I profughi ambientali
I “profughi ambientali”, meglio conosciuti come “eco profughi” o, ancora, “rifugiati ambientali”, rappresentano oggigiorno gran parte della popolazione mondiale costretta a scappare dalle proprie Terre di origine nella speranza di una vita migliore.[1]
Questa categoria di persone si vede costretta a fuggire per via delle cause ambientali o climatiche (quali la produzione di energia attraverso l’uso dei combustibili fossili come primaria risorsa di energia e fonte d’inquinamento, la deforestazione, l’agricoltura e l’allevamento intensivo) ed in generale in seguito alle conseguenze negative che hanno portato le catastrofi naturali nei luoghi in questione, quali ad esempio fenomeni di desertificazione, grandi siccità, alluvioni et similia.[2]
Per comprendere a pieno la definizione di “profughi ambientali” ritengo fondamentale utilizzare le parole di El-Hinnawi, direttore dell’Unep (Programma delle Nazioni Unite sull’ambiente), il quali ritenne che essi fossero da individuare in quelle “persone che hanno dovuto forzatamente abbandonare le loro abitazioni per necessità temporanee o permanenti a causa di grandi sconvolgimenti (naturali e/o indotti da mano umana) che hanno messo in pericolo la loro esistenza o danneggiato seriamente la loro qualità di vita”.[3]
Lo stesso El-Hinnawi cercò di suddividere i migranti ambientali i tre differenti sezioni:
- Environmental emergency migrants: coloro che migrano solo in maniera temporanea per via di stress ambientali avvenuti in seguito a disastri sia naturali (terremoti, tzunami) che indotti dall’uomo, ma che in un secondo momento potrebbero tornare nei paesi d’origine;
- Environmental forces migrants: coloro che sono costretti ad emigrare in maniera permanente e che sono stati difatti ricollocati in altri luoghi (solitamente facciamo riferimento alle vittime di disastri irreparabili dovuti a progetti di sviluppo come ad esempio la deforestazione);
- Environmental motivated migrants: coloro che scelgono di spostarsi in modo temporaneo o permanente poiché non più capaci di sostentarsi attraverso le risorse della loro Terra d’origine per via del disastroso degrado ambientale.
L’Avvocato Cossa M. (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione), che da sempre si occupa di diritto internazionale e diritti umani, ha differenziato due diverse figure di profughi, sottolineando che “esistono i profughi ambientali che possono essere costretti a lasciare la loro terra per problemi ambientali a insorgenza rapida, ossia frane, eruzioni, inondazioni, terremoti, i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti, o per problemi a insorgenza lenta, come siccità, desertificazione, salinizzazione. E accanto a questi possiamo parlare di profughi climatici quando determinati eventi ambientali sono causati dai cambiamenti generati dall’uomo, dall’industrializzazione forzata e tutto quello che ne consegue”.
Purtroppo, da come si è evinto, non è sempre possibile adattarsi ai cambiamenti climatici e territoriali e, proprio alla luce di ciò, stiamo assistendo a fenomeni di migrazione di massa sempre più di frequenti. Soltanto nel 2021 abbiamo assistito alla migrazione di ben 32,4 milioni di persone costrette a scappare dalla loro Terra d’origine per via dei disastri naturali. A parere dello scienziato Mayer le previsioni per il futuro appaiono allarmanti. Difatti assisteremo, entro il 2050, alla migrazione di circa 200/250 milioni di rifugiati ambientali. In base all’UNEP (Programma delle Nazioni Unite sull’ambiente), nell’anno 2060 avremo su per giù 50milioni di profughi climatici soltanto all’interno del territorio africano. Ancor più preoccupanti appaiono le previsioni di Christian Aid, a parere del quale ci saranno all’incirca 1miliardo di profughi ambientali nel 2050: parliamo di circa 6 milioni di persone ogni anno. Alla stregua della mole di rifugiati per motivi ecologici al giorno d’oggi, e probabilmente dell’aumento che avverrà di giorno in giorno, il ventunesimo secolo potrebbe essere il “Century of climate refugees”.[4]
Come abbiamo visto, molti studiosi hanno apportato il loro contributo, pronunciandosi in merito alla necessità di tutela per questa categoria di soggetti sforzandosi altresì di darne una definizione giuridicamente esaustiva, ma concretamente ciò che occorre è estendere la Convenzione di Ginevra del 1951 ai cosiddetti “rifugiati climatici”, che altro non sono che una categoria ad oggi ancora non riconosciuta ufficialmente dalla suddetta Convenzione né dal rispettivo Protocollo supplementare del 1967.
Ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione di Ginevra, anche nota come “Convenzione sullo stato dei rifugiati”, il rifugiato è colui che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui il cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.[5]
La Convenzione di Ginevra, seppur non faccia alcun tipo di riferimento all’ambiente o alle disastrose conseguenze dovute come risultato del cambiamento climatico, dev’essere necessariamente interpretata alla stregua dell’articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, il quale sancisce il diritto di richiesta d’asilo al fine di evitare le persecuzioni nel proprio Paese d’origine. Il principio posto alla base dell’enunciato appena esposto è quello del “non-refoulement”, a parere del quale nessun rifugiato può vedersi respinto da un Paese nel caso in cui la propria vita e la propria libertà fossero seriamente compromesse nel Paese d’origine.
Potrebbe quindi affermarsi che i soggetti che fuggono da contesti ambientali disastrosi dovrebbero poter beneficiare del principio enunciato dll’art. 33 della Convenzione di Ginevra, ai sensi del quale si evince che “Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se non per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese”. Purtroppo, da come si evince dall’enunciato, i rifugiati ambientali risultano una categoria esclusa dalla protezione di non respingimento, seppur negli ultimi anni essi abbiano costituito la maggior parte di coloro che cercano asilo. La Convenzione di Ginevra, dunque, si caratterizza per la sua difficile applicabilità tra gli Stati. Difatti, uno Stato garantisce la protezione internazionale soltanto dal momento in cui un soggetto fugge dal proprio Paese al fine di ricevere asilo dalle persecuzioni non avendo ricevuto alcuna protezione da parte dello Stato d’origine. Conseguentemente, i soggetti che fuggono a causa di una calamità naturale o di un disastro ambientale, non sembrano rientrare nel campo di applicazione della Convenzione di Ginevra seppur il loro Stato, al momento dell’evento, non sia effettivamente in grado di fornire un’adeguata protezione.
Le “mancanze” relative alla Convenzione del 1951 non sono dovute ad un deficit normativo bensì al preciso momento storico nel quale essa fu promulgata. Ci si trovava di fronte ai primi anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale e i motivi di migrazione era ben diversi da quelli attuali. Questo motivo, però, dovrebbe spronare a rivalutare (attraverso un’interpretazione estensiva) la ratio della Convenzione, al fine di adattarla al periodo politico, economico e sociale attualmente vigente, colmando in tal modo la mancanza totale di riferimenti normativi in materia di rifugiati climatici.
Inoltre, la connessione tra i disastri ambientali e i flussi migratori è stata individuata e “normativizzata” all’interno della “Convenzione delle Nazioni Unite contro la Desertificazione” del 1994[6], all’interno della quale viene previsto che “la desertificazione e la siccità compromettono lo sviluppo sostenibile vista la correlazione esistente tra questi fenomeni e importanti problemi sociali come la povertà, una inadatta situazione sanitaria e nutrizionale e l’insicurezza alimentare, nonché quelli risultanti da migrazioni, spostamenti di popolazioni e dinamiche demografiche”. Seppur venga riconosciuta questa stretta correlazione tra i due fattori, la Convenzione non garantisce comunque alcuna protezione per i profughi ambientali costretti a migrare per via della desertificazione.
Ci sono state soltanto alcune aperture al riconoscimento della categoria di “rifugiati ambientali” come ad esempio attraverso la Direttiva UE n. 55/2001[7], recepita dal nostro ordinamento giuridico attraverso il D.Lgs. n. 85/2003, che seppure non abbia fatto riferimento in modo esplicito ai disastri di natura ambientale come concausa ai fini della protezione internazionale, ha definito in modo più ampio la categoria di “flusso massiccio di sfollati” che ad oggi vedrebbe riconosciuti al suo interno anche i rifugiati ambientali.
Di contro, però, l’UNHCR, l’UNEP e l’UNDP, hanno ritenuto che la definizione “flusso massiccio di sfollati” dia luogo a molteplici spunti di critica poiché in primis il diritto internazionale non utilizza il termine “migrante” all’interno di contesti di spostamenti forzati, bensì quello di “displaced person” ed in secundis perché il termine “rifugiato ambientale” costituirebbe un uso improprio del termine “rifugiato” sancito dalla Convenzione di Ginevra e dal suo Protocollo aggiuntivo del 1967.
Andando cronologicamente avanti, il fenomeno migratorio è stato altresì affrontato nel 2010, attraverso gli accordi di Cancùn da parte della CoP16 (sedicesima Conferenza delle parti) della UNFCCC (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici). In occasione degli accordi di Cancùn, gli Stati hanno consapevolizzato che il fenomeno migratorio dovuto ai disastri ambientali costituisce la sfida maggiore del ventunesimo secolo. All’interno dell’Accordo di Cancùn, difatti, è stato previsto l’invito per tutte le parti a prendere “misure volte a migliorare la comprensione, il coordinamento e la cooperazione in materia di spostamenti di popolazioni indotti da cambiamento”.[8]
Per ultimo, ma non meno importante, nel 2015 la CoP21 (Conferenza di Parigi sul clima) ha adottato l’Accordo di Parigi relativo ai cambiamenti climatici, all’interno del quale (nella parte relativa al preambolo) viene fatto esplicito riferimento ai diritti umani. Gli Stati che hanno aderito al presente accordo “devono rispettare, promuovere e considerare i loro doveri in relazione ai diritti umani, in modo particolare al diritto alla salute, diritto allo sviluppo, diritto delle popolazioni indigene, delle comunità locali, dei migranti, dei bambini, delle persone disabili e di coloro che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi del cambiamento climatico”. All’interno del suddetto Accordo, da come si evince chiaramente, non troviamo però un preciso richiamo ai soggetti che abbandonano la loro Terra d’origine per via dei drastici cambiamenti climatici. In merito a questo aspetto occorre ricordare l’articolo 8 dell’Accordo in questione, il quale sottolinea semplicemente di “evitare, ridurre al minimo e affrontare le perdite e i danni associati agli effetti negativi del cambiamento climatico”.
Legislativamente parlando, non sembra esserci nessuna tutela specifica per i rifugiati climatici, ma in merito alle problematiche che abbiamo analizzato sino ad ora, le opinioni del Comitato ONU rispetto al caso Ioane Teitiota v. Nuova Zelanda (“Views adopted by the Commitee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 2728/2016”), hanno fatto luce su gran parte delle questioni che abbiamo precedentemente richiamato.
Il caso di specie riguarda la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato del Signor Teitiota, in fuga dal suo Paese d’origine: uno Stato arcipelago facente parte della Repubblica di Kiribati (conosciuto con l’appellativo di Isole Gilbert) composto da 33 isole, che a breve sarebbe divenuto invivibile per via dell’innalzamento del livello del mare e delle conseguenze disastrose come la scarsità di acqua potabile, il sovraffollamento dell’isola e le relative lotte interne riguardanti le terre coltivabili. A seguito della domanda d’asilo proposta dal Teitiota alla Nuova Zelanda, quest’ultima venne rigettata. Fu così che il ricorrente si rivolse all’Immigration and Protection Tribunal che valutò nuovamente la domanda d’asilo del Sig. Teitiota, dichiarando che il disastro ambientale in questione potesse effettivamente “creare percorsi nella Convenzione di Ginevra sui rifugiati o nella giurisdizione delle persone protette”. Purtroppo, però, i successivi appelli proposti dal Teitiota alla Corte d’Appello e alla Corte Suprema vennero rigettati. Più nello specifico, la Corte Suprema ritenne in primis che se il Sig. Teitiota fosse tornato a Kiribati non sarebbe incorso in nessun pericolo effettivo ed attuale e, in secundis, che non ci fosse nessuna prova certa sulla mancanza di protezione garantita dalla Repubblica di Kiribati ai propri cittadini in occasione del disastro ambientale in atto. Nondimeno, il Sig. Teitiota venne arrestato il 15 settembre 2015 ricevendo altresì un ordine di espulsione. La decisione successiva fu quindi quella di rivolgersi al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite dato che, ai sensi dell’art. 5 del Protocollo addizionale al Patto Internazionale sui diritti civili e politici, la Nuova Zelanda, espellendo Teitiota e la sua famiglia, avrebbe violato il diritto alla vita sancito ex art. 6 del Patto Internazionale. Dopo aver analizzato attentamente la questione ed in generale tutte le prove presentate a sostegno del caso, il Comitato ONU non fece altro che ribadire la precedente decisione del governo della Nuova Zelanda poiché, a parere del Comitato, oltre al fatto che ci fosse “un grosso limite nel fornire prove sostanziali per stabilire che esista un reale rischio di danno irreparabile”, il ricorrente non avrebbe neppure fornito sufficiente prove utili a dimostrare che l’accesso all’acqua potabile fosse pericoloso, inaccessibile o insufficiente né che la situazione ambientale potesse porre la sua famiglia in uno stato di indigenza o minaccia in grado di compromettere il loro diritto ad un vita dignitosa. Orbene, il Comitato ha ritenuto che il Sig. Teitiota non potesse considerarsi vittima di una situazione in grado di minacciare la sua vita.
Allo stesso tempo, il Comitato ritenne sufficienti le misure messe in atto dal Governo di Kiribati per far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici, assolvendo così agli obblighi positivi di tutela.
Altresì, il periodo stimato prima che possano verificarsi effetti non reversibili, compreso tra i 10 e i 15 anni, consentirebbe senza problemi alla Repubblica di Kiribati, grazie all’aiuto della comunità internazionale, di salvaguardare la comunità ricollocando in altri luoghi tutti i cittadini. Difatti, al momento della pronuncia in questione, l’arcipelago non risulta essere in una situazione emergenziale tale da compromettere il benessere della comunità.
In data 7 gennaio 2020 il Comitato confermò il rimpatrio del Sig. Teitiota posto in essere dalla Nuova Zelanda affermando che esso non fosse affatto avvenuto violando l’art. 6 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici. Tuttavia, seppure la posizione del Comitato ricalchi quella della Nuova Zelanda e seppur non si sia potuto affermare l’obbligo di non refoulement, il caso Teitiota ha avuto una grande risonanza poiché, nonostante la scelta del Comitato, gli Stati dovrebbero evitare di deportare un individuo dal momento in cui ci siano prove sufficienti per credere che sussista effettivamente un rischio di danno irreparabile, come previsto dall’art. 6 (diritto alla vita) e dall’art. 7 (proibizione di tortura, o trattamenti e punizioni crudeli, inumani e degradanti) dell’ICCPR.
Ritengo che la vicenda in questione abbia estrema importanza poiché, oltre a fronteggiare tutte le problematiche inerenti ai rifugiati per cause climatiche, apre uno spiraglio di luce in un contesto in cui gli Stati hanno agito sempre meno a tutela delle categorie più deboli e hanno, anzi, salvaguardato sempre più i propri interessi e molte volte quelli dei soggetti che sono stati i primi responsabili del decadimento ambientale.
Il Comitato ha anche ribadito che se in un futuro prossimo dovessero peggiorare gli impatti del clima sul nostro ambiente, i governi non potranno più rimpatriare i cittadini nelle loro Terre d’origine dove il diritto alla vita risulta essere minacciato o dove comunque risulterebbero sottoposti a trattamenti inumani o degradanti per via degli impatti climatici. Le cause naturali potrebbero quindi porre in essere l’obbligo di non-refoulement.
Nel caso di specie il Comitato ONU per i Diritti umani ha concluso affermando che “i disastri ambientali possono compromettere l’effettivo godimento del diritto alla vita” (art. 9.5), motivo per il quale “si verrebbe a determinare in capo agli Stati l’obbligo di non respingimento” (art. 9.11). Inoltre, per la prima volta un organismo internazionale ha riconosciuto che “i disastri ambientali, il cambiamento climatico e lo sviluppo insostenibile costituiscono le principali minacce [...] al godimento del diritto alla vita” (art. 9.4) ed in tal senso il rimpatrio dei cittadini costretti ad emigrare per motivi climatici “potrebbe esporre gli individui stessi ad una violazione dei loro diritti di cui agli artt. 6 e 7 del Patto” che salvaguardano il diritto alla vita.
Difendere e tutelare le vittime del “Climate Change” dovrà essere l’obiettivo del ventunesimo secolo per tutti gli Stati. Ridefinire l’equilibrio tra la sopravvivenza dell’uomo e le risorse della Terra deve divenire invece la prerogativa principale.
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[2] Shahab Shir akbari, L’immigrazione di massa cambierà l’Europa?, Lulu.com, ISBN: 024419422X, 9780244194222.
[3] AA. VV., C. Alessandro Mauceri, Guerra all'acqua: La riduzione delle risorse idriche per mano dell'uomo Orizzonti geopolitici. Collana di distopie globali, Lexis 2017, ISBN: 8878854905, 9788878854901, sezione 2.
[4] Fonte: Legambiente a cura del Dipartimento Internazionale, Luglio 2013
(Profughi Ambientali - Cambiamento climatico e migrazioni forzate).
[5] Convenzione di Ginevra del 1951, Convenzione sullo statuto dei rifugiati 16 febbraio 2004 conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951, approvata dall’Assemblea federale il 14 dicembre 1954, strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 21 gennaio 1955, entrata in vigore per la Svizzera il 21 aprile 1955.
[6] Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa - Dichiarazione fatta dalla Comunità europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 2 e 3, della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, Gazzetta ufficiale n. L 083 del 19/03/1998.
[7] Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.
[8] Cancún Climate Change Conference - November 2010.