Opposizione a decreto penale: inammissibile se spedita a mezzo PEC
In assenza di norma specifica che consenta, nel sistema processuale penale, alle parti, il deposito di atti in via telematica, è inammissibile la presentazione dell'opposizione al decreto penale di condanna a mezzo posta elettronica certificata, trattandosi di modalità non consentita dalla legge, stante il principio di tassatività e inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni.
Lo ha statuito la Quarta Sezione della Corte di Cassazione rigettando il ricorso di una persona, condannata con decreto penale, divenuto esecutivo in ragione della ritenuta inammissibilità dell'opposizione, presentata a mezzo posta elettronica certificata.
Il ricorrente, a mezzo del suo difensore di fiducia, adiva la Suprema Corte di Cassazione lamentando la violazione del combinato disposto degli articoli: 583 comma 2 c.p.p., che prevede la possibilità di proporre impugnazione a mezzo raccomandata, e 48 d.l. 179/2016, che equipara la trasmissione del documento informatico per via telematica alla notifica a mezzo posta. Assumeva, inoltre, che l'ammissibilità della soluzione respinta si desumerebbe dalla rilevanza riconosciuta alla notifica a mezzo fax, nonostante il difetto di un'espressa previsione in merito.
La Sezione assegnataria del ricorso ne ha escluso la fondatezza sull'assunto secondo cui la previsione dell'art. 16 comma 4 d.l. 179/2012 (“Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cencelleria”) non consentirebbe alla parte privata nel processo penale di fare ricorso a tale mezzo informatico quale forma di comunicazione e o notificazione, ma si indirizzerebbe alla sola autorità giudiziaria, disciplinando il ricorso alla pec da parte di questa.
su ShopWki è disponibile:
Manuale di diritto processuale penale di Dalia Andrea Antonio, Ferraioli Marzia, 2018, CedamSul punto la Corte ha richiamato i precedenti della giurisprudenza di legittimità con cui, rispettivamente, sono stati dichiarati: l'inammissibilità del deposito a mezzo pec della lista testimoniale, in quanto non sarebbero previste deroghe alle modalità di deposito contemplate dall'art. 468 c.p.p. al pari di quanto accade nel processo civile e l'inammissibilità del deposito di memorie nel giudizio di cassazione, non essendo estesa a tale giudizio la facoltà di deposito telematico di atti.
Ha poi precisato che mentre nel processo civile, il procedimento di digitalizzazione è sostanzialmente ormai concluso, “in quello penale, esso non è stato neppure avviato sicchè alla parte privata non è consentito l'uso del mezzo informatico in argomento per la trasmissione dei propri atti ad altre parti né per il deposito presso gli uffici restando l'utilizzo della posta elettronica certificata riservato (...), alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 c.p.p. e per le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposte dall'Autorità giudiziaria, giudice o pubblico ministero che sia”.
A suffragio di tale conclusione la Corte ha valorizzato: l'inesistenza nel processo penale di un fascicolo telematico - in quanto l'art. 2 comma 6 del codice dell'amministrazione digitale (“Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile. Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico) lascerebbe intendere che le disposizioni dettate presuppongano operante il processo telematico - nonché il principio di tassatività e inderogabilità delle forme stabilite dalla legge per la presentazione dell'atto di impugnazione di cui all'art. 583, che esclude la “spedizione” dell'impugnazione con mezzi diversi da quelli previsti dalla norma, vale a dire raccomandata con ricevuta di ritorno e telegramma (“Le parti e i difensori possono proporre l’impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell’articolo 582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l’atto di impugnazione e appone su quest’ultimo l’indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione”).
Va ricordato, tuttavia, come in giurisprudenza si sia ritenuta valida la spedizione dell'atto d'impugnazione effettuata, anzichè con raccomandata, come espressamente previsto dall'articolo 583 c.p.p., comma 1, con lettera assicurata, atteso che tale mezzo è potenzialmente ancor più idoneo dell'altro al conseguimento dello scopo voluto dalla legge (Cass. Pen. Sez. VI, n. 4316/2004, Rv. 230200), nonchè quella presentata a mezzo di servizio postale privato, ugualmente considerata proposta nella data di spedizione della raccomandata contenente l'atto di impugnazione (Cass. Pen. Sez. III, n. 45697/2015, Rv. 265269).
Va ricordato, altresì, come la Quarta Sezione della Corte di Cassazione (Cass. Pen., ordinanza n. 51961/2016), chiamata a giudicare proprio su un ricorso proposto avverso un'ordinanza di inammissibilità dell'opposizione a decreto penale a mezzo pec, abbia rimesso la questione alle Sezioni Unite ripercorrendo le motivazioni enunciate dalle stesse Sezioni Unite allorquando queste hanno riconosciuto l'utilizzabilità del fax: in particolare l'ordinanza di rimessione della questione ha sottolineato che, ad avviso dell'autorevole Consesso, (Cass. Pen., Sez. Un, n. 28451/2011, Rv. 250121) “la mancata individuazione, in sede normativa, dei mezzi tecnici idonei ad assicurare la effettiva conoscenza dell'atto (...) è evidentemente legata all'esigenza di non rendere necessario il continuo aggiornamento legislativo degli strumenti utilizzabili, nè in qualche modo obbligatorio il loro utilizzo, tenuto conto della evoluzione scientifica e dell'effettivo grado di diffusione di nuovi mezzi tecnici di trasmissione" e che (Cass. Pen. Sez. Un, n. 40187/2014, Rv. 259928) tale soluzione è dovuta ad una “interpretazione sistematica meno legata a risalenti schemi formalistici e più rispondente alla evoluzione del sistema delle comunicazioni e notifiche (cfr. articolo 148 c.p.p., comma 2-bis; Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193, articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24) nonchè alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo”.
Ad onta di tali aperture, è tuttavia prevalente nella giurisprudenza di legittimità l’opinione restrittiva secondo cui “nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata”: da ultimo Cass. Pen. Sez. IV, Sentenza 8 febbraio 2018, n. 6164, la quale proprionella specifica materia dell'opposizione al decreto penale di condanna ha statuito che la stessa avendo, natura di impugnazione è soggetta alla disciplina e ai principi generali previsti per le impugnazioni sicchè le modalità di presentazione dell'opposizione sono disciplinate dall'articolo 461 cod. proc. pen. e, per quanto non previsto da quest'ultima norma, dagli articoli 582 e 583 cod. proc. pen., che riguardano, in generale, le impugnazioni. Tanto sull'assunto secondo cui “nessuna norma prevede la presentazione di un atto d'impugnazione a mezzo di posta elettronica certificata. Il Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, articolo 16, comma 4, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, prevede la possibilità per la cancelleria di effettuare notificazioni per via telematica a persona diversa dall'imputato, a norma dell'articolo 148 c.p.p., comma 2 bis, articoli 149, 150 c.p.p.e articolo 151 c.p.p., comma 2. Ma la norma non prevede il deposito per via telematica di un atto d'impugnazione. D'altronde, le modalità di presentazione dell'atto d'impugnazione prescritte dalle suindicate norme sono tassative e non ammettono equipollenti (...), essendo l'inosservanza delle disposizioni degli articoli 582 e 583 c.p.p. prevista come causa di inammissibilità dall'articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c). (...), di talchè è stata, ad esempio, ritenuta invalida l'impugnazione proposta mediante la spedizione effettuata attraverso il servizio Internet di "posta raccomandata on line" (Cass., Sez. 3, n. 7337 del 31/1/2014, Rv. 259630), che non consente la trasmissione dell'atto scritto in originale ma solo l'inoltro di un file digitale in formato testo o immagine. E, infatti, in questa prospettiva, il Decreto Legislativo n. 82 del 2005, articolo 48 e successive mod. (c.d. Codice dell'amministrazione Digitale), come sostituito dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, articolo 33, dispone che la notifica a mezzo PEC sia equiparata alla notifica per mezzo della posta, salvo che la legge non disponga altrimenti (Cass., Sez. 2, n. 6320 del 10/2/2017. Rv. 268984). E quello dell'impugnazione è, per l'appunto, sulla base dei rilievi sin qui formulati, uno di quei casi in cui la legge dispone altrimenti”.
Come si vede, la giurisprudenza è prevalentemente restrittiva sull'argomento, anche se allo stato sembrerebbe comunque irragionevole precludere il ricorso allo strumento digitale per quegli atti che hanno funzione meramente rappresentativa (es. comunicazione di legittimo impedimento) potendo la comunicazione a mezzo pec assolvere a tutte le esigenze proprie dell’atto; per gli atti con hanno efficacia introduttiva o propulsiva nel procedimento penale, un' interpretazione più rispondente alla evoluzione del sistema delle comunicazioni e notifiche nonchè alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo potrebbe consentire anche alle parti private il ricorso allo strumento in questione laddove non siano necessari adempimenti ulteriori suscettibili di essere soddisfatti solo con il deposito in cancelleria dell'originale dell'atto (cfr. in argomento A. Cisterna Percorsi non univoci che attendono stabilità dalle sezioni Unite in Guida al Diritto 8.4.2017 - n. 16 - p. 89-96).
(Altalex, 22 agosto 2018. Nota di Anna Larussa)