La notifica telematica di una cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nell'ordinanza 27 novembre 2019, n. 30948 (testo in calce) affronta ancora una volta il delicato tema della validità giuridica e dell’efficacia probatoria dei documenti informatici, argomento talvolta controverso che la Suprema Corte spesso affronta senza tener conto dei delicati risvolti di natura tecnico-informatica che esso comporta.
In particolare la Sezione Tributaria ritiene valida la notifica effettuata da Equitalia di una copia per immagine di una cartella esattoriale a mezzo PEC argomentando dalle disposizioni della normativa di settore. Nello specifico il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2, come aggiunto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 38, comma 4, lett. b), convertito con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, nel testo applicabile ratione temporis, prevede che la notifica della cartella di pagamento "può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'art. 149-bis c.p.c.".
A sua volta il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 1, lett. f), definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come "un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati".
La lett. i-ter), dell'art. 1 del CAD - inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), -, poi, definisce "copia per immagine su supporto informatico di documento analogico" come "il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico", mentre la lett. lett. i-quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD - inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), -, nel definire il "duplicato informatico" parla di "documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario".

Alla luce della predetta disciplina la Corte ritiene che la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), come è avvenuto pacificamente nel caso a mano, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta.
Va esclusa, allora, l’illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico.
In realtà, a prescindere dalle conclusioni che probabilmente sarebbero state le stesse per i motivi in seguito esposti, sarebbe stato opportuno precisare che alla luce della normativa vigente l’art. 48 del CAD disciplina in maniera evidente la PEC come un mezzo di trasmissione del documento informatico (e quindi non proprio un documento informatico nel suo complesso) e che l’art. 22 del CAD va letto ed interpretato nella sua complessità e non in modo parziale come ha fatto la Corte.
Di conseguenza la disposizione in esame, innanzitutto precisa che “i documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale”. Di conseguenza Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta ed ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.
Inoltre lo stesso art. 22 menzionato dalla Suprema Corte al comma 1-bis precisa che “la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia”. Si tratta, quindi, di un accertamento di natura tecnica che la Corte non prende affatto in considerazione. Inoltre al 2° comma aggiunge che “le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida”. Solo dopo al 3° comma evidenzia che “le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta". Aspetto questo, indubbiamente decisivo, per la soluzione della controversia, anche se di carattere procedurale come sottolineato dalla stessa Corte e non sostanziale.
Indubbiamente già nel passato, ma per tutt’altre motivazioni, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato in tema che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U. 28/09/2018, n. 23620; Cass. S.U. 18/04/2016, n. 7665).
Nel caso di specie si potrebbe anche richiamare la disciplina sulle notificazioni nel processo civile, la quale comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. 05/03/2019, n. 6417), ma andrebbe anche precisato che dal punto di vista strettamente sostanziale proprio per gli aspetti di natura tecnico-informatico una copia per immagine non può mai essere considerata alla stessa stregua dell’originale se non attestata da un pubblico ufficiale con l’apposizione di una firma elettronica che abbia i requisiti di cui all’art. 20, comma 1-bis del CAD.
CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 30948/2019 >> SCARICA IL TESTO PDF







