
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre è stato pubblicato il decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 161, recante “Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni” (testo in calce).
Il decreto-legge introduce rilevanti modifiche alle norme del codice di procedura penale riguardanti le modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della relativa documentazione. Vediamo più da vicino quali sono le principali novità.
Sommario
- Proroga della riforma al 1° marzo 2020
- Uso dei captatori informatici (c.d. trojan horse)
- Esecuzione delle operazioni
- Stralcio di intercettazioni vietate
- Trascrizione delle registrazioni e diritti della difesa
- Archivio digitale e modalità di accesso
Proroga della riforma al 1° marzo 2020
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni, e di quelle riformate dal d.lgs. n. 216/2017, è prorogata al 1° marzo 2020; per le indagini in corso restano valide le regole attualmente in vigore, mentre le nuove disposizioni previste dal decreto-legge si applicheranno alle iscrizioni di reato successive al 29 febbraio 2020.
Uso dei captatori informatici (c.d. trojan horse)
L’utilizzo dei c.d. trojan horse nelle intercettazioni per i reati contro la Pa viene esteso anche ai reati commessi dagli incaricati di pubblico servizio (nella formulazione attuale della norma l'impiego è previsto solo per quelli commessi da pubblici ufficiali). In concreto, l'uso di trojan consiste nell'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. A tal fine possono essere impiegati solo programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Il verbale delle operazioni deve indicare il tipo di programma impiegato e, se possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.
Le comunicazioni intercettate sono trasferite esclusivamente nell'archivio digitale (v. avanti), e durante il trasferimento dei dati è garantito il controllo costante di integrità che assicuri l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso. Se non è possibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale delle operazioni dà atto delle ragioni che lo impediscono e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate. Al termine delle operazioni il captatore viene disattivato con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi utilizzi.
Esecuzione delle operazioni
Il Pm deve dare indicazioni e vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o riguardanti dati sensibili, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini.
I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al Pm per la conservazione nell'archivio digitale, dove vengono depositati entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione; qui rimangono per il tempo fissato dal Pm, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga; se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il Pm a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato dal Pm, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni o di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
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Stralcio di intercettazioni vietate
Scaduto il termine fissato dal Pm, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti; nel contempo il giudice procede anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il Pm e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno 24 ore prima.
Trascrizione delle registrazioni e diritti della difesa
Il giudice, anche in sede di formazione del fascicolo per il dibattimento, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni o la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire; le forme, i modi e le garanzie sono quelli previsti dal codice di rito per lo svolgimento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe vengono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto; per l’intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati o copia della stampa.
Archivio digitale e modalità di accesso
Cambiano le modalità di conservazione della documentazione: l’archivio riservato presso l'ufficio del Pm è sostituito da un apposito archivio digitale, gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica.
Nella gestione dell’archivio deve essere garantita la segretezza della documentazione delle intercettazioni non necessarie per il procedimento, di quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione o riguardanti categorie particolari di dati personali.
Spetta al Procuratore della Repubblica impartire le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto; un apposito decreto del Ministro della giustizia, adottato sentito il Garante privacy, stabilirà i criteri ai quali il Procuratore della Repubblica deve attenersi per regolare le modalità di accesso all'archivio, di consultazione e richiesta di copie, a tutela della riservatezza degli atti.
All’archivio possono accedere i seguenti soggetti:
- il giudice che procede e i suoi ausiliari
- il pubblico ministero e i suoi ausiliari, compresi gli ufficiali di p.g. delegati all'ascolto
- i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete.
Ogni accesso è annotato in apposito registro informatico, nel quale sono indicati data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.
I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti. Ogni rilascio di copia è annotato in apposito registro informatico, in cui sono indicati data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.
Le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione; tuttavia, gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione; il giudice decide in camera di consiglio (ex art. 127 cpp).
DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 161 >> SCARICA IL TESTO IN PDF






