizio l’impresa assicuratrice con la quale la stessa ASL aveva assicurato i suoi dipendenti per gli infortuni (anche) derivanti da sinistro stradale durante il tragitto di ritorno dalla sede di servizio. Il Tribunale respingeva la domanda in quanto le lesioni erano assorbite dalla franchigia, nonchè riteneva intervenuta la decadenza del diritto. Promossa impugnazione, la Corte di Appello rigettava il gravame, ritenendo, d’uffico, che il medico non potesse agire direttamente nei confronti dell'assicuratore, non essendo parte contrattuale.

La decisione

L’assicurato ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice, in quanto, trattandosi di assicurazione per conto altrui, fanno capo direttamente a questi, ai sensi del secondo comma dell'art. 1890 cod. civ., i diritti derivanti dal rapporto assicurativo e deve, pertanto, ritenersi, altresì, sussistente la legittimazione passiva dell'assicuratore.

La Cassazione si riporta a due precedenti (Cass. 23/12/2011 n. 28695 e Cass. 19/07/2004, n. 13329), ma in realtà introduce un principio diverso, quanto legittimo, in quanto nei due arresti precedenti la Corte si era occupata di questioni diverse. Aveva infatti osservato che il contraente, ai sensi di detto art. 1891, comma 2, non può esercitare i diritti derivanti dal contratto senza l'espresso consenso dell'assicurato. 

In quel caso, il Supremo Collegio disciplinava i rapporti tra assicurato e contraente in caso di conflitto di interessi (nel qual caso scatterebbe la speciale tutela offerta, dalla norma in questione, in favore dell’assicurato). 

Invero, nella sentenza in commento, il Supremo Collegio disciplina non già i rapporti tra assicurato e contraente, bensì tra assicurato e assicuratore, assegnando al primo una legittimazione ad agire (recte: una titolarità d’azione) nei confronti dell’assicuratore.

Sul tema si segnala: 

(Altalex, 31 gennaio 2018. Nota di Carmine Lattarulo)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Ordinanza 20 dicembre 2017, n. 30653

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -

Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -

Dott. SCRIMA Antonietta - rel. Consigliere -

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4389/2016 proposto da:

E.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTABELLA 23, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO LAVITOLA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA PIREDDA;

- ricorrente -

contro

AXA ASSICURAZIONI S.P.A., - C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore Sinistri e procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO 17-A, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE INCANNO', rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE BENZONI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 537/2015 della CORTE D'APPELLO di SASSARI, depositata il 18/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Svolgimento del processo

E.S., medico dell'A.U.S.L. n. (OMISSIS) di Sassari, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sassari, AXA Assicurazioni S.p.a. e, premesso di essere rimasta coinvolta in un sinistro stradale nel Comune di Ossi, mentre era alla guida del suo autoveicolo, durante il tragitto di ritorno dalla propria sede di servizio, chiese la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo, a suo avviso dovutole per invalidità permanente e inabilità temporanea, in virtù di polizza assicurativa stipulata dalla predetta A.U.S.L. con la già indicata compagnia assicuratrice, a favore dei medici addetti al servizio di continuità assistenziale in regime di convenzione con tale A.U.S.L. a garanzia degli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata, ivi compresi gli infortuni subiti in itinere ed in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro.

Si costituì la convenuta sostenendo che l'attrice non aveva azione diretta nei confronti della società assicuratricè contestò il diritto della E. ad ottenere l'indennizzo, stante l'espressa previsione di una franchigia del 3% sul capitale assicurato fino ad Euro 155.000,00 sancita dall'art. 15 delle Condizioni Generali e considerato che la clausola aggiuntiva A5 escludeva l'applicazione della franchigia solo per la parte di capitale assicurato fino ad Euro 155.000,00 e la prevedeva per gli ulteriori scaglioni di capitale assicurato, dedusse che, comunque, nulla era dovuto a titolo di indennizzo per l'invalidità permanente all'attrice, essendo stata la stessa coinvolta in precedenza in altro infortunio, riportando trauma analogo a quello indicato nell'atto introduttivo. La società convenuta rappresentò, infine, che l'attrice non aveva diritto ad alcun indennizzo per l'inabilità temporanea, in quanto aveva violato le disposizioni di cui agli artt. 16 e 34 delle Condizioni Generali, che imponevano all'assicurato di dare avviso scritto del sinistro alla compagnia assicuratrice entro dieci giorni dalla verificazione dell'evento.

Il Giudice adito, con sentenza n. 685/2015, rigettò la domanda e compensò le spese.

Il Giudice di primo grado ritenne che le lesioni permanenti riportate dall' E. non fossero indennizzabili in ragione della franchigia prevista dalle Condizioni generali di Contratto e che, in relazione alle lesioni temporanee, la predetta parte fosse decaduta dal diritto di chiedere l'indennizzo.

Avverso la sentenza del Tribunale l' E. propose gravame cui resistette la società appellata.

La Corte di appello di Sassari, con sentenza pubblicata in data 18 dicembre 2015, rigettò il gravame e condannò l'appellante alle spese.

Avverso la sentenza della Corte territoriale E.S. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria.

AXA Assicurazioni S.p.a. ha resistito con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ex art. 380 bis c.p.c..

Motivi della decisione

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell'ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con l'unico motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1891 c.c., e art. 81 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 - Violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4", la ricorrente lamenta che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto che l'assicurazione in questione rientrasse nel novero delle assicurazioni per conto altrui di cui all'art. 1891 c.c., e che, quindi, i terzi assicurati fossero beneficiari del contratto di assicurazione, abbia ritenuto d'ufficio che l' E. non potesse agire direttamente nei confronti dell'assicuratore, non essendo parte contrattuale.

Ad avviso della ricorrente, una volta affermato che, per effetto del richiamo all'art. 1891 c.c., comma 2, nel contratto di assicurazione stipulato per conto altrui, "il terzo assicurato acquista direttamente i diritti derivanti dal contratto stesso, ne discende la correlativa obbligazione in capo alla società assicuratrice - che qualifica appunto la sua legittimazione passiva - di provvedere al pagamento dell'indennizzo in relazione al quale l'assicurato stesso ha agito in giudizio".

Sostiene la ricorrente che la Corte di merito, oltre a non aver fatto corretta applicazione dei principi di cui all'art. 1891 c.c., e art. 81 c.p.c., non avrebbe neppure dato conto, se non in termini insanabilmente contraddittori e illogici, della motivazione della sua decisione, così incorrendo pure nella violazione dell'art. 132 c.p.c..

2.1. Il motivo è fondato sulla base delle argomentazioni che seguono.

2.2. Deve, infatti, ritenersi che la ricorrente abbia azione diretta nei confronti della società assicuratrice, in quanto, trattandosi di assicurazione per conto altrui, fanno capo direttamente all'assicurato, ai sensi del secondo comma dell'art. 1890 c.c., i diritti derivanti dal rapporto assicurativo (arg. ex Cass. 23/12/2011, n. 28695 e Cass. 19/07/2004, n. 13329) e deve, pertanto, ritenersi, altresì, sussistente la legittimazione passiva dell'attuale controricorrente.

2.3 Da quanto precede resta assorbito l'esame delle censure motivazionali pure proposte dalla ricorrente.

3. Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini sopra precisati; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

4. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Sassari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta - 3 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2017

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