Penale

Sospensione della prescrizione durante l’emergenza Covid-19 opera solo per la Fase 1

Per i processi con udienza nella prima fase non si applica la sospensione relativa alla Fase 2, anche se l’udienza è rinviata a data successiva al 30 giugno (Cass. 26215/2020)

prescrizionePer i processi con udienza ricadente nella prima fase di emergenza covid opera solo la sospensione della prescrizione relativa alla suddetta fase (9 marzo – 11 maggio) e non anche quella relativa alla seconda fase (12 maggio – 30 giugno) anche se l'udienza viene rinviata a data successiva al 30 giugno 2020 (Cassazione penale, sentenza n. 26215/2020 - testo in calce).

Il caso

La sentenza trae origine dal ricorso avverso una sentenza di condanna per il reato di sostituzione di persona cui il ricorrente aveva interposto ben sette motivi di legittimità sia inerenti la configurazione del reato sia inerenti la dosimetria della pena.

Non ravvisando la Corte profili di inammissibilità, ma neanche elementi che potessero comportare in modo assolutamente incontestabile il proscioglimento nel merito dell’imputato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata rilevando il decorso del termine di prescrizione.

A riguardo, la motivazione riveste particolare interesse perché la Corte ha argomentato in maniera puntuale l'incidenza, nel computo del termine di prescrizione, della sola sospensione connessa al primo periodo di emergenza (9 marzo – 11 maggio) e non anche di quella connessa alla seconda fase di emergenza (12 maggio – 30 giugno).

Ciò si è reso necessario in quanto il reato contestato era stato consumato in data 5 ottobre 2012 e il giudizio in cassazione, fissato per la trattazione all’udienza del 17 marzo 2020, era stato rinviato di ufficio, in ossequio al disposto del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 1, al 13 luglio 2020.

Si poneva, pertanto, il problema di stabilire se il termine di prescrizione del reato (anni sette e mesi sei) non fosse spirato, considerato tutto il periodo di sospensione previsto in relazione alle due fasi di emergenza, o fosse spirato, considerando solo quello della prima fase.

La decisione

La Cassazione ha optato per la seconda soluzione considerando decorsa la prescrizione in data 8 giugno 2020 (anni sette e mesi sei più i 64 giorni di sospensione ex D.L. n. 18 del 2020, art. 83, commi, 1, 2 e 4).

Ciò ha fatto analizzando la disciplina della c.d. “emergenza Covid-19”, in particolare osservando che, trattandosi di processo, fissato per la trattazione all’udienza del 17 marzo 2020, e rinviato di ufficio a data successiva al 30 giugno, lo stesso risentisse della sola sospensione della prescrizione disciplinata dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, commi 1, 2 e 4 , il quale (nel prevedere, al comma 1, il rinvio di ufficio di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari a data successiva al 11 maggio 2020; al comma 2, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020; al comma 4, la sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti penali “per lo stesso periodo” di cui al comma 2) ha congelato i procedimenti penali per il tempo ritenuto strettamente indispensabile a superare l’emergenza sanitaria “predeterminato per legge nella misura fissa e inderogabile di sessantaquattro giorni: dal 9 marzo al 11 maggio 2020”.

La Corte ha, invece, escluso l'incidenza della sospensione connessa alla seconda fase di emergenza (dal 12 maggio al 30 giugno) disciplinata dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, commi 6, 7 e 9, secondo cui per i processi con udienza fissata nella seconda fase, interessati dai provvedimenti organizzativi adottati dai capi degli uffici (art. 83, comma 6), la prescrizione opera dalla data di udienza a quella di rinvio e comunque non oltre al 30 giugno (comma 9).

Secondo la Cassazione, infatti, il procedimento in rassegna - ricadente nella prima fase, e rinviato di ufficio a nuovo ruolo in data successiva al 30 giugno - non può soggiacere, in aggiunta ai 64 giorni, alla ulteriore sospensione collegata al secondo periodo in quanto il dato testuale dell’art. 83, comma 9 pone l’effetto sospensivo in rapporto di esclusiva correlazione con il rinvio dell’udienza penale fissata nel “secondo periodo”.

Inoltre, secondo la Corte, trattandosi di processo “pervenuto” prima del 9 marzo 2020, lo stesso non può soggiacere alla disciplina speciale per i procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione di cui al D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3-bis secondo cui per i procedimenti “pendenti” e “pervenuti” alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 opera una “causa speciale” di sospensione della prescrizione dal 9 marzo al 31 dicembre 2020, o alla data fissata per l’udienza, se precedente.

Ed invero, per un verso la congiunzione “e” depone in direzione della concorrenza dei requisiti, per altro verso, trattandosi di norma sostanziale di sfavore a carattere eccezionale, la stessa non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Sulla scorta di tali argomentazioni la Corte ha ritenuto il reato prescritto alla data dell' 8 giugno 2020 (anni sette e mesi sei più i 64 giorni di sospensione della prima fase di emergenza) e ha disposto in conseguenza l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N. 26215/2020 >> SCARICA IL TESTO IN PDF

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