Penale

Sorvegliato speciale può recarsi allo stadio

La prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni si riferisce solo alle riunioni in luogo pubblico (Cass. sezioni unite penali, sentenza 46595/2019)

stadio

Il sorvegliato speciale può andare allo stadio perché la misura di prevenzione vieta le riunioni in luoghi pubblici e non anche in quelli aperti al pubblico come le manifestazioni nelle quali si paga un biglietti di ingresso.

E' quanto emerge dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 18 novembre 2019, n. 46595 (testo in calce).

Sommario

La questione controversa

La questione di diritto per la quale si sono dovute esprimere le Sezioni Unite è “se ed in quali limiti, la partecipazione di un soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ad una manifestazione sportiva tenuta in luogo aperto al pubblico risulti fatto punibile, in riferimento al reato di violazione delle prescrizioni imposte al sorvegliato speciale di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 8 e 75”.

Il Collegio rimettente esprimeva dubbi sul principio di offensività dell'interpretazione ampia della nozione di “pubbliche riunioni” e riteneva necessaria una sia rimeditazione. Il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 8, che non lascia alcuna discrezionalità al giudice che applica la misura di prevenzione, determinerebbe un potenziale contrasto con una razionale selezione della tipologia e dei divieti imposti, che tenga conto da un lato della rilevanza dei diritti incisi e, dall'altro, di una obbligatoria correlazione tra la prescrizione imposta e la tipologia della pericolosità sociale manifestata dal soggetto interessato.

Il primo orientamento

La sentenza in commento risolve un contrasto interpretativo che vede un primo filone giurisprudenziale ritenere che il rinvio, espresso nella disposizione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, alle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale non possa ricomprendere il divieto di partecipare a pubbliche riunioni, in quanto l'indeterminatezza della nozione di “pubblica riunione” comporta la mancanza di tassatività della fattispecie (Cass. pen., Sez. I, 9 aprile 2018, n. 31322).

L'orientamento opposto

Altra pronuncia aveva stabilito che il divieto di partecipare a “pubbliche riunioni” riguardasse qualsiasi riunione di più persone in un luogo pubblico o aperto al pubblico, al quale abbia la facoltà di accesso un numero indeterminato di persone, indipendentemente dal motivo della riunione (Cass. pen., Sez. I, 8 maggio 2018, n. 28261)

Tale pronuncia ha tratto il fondamento del divieto dall'esigenza di impedire o contenere occasioni di incontro del sorvegliato speciale con altri soggetti, esigenza che prescinde dalle ragioni della riunione, rilevando piuttosto l'impossibilità di un controllo adeguato da parte degli organi di pubblica sicurezza. In altre parole, la sentenza ha ritenuto che il divieto di partecipare a pubbliche riunioni costituisca una specifica prescrizione, prevista espressamente nel decreto applicativo della misura di prevenzione, imposta nel rispetto del D.Lgs. n. 195 del 2011, art. 8, giustificata dalla pericolosità sociale del sorvegliato speciale e dalle finalità preventive perseguite dalla misura.

La decisione delle Sezioni Unite

Difficile individuare una definizione di “pubblica riunione” che possa essere valida per tutte le norme di cui sopra. Se il problema è quello della conoscibilità della norma da parte del destinatario, occorre verificare se le diverse nozioni di “pubblica riunione” costituiscano o meno degli insiemi che presentano una intersezione comune a tutti; occorre accertare se esista una nozione di “pubblica riunione”, più ristretta, che tutte le norme contengano, espressamente o meno.

Secondo gli ermellini tale nozione esiste ed è la riunione non occasionale in luogo pubblico. Il divieto di partecipare a pubbliche riunioni non grava su tutti gli associati ma, al contrario, la Costituzione tutela il contrario diritto di riunirsi, anche in luoghi aperti al pubblico.

L'interpretazione che viene adottata riduce sensibilmente la portata della prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni, escludendo che il divieto riguardi anche le riunioni in luoghi aperti al pubblico, anche se ad esse può partecipare un numero indeterminato di persone; esclude, quindi, le manifestazioni sportive dai luoghi aperti al pubblico come stadi o palasport, rispetto ai quali vige l'autonoma normativa dettata dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401 (interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) che contempla anche la misura di prevenzione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive (c.d. DASPO).

In definitiva, la Corte afferma il principio di diritto secondo cui “La prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni, che deve essere in ogni caso dettata in sede di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 8, comma 4, si riferisce esclusivamente alle riunioni in luogo pubblico”.

CASSAZIONE. SS.UU. PENALI, SENTENZA N. 46595/2019 >> SCARICA IL TESTO IN PDF

Ordinamento penitenziario commentato

Per approfondimenti:

Ordinamento penitenziario commentato Della Casa Franco, Giostra Glauco, CEDAM, 2019

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