Procedura civile

Riforma del processo civile: il procedimento semplificato di cognizione

Tra le novità introdotte dalla L. 26 novembre 2021, n. 206 attinenti al processo di cognizione anche l’attesa riforma del procedimento sommario di cognizione attualmente disciplinato dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c.

PNRR Italia

Tra le novità introdotte dalla Legge n. 206 del 26 novembre 2021 attinenti al processo di cognizione anche l’attesa riforma del procedimento sommario di cognizione attualmente disciplinato dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c.

Una delle novità della Legge n. 206/2021 – per l’efficienza del processo civile, la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata è la riforma del procedimento sommario di cognizione, che è stato introdotto nel Codice di Procedura Civile dalla Legge n. 69/2009 che ha disciplinato detto procedimento agli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater del Capo III-bis, del Titolo I del Libro Quarto. Nello specifico, l’art. 5, alla lettera n) della Legge n. 206/2021 dispone i criteri di delega volti a riformare detto procedimento che sarà collocato al Libro Secondo del Codice di rito e assumerà la nuova denominazione di “procedimento semplificato di cognizione”.

riforma processo civile

Le novità della riforma risultano evidenti a partire dal nomen iuris, “procedimento semplificato di cognizione” che sembra definitivamente superare le perplessità circa il carattere sommario del rito previsto dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c. La sommarietà, invero, non attiene alla cognizione della controversia, che resta piena, ma si traduce esclusivamente in una semplificazione del suo svolgimento mediante l’omissione di formalità e di formule sacramentali.

Novità emergono anche dal confronto tra l’attuale disciplina del procedimento sommario di cognizione con le nuove linee guida dettate dal citato art. 5 lettera n) della Legge n. 206/2021. In primo luogo, il procedimento sommario di cognizione è stato oggetto, a più riprese, di diversi interventi legislativi quali:

i) il d.lgs. n. 150/2011 che ha introdotto l’obbligatorietà del procedimento sommario per alcune controversie e,

ii) il D.L. n. 132/2014 che ha previsto la “conversione” d’ufficio da rito ordinario a sommario in base alla valutazione della complessità della lite e dell’istruzione probatoria da parte del Giudice.

Analizzando più nel dettaglio il rito sommario di cognizione, si nota fin da subito che detto procedimento:

  • i) è di natura non cautelare e di carattere generale;
  • ii) si adatta ad ogni forma di tutela giurisdizionale e a tutte le domande (di condanna, di accertamento e costitutive);
  • iii) è limitato alle cause che non necessitano di un’istruttoria complessa;
  • iv) si applica solo ai giudizi che sono attribuiti alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica.

Sono pertanto escluse le cause che sono assoggettate alla competenza del Tribunale collegiale e quelle di competenza del Giudice di Pace. Secondo l’attuale procedimento sommario di cognizione, la scelta tra l’instaurazione del procedimento ordinario o sommario spetta all’attore che può depositare il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. in luogo dell’ordinario atto di citazione, dinnanzi al Tribunale monocratico di competenza.

All’udienza di comparizione delle parti il Giudice deve valutare preliminarmente la propria competenza e, se ritiene di essere incompetente, dichiararlo fin da subito con ordinanza. Il Giudice deve verificare, altresì, se la domanda principale e l’eventuale domanda riconvenzionale rientrino tra quelle indicate nell’art. 702-bis c.p.c. (e, quindi, se si tratta di causa di competenza del Tribunale in composizione monocratica), altrimenti deve pronunciare ordinanza non impugnabile di inammissibilità.

Successivamente, il Giudice deve valutare le difese svolte dalle parti.

Se le difese necessitano di un’istruzione non sommaria, il Giudice fissa con ordinanza, sempre non impugnabile, l’udienza exart. 183 c.p.c. con applicazione delle disposizioni del Libro Secondo del Codice di Procedura Civile. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un’istruzione non sommaria, è disposta, invece, la separazione.

Se la controversia può essere trattata con il rito sommario, il Giudice, dopo aver sentito le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, alla prima udienza, procede nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande.

L’ordinanza emessa è provvisoriamente esecutiva e costituisce immediatamente titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione; con essa, il Giudice si pronuncia, altresì, sulle spese di lite.

Per il procedimento sommario è prevista, poi, una specifica disciplina sull’appello stabilita dall’art. 702 quater c.p.c.

In conclusione, può dirsi che l’attuale procedimento sommario di cognizione è preordinato alla sollecita formazione di una pronuncia che, nel rispetto del contraddittorio, è idonea ad assumere l’efficacia di giudicato ex art. 2909 c.c. e ad offrire una tutela piena dei diritti vantati dalle parti anche se sulla scorta di un’istruttoria semplificata.

Passando ad analizzare le novità della riforma previste in tema di procedimento sommario di cognizione, può anzitutto notarsi che l’art. 5 lettera n) della Legge n. 206/2021 prevede un ampio ricorso al nuovo procedimento semplificato di cognizione per raggiungere l’obiettivo di ridurre la durata del processo.

Il nuovo procedimento dovrà essere adottato anche nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale a differenza dell’attuale rimedio che, come visto, è esperibile solo nelle controversie in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica.

In quest’ottica, il nuovo rimedio potrà essere attivato quando:

  • i) i fatti di causa siano tutti non controversi;
  • ii) l’istruzione della causa si basi su prove documentali o di pronta soluzione;
  • iii) oppure sia richiesta un’attività istruttoria costituenda non complessa.

Diversamente, il giudizio dovrà essere trattato con il rito ordinario di cognizione. Allo stesso modo si procederà ove sia avanzata una domanda riconvenzionale priva delle condizioni per l’applicabilità del procedimento semplificato.

Al fine di garantire semplificazione, efficacia e ragionevole durata del processo, il nuovo procedimento semplificato di cognizione dovrà essere disciplinato stabilendo termini e tempi più ridotti rispetto al rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti.

Detto procedimento dovrà concludersi, inoltre, con una sentenza, anziché con l’attuale ordinanza provvisoriamente esecutiva.

Le differenze tra l’attuale procedimento sommario e il nuovo procedimento semplificato di cognizione sono, dunque, evidenti. Si attendono i futuri decreti legislativi per riscontrare se le novità previste dalla L. n. 206/2021 saranno attuate secondo le finalità che hanno ispirato il Legislatore della riforma.

 

PNRR Italia

Novità editoriali

Vedi Tutti
Ricorso civile per cassazione
Risparmi 5% € 59,00
€ 56,05
Codice di procedura civile e disposizioni di attuazione
Risparmi 5% € 25,00
€ 23,75
Commentario breve al Codice civile
Risparmi 5% € 320,00
€ 304,00
Le prove nel processo civile e arbitrale
Risparmi 30% € 50,00
€ 35,00
ilQG - Il Quotidiano Giuridico
Risparmi 52% € 250,00
€ 118,80
Giurisprudenza Italiana
Risparmi 20% € 330,00
€ 264,00
Agenda legale 2025
Risparmi 5% € 58,00
€ 55,10
Manuale dell'esecuzione forzata
Risparmi 5% € 140,00
€ 133,00
La tutela civile in sede penale
Risparmi 30% € 55,00
€ 38,50

Codici e Ebook Altalex Gratuiti

Vedi tutti