Responsabilità civile

Danno biologico: le tabelle del Tribunale di Milano 2018

News, 20/03/2018

Le tabelle di Milano rappresentano ormai il principale strumento, uniformemente utilizzato in tutte le corti giudiziarie italiane, per la determinazione del danno non patrimoniale, che si affianca alla tabella unica nazionale sul danno biologico di lieve entità.

Quelle per l’anno 2018 sono state diffuse, il 14 marzo scorso, dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, a tutti i magistrati, togati ed onorari, del Foro del capoluogo lombardo.

Destinate alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psico-fisica e dalla perdita o grave lesione del rapporto parentale, nella nuova edizione presentano una novità di rilievo: ben quattro tipologie di danno non patrimoniale che, nonostante l'indiscutibile riconoscimento giurisprudenziale, non risultavano ancora ufficializzate.

Pertanto, tra i nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale, appaiono anche quelli:

a) da “premorienza”: patito in ipotesi di  decesso per causa differente dalla lesione, si riferisce all’intervallo di tempo tra i due eventi in considerazione. Il parametro adottato dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile è identificato nel rapporto tra il risarcimento annuo mediamente corrisposto in conformità alle  tabelle ordinarie e l’aspettativa di vita media;

b) “terminale”: patito da chi si spegne soltanto a seguito di un apprezzabile lasso di tempo rispetto alle lesioni riportate, come analiticamente definito dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite civili della Cassazione n. 15350 del 22 luglio 2015. Include pertanto le  poste  di danno liquidabili iure proprio alla vittima, quando le medesime lesioni ne cagionano il decesso  dopo  un intervallo  temporale definibile come “apprezzabile”;

c) da “diffamazione a mezzo stampa”: a sua volta è stato scomposto in cinque sottotipi, graduati in base alla relativa gravità  (tenue,  modesta,  media,  elevata,  eccezionale), e determinata in conformità a taluni elementi quali la  notorietà dell’agente diffamante, l’eventuale carica pubblica ricoperta dal soggetto passivo, lo strumento utilizzato, la sussistenza o meno della relativa rettifica, e via dicendo;

d) per le ipotesi di “responsabilità aggravata” della parte in un giudizio: secondo i nuovi criteri delineati per la liquidazione ex articolo 96, III comma, Codice di rito civile, prevale, quale termine di riferimento, il quantum dei compensi liquidati all’avvocato al netto delle spese, diminuibile o ampliabile della metà secondo le circostanze riferibili all’abuso.

Vedi anche:

Sul tema si segnala:

Il danno alla salute Rossetti Marco, CEDAM, 2017

(Altalex, 20 marzo 2018)

OSSERVAZIONE SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO

Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale - Edizione 2018

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