Manutenzione straordinaria dell’immobile: le spese gravano sul comodatario

Cassazione civile, sez. I, ordinanza 14/06/2018 n° 15699

Il comodato è il contratto "essenzialmente gratuito" con il quale il comodante consegna al comodatario una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (art. 1803 c.c.).

In caso di comodato immobiliare, può il comodatario chiedere al comodante il rimborso delle spese di manutenzione straordinaria sostenute per l'uso dell'immobile?

A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con l'ordinanza 14 giugno 2018, n. 15699.

Nel caso di specie, alcuni soggetti, nelle vesti di comodatari, presentano opposizione allo stato passivo nei confronti del fallimento della società comodante.

L’ammissione allo stato passivo viene richiesta per ottenere il rimborso delle spese di ristrutturazione che i comodatari avevano sostenuto sull’immobile concesso in comodato.

Il Tribunale accoglie l’opposizione sostenendo che gli interventi di ristrutturazione siano da qualificarsi come straordinari dato il pessimo stato di conservazione dell’immobile che ne rendeva impossibile l’uso e finanche una stessa concessione in locazione.

Si rileva altresì che il comodante è tenuto ad adempiere a specifici obblighi contrattuali e, nello specifico, è obbligato a garantire il godimento del bene concesso in comodato affinché risulti immune da vizi materiali e idoneo all’uso concordato dalle parti.

Il fallimento della società propone ricorso in Cassazione avverso le suesposte statuizioni del Tribunale.

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Con l’ordinanza in commento, i giudici di legittimità accolgono il ricorso ritenendone fondati i motivi.

La risoluzione della questione si concentra sull’individuazione dell’esatto ambito di applicazione dell'art. 1808 c.c.

La succitata norma si compone di due distinti commi che è opportuno analizzare separatamente così da coglierne le rispettive differenze.

Il primo comma prevede che il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi del bene concesso in comodato.

Si tratta di una regola generale e di facile intuizione poiché è volta a limitare l’obbligazione assunta dal comodante nel consegnare il bene e riconoscerne il godimento in capo al comodatario.

Tale disposizione altro non è che una logica conseguenza del più generale dovere di custodia e di conservazione del bene che grava in capo al comodatario ex art. 1804 c.c.

Emerge dunque che le spese di ordinaria amministrazione, derivanti dall’uso del bene, siano completamente a carico del comodatario, quest’ultimo unico soggetto tenuto a sopportarle.

Il comma successivo dell'art. 1808 c.c. è volto a disciplinare la diversa situazione in cui il comodatario sostenga delle spese di manutenzione straordinaria.

Nello specifico, si prevede che il comodatario ha diritto ad essere rimborsato delle spese straordinarie, sostenute per la conservazione del bene, solo qualora queste risultino essere state necessarie ed urgenti.

Il Supremo Consesso evidenzia come la disposizione in esame non individua le obbligazioni di manutenzione straordinaria ed il soggetto tenuto ad adempierle quanto, invece, si concentra sulle sole spese sostenute ed il relativo diritto di rimborso.

Si può facilmente cogliere la differenza rispetto quanto disciplinato agli artt. 1575 e 1576 c.c. in tema di locazione. In tale ambito, il legislatore ha previsto che il locatore è tenuto a farsi carico di tutti gli interventi di manutenzione, con la sola eccezione di quelli di piccola manutenzione, questi ultimi gravanti sul conduttore. Si specifica altresì che il locatore è tenuto a consegnare la cosa in buono stato di manutenzione ed in grado di servire all’uso convenuto.

Questa differente impostazione normativa induce ad interrogarsi se il comodante sia gravato da un’obbligazione di manutenzione straordinaria ed entro quali limiti possa essere riconosciuto il diritto al rimborso in capo al comodatario.

Come anticipato, il comodato è un contratto reale che si perfeziona con la consegna del bene da parte del comodante e ciò costituisce l’unico obbligo cui lo stesso comodante è tenuto ad adempiere.

La peculiarità di tale schema negoziale permette così di escludere che sul comodante possano gravare gli ulteriori obblighi che invece ricadono in capo al locatore, e dunque l’obbligo di consegnare il bene in buono stato di conservazione e far sì che risulti essere idoneo all’uso convenuto per tutta la durata del rapporto.

Il comodante è obbligato a consegnare il bene nello stato in cui esso si trova, senza la necessità che siano rispettati determinati standard qualitativi e senza che risulti idoneo all’uso cui è destinato.

La destinazione d’uso del bene non è un parametro attraverso il quale valutare il bene ma, al contrario, rappresenta un vero e proprio limite imposto al godimento da parte del comodatario.

Conferma di quanto appena sostenuto si rinviene considerando quanto previsto dall’art. 1812 c.c.: qualora il bene dovesse presentare dei vizi, dei quali il comodante sia a conoscenza, questi è tenuto a segnalarli al comodatario, senza alcun obbligo di eliminazione, sostituzione o riparazione.

La posizione di maggior favore riconosciuta in capo al comodante rinviene la propria giustificazione nella gratuità del rapporto poiché, diversamente, rappresenterebbe un sacrificio economico eccessivamente gravoso.

Una volta che il bene sia stato consegnato al comodatario, l’unica obbligazione che si rinviene per il comodante è quella di non interferire con il relativo godimento.

Lo stesso 1808 co 2 c.c. riconosce in capo al comodatario il diritto al rimborso delle spese sostenute di manutenzione straordinaria, necessarie e urgenti, ma ciò non equivale ad affermare che dalla disposizione emerga un obbligo per il comodante, o per lo stesso comodatario, di effettuarle.

La circostanza che detti interventi si rendano necessari o urgenti comporta che il comodatario sia tenuto a darne avviso al comodante in virtù del generale obbligo di custodia ex art. 1804 c.c. e, solo relativamente a questi, abbia diritto ad essere rimborsato.

Il diritto al rimborso è previsto per tutelare il comodatario ed evitare che questi possa essere tenuto ad erogare somme che superino il favore richiesto con la concessione in comodato del bene.

La Cassazione, operando una tale ricostruzione logico-giuridica, conferma il prevalente orientamento giurisprudenziale formatosi in materia (ex multis Cass. 1216/2012; 21023/2016).

Volendo riassumere quanto sinora esposto, il comodatario che abbia in godimento un bene concesso in comodato, può sostenere delle spese di manutenzione.

Le spese di manutenzione ordinaria saranno completamente ed interamente a suo carico.

Qualora debbano sostenersi delle spese di manutenzione straordinaria, il comodatario potrà liberamente decidere se sostenerle o meno, consapevole del fatto che se deciderà di farvi fronte, non potrà essere rimborsato dal comodante.

L’unica eccezione ammessa e consentita di rimborso, afferisce gli interventi di manutenzione straordinaria che possano definirsi necessari e/o urgenti.

Per completezza è opportuno ricordare che gli interventi di manutenzione si considerano necessari quando risultano essere indispensabili per la conservazione della cosa mentre, si definiscono urgenti, qualora non vi sia il tempo necessario per avvisare il comodante, quest’ultimo tenuto a provvedervi, poiché vi sarebbe il rischio di perire o di far subire ulteriori danni.

Si coglie dunque che il comodatario non potrà comunque essere rimborsato per aver sostenuto degli interventi che esulino dalla manutenzione e che comportino dei soli miglioramenti.

Alla stessa conclusione si perviene anche in ambito di locazione: l’art. 1592 c.c. riconosce, infatti, una sola indennità a favore del conduttore e sempre che sussistano determinate condizioni.

Applicando tali coordinate al caso di specie, la Corte di Cassazione ha affermato che il Tribunale abbia errato nel sostenere che il comodante sia tenuto a garantire il godimento del bene immune da alterazioni materiali e idoneo all’uso cui è stato concordato.

Come si è avuto modo di evidenziale, il comodante è obbligato alla sola consegna del bene nello stato in cui esso si trova.

L’inserimento nel contratto di comodato di un’autorizzazione affinché il comodatario potesse svolgere degli interventi di ristrutturazione non comporta l’insorgere di alcun diritto al rimborso. La previsione di tale clausola ha solo consentito al comodatario di poter apportare degli adattamenti al bene che, diversamente, gli sarebbero stati preclusi come logica conseguenza dell’obbligazione di custodia cui questi è tenuto.

E’ proprio per siffatte ragioni che la Corte accoglie il ricorso e decide nel merito, rigettando l’opposizione allo stato passivo e condannando parte resistente al pagamento di tutte le spese processuali, sia quelle relative al giudizio di opposizione che quelle del giudizio di legittimità.

Sul tema si segnala:

Immobili & Proprietà Guida all'amministrazione e alla gestione degli immobili a cura di Magliulo Federico, Monegat Mariagrazia, IPSOA

(Altalex, 2 luglio 2018. Nota di Enrico Pattumelli)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Sentenza 15 marzo - 14 giugno 2018, n. 15699

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:     

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria -  Presidente- 
Dott. DI MARZIOMauro -  rel. Consigliere  - 
Dott. PAZZI Alberto   -  Consigliere  - 
Dott. VELLA Paola -  Consigliere  - 
Dott. CAMPESE  Eduardo   -  Consigliere  - 

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9470/2013 proposto da: 

Fallimento della S.n.c. (OMISSIS) e del socio illimitatamente responsabile M.A.M.R., in persona del curatore rag. Mi.Ro., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Trastevere n.78, presso lo studio dell'avvocato Coccia Sergio, rappresentato e difeso dall'avvocato Tarricone Pasquale, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente - 

contro 

B.R., anche in proprio,  D.L.M., De.Lu.Ma.,  D.L.S., tutte nella qualità di eredi di D.L.A., elettivamente domiciliate in Roma, Largo Faravelli n. 22, presso lo studio dell'avvocato Boccia Franco Raimondo, rappresentate e difese dall'avvocato Pannone Fabio, giusta procura a margine del controricorso; 

- controricorrenti - 

avverso il decreto del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositato il 05/03/2013; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2018 dal cons. DI MARZIO MAURO; 

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS LUISA che ha chiesto che la Corte di Cassazione respinga il ricorso con le conseguenze previste dalla legge. 

FATTI DI CAUSA

1. - Con decreto del 5 marzo 2013 il Tribunale di Benevento ha accolto l'opposizione allo stato passivo proposta da B.R., D.L.M., De.Lu.Ma., D.L.S., anche quali eredi del defunto D.L.A., nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.n.c. e del socio illimitatamente responsabile M.A.M.R., ammettendo gli opponenti al passivo del fallimento per l'importo di Euro 131.705,25 in chirografo, a titolo di rimborso di spese sostenute, quali comodatari, da B.R. e D.L.A., per la ristrutturazione di un immobile loro concesso in comodato dalla M..

A fondamento della decisione il Tribunale, esclusa l'esperibilità dell'azione di arricchimento spiegata dagli opponenti, ha osservato:

-) l'immobile aveva subito un intervento di ristrutturazione 1998 ed il 2000 per un importo di Euro 131.705,25;

-) l'intervento aveva secondo il consulente tecnico d'ufficio natura straordinaria, in quanto l'appartamento versava in pessimo stato di conservazione e manutenzione, per cui non era possibile utilizzarlo, nè tantomeno concederlo in locazione;

-) il comodante, non potendosi limitare ad un generico dovere di astensione, è gravato da specifici obblighi contrattuali, riconducibili al suo impegno contrattuale finalizzato all'attribuzione del godimento di un bene immune da alterazioni materiali ed idoneo all'uso concordato.

2. - Per la cassazione del decreto il Fallimento ha proposto ricorso per sei motivi illustrati da memoria.

B.R., D.L.M., Di.Lu.Ma. e D.L.S. hanno resistito con controricorso.

Il procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Il ricorso contiene sei motivi con cui il Fallimento ha denunciato:

-) violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n 3, in relazione all'art. 1808 c.c., in riferimento alla natura dei lavori eseguiti dai comodatari;

-) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all'art. 2697 c.c., e art. 115 c.p.c., in ragione della omessa applicazione del principio dispositivo;

-) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo alla consulenza tecnica di parte depositata dal Fallimento;

-) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo alla comunicazione di inizio lavori del 26 febbraio 1998;

-) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riguardo al contratto di comodato del 5 agosto 1977;

-) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo alle risultanze della integrazione della consulenza tecnica d'ufficio circa il rimborso delle spese riconosciute.

2. - Il ricorso va accolto.

2.1. - I primi cinque motivi, che per il loro collegamento possono essere trattati simultaneamente, attinendo tutti alla sussistenza del diritto al rimborso da parte del comodatario per l'effettuazione delle opere di ristrutturazione in discorso, sono fondati.

2.1.1. - Sotto la rubrica: "Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie", stabilisce l'art. 1808 c.c., al comma 1, che: "Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa", e, al comma 2, che: "Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti".

La norma, dunque, pone anzitutto, al primo comma, la intuitiva regola generale secondo cui le spese sostenute per l'uso della cosa gravano sul comodatario, quale naturale limitazione dell'obbligazione assunta dal comodante. Detto obbligo, d'altronde, altro non è che un semplice corollario di quello di conservare e custodire la cosa, gravante sul comodatario, ai sensi dell'art. 1804 c.c., con il carico del conseguente onere delle spese ordinarie, ivi compresa l'ordinaria manutenzione.

Il comma 2, a differenza del primo, ha tratto non già alle spese sostenute per l'uso della cosa, bensì a quelle, straordinarie, per la sua conservazione. Qui l'impiego dell'espressione "conservazione" è sinonimo di "manutenzione", disciplinata in diversi frangenti di coesistenza di distinti diritti sul medesimo bene, come nel caso degli artt. 1575 e 1576 c.c., riferiti alla locazione, i quali pongono a carico del locatore una specifica obbligazione di eseguire tutti gli interventi di manutenzione, salvo quelli di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore, ovvero degli artt. 1004 e 1005 c.c., che ripartiscono gli oneri di manutenzione tra nudo proprietario ed usufruttuario, fornendo altresì un'indicazione esemplificativa dei caratteri della manutenzione straordinaria.

2.1.2. - La disciplina del comodato non reca invece alcuna previsione in ordine alla sussistenza di un'obbligazione di manutenzione straordinaria, ma si limita a fissare, al secondo comma del citato art. 1808 c.c., il diritto del comodatario al rimborso delle spese di manutenzione straordinaria qualora si tratti di spese necessarie ed urgenti.

Orbene, se è pur vero che le spese per la manutenzione straordinaria ricadranno normalmente sul comodante (v. Cass. 13 gennaio 2015, n. 296), ove egli sia anche proprietario della cosa comodata, come nella pratica può dirsi che d'ordinario accada, occorre qui chiedersi, ai fini della soluzione della controversia in esame, se il comodante sia esposto ad un'obbligazione di manutenzione straordinaria nei confronti del comodatario, giacchè, come si è visto, quella ordinaria grava senz'altro su quest'ultimo, ed altresì quali siano i limiti del diritto al rimborso riconosciuto dal secondo comma dell'art. 1808 c.c., al comodatario.

2.1.3. - Occorre anzitutto dire, in proposito, che il comodante si limita a consegnare la cosa al comodatario in assenza di una preesistente obbligazione in tal senso, attesa la tradizionale collocazione del comodato nell'ambito dei contratti reali. Sicchè non è pensabile immaginare l'applicazione al comodante, a fronte del precetto normativo in forza del quale il comodato si caratterizza per la pura e semplice consegna della cosa affinchè il comodatario se ne serva per un tempo o per un uso determinato, di un precetto modellato su quello stabilito dall'art. 1575 c.c., il quale obbliga il locatore a consegnare la cosa "in buono stato di manutenzione" e successivamente a "mantenerla in stato da servire all'uso convenuto".

Val quanto dire che il comodante consegna al comodatario la cosa nello stato in cui si trova, buono o cattivo che sia, e non è in alcun modo tenuto a far sì che la cosa consegnata sia idonea all'uso cui il comodatario intende destinarla, giacchè, al contrario, detto uso è contemplato dalla norma quale limite imposto al godimento del comodatario e non quale parametro cui rapportare l'idoneità della cosa. Ciò trova conferma nella previsione secondo cui, ove la cosa presenti vizi, il comodante che ne sia consapevole è semplicemente tenuto ad avvisarne il comodatario, essendo altrimenti chiamato a rispondere dei danni dal medesimo subiti ai sensi dell'art. 1812 c.c..

2.1.4. - Escluso che il comodante sia assoggettato ad un'obbligazione di consegna della cosa tale da soddisfare un determinato standard qualitativo, è parimenti da escludere che egli sia gravato da un'obbligazione di manutenzione straordinaria, la quale avrebbe senso soltanto se sussistesse un'obbligazione del comodante di mantenere inalterata la qualità del godimento. Ciò ben si spiega, evidentemente, con il carattere di gratuità del rapporto, il quale, nel complesso, esclude che il comodante sia tenuto ad alcunchè nei confronti del comodatario, se non ad astenersi - senza che occorra qui cimentarsi con la questione se tale dovere gravante sul comodante possa configurarsi come obbligazione in senso tecnico - dall'interferire con il godimento che, una volta stipulato il contratto di comodato, a questi spetta. Ed invero, l'imposizione al comodante di un'obbligazione di manutenzione straordinaria, nel quadro di un contratto connotato per la sua essenziale gratuità, renderebbe particolarmente gravoso il suo sacrificio economico: ed è per l'appunto tale la ragione per cui di una simile obbligazione non v'è traccia nella legge.

2.1.5. - Nè in contrario si può argomentare dal comma secondo dell'articolo 1808 già richiamato. Ed infatti, la circostanza che il comodataria abbia diritto di esser rimborsato, in determinati frangenti, delle spese fatte sulla cosa comodata non implica affatto che il comodante sia tenuto ad effettuarle.

Nè la disposizione pone il dovere per il comodatario di effettuare quelle spese, straordinarie, che sono necessarie (ossia indispensabili per la conservazione della cosa), con diritto al rimborso, quando tali spese siano altresì urgenti (e, cioè, quando non vi sia tempo di avvisare il comodante, al quale spetta la decisione se effettuarle o meno, perchè nel tempo la cosa correrebbe pericolo di perire o di subire ulteriori danni). In presenza della necessità e urgenza di interventi straordinari sulla cosa, il comodatario è invece solo tenuto a darne avviso al comodante, in ossequio al generale obbligo di custodia sancito dall'art. 1804 c.c..

In conclusione, l'art. 1808 c.c., comma 2, si limita a stabilire che, se - e solo se - le spese di manutenzione straordinaria, con caratteri di necessità e urgenza, sono state sostenute dal comodatario questi ha diritto al relativo rimborso: poichè, come è stato chiarito, sarebbe insensato istituire un rapporto di cortesia, qual è il comodato, per effetto del quale il beneficiato da essa rimanga esposto ad un esborso di somme le quali, nella normalità dei casi, superano l'entità del favore che è stato concesso.

2.1.6. - Va allora data continuità al principio secondo cui il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione straordinaria (non riconducibili alla categoria delle spese straordinarie necessarie e urgenti per la conservazione della cosa) può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante (Cass. 6 novembre 2002, n. 15543). Ne consegue - ed è sostanzialmente questa che segue la situazione verificatasi nel caso di specie, con l'unica differenza che, per quanto è dato comprendere, l'immobile è stato in questo caso inizialmente comodato alla coppia D.L.- B. ed è stato successivamente ristrutturato da entrambi - che, se un genitore concede un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia, egli non è obbligato al rimborso delle spese, nè necessarie nè urgenti, sostenute da uno dei coniugi comodatari durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1216; v. pure Cass. 18 ottobre 2016, n. 21023).

2.1.7. - Detto questo, si colloca evidentemente al di fuori del quadro normativo così descritto l'assunto svolto dal Tribunale di Benevento, il quale ha posto a carico del comodante le spese di ristrutturazione dell'immobile, come tali dirette neppure alla conservazione della cosa quale consegnata in dipendenza della stipulazione del comodato, bensì al miglioramento delle sue condizioni, sia che detto intervento debba essere ricondotto al campo della mera manutenzione, sebbene straordinaria, sia che, addirittura, lo stesso intervento si collochi dal versante dei miglioramenti e delle addizioni.

Basterà rammentare, al riguardo, che finanche nel quadro del rapporto di locazione, che, a differenza del comodato, si connota per la sua onerosità, ed impone al locatore di consegnare e mantenere la cosa in stato da servire all'uso convenuto, il locatore non è mai obbligato, almeno per regola generale, ad effettuare interventi sulla cosa locata tali da migliorarne le condizioni, dovendo egli - come bene è stato detto - semplicemente mantenere la cosa nello stesso stato in cui è obbligato a consegnarla. Sicchè, le obbligazioni del locatore previste dagli artt. 1575 e 1576 c.c., non comprendono l'esecuzione di opere di modificazione o trasformazione della cosa locata per rendere la cosa stessa idonea all'uso convenuto, nè il locatore è tenuto a rimborsare al conduttore le spese sostenute per l'esecuzione di tali opere, salva l'applicazione della normativa in tema di miglioramenti (Cass. 30 gennaio 2009, n. 2458; Cass. 25 novembre 2014, n. 24987): normativa in forza della quale il conduttore non ha diritto al rimborso delle spese per miglioramenti e addizioni, ma soltanto, a determinate condizioni, ad un'indennità.

A maggior ragione, ovviamente, non è pensabile che si facciano gravare sul comodante - o perchè egli debba sostenerle, o perchè debba rimborsarle - spese dirette nemmeno a conservare la cosa quale essa è, ma ad effettuare sulla medesima interventi volti a migliorarne lo stato.

Nel caso in esame, dunque, è incorso in errore il Tribunale nell'affermare che il comodante fosse tenuto "all'attribuzione del godimento di un bene immune da alterazioni materiali ed idoneo all'uso concordato", avendo viceversa il rapporto ad oggetto la cosa così com'era, neppure rilevando alcunchè la circostanza che il contratto di comodato contenesse l'autorizzazione ai comodatario a "riattare detti appartamenti", giacchè detta autorizzazione valeva al fine di rimuovere il divieto altrimenti gravante sul comodatario, quale conseguenza dell'obbligazione di custodia, di operare interventi sulla cosa, ma non faceva certo sorgere un obbligo del comodante di sopportare il costo degli interventi.

2.2. - Il sesto motivo è assorbito.

3. - Il decreto è cassato e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, l'opposizione allo stato passivo è rigettata.

4. - Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie i primi cinque motivi di ricorso, assorbito il sesto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione allo stato passivo, condannando D.L.M., De.Lu.Ma., D.L.S. al rimborso, in favore del Fallimento (OMISSIS) S.n.c. e del socio illimitatamente responsabile M.A.M.R., delle spese sostenute per il giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, ponendo a carico delle medesime le spese di c.t.u., nonchè delle spese sostenute per questo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2018.

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